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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/11/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) Dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 215.2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.06.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
Dott. nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso in forza di procura in calce all'atto di appello, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv.
RT CC (c.f. ) e dall'avv. Pietro Ciccone (c.f. C.F._2
, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Reggio C.F._3
Calabria via P. Foti n. 1, PEC e PEC Email_1
Email_2
- Appellante -
Contro
- , c.f. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._4 CP_2
c.f. nata a [...] il [...] e
[...] C.F._5 Controparte_3
c.f. nato a [...] il [...], tutti residenti a [...], C.F._6 rappresentati e difesi, giusta procura in atti del primo grado, dall'avv. Rosario Infantino (c.f.
, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Via S. Caterina C.F._7
Trav. Priv. n. 21 Reggio Calabria, PEC Email_3
- c.f. nato a [...] il [...], e Controparte_4 C.F._8 CP_5
c.f. nata a [...] il [...], rappresentati e difesi,
[...] C.F._9 giusto mandato in atti del primo grado, dall'avv. Gaetano Ciccone (c.f. C.F._10
1 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in IL via Bellantoni s.n.c., PEC
Email_4
- , c.f. nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_6 C.F._11 residente in [...], e c.f. nata a [...] il Controparte_7 C.F._12
26 marzo 1968 e residente in [...], rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Gattuso (c.f.
e dall'avv. Loredana Delorenzo (c.f. ), C.F._13 C.F._14 elettivamente domiciliate in IL, via Famà n. 2, PEC
e PEC Email_5 Email_6
- , in Cutrì, c.f. , rappresentata e difesa, giusto Controparte_8 C.F._15 mandato in atti, dall'avv. EP Maria Cordova (c.f. ) ed C.F._16 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria via Magna Graecia n. 31, PEC vvocatirc. it. Email_7 Email_8 Email_9
- , , , , , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12 Controparte_13
, , , fu CP_14 CP_15 CP_16 CP_12 CP_4 [...]
, , fu . CP_17 Controparte_18 Controparte_19 CP_12
- Appellati -
OGGETTO
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria Seconda Sezione Civile n.
1208/2018, Repert. n. 1672/2018, pubbl. il 26/07/2018, resa in proc. n. 3913 /2007 R.G.A.C..
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.06.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite precisavano le conclusioni come di seguito indicato.
- Per parte appellante si concludeva chiedendo: “Voglia la Corte di Appello Parte_1 adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, 1) nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 1208, depositata dal Tribunale di Reggio Calabria il 26.07.2018 nel giudizio distinto a R.G. con il n.
3913/07, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente
l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte e, per l'effetto: a) dichiarare esclusiva responsabile dell'incendio la sig.ra in solido con i sigg.ri Parte_2
, , , e , nonché i Controparte_20 Controparte_7 Controparte_17 Controparte_18
Sigg.ri , , , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_19 [...]
, , , , e Controparte_21 Controparte_13 CP_14 CP_15 CP_22
questi ultimi contumaci nel giudizio di primo grado, quali eredi Controparte_23
2 del defunto sig. , originario conduttore-custode dell'immobile di proprietà del Persona_1 dott. b) conseguentemente condannare la stessa sig.ra Parte_1 Parte_2 ed i sigg.ri , , , e
[...] Controparte_20 Controparte_7 Controparte_17 [...]
, nonché i Sigg.ri , , , CP_18 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_19
, , , ,
[...] Controparte_21 Controparte_13 CP_14 CP_15
e questi ultimi contumaci nel giudizio di primo CP_22 Controparte_23 grado, quali eredi del defunto sig. , originario conduttore-custode dell'immobile Persona_1 di proprietà del dott. al risarcimento del danno in capo all'istante dott. Parte_1
, per un importo, per come già chiesto nel giudizio di primo grado, di €. Parte_1
20.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento al soddisfo;
d) in subordine, ove
l'Ecc.ma Corte d'Appello, non ravvisasse alcuna responsabilità in capo alla sig.ra
[...]
riconoscere la esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro in capo Parte_2 ai sigg.ri , , , e , Controparte_20 Controparte_7 Controparte_17 Controparte_18 nonché ai Sigg.ri , , , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_19
, , , , Controparte_21 Controparte_13 CP_14 CP_15 CP_22
e questi ultimi contumaci nel giudizio di primo grado, quali eredi Controparte_23 del defunto sig. , originario conduttore-custode dell'immobile di proprietà del Persona_1 dott. condannandoli, conseguentemente al risarcimento del danno in capo Parte_1 all'istante dott. , per un importo, per come già chiesto nel giudizio di primo Parte_1 grado, di €. 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento al soddisfo;
2) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nell'atto di appello;
3) rigettare ogni difesa, deduzione e conclusione contraria;
4) condannare le controparti alla rifusione delle spese di lite, oltre spese e oneri accessori di ogni fase e grado del giudizio”.
- Per le parti appellate ed si precisava Controparte_1 CP_2 Controparte_3 chiedendo: “Nel riportarsi a tutto quanto dedotto in atti di causa, si chiede che l'On.le Corte
d'Appello adita voglia rigettare in toto l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale
Civile di Reggio Calabria n.1208/2018 perché inammissibile oltre che infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
- Per gli appellati e si precisava chiedendo: “si Controparte_4 Controparte_5 conclude per il rigetto dell'appello proposto avverso la sentenza n. 1208/2018 del Tribunale di
Reggio Calabria perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e per la conferma della
3 sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
- Per e così si precisava: “In via principale e preliminare, Controparte_6 Controparte_7 accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva delle sig.re e Controparte_6
, per intervenuta rinunzia all'eredità del defunto , del 6 Controparte_7 Persona_1
Novembre 2008, Rep. n. 2517/08 – Cron. 3933/08, dichiarata presso il Tribunale di Reggio
Calabria, Volontaria Giurisdizione e depositata in atti, per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione in appello e nelle note di trattazione scritta del 12 maggio 2021, e, per l'effetto, dichiarare che le odierne appellate non sono tenuti ad alcun risarcimento, nonché ordinare
l'estromissione delle stesse dal giudizio ed emettere ogni consequenziale statuizione in ordine alla riforma della sentenza n. 1208/2018; 2)In via subordinata e senza rinuncia alla superiore eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva, rigettare ogni altra contraria domanda e difesa di cui all'atto di appello del sig. , perché infondata in Parte_1 fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e in quella di cui al primo grado di giudizio. 3) Condannare le controparti al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
Per si concludeva riportandosi alle conclusioni rassegnate in comparsa di Controparte_8 costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in maniera sintetica in relazione allo svolgimento del processo di primo grado in conformità all'art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 16 bis comma IX- octies d.l. 179/2012, richiamandosi gli atti di causa per quanto in essi più ampiamente contenuto.
Come compendiato anche in pronuncia impugnata ed in atti di causa, , Controparte_1 [...]
ed , quali proprietari di un immobile sito in IL via Libertà n. 62, CP_2 Controparte_3 contiguo all'immobile di proprietà di sito al civico 60 della stessa via, Parte_1 convenivano quest'ultimo in giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti in data 27 novembre 2005 a causa di un incendio sviluppatosi presso la sua abitazione, cagionato dal “surriscaldamento del camino della canna fumaria” come riportato nel rapporto di intervento dei vigili del fuoco intervenuti sul posto, a seguito del quale era andato completamente distrutto l'appartamento sito al primo piano fuori terra dell'immobile di loro proprietà, nonché il tetto, i mobili e i suppellettili ivi collocati.
