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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 177/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7431/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240012446900000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240012446900000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240012446900000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 16.09.2024,
Ricorrente_1 si opponeva alla cartella esattoriale, con numeri finali 6900, notificata in data
29.05.2024, nella quale si contestava la violazione di norme fiscali, attinenti l'obbligo di pagamento di Irpef da lavoro autonomo, anno 2019, per un totale di € 1.984,63, in conseguenza di un controllo ai sensi dell'art. 36 ter.
Chiedeva dichiararsi nulla tale cartella per i motivi ivi esposti, in particolare l'omesso invio della comunicazione di irregolarità e la insussistenza del presupposto impositivo, essendo gli importi contestati dei crediti derivanti dall'anno 2017 e portati in compensazione per i redditi dell'anno 2019.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, l'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
L'ADER non si costituiva in giudizio.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico, Dr. Pasquale Nigro.
La causa, veniva decisa alla pubblica udienza del 8.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato. Con il primo motivo l'atto viene impugnato per l'omessa notificazione degli esiti del controllo formale ex art. 36 ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Tale eccezione è infondata perché la cartella di pagamento impugnata è stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art 36 bis, come si desume dalla lettura della cartella impugnata, e non di controllo formale ex art 36 ter: non era dunque necessario l'invio della comunicazione di irregolarità, poiché l'ufficio si è rifatto agli stessi dati forniti dal contribuente.
Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato.
Parte ricorrente eccepisce che trattasi di crediti che derivano dalla dichiarazione RPF 2018 per l'anno di imposta 2017 che non sono stati chiesti a rimborso, bensì da utilizzare in compensazione.
Tale eccezione deve ritenersi infondata.
Il sistema automatizzato ha azzerato il dato esposto al rigo RN36 riguardante l'eccedenza di imposta derivante dalla precedente dichiarazione pari ad euro 1162,00 poiché non risultano presentate dichiarazioni relative all'anno precedente.
Tale comportamento dell'Ufficio deve ritenersi corretto, trattandosi di un credito proveniente da precedenti dichiarazioni omesse.
In particolare, l'articolo 1 del dpr 600/1973 prevede: “Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi”.
L'odierna ricorrente, con l'apertura della partita IVA, è diventata automaticamente un soggetto obbligato comunque alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nel caso di specie la Ricorrente_1 ha omesso di presentare la dichiarazione negli anni di imposta 2018 e
2019. Pertanto, ha perso il diritto al riporto del credito derivante dalla dichiarazione per l'anno di imposta 2017.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate nella somma di € 150,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
8.01.2026.
Il Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7431/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240012446900000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240012446900000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240012446900000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 16.09.2024,
Ricorrente_1 si opponeva alla cartella esattoriale, con numeri finali 6900, notificata in data
29.05.2024, nella quale si contestava la violazione di norme fiscali, attinenti l'obbligo di pagamento di Irpef da lavoro autonomo, anno 2019, per un totale di € 1.984,63, in conseguenza di un controllo ai sensi dell'art. 36 ter.
Chiedeva dichiararsi nulla tale cartella per i motivi ivi esposti, in particolare l'omesso invio della comunicazione di irregolarità e la insussistenza del presupposto impositivo, essendo gli importi contestati dei crediti derivanti dall'anno 2017 e portati in compensazione per i redditi dell'anno 2019.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, l'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
L'ADER non si costituiva in giudizio.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico, Dr. Pasquale Nigro.
La causa, veniva decisa alla pubblica udienza del 8.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato. Con il primo motivo l'atto viene impugnato per l'omessa notificazione degli esiti del controllo formale ex art. 36 ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Tale eccezione è infondata perché la cartella di pagamento impugnata è stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art 36 bis, come si desume dalla lettura della cartella impugnata, e non di controllo formale ex art 36 ter: non era dunque necessario l'invio della comunicazione di irregolarità, poiché l'ufficio si è rifatto agli stessi dati forniti dal contribuente.
Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato.
Parte ricorrente eccepisce che trattasi di crediti che derivano dalla dichiarazione RPF 2018 per l'anno di imposta 2017 che non sono stati chiesti a rimborso, bensì da utilizzare in compensazione.
Tale eccezione deve ritenersi infondata.
Il sistema automatizzato ha azzerato il dato esposto al rigo RN36 riguardante l'eccedenza di imposta derivante dalla precedente dichiarazione pari ad euro 1162,00 poiché non risultano presentate dichiarazioni relative all'anno precedente.
Tale comportamento dell'Ufficio deve ritenersi corretto, trattandosi di un credito proveniente da precedenti dichiarazioni omesse.
In particolare, l'articolo 1 del dpr 600/1973 prevede: “Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi”.
L'odierna ricorrente, con l'apertura della partita IVA, è diventata automaticamente un soggetto obbligato comunque alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nel caso di specie la Ricorrente_1 ha omesso di presentare la dichiarazione negli anni di imposta 2018 e
2019. Pertanto, ha perso il diritto al riporto del credito derivante dalla dichiarazione per l'anno di imposta 2017.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate nella somma di € 150,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
8.01.2026.
Il Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro