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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: GUICCIARDI MIRELLA, Presidente
PREVIDI CLAUDIO, Relatore
TRUPPA DOMENICO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 544/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 CF_Difensore 2
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH061300110 2025 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 581/2025 depositato il 22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto è impugnato l'avviso di accertamento emesso a seguito di un processo verbale di constatazione che, relativamente all'anno 2019, aveva accertato l'emissione e l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti ed emesse dalla Società _1 di Nominativo_1, per un imponibile complessivo di euro 522.188,55 con un'iva ritenuta indetraibile per euro 114.881, come da elenco fatture riportato a pagina tre delle controdeduzioni.
La ditta emittente le fatture aveva stipulato un contratto di collaborazione per l'esecuzione di confezioni, in data 14 febbraio 2019; tale ditta era sorta nell'anno 2018 proseguendo l'attività svolta dalla Societa_2, svolgendo la medesima attività della precedente fornitrice della Ricorrente_1.
A seguito della cessazione della Societa_2, tutti i dipendenti erano stati assunti dalla Società_1, per svolgere le medesime prestazioni in sostanziale continuità a favore della società ricorrente.
Le operazioni contestate si inserirebbero nel quadro di quel fenomeno di avvicendamento tra società "apri e chiudi", del quale la ricorrente avrebbe dovuto essere consapevole o comunque non poteva ignorare, finalizzato ad evasioni tributarie o contributive.
La ricorrente si sarebbe limitata a raccogliere generiche informazioni presso le camere di commercio e ad ottenere il Durc per sostituire i fornitori strategici;
mentre avrebbe dovuto verificare che l'operazione non la coinvolgesse in una frode fiscale, quella attuata appunto attraverso il meccanismo del cosiddetto "apri e chiudi".
La ricorrente eccepisce, a parte la violazione del contraddittorio, l'infondatezza dell'accertamento in quanto non sarebbe stata fornita alcuna prova della natura fittizia della società emittente le fatture.
Più in particolare, la ricorrente rileva come controparte non sostenga e neppure dimostri che la società emittente le fatture in esame fosse priva di sede, macchinari, lavoratori, impiegati ed un'organizzazione finalizzata al confezionamento degli abiti;
l'Ufficio non contesta dunque l'esistenza del complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, un'azienda destinata al confezionamento degli abiti.
Contesta invece che avrebbero dovuto essere nutriti sospetti sul fatto che l'impresa cinese veniva gestita col meccanismo suddetto "apri chiudi” accumulando cioè carichi tributari ingenti per poi chiudere e riaprire.
Rilievo particolarmente sottolineato dalla ricorrente era che l'impresa era sorta il 10 settembre 2018 ed aveva operato sino al 31 marzo 2023; agli occhi della ricorrente regolarmente.
Essa era dunque giuridicamente esistente e concretamente operante, in quanto dotata di un'organizzazione aziendale idonea che le ha consentito di far fronte agli ordinativi;
nessuna prova sulle omissioni tributarie dell'impresa Società 1 sarebbe stata fornita, peraltro la ricorrente non avrebbe avuto oggettivamente la possibilità di avvedersi della regolarità fiscale di un'impresa che rilasciava invece attestazioni Durc regolari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che, come eccepito dalla ricorrente, la tesi dell'avvicendamento delle imprese, “apri e chiudi", che sottenderebbe a fenomeni di fraudolenta evasione attuata da fornitori e della correlativa, supposta dall'Ufficio, esistenza di operazioni soggettivamente inesistenti, non appare sostenibile in relazione al rapporto per cui è controversia, intercorso dalla ricorrente con la ditta Società_1 di Nominativo_1 che ha emesso le fatture contestate.
Quantunque quest'ultima possa essersi resa responsabile di violazioni dichiarative o inadempienze tributarie, non può essere oggettivamente considerato un soggetto fittizio, interposto, dato che- neppure l'Agenzia lo contesta- essa aveva una sede effettiva, era dotata di un'organizzazione reale di mezzi, impianti e macchinari, possedeva capitali e manteneva alle proprie dipendenze lavoratori;
era in effetti rimasta attiva non per pochi mesi, ma dal 10.09.2018 al 31.03.2023, per oltre quattro anni e mezzo.
La Società 1 ha dunque eseguito le prestazioni per le quali sono state emesse le fatture e la circostanza che non onorasse gli obblighi fiscali, dichiarativi e di pagamento delle imposte, non può valere ad escludere l'esistenza, né la riferibilità ad essa, delle prestazioni fatturate.