Precisavano, inoltre, di aver depositato in data 4 settembre 2006 ricorso per accertamento tecnico preventivo accolto dal Tribunale, in cui erano stati attestati lo stato dei luoghi, le
4 condizioni dell'immobile, le valutazioni in ordine alle cause dell'evento ed alla quantificazione dei danni.
Concludevano chiedendo volersi: “accertare e dichiarare che la distruzione dell'abitazione dei sigg.ri è stata determinata dall'incendio sviluppatosi nell'abitazione adiacente di CP_1 proprietà del sig. e che detti eventi sono attribuibili esclusivamente al Parte_1 comportamento colposo di quest'ultimo; accertare e dichiarare il diritto dei sigg.ri ad CP_1 essere risarciti dal convenuto per tutti i danni patiti in conseguenza dell'occorso; conseguentemente condannare il sig. al pagamento, a titolo di risarcimento, delle Pt_1 somme necessarie alla ricostruzione dell'immobile di loro proprietà, pari ad € 64.896,90, come accertato dal CTU in corso di accertamento tecnico preventivo, e dell'importo di € 8.400,00, già sostenuto dagli attori per la realizzazione della struttura metallica completa di copertura e così della complessiva somma di € 73.296,90 o delle diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
condannare altresì, il sig. al pagamento in favore degli attorei dell'importo Pt_1 di € 10.000,00, quale ristoro, determinato forfetariamente, per la perdita degli arredi bruciati nell'incendio della loro abitazione e per le spese dii viaggio sostenute per raggiungere i luoghi del sinistro, o della maggiore o minore somma che il Giudice determinerà equitativamente”.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva parte convenuta per resistere alla domanda ed eccepirne l'inammissibilità ed il proprio difetto di legittimazione passiva, esponendo: che dal 2000 l'appartamento era stato concesso in locazione a che ivi aveva abitato, assistito e curato da Persona_1 Parte_2
quale badante;
che l'incendio si era sviluppato durante la notte in cui nell'abitazione
[...] era stata allestita dalla la camera ardente del , deceduto;
che la causa Pt_2 Persona_1 dell'evento era stata individuata nell'immissione di una quantità eccessiva e continua di legna da ardere.
Come espressamente indicato in sentenza di primo grado “In ragione di ciò, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa i predetti signori al fine di essere garantito da ogni pretesa degli attori;
in particolare, chiedeva che “nel caso in cui fosse pronunciata condanna a pagamento di somme a carico” di esso istante gli eredi del signor e la signora CP_7 Pt_2 fossero dichiarati responsabili e condannati in solido a rimborsare le somme oggetto di eventuale condanna, oltre interessi e spese, chiedeva in ogni caso ai predetti eredi ed alla signora che fossero “condannati a risarcire… tutti i danni da lui subiti nel suo Pt_2 appartamento, con riserva di determinare l'ammontare in corso di giudizio e comunque
l'ammontare che sarà stimato da consulente tecnico”. In via subordinata al rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva, contestava il quantum evidenziando che
5 l'incendio aveva interessato solo il tetto in legno e gli infissi interni ed esterni del piano soprastante a quello terreno nonché vecchi mobili e suppellettili, dacché la pretesa era spropositata ed assurda. Il perito d'ufficio, per altro, aveva dettato una stima inverosimile trattando l'appartamento ed i materiali ivi allocati come nuovi, senza considerare il deterioramento d'uso, lo stato e la natura dei materiali assolutamente scadenti. Si contestava altresì l'esistenza di altri danni indeterminati e non provati”.
In specie, concludeva chiedendo volersi: “dichiarare inammissibile e comunque rigettare la domanda proposta da , ed contro il dr. Controparte_1 CP_2 Controparte_3 con l'atto di citazione notificato il 18 settembre 2007 per tutte le ragioni Parte_1 esposte;
subordinatamente, dichiarare infondata e rigettare la domanda di condanna al risarcimento dei danni nell'ammontare richiesto, eccessivo e non dovuto;
disattendere la consulenza tecnica di ufficio espletata in via preventiva;
condannare gli attori al pagamento delle spese ed onorari del giudizio. Preliminarmente si chiede che sia dato atto che il convenuto intende chiamare in causa a scopo di garanzia e di rivalsa, gli eredi del defunto Persona_1
e la signora maritata a EP Cutrì, residente in [...]
Fondaco n. 6 per essere da essi garantito da ogni ipotetica ed eventuale conseguenza dannosa che potesse derivare dall'azione dei germani , e fin da ora chiede che, nel caso in cui CP_1 fosse pronunziata condanna a pagamento di somme a carico del dr. i Parte_1 predetti eredi di e la signora siano dichiarati responsabili e Persona_1 Parte_2 condannati in solido a rimborsare al dr. tutte le somme al pagamento delle Parte_1 quali fosse ipoteticamente condannato , oltre interessi e spese;
ed in ogni caso chiede che gli eredi e la siano condannati a risarcire al dr. Persona_1 Parte_2 Parte_1 tutti i danni da lui subiti nel suo appartamento, con riserva di determinare l'ammontare
[...] in corso di giudizio e comunque nell'ammontare che sarà stimato dal consulente tecnico".
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si costituivano Controparte_6 [...]
e chiedendo il rigetto della domanda, con il CP_7 Controparte_17 Controparte_18 favore delle spese, eccependo la carenza di legittimazione passiva degli eredi di , Persona_1 in quanto al momento dell'incidente il conduttore era deceduto, non essendo indi più conduttore né datore di lavoro della , nonché contestando la domanda nel merito rilevando che il Pt_2 malfunzionamento della canna fumaria era da attribuirsi a responsabilità del proprietario dell'immobile e non al conduttore o, comunque, alla che era presente nell'immobile, Pt_2
e di star formalizzando atto di rinuncia all'eredità del signor . Persona_1
Si costituiva per contestare ogni responsabilità, negare ogni rapporto di Controparte_8 lavoro, precisare che l'incendio era ascrivibile all'assenza di un adeguato isolamento della
6 canna fumaria rispetto al materiale incendiabile posto a copertura del soffitto e del tetto dell'immobile e non a sua responsabilità, chiedendo il rigetto di ogni pretesa avanzata nei suoi confronti con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Sempre come ricostruito in pronuncia impugnata, intervenivano in giudizio CP_4
e , osservando che: l'incendio oggetto della causa aveva
[...] Controparte_5 interessato anche l'immobile di loro proprietà, contiguo all'immobile di proprietà del signor
, censito in Catasto al foglio di mappa 5, particella 1428, sub 7, che era Parte_1 andato completamente distrutto;
il processo di carbonizzazione della struttura lignea del soffitto, che a causa della ventilazione presente aveva liberato le fiamme sull'intera copertura dell'edificio e che aveva distrutto l'orditura principale e secondaria delle travi in legno causandone il crollo totale, era dovuta al surriscaldamento della canna fumaria del camino, posizionata pericolosamente a stretto contatto con il legno della struttura da cui successivamente aveva preso moto l'incendio; i danni subiti erano quantificabili in euro
105.201,26 giusta perizia giurata di parte redatta dal geometra , oltre quelli Controparte_3 dovuti al mancato godimento dell'immobile per il tempo necessario alla sua riparazione;
la responsabilità dell'incendio era ascrivibile al dott. ex art. 2051 c.c.; la Parte_1 canna fumaria del camino era posizionata a stretto e pericoloso contatto con il legno della struttura ed era conglobata nella struttura muraria dell'immobile locato, al di fuori della portata materiale e giuridica di intervento del conduttore. Chiedevano quindi al Tribunale adito di riconoscere la responsabilità esclusiva del sinistro al convenuto con la Pt_1 conseguente sua condanna a risarcire i danni nella somma citata occorrente per la ricostruzione dell'immobile danneggiato, oltre quella per il mancato godimento dell'immobile per il tempo necessario alla sua ricostruzione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
In subordine, di riconoscere la responsabilità solidale del convenuto e dei terzi chiamati con loro condanna solidale secondo le rispettive percentuali di responsabilità. Con vittoria di spese
e competenze di lite”.
