CASS
Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/03/2024, n. 9192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9192 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE nel procedimento
contro
: GR RL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/09/2023 della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 9192 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 09/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da CA Grande, in relazione alla misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal GIP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - per il delitto previsto dall'art. 353 cod.pen. - nel periodo compreso tra il 15/03/2017 e il 05/04/2017, data nella quale l'ordinanza era stata annullata dal Tribunale del riesame per difetto di gravità indiziaria con successiva emissione di decreto di archiviazione. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che si verteva in un'ipotesi di ingiustizia c.d. formale della detenzione in relazione all'art.314, comma 2, cod.proc.pen., atteso il riconoscimento postumo del difetto di gravità indiziaria. In tema di liquidazione dell'indennizzo, la Corte ha ritenuto riconoscibile al ricorrente una somma pari a C 235,82/2 moltiplicata per i giorni di detenzione g per un importo finale di C 2.594,02; ha ritenuto altresì di riconoscere un ulteriore somma in considerazione del documentato strepitus fori, attestato dagli articoli di stampa allegati all'istanza e della sofferenza d'animo conseguente all'originaria sospensione dalle mansioni lavorative e al successivo trasferimento ad altro ufficio, cui era seguita la ricollocazione in quello di provenienza dopo un anno, giungendo quindi al riconoscimento di una somma finale pari a C 5.000,00. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, articolando un unitario motivo di impugnazione;
con il quale ha dedotto la violazione dell'art.314, comma 1, cod.proc.pen. in ordine al mancato assolvimento dell'onere probatorio riguardo alla misura dell'indennizzo. .6 -7 nt 17 Ha dedotto che la rilevanza -jtettajJal giudice della riparazione allo strepitus fori dovesse essere ridimensionata, atteso che - nel caso di specie - la vicenda che aveva interessato il ricorrente era stata evidenziata solo da alcune testate di diffusione solo locale e non nazionale, mancando quindi quella abbondanza di particolari e quella ampia divulgazione della notizia richieste dalla giurisprudenza di legittimità; deducendo altresì che il richiedente aveva comunque omesso di allegare fatti idonei a dimostrare che fosse derivato un danno materiale o morale dalla diffusione delle notizie di stampa. 2 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. In riferimento al tema controverso in questa sede sulla base del motivo di ricorso, va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il riferimento al criterio aritmetico - che risponde all'esigenza di garantire un trattamento tendenzialmente uniforme, nei diversi contesti territoriali - non esime il giudice dall'obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, di integrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alle differenti situazioni sottoposte al suo esame (Sez. 4, 10/11/2020, n.32891, Di Domenico, RV. 280072) e che, anzi, l'individualizzazione dell'indennizzo sulla base delle concrete circostanze del caso di specie assume carattere doveroso per il giudice del merito, all'esito della dovuta valutazione delle eventuali specificità positive o negative della fattispecie concreta (Sez.4, 11/1/2019, n.18361, Piccolo, RV. 276259). Dovendosi altresì evidenziare che il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità riconosciuta, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez.4, 4/3/2015, n.24225, Pappalardi, RV. 263721; Sez.4, 2/7/2021, n.27474, Spedo, RV. 281513 - 02). 3. In riferimento specifico alla sussistenza del parametro individualizzante rappresentato dallo strepitus fori, dovuta al clamore delle accuse, consistente nell'impossibilità di contenere la risonanza della notizia, va sottolineato che per potersi ritenere sussistente il medesimo occorre che, la sua diffusione esorbiti del tutto dalle comuni modalità di informazione, connotandosi sia per la capacità di raggiungere un largo pubblico, che per l'assertività della notizia nel senso della responsabilità penale dell'interessato. In questo caso si realizza, infatti, quel clamore mediatico 3 che impone la considerazione di aggiustamenti all'indennità di equa riparazione aritmeticamente calcolata;