Per cui appare ultronea e per certi versi irrilevante, qualsiasi ulteriore analisi in merito alla conoscenza che dei suoi rapporti col fisco potesse avere la società committente (che aveva comunque richiesto la visura camerale e il Durc in corso di validità, all'atto della stipula dell'accordo); non sono emersi comunque elementi di sua connivenza in relazione alle ipotizzate frodi fiscali, che sarebbero state perpetrate dal fornitore.
Non risultano tra l'altro formulate contestazioni circa la diversità dei prezzi di cessione rispetto a quelli correnti di mercato o accordi fraudolenti di retrocessione di iva versata, od altre anomalie nelle procedure di approvvigionamento e stoccaggio o comunque nei pagamenti.
Ed in ogni caso non risulta, non è stato comunque allegato e provato, che la ricorrente avesse tratto vantaggi o profitti illeciti di sorta dai rapporti intrattenuti con il fornitore in questione.
La fattispecie concreta all'esame della Corte non rientra, in ogni caso, nel quadro delle operazioni inesistenti, qualificate dall'art. 1 lett. a del D.lgs. n. 74/2000, secondo cui per fatture o altri documenti inesistenti si intendono le fatture e gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte e che indicano i corrispettivi o l'imposta sua valore aggiunto in misura superiore a quello reale, ovvero che riferiscono le operazioni a soggetti diversi da quelli effettivi.
Nel caso di specie la prestazione risulta non solo oggettivamente esistente, reale, ma anche riferibile alla ditta Società 1, esistente e dotata di un substrato organizzativo aziendale realmente operante, non dunque un fornitore fittizio;
e tra l'altro con una "vita" aziendale media persino superiore a quella (come dai dati statistici riportati dal ricorrente) di oltre un terzo di quella delle imprese individuali.
Né può sostenersi che le prestazioni potessero essere riferibili ad un soggetto precedente, estinto, perciò stesso logicamente non più operante.
La Corte ritiene, pertanto, carente e non provato il presupposto (esistenza di operazioni soggettivamente inesistenti) sul quale è stato fondato l'accertamento, per cui il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato.
Condanna parte resistente Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Modena a pagare le spese del presente giudizio a favore della ricorrente Ricorrente_1 s.r.l. che quantifica in euro 4.000,00=oltre 15% rimborso spese generali, ed accessori di legge.
Così deciso in Modena, lì 15 Dicembre 2025
Manda alla Segreteria per le notifiche alle parti.
Il Presidente Il Relatore Estensore
Dott.ssa Mirella Guicciardi Claudio Previdi
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: GUICCIARDI MIRELLA, Presidente
PREVIDI CLAUDIO, Relatore
TRUPPA DOMENICO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 544/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 CF_Difensore 2
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH061300110 2025 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 581/2025 depositato il 22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto è impugnato l'avviso di accertamento emesso a seguito di un processo verbale di constatazione che, relativamente all'anno 2019, aveva accertato l'emissione e l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti ed emesse dalla Società _1 di Nominativo_1, per un imponibile complessivo di euro 522.188,55 con un'iva ritenuta indetraibile per euro 114.881, come da elenco fatture riportato a pagina tre delle controdeduzioni.
La ditta emittente le fatture aveva stipulato un contratto di collaborazione per l'esecuzione di confezioni, in data 14 febbraio 2019; tale ditta era sorta nell'anno 2018 proseguendo l'attività svolta dalla Societa_2, svolgendo la medesima attività della precedente fornitrice della Ricorrente_1.
A seguito della cessazione della Societa_2, tutti i dipendenti erano stati assunti dalla Società_1, per svolgere le medesime prestazioni in sostanziale continuità a favore della società ricorrente.
Le operazioni contestate si inserirebbero nel quadro di quel fenomeno di avvicendamento tra società "apri e chiudi", del quale la ricorrente avrebbe dovuto essere consapevole o comunque non poteva ignorare, finalizzato ad evasioni tributarie o contributive.
La ricorrente si sarebbe limitata a raccogliere generiche informazioni presso le camere di commercio e ad ottenere il Durc per sostituire i fornitori strategici;
mentre avrebbe dovuto verificare che l'operazione non la coinvolgesse in una frode fiscale, quella attuata appunto attraverso il meccanismo del cosiddetto "apri e chiudi".
La ricorrente eccepisce, a parte la violazione del contraddittorio, l'infondatezza dell'accertamento in quanto non sarebbe stata fornita alcuna prova della natura fittizia della società emittente le fatture.
Più in particolare, la ricorrente rileva come controparte non sostenga e neppure dimostri che la società emittente le fatture in esame fosse priva di sede, macchinari, lavoratori, impiegati ed un'organizzazione finalizzata al confezionamento degli abiti;
l'Ufficio non contesta dunque l'esistenza del complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, un'azienda destinata al confezionamento degli abiti.