Istruito il giudizio con escussione dei testimoni e con consulenza tecnica d'ufficio, precisate le conclusioni all'udienza del 19 luglio 2017, la causa veniva trattenuta per la decisione, con termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
In pronuncia impugnata, che si richiama, il Tribunale ricostruiva ampiamente la dinamica del rapporto tra le parti, dava conto degli accertamenti vari intervenuti, forniva indicazione dei principi giurisprudenziali in materia di responsabilità di cose in custodia ex art. 2051 c.c. e responsabilità del locatario e del conduttore, evidenziava le risultanze processuali ritenendo non
7 essere stata dimostrata l'esatta “genesi causativa dell'incendio”, dava atto dei limiti delle domande ed eccezioni proposte dalle parti nel rispetto delle preclusioni processuali, forniva ampia valutazione dei danni, e così disponeva:
“- accoglie in parte la domanda di parte attrice per le ragioni esposte in motivazione;
- e, per l'effetto dichiara che la distruzione dell'immobile di comproprietà dei signori CP_1
e , sito in IL, via Libertà n. 62, è stata cagionata
[...] CP_2 Controparte_3 dall'incendio che si è sviluppato in data 27 novembre 2005 presso l'immobile di proprietà di
sito in IL, via Libertà n. 64; - e, per l'effetto dichiara che l'evento Parte_1 dannoso è ascrivibile alla concorrente e paritaria responsabilità extracontrattuale del locatore
e del conduttore e, per lui, eredi, costituiti e contumaci, Parte_1 Persona_1
, , , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_17 Controparte_18 CP_9
, , , , ,
[...] Controparte_10 Controparte_11 Controparte_19 Controparte_21
, , , , Controparte_13 CP_14 CP_15 CP_22 Controparte_23
[...]
- e, per l'effetto, condanna e gli eredi di , segnatamente i Parte_1 Persona_1 signori , , , , eredi Controparte_6 Controparte_7 Controparte_17 Controparte_18 costituiti, e , , , , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_19 [...]
, , , , , Controparte_21 Controparte_13 CP_14 CP_15 CP_22 [...]
eredi contumaci, in solido tra di loro, a risarcire al signor Controparte_23 CP_1 il danno patrimoniale documentato pari ad euro 8.400,00 oltre interessi legali dal
[...] momento del suo esborso, avvenuto in data 05.09.2006, al saldo;
- e, per l'effetto, condanna e gli eredi di , segnatamente i Parte_1 Persona_1 signori , , , , eredi Controparte_6 Controparte_7 Controparte_17 Controparte_18 costituiti, e , , , , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_19 [...]
, , , , , Controparte_21 Controparte_13 CP_14 CP_15 CP_22 [...]
eredi contumaci, in solido tra di loro, a risarcire ai signori Controparte_23 CP_1
e i danni patrimoniali subiti in conseguenza
[...] CP_2 Controparte_3 dell'incendio che vengono liquidati nella complessiva somma di euro 34.220,82, oltre i.v.a. e interessi legali dal 27 novembre 2005 al saldo, da calcolarsi sulla somma predetta, devalutata al momento dell'evento dannoso e via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici
Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- rigetta ogni altra pretesa risarcitoria di parte attrice;
- rigetta le domande spiegate dal convenuto nei confronti degli eredi di Parte_1
e nei confronti di per quanto indicato in parte motiva;
Persona_1 Controparte_8
8 - accoglie la domanda risarcitoria proposta dagli intervenienti e Controparte_4
nei termini esposti in motivazione e nei superiori punti per quanto Controparte_5 concerne la responsabilità per l'evento dannoso;
- e, per l'effetto, condanna
[...]
e , , , , Parte_1 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_17 Controparte_18 nella qualità di eredi costituiti di , in solido tra di loro, a risarcire ai signori Persona_1
e i danni patrimoniali subiti in conseguenza Controparte_4 Controparte_5 dell'incendio che vengono liquidati nella complessiva somma, equitativamente determinata, di euro 22.000,00, oltre interessi legali dal 27 novembre 2005 al saldo, da calcolarsi sulla somma predetta, devalutata al momento dell'evento dannoso e via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- condanna il signor ed i signori , , Parte_1 Controparte_6 Controparte_7
, , nella qualità di eredi di , terzi chiamati Controparte_17 Controparte_18 Persona_1 costituiti, ed i signori , , , , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_19
, , , , , Controparte_21 Controparte_13 CP_14 CP_15 CP_22
nella medesima qualità contumaci, tutti in solido tra loro, a Controparte_23 rimborsare le spese di lite agli attori che vengono liquidate nella complessiva somma di euro
5.593,89, di cui euro 516,09 per spese documentate, ed euro 5.077,80 per compensi, oltre il
15% della somma liquidata per compensi a titolo di spese forfettarie;
- condanna il signor ed i signori , , Parte_1 Controparte_6 Controparte_7
, , quali eredi di , in solido tra loro, a Controparte_17 Controparte_18 Persona_1 rimborsare le spese di lite agli intervenienti che vengono liquidate nella complessiva somma di euro 2.901,00 per compensi, oltre il 15% della predetta somma a titolo di spese forfettarie;
- compensa per intero le spese di lite tra il signor ed i convenuti costituiti Parte_1 eredi di e tra il primo e la signora;
Persona_1 Controparte_8
- pone definitivamente a carico di parte attrice, del convenuto dei terzi chiamati Pt_1 costituiti e degli intervenienti, nella misura del 25% ciascuno ed in solido nei confronti del
c.t.u., le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del processo e già liquidate per anticipazione con decreto depositato il 10 marzo 2015.”
Avverso l'indicata sentenza proponeva gravame il dott. ritenendola viziata Parte_1
e concludeva chiedendo, previa richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado: “Voglia la Corte di Appello: 1) nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 1208, depositata dal Tribunale di Reggio Calabria il 26.07.2018 nel giudizio distinto a R.G. con il n.
3913/07, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente
l'appellante da qualsiasi obbligo nei confronti della controparti e, per l'effetto: a) dichiarare
9 esclusiva responsabile dell'incendio la sig.ra in solido con i sigg.ri Parte_2
, , , e , nonchè i Controparte_20 Controparte_7 Controparte_17 Controparte_18
Sigg.ri , , , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_19 [...]
, , , , e Controparte_21 Controparte_13 CP_14 CP_15 CP_22
questi ultimi contumaci nel giudizio di primo grado, quali eredi Controparte_23 del defunto sig. , originario conduttore-custode dell'immobile di proprietà del Persona_1 dott. b) in via subordinata ridurre l'ammontare complessivo del preteso Parte_1 danno e la quota percentuale di responsabilità attribuita al dott. c) Parte_1 conseguentemente condannare la stessa sig.ra ed i sigg.ri Parte_2 CP_20
, , e , nonchè i Sigg.ri
[...] Controparte_7 Controparte_17 Controparte_18
, , , , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_19 Controparte_21
, , , , e
[...] Controparte_13 CP_14 CP_15 CP_22 Controparte_23
questi ultimi contumaci nel giudizio di primo grado, quali eredi del defunto sig.
[...]
