Art. 3. (Comitato tecnico amministrativo)
In attesa della costituzione del consiglio di amministrazione, che avverra' non appena entreranno in funzione due consigli di facolta', le attribuzioni ad esso spettanti sono esercitate da un comitato tecnico amministrativo, da costituire entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, composto da:
a) il rettore dell'Universita' che ne assumera' la presidenza;
b) il prorettore;
c) un rappresentante della regione del Lazio;
d) un rappresentante del comune di Roma;
e) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
f) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
g) il provveditore regionale delle opere pubbliche per il Lazio;
h) l'intendente di finanza della provincia di Roma;
i) un professore ordinario designato nel proprio seno da ciascuno dei cinque comitati ordinatori di cui al successivo articolo 26;
l) il direttore amministrativo dell'Universita', con funzioni di segretario del comitato.
Il presidente del comitato ha la rappresentanza legale dell'Universita', da' esecuzione a tutte le deliberazioni del comitato e decide nei casi di urgenza riferendo per la ratifica al comitato nella prima adunanza.
Tale comitato e' integrato, quando necessario, dal precedente comitato tecnico costituito ai sensi della legge 22 novembre 1972, n. 771 , con competenza limitata agli espropri in atto, escluso il contenzioso. Terminata la procedura degli espropri, il comitato tecnico precedente e' soppresso.
Il comitato tecnico costituito ai sensi della legge 22 novembre 1972, n. 771 , funziona anche in mancanza delle designazioni di cui al primo comma del presente articolo nei due mesi iniziali di costituzione del nuovo comitato, limitatamente a quanto previsto dalla citata legge.
In attesa della costituzione del consiglio di amministrazione, che avverra' non appena entreranno in funzione due consigli di facolta', le attribuzioni ad esso spettanti sono esercitate da un comitato tecnico amministrativo, da costituire entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, composto da:
a) il rettore dell'Universita' che ne assumera' la presidenza;
b) il prorettore;
c) un rappresentante della regione del Lazio;
d) un rappresentante del comune di Roma;
e) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
f) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
g) il provveditore regionale delle opere pubbliche per il Lazio;
h) l'intendente di finanza della provincia di Roma;
i) un professore ordinario designato nel proprio seno da ciascuno dei cinque comitati ordinatori di cui al successivo articolo 26;
l) il direttore amministrativo dell'Universita', con funzioni di segretario del comitato.
Il presidente del comitato ha la rappresentanza legale dell'Universita', da' esecuzione a tutte le deliberazioni del comitato e decide nei casi di urgenza riferendo per la ratifica al comitato nella prima adunanza.
Tale comitato e' integrato, quando necessario, dal precedente comitato tecnico costituito ai sensi della legge 22 novembre 1972, n. 771 , con competenza limitata agli espropri in atto, escluso il contenzioso. Terminata la procedura degli espropri, il comitato tecnico precedente e' soppresso.
Il comitato tecnico costituito ai sensi della legge 22 novembre 1972, n. 771 , funziona anche in mancanza delle designazioni di cui al primo comma del presente articolo nei due mesi iniziali di costituzione del nuovo comitato, limitatamente a quanto previsto dalla citata legge.