Contesta invece che avrebbero dovuto essere nutriti sospetti sul fatto che l'impresa cinese veniva gestita col meccanismo suddetto "apri chiudi” accumulando cioè carichi tributari ingenti per poi chiudere e riaprire.
Rilievo particolarmente sottolineato dalla ricorrente era che l'impresa era sorta il 10 settembre 2018 ed aveva operato sino al 31 marzo 2023; agli occhi della ricorrente regolarmente.
Essa era dunque giuridicamente esistente e concretamente operante, in quanto dotata di un'organizzazione aziendale idonea che le ha consentito di far fronte agli ordinativi;
nessuna prova sulle omissioni tributarie dell'impresa Società 1 sarebbe stata fornita, peraltro la ricorrente non avrebbe avuto oggettivamente la possibilità di avvedersi della regolarità fiscale di un'impresa che rilasciava invece attestazioni Durc regolari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che, come eccepito dalla ricorrente, la tesi dell'avvicendamento delle imprese, “apri e chiudi", che sottenderebbe a fenomeni di fraudolenta evasione attuata da fornitori e della correlativa, supposta dall'Ufficio, esistenza di operazioni soggettivamente inesistenti, non appare sostenibile in relazione al rapporto per cui è controversia, intercorso dalla ricorrente con la ditta Società_1 di Nominativo_1 che ha emesso le fatture contestate.
Quantunque quest'ultima possa essersi resa responsabile di violazioni dichiarative o inadempienze tributarie, non può essere oggettivamente considerato un soggetto fittizio, interposto, dato che- neppure l'Agenzia lo contesta- essa aveva una sede effettiva, era dotata di un'organizzazione reale di mezzi, impianti e macchinari, possedeva capitali e manteneva alle proprie dipendenze lavoratori;
era in effetti rimasta attiva non per pochi mesi, ma dal 10.09.2018 al 31.03.2023, per oltre quattro anni e mezzo.
La Società 1 ha dunque eseguito le prestazioni per le quali sono state emesse le fatture e la circostanza che non onorasse gli obblighi fiscali, dichiarativi e di pagamento delle imposte, non può valere ad escludere l'esistenza, né la riferibilità ad essa, delle prestazioni fatturate.
Per cui appare ultronea e per certi versi irrilevante, qualsiasi ulteriore analisi in merito alla conoscenza che dei suoi rapporti col fisco potesse avere la società committente (che aveva comunque richiesto la visura camerale e il Durc in corso di validità, all'atto della stipula dell'accordo); non sono emersi comunque elementi di sua connivenza in relazione alle ipotizzate frodi fiscali, che sarebbero state perpetrate dal fornitore.
Non risultano tra l'altro formulate contestazioni circa la diversità dei prezzi di cessione rispetto a quelli correnti di mercato o accordi fraudolenti di retrocessione di iva versata, od altre anomalie nelle procedure di approvvigionamento e stoccaggio o comunque nei pagamenti.
Ed in ogni caso non risulta, non è stato comunque allegato e provato, che la ricorrente avesse tratto vantaggi o profitti illeciti di sorta dai rapporti intrattenuti con il fornitore in questione.
La fattispecie concreta all'esame della Corte non rientra, in ogni caso, nel quadro delle operazioni inesistenti, qualificate dall'art. 1 lett. a del D.lgs. n. 74/2000, secondo cui per fatture o altri documenti inesistenti si intendono le fatture e gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte e che indicano i corrispettivi o l'imposta sua valore aggiunto in misura superiore a quello reale, ovvero che riferiscono le operazioni a soggetti diversi da quelli effettivi.
Nel caso di specie la prestazione risulta non solo oggettivamente esistente, reale, ma anche riferibile alla ditta Società 1, esistente e dotata di un substrato organizzativo aziendale realmente operante, non dunque un fornitore fittizio;
e tra l'altro con una "vita" aziendale media persino superiore a quella (come dai dati statistici riportati dal ricorrente) di oltre un terzo di quella delle imprese individuali.
Né può sostenersi che le prestazioni potessero essere riferibili ad un soggetto precedente, estinto, perciò stesso logicamente non più operante.
La Corte ritiene, pertanto, carente e non provato il presupposto (esistenza di operazioni soggettivamente inesistenti) sul quale è stato fondato l'accertamento, per cui il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato.
Condanna parte resistente Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Modena a pagare le spese del presente giudizio a favore della ricorrente Ricorrente_1 s.r.l. che quantifica in euro 4.000,00=oltre 15% rimborso spese generali, ed accessori di legge.
Così deciso in Modena, lì 15 Dicembre 2025
Manda alla Segreteria per le notifiche alle parti.
Il Presidente Il Relatore Estensore
Dott.ssa Mirella Guicciardi Claudio Previdi