, originario conduttore-custode dell'immobile di proprietà del dott. Persona_1 Parte_1
al risarcimento del danno in capo all'istante dott. , per un
[...] Parte_1 importo, per come già chiesto nel giudizio di primo grado, di €. 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento al soddisfo;
d) in subordine, condannare in ogni caso i sigg.ri , , , e , Controparte_20 Controparte_7 Controparte_17 Controparte_18 nonché ai Sigg.ri , , , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_19
, , , , Controparte_21 Controparte_13 CP_14 CP_15 CP_22
e questi ultimi contumaci nel giudizio di primo grado, quali eredi Controparte_23 del defunto sig. , originario conduttore-custode dell'immobile di proprietà del Persona_1 dott. condannandoli, conseguentemente al risarcimento del danno in capo Parte_1 all'istante dott. , per un importo, per come già chiesto nel giudizio di primo Parte_1 grado, di €. 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento al soddisfo;
2) preliminarmente, sospendere l'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nell'esposizione del presente atto;
3) condannare le controparti alla rifusione delle spese di lite, oltre spese e oneri accessori del doppio grado del giudizio”.
L'impugnazione veniva fondata sui seguenti motivi:
-1- “Qualificazione del rapporto tra la sig.ra ed il sig. . Omessa ed erronea Pt_2 CP_7 valutazione degli elementi di prova”, ritenendo essere stato dimostrato il diverso rapporto intercorso tra le parti attraverso la produzione documentale effettuata in primo grado, con
10 connessa prova che la compiva l'attività di accensione del camino, da cui l'accertato Pt_2 riconoscimento della sua responsabilità esclusiva o concorrente con gli eredi del;
CP_7
- 2- errato omesso riconoscimento della “Responsabilità solidale degli eredi e della CP_7 sig.ra ”, nella parte in cui è stata erroneamente accertata la corresponsabilità Pt_2 dell'appellante per non essere stato ritenuto provato il caso fortuito che ha determinato lo svilupparsi dell'incendio “per fatto della ”, con conseguente “responsabilità diretta ed Pt_2 esclusiva della , la responsabilità oggettiva del in quanto conduttore, custode Pt_2 CP_7 dell'immobile ed in quanto egli già defunto al verificarsi del sinistro, la responsabilità oggettiva dei suoi eredi”;
- 3- “Inesistenza di responsabilità del proprietario dell'immobile e responsabilità esclusiva del conduttore” per errata valutazione della circostanza secondo cui l'incendio ha avuto origine in una parte dell'immobile di cui il conduttore aveva esclusivamente la custodia, ritenendo essere risultato provato che l'evento sarebbe scaturito dalla canna fumaria;
- 4- “Erroneità della sentenza sul rigetto della riconvenzionale con la quale il ha Pt_1 chiesto il risarcimento dei danni causati all'immobile di sua proprietà”, censurando il conseguente rigetto dalla domanda riconvenzionale proposta avverso i responsabili.
Si costituivano in giudizio, con unica comparsa, , ed Controparte_1 CP_2 CP_3
per resistere al gravame e chiederne il rigetto rilevandone l'infondatezza e precisando:
[...]
- sussistere la piena legittimazione passiva dell'appellante nei confronti dei terzi in quanto proprietario dell'immobile, e quindi responsabile di tutti gli impianti conglobati al bene, e mantenendone la custodia, anche per presumibile piena conoscenza;
- non essere intervenuta dimostrazione del caso fortuito;
- essere corretta la pronuncia impugnata anche perché conforme ad orientamento giurisprudenziale ed alle risultanze processuali;
- non rilevarsi vizi nella determinazione del quantum.
Concludevano, pertanto, chiedendo che: “l'On.le Corte d'Appello adita voglia rigettare in toto
l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale Civile di Reggio Calabria n.1208/2018 perché inammissibile oltre che infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al procuratore costituito”.
Si costituivano, altresì, e resistendo al gravame e Controparte_4 Controparte_5 chiedendone il rigetto, rilevando la imputabilità dell'evento a vizi della canna fumaria ed essendo rimasti indimostrati sia l'invocato caso fortuito sia la indicata condotta colposa della
, censurando anche la richiesta di riduzione del quantum accertato. Pt_2
11 Pertanto, così concludevano: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via principale rigettare l'appello perché è infondato, in via subordinata, nella ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere corresponsabile o responsabile esclusiva nella causazione del fatto dannoso, la appellata , condannare la CP_24 stessa in solido con l'appellante e con gli appellati eredi di , Parte_1 Persona_1 od in via esclusiva, al risarcimento dei danni in favore dei concludenti così come liquidati nella sentenza appellata, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del costituito procuratore antistatario”.
Resistevano all'impugnazione anche e instando per il Controparte_6 Controparte_7 rigetto in quanto infondata in fatto e in diritto, ed eccepivano il difetto di legittimazione passiva in capo alle stesse avendo rinunziato all'eredità del defunto sig. con atto del 6 Persona_1
Novembre 2008, Rep. n. 2517/08, nonché formulando le seguenti conclusioni: “1) In via principale e preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva delle sig.ra
e , per intervenuta rinunzia all'eredità del defunto Controparte_6 Controparte_7 [...]
, del 6 Novembre 2008, Rep. n. 2517/08 – Cron. 3933/08, dichiarata presso il Tribunale Per_1 di Reggio Calabria, Volontaria Giurisdizione, per tutti i motivi esposti nella presente comparsa
e, per l'effetto, dichiarare che le odierne appellate non sono tenuti ad alcun risarcimento, nonché ordinare l'estromissione delle stesse dal giudizio ed emettere ogni consequenziale statuizione in ordine alla riforma della sentenza n. 1208/2018; 2) In via subordinata e senza rinuncia alla superiore eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva, rigettare ogni altra contraria domanda e difesa di cui all'atto di appello del sig. , perché Parte_1 infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti nella presente comparsa e in quella di cui al primo grado di giudizio;
3) Condannare le controparti al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello, precisando che il proprio Controparte_8 fascicolo di parte era stato regolarmente restituito in Cancelleria del Tribunale e depositandone ulteriore copia, ribadendo la assoluta mancanza di responsabilità nell'evento e non aver mai svolto alcun ruolo di "badante" del defunto e che di ciò non era stata fornita prova Persona_1 in primo grado, eccependo l'estraneità dell'evento alla condotta dell'appellata e la mancata prova in merito, contestando l'asserita estraneità dell'appellante alla costruzione del camino come più ampiamente in comparsa di costituzione.
Concludeva, quindi, chiedendo la “riconferma della sentenza emessa in primo grado e con la condanna dell'appellante alle spese ed onorari del doppio grado del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art.93 c.p.c. anche in considerazione del fatto
12 che sulla liquidazione delle spese relative al giudizio di primo grado il Tribunale non si è espresso per avere erroneamente presupposto la volontaria mancata restituzione del fascicolo di parte che era stato ritirato all'udienza di precisazione delle conclusioni”.
Con ordinanza datata 28.09.2020 questa Corte di Appello così provvedeva: dichiarava la contumacia di , fu , Controparte_17 Controparte_18 Controparte_9 CP_12 [...]
fu , fu , fu , CP_10 CP_12 Controparte_11 CP_12 Controparte_19 CP_12 CP_13
fu , fu , fu , fu
[...] CP_12 CP_14 CP_12 CP_25 CP_12 CP_12
che “benché ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio”; disponeva la CP_4 rinnovazione della notifica dell'atto di appello nei confronti di fu . CP_22 CP_12
Con successiva ordinanza datata 28.05.2021, la Corte, rilevata la regolarità delle notifiche nei confronti di fu e fu , ne dichiarava la CP_22 CP_12 CP_12 CP_12 contumacia;
rigettava l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed assegnando termine per il deposito, per l'udienza del 03.06.2024 le parti costituite depositavano note di trattazione e precisavano come prima indicato.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e la richiesta di estromissione dal giudizio proposta dalle appellate e Controparte_6 [...]
le quali con comparsa di costituzione e risposta del 26.11.2019 hanno dedotto di CP_7 aver rinunziato all'eredità “del defunto sig. , nato il [...] e deceduto il Persona_1
26.11.2005, con atto di rinunzia del 6 Novembre 2008, Rep. n. 2517/08 – Cron. 3933/08 dichiarata presso il Tribunale di Reggio Calabria, Volontaria Giurisdizione”.
