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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/10/2025, n. 4026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4026 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 15741/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. AF EN ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15741/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 27/06/1971 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FONTANELLA NICOLA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1. Premessa
Con ricorso depositato in data 16 dicembre 2023, l'istante chiedeva il pagamento in proprio favore del dovuto dal datore di lavoro insolvente, a norma della L. 297/1982, per la somma di euro Pt_2
2.225,62.
Si costituiva l'istituto resistente, il quale chiedeva il rigetto del ricorso.
Sulla base della documentazione in atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. Nel merito
Come noto, l'art. 2 L. 297/1982 prevede presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il
"Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto", con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro, in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori o loro aventi diritto, o, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni del
1 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, questi non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, sempreché, in questo secondo caso, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
Nel caso di specie parte ricorrente deduce e documenta:
- l'impossidenza di beni immobili in capo alla datrice di lavoro (cfr. allegati al ricorso);
- che il datore di lavoro è una società in liquidazione, cui non è applicabile la procedura concorsuale, trattandosi di s.r.l. inadempiente al deposito dei bilanci, nei tre anni precedenti alla data della domanda di intervento del fondo (l'ultimo bilancio depositato risale, infatti, all'anno 2016, cfr. all. al ricorso);
- di non aver proposto istanza di fallimento della società. E ciò in quanto la stessa sarebbe stata rigettata dal Tribunale compente e, pertanto (anche per evitare una condanna alle spese), non veniva legittimamente presentata. CP_ L' nella memoria di costituzione, conferma, invero, l'irrilevanza del decreto di rigetto (sulla base di una circolare, n. 70 del 2023, emessa dallo stesso ente ed emanata il 26 luglio 2023).
Deve ritenersi, quindi, superata, in effetti, la necessità del documento richiesto inizialmente dall'ente, in talune determinate ipotesi, quale quella di specie, in cui la società di capitali a responsabilità limitata non abbia depositato i bilanci nei tre anni precedenti la richiesta di intervento del Fondo o la cessazione dell'attività, nello stesso periodo. CP_ Anche le altre eccezioni dell' risultano generiche e vanno rigettate, mentre parte ricorrente ha dimostrato la sussistenza dei requisiti richiesti per ottenere la prestazione.
Il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione, da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria determinata, nel quantum, con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei suddetti presupposti indicati dalla legge.
Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata o, ancora, qualora l'ammissione del credito
2 nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte sua, della domanda di insinuazione, ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta, di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento ex art. 2, co. 5, d.lgs. n. 80 cit. (v. Cass. n. 1886 del 2020).
Ricorrendo, dunque, tutti i presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia ed essendo CP_1 infondato il diniego opposto dall'ente convenuto, va, pertanto, accolta la domanda del ricorrente.
Ne deriva che l' , quale titolare del Fondo di Garanzia, va condannato al pagamento in favore CP_1 dell'istante della somma pari ad euro 2.225,62, a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda e fino al soddisfo.
3. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, AF EN, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie il ricorso
e, per l'effetto,
2. condanna l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di parte CP_1 ricorrente della somma pari ad € 2.225,62, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda e fino al soddisfo;
3. condanna l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 886,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 22/10/2025
Il Giudice del Lavoro
AF EN
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. AF EN ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15741/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 27/06/1971 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FONTANELLA NICOLA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA EMANUELA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1. Premessa
Con ricorso depositato in data 16 dicembre 2023, l'istante chiedeva il pagamento in proprio favore del dovuto dal datore di lavoro insolvente, a norma della L. 297/1982, per la somma di euro Pt_2
2.225,62.
Si costituiva l'istituto resistente, il quale chiedeva il rigetto del ricorso.
Sulla base della documentazione in atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. Nel merito
Come noto, l'art. 2 L. 297/1982 prevede presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il
"Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto", con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro, in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori o loro aventi diritto, o, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni del
1 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, questi non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, sempreché, in questo secondo caso, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
Nel caso di specie parte ricorrente deduce e documenta:
- l'impossidenza di beni immobili in capo alla datrice di lavoro (cfr. allegati al ricorso);
- che il datore di lavoro è una società in liquidazione, cui non è applicabile la procedura concorsuale, trattandosi di s.r.l. inadempiente al deposito dei bilanci, nei tre anni precedenti alla data della domanda di intervento del fondo (l'ultimo bilancio depositato risale, infatti, all'anno 2016, cfr. all. al ricorso);
- di non aver proposto istanza di fallimento della società. E ciò in quanto la stessa sarebbe stata rigettata dal Tribunale compente e, pertanto (anche per evitare una condanna alle spese), non veniva legittimamente presentata. CP_ L' nella memoria di costituzione, conferma, invero, l'irrilevanza del decreto di rigetto (sulla base di una circolare, n. 70 del 2023, emessa dallo stesso ente ed emanata il 26 luglio 2023).
Deve ritenersi, quindi, superata, in effetti, la necessità del documento richiesto inizialmente dall'ente, in talune determinate ipotesi, quale quella di specie, in cui la società di capitali a responsabilità limitata non abbia depositato i bilanci nei tre anni precedenti la richiesta di intervento del Fondo o la cessazione dell'attività, nello stesso periodo. CP_ Anche le altre eccezioni dell' risultano generiche e vanno rigettate, mentre parte ricorrente ha dimostrato la sussistenza dei requisiti richiesti per ottenere la prestazione.
Il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione, da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria determinata, nel quantum, con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei suddetti presupposti indicati dalla legge.
Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata o, ancora, qualora l'ammissione del credito
2 nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte sua, della domanda di insinuazione, ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta, di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento ex art. 2, co. 5, d.lgs. n. 80 cit. (v. Cass. n. 1886 del 2020).
Ricorrendo, dunque, tutti i presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia ed essendo CP_1 infondato il diniego opposto dall'ente convenuto, va, pertanto, accolta la domanda del ricorrente.
Ne deriva che l' , quale titolare del Fondo di Garanzia, va condannato al pagamento in favore CP_1 dell'istante della somma pari ad euro 2.225,62, a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda e fino al soddisfo.
3. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, AF EN, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie il ricorso
e, per l'effetto,
2. condanna l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di parte CP_1 ricorrente della somma pari ad € 2.225,62, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda e fino al soddisfo;
3. condanna l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 886,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 22/10/2025
Il Giudice del Lavoro
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