Art. 4. Esito dei controlli in corso d'impegno 1. Fatta salva l'applicazione di sanzioni penali o amministrative o di entrambe nei casi previsti dalla legge, qualora durante i controlli siano accertate false dichiarazioni rese intenzionalmente o per negligenza grave, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 746/96, il beneficiario decade totalmente e viene escluso da qualsiasi regime di aiuti previsto a norma del regolamento (CEE) n. 2078/92 e non puo' assumere un nuovo impegno agroambientale prima di due anni successivi a quello dell'accertamento.
2. Qualora, durante i controlli dopo il pagamento di una o piu' annualita' di premio, siano rilevate delle irregolarita' ricadenti in uno dei casi riportati nei successivi articoli 5 e 6, l'organo regionale competente pronunzia la decadenza parziale o totale dagli aiuti, con le conseguenze di cui il presente articolo, e in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995.
3. Le irregolarita' possono consistere in difformita' tra quanto dichiarato in domanda o successivamente da parte dell'interessato e quanto verificato dall'autorita' di controllo oppure in inadempimenti totali o parziali agli impegni assunti.
4. La decadenza totale viene inoltre pronunziata qualora il beneficiario o un proprio rappresentante impediscano il regolare svolgimento delle operazioni di controllo non prestando la collaborazione di cui al precedente articolo 3, comma 8, salvo che l'inadempienza non sia dipesa da cause di forza maggiore o da altre cause indipendenti dalla volonta' del beneficiario.
5. La decadenza parziale o totale comporta l'esclusione parziale o totale dall'aiuto per le restanti annualita' di impegno fatto salvo il disposto dell'articolo 5, comma 9, e dell'articolo 6, comma 4, lettera b).
6. La decadenza parziale o totale comporta altresi', ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95, l'obbligo, a carico del beneficiario, di rimborsare parzialmente o totalmente gli importi, che siano risultati indebitamente percepiti, maggiorati dei relativi interessi, calcolati al tasso ufficiale di sconto (TUS), in vigore al momento del pagamento dei relativi premi, maturati nel periodo intercorrente tra la data di pagamento e la data di restituzione delle somme. A tali fini, la data di pagamento deve essere individuata nella data di emissione degli assegni bancari, o in altra operazione equivalente, comunicata dalla banca interessata.
7. Gli interessi di cui al precedente comma non sono dovuti nel caso che il pagamento indebito sia avvenuto per errore delle autorita' competenti.
8. In caso di decadenza parziale, qualora, in base alla durata dell'impegno assunto, debba essere liquidata ancora una o piu' annualita' di premio a favore del beneficiario, e quand'anche quest'ultimo non provveda alla restituzione nei tempi stabiliti, l'organo regionale competente puo' compensare le somme, salvo l'obbligo di restituzione delle sole somme eccedenti.
Nota all'art. 4:
- Il testo del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita', e' pubblicato nella G.U.C.E. L 312 del 23 dicembre 1995.
2. Qualora, durante i controlli dopo il pagamento di una o piu' annualita' di premio, siano rilevate delle irregolarita' ricadenti in uno dei casi riportati nei successivi articoli 5 e 6, l'organo regionale competente pronunzia la decadenza parziale o totale dagli aiuti, con le conseguenze di cui il presente articolo, e in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995.
3. Le irregolarita' possono consistere in difformita' tra quanto dichiarato in domanda o successivamente da parte dell'interessato e quanto verificato dall'autorita' di controllo oppure in inadempimenti totali o parziali agli impegni assunti.
4. La decadenza totale viene inoltre pronunziata qualora il beneficiario o un proprio rappresentante impediscano il regolare svolgimento delle operazioni di controllo non prestando la collaborazione di cui al precedente articolo 3, comma 8, salvo che l'inadempienza non sia dipesa da cause di forza maggiore o da altre cause indipendenti dalla volonta' del beneficiario.
5. La decadenza parziale o totale comporta l'esclusione parziale o totale dall'aiuto per le restanti annualita' di impegno fatto salvo il disposto dell'articolo 5, comma 9, e dell'articolo 6, comma 4, lettera b).
6. La decadenza parziale o totale comporta altresi', ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95, l'obbligo, a carico del beneficiario, di rimborsare parzialmente o totalmente gli importi, che siano risultati indebitamente percepiti, maggiorati dei relativi interessi, calcolati al tasso ufficiale di sconto (TUS), in vigore al momento del pagamento dei relativi premi, maturati nel periodo intercorrente tra la data di pagamento e la data di restituzione delle somme. A tali fini, la data di pagamento deve essere individuata nella data di emissione degli assegni bancari, o in altra operazione equivalente, comunicata dalla banca interessata.
7. Gli interessi di cui al precedente comma non sono dovuti nel caso che il pagamento indebito sia avvenuto per errore delle autorita' competenti.
8. In caso di decadenza parziale, qualora, in base alla durata dell'impegno assunto, debba essere liquidata ancora una o piu' annualita' di premio a favore del beneficiario, e quand'anche quest'ultimo non provveda alla restituzione nei tempi stabiliti, l'organo regionale competente puo' compensare le somme, salvo l'obbligo di restituzione delle sole somme eccedenti.
Nota all'art. 4:
- Il testo del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita', e' pubblicato nella G.U.C.E. L 312 del 23 dicembre 1995.