Contestualmente alla costituzione nel presente grado hanno prodotto attestazione del
Funzionario Giudiziario del Tribunale di Reggio Calabria mentre per l'udienza del 27.05.2021 hanno depositato prodotto copia conforme del verbale di rinunzia all'eredità del defunto
[...]
del 6 Novembre 2008, Rep. N. 2517/08. Per_1
La dimostrazione dell'intervenuta rinuncia nel primo grado è sopravvenuta rispetto al primo grado in cui le parti erano intervenute quali chiamate all'eredità a titolo di successione legittima ed il Tribunale ha ritenuto essere rimasta l'eccezione, già dedotta, indimostrata.
13 L'eccezione di carenza di legittimazione passiva per avvenuta rinuncia all'eredità, quale condizione dell'azione che attiene alla titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in causa, costituisce una mera difesa non soggetta a decadenze nonché questione rilevabile in ogni stato e grado, per cui può essere invocata anche nel presente giudizio,
Considerato, quindi, che ex art. 521 codice civile “Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato”, deve riconoscersi l'effetto retroattivo della rinuncia operata dalle indicate parti appellate e sanante, dal punto di vista probatorio, il deposito effettuato dell'atto formale, con conseguente perdita della legittimazione processuale, non potendo i rinuncianti essere considerati responsabili per i debiti ereditari, neppure per il periodo tra l'apertura della successione e la data della rinuncia.
Il giudice di primo grado, inoltre, ha deciso sulla base della carenza probatoria, superata dalla produzione del documento preesistente in appello.
Per quanto sopra, la Corte dichiara la carenza di legittimazione passiva di e Controparte_6
per intervenuta rinunzia all'eredità del defunto , riforma la Controparte_7 Persona_1 sentenza di primo grado nella parte in cui le stesse sono state condannate in solido al risarcimento dei danni conseguiti all'incendio per cui è causa ed al pagamento delle spese e competenze di lite come in sentenza di primo grado.
Nel merito, l'appello è infondato e viene rigettato.
Al riguardo, attesi i motivi di impugnazione, si ritiene procedersi ad una valutazione unitaria delle censure e dei capi di sentenza oggetto di gravame per quanto attinenti a questioni connesse, per facilità di disamina ed argomentazione, anche con modifica dell'ordine dei motivi indicato in appello.
In specie, viene esaminato il motivo di impugnazione avverso la parte della pronuncia in cui è stata rigettata la domanda di accertamento della esclusiva riconosciuta la concorrente responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'appellante, quale proprietario dell'immobile dal quale si è sviluppato l'incendio per cui è causa, attenendo alla qualifica dell'istituto e della posizione delle parti
In merito, dopo aver ampiamente e dettagliatamente ricostruito l'istituto della responsabilità da cose in custodia, il giudice di prime cure ha ricompreso la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051
c.c. e, quindi, nella responsabilità oggettiva da cose in custodia, ed è incontestata la parte della pronuncia relativa all'indicato inquadramento giuridico.
L'appellante lamenta, in particolare, una erronea applicazione della norma citata e della giurisprudenza in materia, contestando la declaratoria della sua concorrente responsabilità e reputando sussistere una responsabilità esclusiva del conduttore, e per esso degli eredi, in
14 quanto unico soggetto avente la disponibilità materiale del bene, ovvero del caminetto dal quale assume essersi originato l'incendio, essendo mancata la custodia in carico al proprietario.
Sul punto si richiama e conferma quanto esposto in sentenza di primo grado che non merita riforma, anche avendo il giudice di prime cure fornito ampia e dettagliata motivazione del decisum, con specifica indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che, per brevità, devono intendersi riportate.
La Corte, pertanto, ritiene essere stato adempiuto l'onere, posto ex lege a carico dei danneggiati, della prova che l'incendio ha avuto “origine” dal bene custodito, trattandosi di circostanza dimostrata ed incontestata, quale prova connessa alla domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c..
Residua, invece, la disamina delle circostanze di fatto e della causa specifica dell'incendio come emerse dagli atti del primo grado, ciò al fine di individuare il soggetto in capo al quale era posto il dovere di custodia e porre a carico del conduttore o del locatario la responsabilità dei danni derivati.
In pronuncia gravata, a seguito di argomentata disamina degli elementi acquisiti, si indica che sulla causa dell'incendio verificatosi “in data 27 novembre 2005 e che ha interessato l'immobile degli attori, del convenuto, locato al momento dell'occorso al signor , deceduto Persona_1 alcune ore prima dell'evento, e degli intervenienti, non vi è certezza. Se infatti è possibile determinare in quale fabbricato è insorto l'incendio, non risulta altrettanto possibile determinarne la scaturigine causale né trovare la corretta collocazione della causa”.
A detta conclusione il Tribunale è pervenuto a mezzo analitica valutazione di quanto in atti ed oggetto di accertamento tecnico preventivo e di CTU.
Come ampiamente motivato in sentenza di primo grado, in scheda statistica-rapporto di intervento sul luogo dell'incendio da parte dei Vigili del Fuoco del Comando di Reggio
Calabria, chiamati alle ore 6:50 del 27.11.2005 e successivamente giunti, è indicato che “vi era una palazzina, di due piani fuori terra col tetto in legno appoggiato sulla muratura perimetrale di circa 200 mq, che rimaneva completamente distrutta dalle fiamme. La palazzina era suddivisa in quattro appartamenti con tetto comunicante, di cui solo tre interessati dalle fiamme”, attribuendo l'incendio a “surriscaldamento del camino della canna fumaria”.
Non risulta che i vigili abbiano effettuato esami o verifiche specifiche.
Detto rilievo è stato richiamato dal C.T.U. nel procedimento per A.T.P. R.G. n. 2855/2006 chiesto dagli attori in primo grado, che si è limitato in aggiunta a precisare che “la canna fumaria cui riferisce la relazione, per concorde accettazione delle parti, è quella del contiguo appartamento di proprietà , incentrando l'indagine sulla valutazione dei danni subiti Pt_1 dall'immobile di proprietà di e . CP_20 CP_5 Persona_2
15 A quanto indicato in primo rilievo dei Vigili del Fuoco non può essere attribuito valore probatorio dell'evento, condividendosi quanto ritenuto in pronuncia impugnata, ossia che i vigili avevano riferito “solo un dato di fatto concernente la canna fumaria che, alla luce di quanto si dirà tra breve, si presenta più come un effetto prossimo ovvero un elemento della complessa catena causale che ha portato all'evento incendiario, piuttosto che come una causa dotata di preponderante efficienza eziologica da sola sufficiente a produrre l'evento dannoso”.
Ed invero, come asserito da pacifica giurisprudenza, l'individuazione della causa o dell'origine di un incendio, specie se gli accertatori sono sopraggiunti dopo che lo stesso si è già sviluppato e diffuso ed in situazione tale da non essere presenti nel momento dell'innesco, non può costituire un mero fatto oggettivo apprezzabile come evento comune ma deve essere la conclusione di appropriati accertamenti tecnici e verifiche che nel caso di specie sono mancati,
o di cui comunque non si è dato atto.
I vigili, infatti, si sono limitati ad indicazioni generiche senza il supporto di verifiche tecniche approfondite, per cui all'indicato documento non è attribuibile la forza fidefacente che assiste unicamente le dichiarazioni raccolte ed i fatti direttamente osservati dai verbalizzanti.
Inoltre, in elaborato tecnico di parte a firma del tecnico è stato esposto che Controparte_3
“il surriscaldarsi della canna fumaria, essendo la stessa a stretto contatto con il legno della struttura, ha scatenato il così detto processo di carbonizzazione, tale processo per causa della ventilazione presente nella copertura ha liberato le fiamme sulla copertura della palazzina, distruggendo l'orditura principale e secondario delle travi in legno causandone il crollo”.
Ancora, in elaborato peritale del primo grado di lite il consulente d'ufficio ha dato atto dei luoghi ed ha precisato che: - con riferimento alla data di costruzione del camino non vi è certezza, ma può presumersi essere successiva al 2000 ove si attribuisca valore alle ricevute di consegna del materiale utilizzato per la costruzione in atti, datate gennaio 2001; - che deve presumersi che “caminetto e canna fumaria sono stati contestualmente realizzati…presumibilmente utilizzando i fori di passaggio preesistenti negli impalcati dei due livelli di piano”; -che in relazione alle cause possono essere individuabili più ipotesi possibili, ossia che “se l'incendio si è verificato, all'origine di esso vi sono delle cause ben precise, e cioè: 1) esecuzione poco attenta e non rispettosa delle norme;
2) scarsa manutenzione” e successivamente che 3) “il tubo in acciaio inox, che in fase di sopralluogo è stato riscontrato privo di protezione, non coibentato attraversando il solaio ed il tetto in legno, ha probabilmente scatenato il principio d'incendio con il semplice surriscaldamento”, che 4) “il camino è formato da una camicia di rivestimento, nella quale è stato inserito un tubo senza isolamento”, che 5)
“Il mancato accorgimento costruttivo di procedere ad un'adeguata coibentazione della canna
16 fumaria, è una delle più probabili cause di innesco dell'incendio, sviluppatosi nel tetto dei fabbricati”.
Ne deriva la correttezza della pronuncia impugnata per assenza di prova certa sulla causa materiale esclusiva dell'origine dell'incendio in relazione alla struttura canna fumaria-camino avendo il consulente tecnico d'ufficio indicato più ipotesi in termini di probabilità, come prima riportate e non essendo, comunque, emersi vizi di non adeguata manutenzione del camino o vizi precedenti all'incendio o da cattivo uso del bene, così statuendosi che erano state formulate
<delle alternative possibili che non permettono di addivenire alla individuazione specifica della causa anche alla stregua del criterio della “preponderanza dell'evidenza” cioè “del più probabile che non”>>.
Anche volendo ritenersi più significativo l'assunto secondo cui "Il mancato accorgimento costruttivo di procedere ad un'adeguata coibentazione della canna fumaria, è una delle più probabili cause di innesco dell'incendio”, riguardando il difetto di coibentazione un elemento strutturale, non sarebbe stato possibile individuare una esclusiva responsabilità del locatore né di terzi soggetti, con conseguente rigetto delle relative domande proposte dall'appellante.
Non è stata dimostrata, quindi, la concreta causa dell'incendio.
Ne consegue la responsabilità del nei confronti dei terzi atteso che, come motivato in Pt_1 sentenza di primo grado, al fine di fondare la responsabilità da cose in custodia nei confronti dei danneggiati è sufficiente che la “res” abbia causato la propagazione del fuoco, mentre una diversa individuazione della specifica causa di innesco avrebbe, rilevato ai fini della prova del caso fortuito e tale prova, posta a carico del custode, è mancata nel giudizio di primo grado.
Censura, inoltre, l'appellante la stessa qualifica di custode, osservando che il controllo sul bene in esame era stato devoluto al conduttore dell'immobile, ma anche la prova di detto assunto non
è stata fornita.
Per contra, il giudice di prime cure ha ritenuto che nella rappresentata situazione di incertezza eziologica la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. operi per entrambi, dovendosi considerare custodi, non avendo nessuno dei due dimostrato che la causa del danno è da ravvisare esclusivamente nella violazione del dovere di vigilanza dell'altro.
La pronuncia si condivide essendo stato applicato il costante ed univoco l'orientamento della
Cassazione, in tema di danni a terzi causati dall'incendio della cosa locata, secondo cui la responsabilità per custodia è superabile solo con la prova del caso fortuito, a carico sia del proprietario che del conduttore, per cui se nessuno dei due sia stato in grado di dimostrare che la causa autonoma del danno del terzo debba essere ravvisata nella violazione da parte dell'altro dello specifico dovere di vigilanza diretto ad evitare lo sviluppo nell'immobile del suddetto
17 agente dannoso, e sia rimasta ignota la causa dello sviluppo dell'incendio, si configura a carico sia del proprietario che del conduttore una pari presunzione di responsabilità (sin da Cassazione
Civile, Sezioni Unite sentenza n. 12019 del 1991, e poi Cass. Civ. sent. 12 novembre 2009, n.
23945 richiamata dal Tribunale, cui sono seguite ulteriori pronunce conformi secondo cui ridonda sempre a carico di entrambi la carenza di prova sulla causa ultima del sinistro).
Infatti, atteso che la responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda su una relazione di fatto con la cosa che implica un potere di controllo, nella fattispecie in esame non sono stati acquisiti elementi idonei ad escludere la responsabilità di una delle due parti, ossia conduttore e proprietario.
Nei confronti di quest'ultimo è stato applicato il principio ormai ampiamente consolidato secondo cui il proprietario di un immobile conserva la disponibilità giuridica e, quindi la custodia delle strutture murarie e degli impianti ivi esistenti, sull'uso dell'immobile e sulla sicurezza delle installazioni che vi vengono realizzate, mantenendo il potere-dovere giuridico e di fatto di intervenire per evitare che si arrechino danni a terzi.
Conseguentemente, l'appellante avrebbe potuto andare esente da responsabilità solo ove avesse dimostrato di avere correttamente espletato la propria attività di vigilanza, con ciò risultando responsabile di ogni relativa omissione.
Per andare esente da responsabilità l'appellante, quindi, avrebbe dovuto provare la esclusiva custodia del conduttore, la derivazione dell'evento ad un fatto imputabile a quest'ultimo,
l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento dannoso, e quindi l'estraneità alla realizzazione del camino e della canna fumaria, divenuti parte del fabbricato, per essere stati costruiti senza il suo consenso, ma detta prova non è stata raggiunta.
A supporto, in sentenza gravata si è dato conto della sussistenza di diversi elementi idonei ad escludere che questi non avesse conoscenza dell'esistenza della canna fumaria e delle sue modalità di costruzione o che avesse devoluto al , in via esclusiva e specifica, il potere CP_7 di gestione e controllo.
Al riguardo, pur risultando che il aveva acquistato quanto necessario per costruire il CP_7 camino, il Tribunale ha chiarito che “non appare comunque verosimile, avuto riguardo alla natura di aggiunta del bene ed al carattere innovativo del servizio di riscaldamento tramite caminetto, che la realizzazione di questo da parte del conduttore sia avvenuta senza il consenso del locatore. Questi, se non lo ha dato prima della realizzazione dell'opera, lo ha certamente manifestato dopo per facta concludentia”, non potendo il proprietario di un immobile ignorare l'esistenza di impianti evidenti ivi presenti, trattandosi di impianto connesso all'immobile e perfettamente visibile, e comunque persistendo a suo carico, come già esposto, l'obbligo di una
18 costante vigilanza anche sull'attività dell'inquilino, così configurandosi una concorrente violazione di obblighi di custodia.
