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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 239/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MO AN, Presidente MAIONE FRANCESCO MARIA, Relatore LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2904/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliata presso dp.cosenza@pce.agenziaentrate.it
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliata presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Resistente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
elettivamente domiciliata presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1478/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 10 e pubblicata il 26/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220015082760000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2012
1 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 131/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1478/2024, depositata il 26/02/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Cosenza, in composizione monocratica, accoglieva il ricorso della Curatela del Resistente_1 S.r.l., proposto avverso cartella di pagamento n. 03420220015082760000, notificata il 3 novembre 2022, riguardante la non corrisposta tassa di concessione governativa per utilizzo telefoni cellulari, annualità
2012, ammontante a euro 353,63.
Proponeva gravame l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza che, non condividendo quanto deciso dal primo giudice, rappresentava la erroneità della sentenza appellata, asserendo che trattavasi di credito erariale con prescrizione decennale, al pari di Irpef, Iva, Irap e imposta di registro.
Pertanto, chiedeva che, in riforma della sentenza appellata, si volesse confermare l'operato di esso
Ufficio, con vittoria delle spese del giudizio. Nessuno si costituiva per la contribuente.
All'udienza del 26 gennaio 2026 l'appello viene deciso sulle sopra riportate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, in relazione all'avviso di accertamento originario - notificato in data 12/11/2014, riguardante la predetta tassa di concessione governativa per l'anno di imposta 2012, sotteso alla cartella di pagamento impugnata, notificata il 3 novembre 2022 - il primo giudice aveva verificato la maturata prescrizione breve della tassa in questione, così condividendo quanto eccepito dal ricorrente in merito alla lamentata prescrizione del diritto alla riscossione per il decorso di tre anni dalla emissione dell'ultima bolletta.
Conseguentemente, il giudice di prime cure sottolineava che la cartella di pagamento impugnata era stata notificata abbondantemente oltre il termine breve di prescrizione rispetto a quello decennale di cui all'art.1946 del codice civile.
Orbene, la Corte osserva che quanto rappresentato e richiesto dall'Ufficio appellante non trova riscontro nella realtà, in quanto è agevole rilevare che, nel caso in esame, l'accertamento operato dall'Ufficio riguardava una concessione governativa (riconosciuta anche con l'acronimo T.C.G.) che è una tassa da corrispondere allo stato, prevista anche per l'utilizzo di telefoni cellulari per uso affari, come nel caso trattato, avente prescrizione breve rispetto all'ordinario decennio previsto dall'art. 2946
2 cod.civ. per i crediti erariali. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto affrettatamente dall'Ufficio, detta tassa non è equiparabile a
Irpef, Iva, Irap e imposta di registro con prescrizione decennale.
Inoltre, atteso che nel caso di specie la tassa di concessione governativa era riferita all'anno 2012 e preso atto che il relativo avviso di accertamento era stato notificato il giorno 12.11.2014, si riscontra che, tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di notifica della cartella di pagamento impugnata, erano trascorsi ben 8 anni, con conseguente prescrizione della pretesa creditoria.
Pertanto appare del tutto corretta la decisione di accoglimento del ricorso introduttivo adottata dal primo giudice.
Rebus sic stantibus, l'appello non merita di essere accolto e, in considerazione della mancata costituzione della società contribuente nel presente giudizio, nulla si dispone in ordine alla spese processuali.
PQM
La Corte conferma la sentenza appellata. Nulla per le spese. Così deciso in Catanzaro, addì 26 gennaio 2026
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Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MO AN, Presidente MAIONE FRANCESCO MARIA, Relatore LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2904/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliata presso dp.cosenza@pce.agenziaentrate.it
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliata presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Resistente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
elettivamente domiciliata presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1478/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 10 e pubblicata il 26/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220015082760000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2012
1 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 131/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1478/2024, depositata il 26/02/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Cosenza, in composizione monocratica, accoglieva il ricorso della Curatela del Resistente_1 S.r.l., proposto avverso cartella di pagamento n. 03420220015082760000, notificata il 3 novembre 2022, riguardante la non corrisposta tassa di concessione governativa per utilizzo telefoni cellulari, annualità
2012, ammontante a euro 353,63.
Proponeva gravame l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza che, non condividendo quanto deciso dal primo giudice, rappresentava la erroneità della sentenza appellata, asserendo che trattavasi di credito erariale con prescrizione decennale, al pari di Irpef, Iva, Irap e imposta di registro.
Pertanto, chiedeva che, in riforma della sentenza appellata, si volesse confermare l'operato di esso
Ufficio, con vittoria delle spese del giudizio. Nessuno si costituiva per la contribuente.
All'udienza del 26 gennaio 2026 l'appello viene deciso sulle sopra riportate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, in relazione all'avviso di accertamento originario - notificato in data 12/11/2014, riguardante la predetta tassa di concessione governativa per l'anno di imposta 2012, sotteso alla cartella di pagamento impugnata, notificata il 3 novembre 2022 - il primo giudice aveva verificato la maturata prescrizione breve della tassa in questione, così condividendo quanto eccepito dal ricorrente in merito alla lamentata prescrizione del diritto alla riscossione per il decorso di tre anni dalla emissione dell'ultima bolletta.
Conseguentemente, il giudice di prime cure sottolineava che la cartella di pagamento impugnata era stata notificata abbondantemente oltre il termine breve di prescrizione rispetto a quello decennale di cui all'art.1946 del codice civile.
Orbene, la Corte osserva che quanto rappresentato e richiesto dall'Ufficio appellante non trova riscontro nella realtà, in quanto è agevole rilevare che, nel caso in esame, l'accertamento operato dall'Ufficio riguardava una concessione governativa (riconosciuta anche con l'acronimo T.C.G.) che è una tassa da corrispondere allo stato, prevista anche per l'utilizzo di telefoni cellulari per uso affari, come nel caso trattato, avente prescrizione breve rispetto all'ordinario decennio previsto dall'art. 2946
2 cod.civ. per i crediti erariali. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto affrettatamente dall'Ufficio, detta tassa non è equiparabile a
Irpef, Iva, Irap e imposta di registro con prescrizione decennale.
Inoltre, atteso che nel caso di specie la tassa di concessione governativa era riferita all'anno 2012 e preso atto che il relativo avviso di accertamento era stato notificato il giorno 12.11.2014, si riscontra che, tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di notifica della cartella di pagamento impugnata, erano trascorsi ben 8 anni, con conseguente prescrizione della pretesa creditoria.
Pertanto appare del tutto corretta la decisione di accoglimento del ricorso introduttivo adottata dal primo giudice.
Rebus sic stantibus, l'appello non merita di essere accolto e, in considerazione della mancata costituzione della società contribuente nel presente giudizio, nulla si dispone in ordine alla spese processuali.
PQM
La Corte conferma la sentenza appellata. Nulla per le spese. Così deciso in Catanzaro, addì 26 gennaio 2026
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