essendo chiaro, altresì, che per realizzarsi un danno del quale tenere conto in sede di liquidazione dell'equa riparazione, ancorché sia possibile, nell'ipotesi di realtà di piccole dimensioni, come quella in cui la vicenda si è verificata, fare ricorso a presunzioni e massime di esperienza, è necessario che l'ingiusta detenzione abbia una durata tale da indurre nel pubblico -o qui nella cittadinanza- il convincimento dell'effettivo coinvolgimento dell'interessato (Sez. 4, n. 2624 del 13/11/2018, Calascione, Rv. 275193). Il tutto fermo restando che è necessario che le doglianze fatte valere in ordine alle conseguenze personali siano non solo allegate, ma circostanziate e corroborate da elementi che inducano a ritenere la fondatezza di un rapporto con la carcerazione subita (Sez. 3, n. 17408 del 30/03/2023, Di Martino, Rv. 284496). 4. Nel caso di specie, deve ritenersi che la Corte territoriale si sia adeguatamente confrontata con i predetti principi e che - nello specifico punto attinente al riconoscimento di una somma ulteriore rispetto a quella determinata a titolo matematico in relazione al parametro dello strepitus fori - non sia formulabile alcuna censura di illogicità. Difatti, la Corte ha pregiudizialmente dato atto che il ricorrente aveva - non solo allegato - ma anche adeguatamente circostanziato la sussistenza del pregiudizio suddetto mediante la produzione di articoli di stampa locali nonché di altri pubblicati sul web e quindi potenzialmente idonei a raggiungere un numero indeterminato di persone. D'altra parte, la sussistenza di un pregiudizio riconoscibile a tale titolo non poteva neanche ritenersi smentita - alla luce dei principi predetti - dal dato della durata della detenzione, comunque protrattasi per un periodo superiore ai venti giorni e corrispondenti a quello intercorso tra l'esecuzione della misura e la pronuncia del Tribunale del riesame. Pertanto, anche considerando la minima misura in termini assoluti e percentuali dell'aumento della misura aritmetica dell'indennizzo (maggiorato anche in riferimento c>
contro
: GR RL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/09/2023 della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 9192 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 09/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da CA Grande, in relazione alla misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal GIP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - per il delitto previsto dall'art. 353 cod.pen. - nel periodo compreso tra il 15/03/2017 e il 05/04/2017, data nella quale l'ordinanza era stata annullata dal Tribunale del riesame per difetto di gravità indiziaria con successiva emissione di decreto di archiviazione. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che si verteva in un'ipotesi di ingiustizia c.d. formale della detenzione in relazione all'art.314, comma 2, cod.proc.pen., atteso il riconoscimento postumo del difetto di gravità indiziaria. In tema di liquidazione dell'indennizzo, la Corte ha ritenuto riconoscibile al ricorrente una somma pari a C 235,82/2 moltiplicata per i giorni di detenzione g per un importo finale di C 2.594,02; ha ritenuto altresì di riconoscere un ulteriore somma in considerazione del documentato strepitus fori, attestato dagli articoli di stampa allegati all'istanza e della sofferenza d'animo conseguente all'originaria sospensione dalle mansioni lavorative e al successivo trasferimento ad altro ufficio, cui era seguita la ricollocazione in quello di provenienza dopo un anno, giungendo quindi al riconoscimento di una somma finale pari a C 5.000,00. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, articolando un unitario motivo di impugnazione;
con il quale ha dedotto la violazione dell'art.314, comma 1, cod.proc.pen. in ordine al mancato assolvimento dell'onere probatorio riguardo alla misura dell'indennizzo. .6 -7 nt 17 Ha dedotto che la rilevanza -jtettajJal giudice della riparazione allo strepitus fori dovesse essere ridimensionata, atteso che - nel caso di specie - la vicenda che aveva interessato il ricorrente era stata evidenziata solo da alcune testate di diffusione solo locale e non nazionale, mancando quindi quella abbondanza di particolari e quella ampia divulgazione della notizia richieste dalla giurisprudenza di legittimità; deducendo altresì che il richiedente aveva comunque omesso di allegare fatti idonei a dimostrare che fosse derivato un danno materiale o morale dalla diffusione delle notizie di stampa. 2 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. In riferimento al tema controverso in questa sede sulla base del motivo di ricorso, va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il riferimento al criterio aritmetico - che risponde all'esigenza di garantire un trattamento tendenzialmente uniforme, nei diversi contesti territoriali - non esime il giudice dall'obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, di integrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alle differenti situazioni sottoposte al suo esame (Sez. 4, 10/11/2020, n.32891, Di Domenico, RV. 280072) e che, anzi, l'individualizzazione dell'indennizzo sulla base delle concrete circostanze del caso di specie assume carattere doveroso per il giudice del merito, all'esito della dovuta valutazione delle eventuali specificità positive o negative della fattispecie concreta (Sez.4, 11/1/2019, n.18361, Piccolo, RV. 276259). Dovendosi altresì evidenziare che il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità riconosciuta, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez.4, 4/3/2015, n.24225, Pappalardi, RV. 263721; Sez.4, 2/7/2021, n.27474, Spedo, RV. 281513 - 02). 3. In riferimento specifico alla sussistenza del parametro individualizzante rappresentato dallo strepitus fori, dovuta al clamore delle accuse, consistente nell'impossibilità di contenere la risonanza della notizia, va sottolineato che per potersi ritenere sussistente il medesimo occorre che, la sua diffusione esorbiti del tutto dalle comuni modalità di informazione, connotandosi sia per la capacità di raggiungere un largo pubblico, che per l'assertività della notizia nel senso della responsabilità penale dell'interessato. In questo caso si realizza, infatti, quel clamore mediatico 3 che impone la considerazione di aggiustamenti all'indennità di equa riparazione aritmeticamente calcolata;
essendo chiaro, altresì, che per realizzarsi un danno del quale tenere conto in sede di liquidazione dell'equa riparazione, ancorché sia possibile, nell'ipotesi di realtà di piccole dimensioni, come quella in cui la vicenda si è verificata, fare ricorso a presunzioni e massime di esperienza, è necessario che l'ingiusta detenzione abbia una durata tale da indurre nel pubblico -o qui nella cittadinanza- il convincimento dell'effettivo coinvolgimento dell'interessato (Sez. 4, n. 2624 del 13/11/2018, Calascione, Rv. 275193). Il tutto fermo restando che è necessario che le doglianze fatte valere in ordine alle conseguenze personali siano non solo allegate, ma circostanziate e corroborate da elementi che inducano a ritenere la fondatezza di un rapporto con la carcerazione subita (Sez. 3, n. 17408 del 30/03/2023, Di Martino, Rv. 284496). 4. Nel caso di specie, deve ritenersi che la Corte territoriale si sia adeguatamente confrontata con i predetti principi e che - nello specifico punto attinente al riconoscimento di una somma ulteriore rispetto a quella determinata a titolo matematico in relazione al parametro dello strepitus fori - non sia formulabile alcuna censura di illogicità. Difatti, la Corte ha pregiudizialmente dato atto che il ricorrente aveva - non solo allegato - ma anche adeguatamente circostanziato la sussistenza del pregiudizio suddetto mediante la produzione di articoli di stampa locali nonché di altri pubblicati sul web e quindi potenzialmente idonei a raggiungere un numero indeterminato di persone. D'altra parte, la sussistenza di un pregiudizio riconoscibile a tale titolo non poteva neanche ritenersi smentita - alla luce dei principi predetti - dal dato della durata della detenzione, comunque protrattasi per un periodo superiore ai venti giorni e corrispondenti a quello intercorso tra l'esecuzione della misura e la pronuncia del Tribunale del riesame. Pertanto, anche considerando la minima misura in termini assoluti e percentuali dell'aumento della misura aritmetica dell'indennizzo (maggiorato anche in riferimento c>