Infatti, come richiamato in sentenza, il teste ha confermato “che il Testimone_1 CP_7 abbia riferito al della costruzione del camino”, in contratto di locazione del 1 gennaio Pt_1
2004 sottoscritto anche dal (successivo alla costruzione detta) le parti hanno dato atto Pt_1 di aver “esaminato i locali affittati”, il camino era incontestabilmente visibile all'esterno come indicato dagli appellati, e non è stato provato che il abbia tenuto “un contegno Pt_1 incompatibile con un proposito contrario” alla costruzione.
In perizie, inoltre, non si esclude la presenza di una cucina a legna pregressa e, quindi, una diversa e preeesistente canna fumaria, se pur indicata come differente da quella attuale, indicandosi anche che sarebbero stati utilizzati “i fori di passaggio preesistenti negli impalcati dei due livelli di piano”, il che rende meno credibile che il ignorasse la presenza di una Pt_1 canna fumaria o di una sua modifica strutturale.
Trattasi, inoltre, di circostanze attinenti ad un fatto costitutivo sui quali era fondata la domanda risarcitoria ed idonei a contestare la pretesa risarcitoria, per cui, come evidenziato dal giudice di prime cure, avrebbero dovuto essere oggetto di espressa contestazione nella prima difesa utile ex art. 115 c.p.c., rimanendo definito irretrattabilmente il thema decidendum ed il thema probandum, mentre l'appellante ha indicato la sua estraneità alla costruzione del camino, come riportato in sentenza impugnata, <per la prima volta, nella memoria difensiva ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. depositata il 21 febbraio 2011, nella quale il convenuto ha allegato che
“non fu mai informato, né da , né da altri dell'esecuzione di quei lavori, Persona_1 dell'installazione e dell'esistenza del caminetto e della relativa canna fumaria”>>, e quindi tardivamente.
Quanto sopra giustifica la decisone appellata avendo il giudice di prime cure rilevato che “Tutti questi elementi costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti che dimostrano, complessivamente considerati, che il signor sapeva certamente Parte_1 dell'esistenza del caminetto e della canna fumaria fatta passare tra le mura dell'immobile di sua proprietà prima del verificarsi dell'incendio”.
Infondato è l'impugnazione anche nella parte in cui l'appellante ha invocato la propria totale esenzione da responsabilità, assumendo che la causa dell'incendio debba essere ricondotta esclusivamente ad un fatto del conduttore o dei suoi ausiliari, poiché anche tale prospettazione non è stata dimostrata.
Ne consegue il rigetto dei motivi di impugnazione relativi alla richiesta di riconoscimento dell'esclusiva responsabilità degli eredi del e la conferma della accertata CP_7
19 corresponsabilità nei confronti dei terzi danneggiati, con rigetto anche della domanda risarcitoria formulata dal Pt_1
L'appello è, altresì, infondato e va disatteso anche in relazione alla domanda di accertamento della diversa responsabilità di diverso soggetto, ovvero di , in via esclusiva o Controparte_8 concorrente con gli eredi . CP_7
Eccepisce in merito l'appellante l'erroneità della sentenza per non essere stato accertato e dichiarato che la responsabilità era da addebitare alla sia quale dipendente-badante del Pt_2
sia perché di fatto esercitante il potere di controllo del camino, avendone fatto un uso CP_7 improprio sovraccaricandolo di legna così da aver dato causa all'incendio.
Secondo il generale principio in materia di onere probatorio era posta a carico dell'appellante la dimostrazione del fatto del terzo, inteso come un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile dal punto di vista oggettivo tale da ritenersi causa efficiente esclusiva nella produzione dell'evento dannoso ed idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno, risultante idoneo a produrre da solo l'evento lesivo e tale da non potersi prevedere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, e tale onere non è stato ottemperato. Neanche sul punto, infatti, si è raggiunta la prova.
Invero, non è stata dimostrata una condotta anomala della né che la stessa avrebbe Pt_2 immesso nel camino unа quantità eccessiva e continua di legna o una sua posizione di custodia del bene.
La difesa dell'appellante fonda l'allegazione del fortuito sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testi escussi e su un presunto rapporto di dipendenza quale collaboratrice familiare della
. Pt_2
Al riguardo non si ritiene integrato alcun vizio di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado dei fatti allegati in giudizio nonché degli elementi probatori raccolti.
Privo di pregio è, infatti, l'assunto secondo cui le testimonianze rese difettavano di attendibilità per essere i testi legati alla essendo pacifico che l'esistenza di vincoli di parentela o Pt_2 affinità con una delle parti, pur potendo essere considerata dal giudice di merito in concorso con ogni altro utile elemento ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni, non consente una aprioristica valutazione di non credibilità delle medesime.
Non esiste, infatti, alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o particolari con una delle parti, ma la valutazione della veridicità della deposizione deve incidere la presenza di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni), e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alla particolare qualità personale o ad un eventuale interesse ad un
20 determinato esito della lite) e nelle dichiarazioni rese dai testi escussi non si ravvedono elementi concreti e obiettivi idonei ad inficiarne la credibilità.
Alcun diverso vizio delle testimonianze è indicato in atto di appello.
Per contra, il riferito risulta lineare, preciso, coerente, anche con una adeguata contestualizzazione del narrato e non vi è contrasto con la produzione documentale effettuata in primo grado.
In relazione all'eccezione proposta, il teste , tra l'altro non parente ma fidanzato Testimone_2 della figlia di all'epoca dei fatti, ha escluso “fastidi nel funzionamento” del Controparte_8 camino, conformemente agli altri testi, ed ha negato che la notte dell'incendio “fosse stato immesso un sovraccarico di legna da ardere” fornendo dettagliata indicazione di quanto a sua conoscenza e della dinamica dei fatti in maniera logica e coerente, senza alcuna contraddizione.
Analogamente, il teste ha dichiarato solo che i “sigg.ri Cutrì e Testimone_3 Pt_2 si fermarono a dormire lì e mi dissero che avrebbero acceso il caminetto”, ma di essersi poi allontanato, per cui lo stesso non ha riferito alcunché in relazione ad eventuali usi anomali successivi del camino.
Né si ravvedono significative contraddizioni nella testimonianza resa dal Cutrì marito della
, ed anche al riguardo alcun rilievo specifico è stato formulato in atto di appello che è Pt_2 estremamente generico e lacunoso sul punto.
I testi non hanno indicato, quindi, una anomala accensione del caminetto nella sera in esame, non confermando l'assunto del Pt_1
Alcuna prova, pertanto, è stata fornita da quest'ultimo in merito, né a mezzo testi né con elaborati tecnici, anzi il CTU, per come prima indicato, non ha confermato una siffatta responsabilità esclusiva o la detta autonoma determinazione dell'incendio ed è chiaro che l'omessa prova del fortuito, quale condotta del diverso soggetto, riverbera in danno del custode.
Si conferma, quindi, per non ravvisarsi errori, la parte della pronuncia anche nella parte in cui si è statuito che “lo stesso convenuto non solo non ha dato prova della condotta del terzo, ma non ha neppure offerto alcun dato tecnico-scientifico idoneo a convincere che via sia, in astratto, un nesso eziologico diretto ed immediato tra il sovraccarico di legna da ardere all'interno del focolare, il surriscaldamento dell'impianto fumario e l'innesco dell'incendio”.
Per quanto non costituisca circostanza essenziale ed idonea a dimostrare una esclusiva o concorrente responsabilità della , nessuno dei testi escussi ha confermato, inoltre, un Pt_2 rapporto di dipendenza contestuale al periodo per cui è causa idoneo a giustificare una custodia del bene in capo alla stessa, né ha riferito mansioni, orari o elementi caratterizzanti il rapporto
21 di lavoro, o uno stato di incapacità del tale da giustificare una totale delega di tutti i CP_7 compiti domestici alla . Pt_2
Alcun rilievo ha quanto riferito dal teste secondo cui in una circostanza il Testimone_4
aveva chiesto alla di accendere il camino, trattandosi di episodio indeterminato, CP_7 Pt_2 non collocato nel tempo e generico, né l'appellante ne ha dedotto la portata determinante.
Isolata e non determinante in merito è la dichiarazione resa dal teste essendo l'unico ad Tes_1 avere indicato una assistenza per avere visto il con la fuori dall'abitazione in CP_7 Pt_2
IL mentre effettuavano adempimenti, trattandosi di circostanza non circostanziata né supportata da elementi ulteriori rispetto.
Priva di valore probatorio in relazione a quanto oggetto di causa è, altresì, la scarna produzione documentale effettuata dall'appellante, convenuto in primo grado, rimanendo irrilevante una frequentazione o un aiuto, l'occasionale uso della vettura del da parte dell'appellata (il CP_7 verbale in atti reca la data del 13.01.2002, oltre tre anni prima dell'incendio) o la cointestazione del libretto di risparmio (sempre del 03/05/2002).
Trattasi di elementi che non dimostrano alcuna subordinazione quale badante contestualmente all'evento per cui è causa, anche per avere i testi ulteriormente riferito solo una diversa collaborazione quale lavoratrice agricola e frequentazioni occasionali per mero spirito di assistenza, tant'è che la stessa ha dichiarato di escludere detta attività di badante, così Tes_4 come gli altri testi escussi.
Per quanto indicato si ritiene che il non abbia fornito alcuna prova della circostanza Pt_1 che l'evento sia stato determinato da condotta addebitabile alla , quale fatto del terzo, Pt_2 dovendosi rigettare la difesa in relazione alla conseguente mancanza di responsabilità di quest'ultima.
Non avendo provato il “fortuito”, comprensivo, nella sua più lata accezione anche del fatto di un terzo, permane a carico dell'appellante la “causa ignota”, così condividendosi e confermando quanto concluso in sentenza di primo grado, ossia che “Nessuno dei due, infatti, è stato in grado di dimostrare che la causa autonoma del danno del terzo è da ravvisare nella violazione, da parte dell'altro, dello specifico dovere di vigilanza diretto ad evitare lo sviluppo nell'immobile del suddetto agente dannoso. E nessuno dei due è riuscito a dare prova del caso fortuito”, dovendosi riconoscere la concorrente responsabilità tra proprietario e conduttore e rigettando i motivi di impugnazione proposti dal Pt_1
Inoltre, infondato e generico è il gravame nella parte in cui si chiede “in via subordinata ridurre
l'ammontare complessivo del preteso danno e la quota percentuale di responsabilità attribuita al dott. non essendo stata mossa alcuna specifica censura sul quantum e Parte_1
22 non ravvisandosi motivi per ripartire la concorrente responsabilità in diversa misura rispetto a quanto disposto in primo grado.
Il mancato accoglimento dei motivi di appello relativi all'accertamento della responsabilità esclusiva di terzi comporta, infine, il rigetto anche della domanda risarcitoria formulata dall'appellante.
Per i motivi indicati, l'appello è integralmente infondato e va rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Si precisa di non doversi procedere in relazione alla domanda di liquidazione delle competenze del primo grado in favore di , in cui il Tribunale ha disposto “Compensa per Controparte_8 intere le spese di lite tra il signor ed i convenuti costituiti eredi di Parte_1 Per_1
e tra il primo e la signora ”, non essendo stato proposto appello
[...] Controparte_8 incidentale sul punto.
Alla soccombenza di parte appellante, ex art. 91 c.p.c., consegue la pronuncia sulla refusione delle competenze di lite del presente giudizio in favore delle parti appellate costituite.
In relazione alla pronuncia sulla condanna alla refusione delle spese e competenze di lite tra l'appellante e e , si fa presente che il deposito dell'atto di Controparte_6 Controparte_7 rinuncia all'eredità è intervenuto in questa fase di lite, successivamente alla notifica dell'atto di appello, per cui sussistono giustificati motivi per doversi compensare integralmente le spese e competenze di lite del presente grado tra le parti.
Al rigetto dell'appello ed alla conferma della pronuncia di condanna consegue, invece, in applicazione dei principi di causalità e di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante alla rifusione delle competenze e spese di questo grado di giudizio in favore delle parti appellate terze danneggiate e di . Controparte_8
Le competenze vanno liquidate con applicazione dei parametri di cui al D.M. 13 agosto 2022
n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore, in rapporto allo scaglione corrispondente al valore della corrispondente domanda e pronuncia risarcitoria.
In favore, quindi, di , e , costituiti con unico Controparte_1 CP_2 Controparte_3 atto ed unica difesa non contenente differenziazioni tra le posizioni difensive, essendo le parti comproprietari dell'immobile danneggiato, le competenze vanno determinate in rapporto al decisum del primo grado pari ad € 34.220,82, oltre i.v.a. e interessi legali, indi rientranti nello scaglione di valore compreso tra € 26.001 e € 50.000, nella misura corrispondente ai medi tariffari salvo che per la fase di trattazione, che si ritiene equo liquidare ai minimi attesa l'attività svolta, pari a complessive € 8.469,00 - di cui € 2,058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la
23 fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase istruttoria ed € 3.470,00 per la fase decisionale-, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del loro procuratore costituito avv.to Rosario Infantino, che ne ha fatto espressa richiesta.
In favore di e , anch'essi costituiti con unico atto ed Controparte_4 Controparte_5 unica difesa non contenente differenziazioni tra le posizioni difensive, le competenze vanno determinate in rapporto al decisum pari ad € 22.000,00 oltre interessi legali, indi relative allo scaglione di valore compreso tra € 5.2001,00 ed € 26.000,00, nella misura corrispondente ai medi tariffari salvo che per la fase di trattazione, che si ritiene equo liquidare ai minimi attesa l'attività svolta, pari a complessive € 4.888,00 - di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria ed € 1.911,00 per la fase decisionale-, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del loro procuratore costituito avv.to Gaetano Ciccone, che ne ha fatto espressa richiesta.
In favore, invece, di le competenze vanno determinate in rapporto al valore Controparte_8 della domanda indicata in appello, attesa la richiesta di condanna relativamente alle due parti danneggiate ed allo stesso appellante, pari ad € 64.620,82, indi relative allo scaglione di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00, nella misura corrispondente ai medi tariffari salvo che per le fasi di trattazione e decisione, che si ritiene equo liquidare ai minimi considerata l'attività svolta ed il mancato deposito di conclusionali, pari a complessive € 9.603,00- di cui €
2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase istruttoria ed € 2.552,00 per la fase decisionale-, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del suo procuratore costituito avv.to EP Maria
Cordova, che ne ha fatto espressa richiesta.
Nulla deve disporsi in favore delle rimanenti parte appellate, eredi di , rimaste Persona_1 contumaci non avendo prestato alcuna attività per la quale debba disporsi il ristoro.
Atteso il rigetto integrale dell'appello, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n.
115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 indicato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , , Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3
, , , in Cutrì,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_8 CP_6
, , , ,
[...] Controparte_7 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12
, , , , , fu
[...] Controparte_13 CP_14 CP_15 CP_16 CP_12
24 , fu , avverso la CP_4 Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19 CP_12 sentenza del Tribunale di Reggio Calabria Seconda Sezione Civile n. 1208/2018, Repert. n.
1672/2018, pubbl. il 26/07/2018, resa in proc. n. 3913 /2007 R.G.A.C., nonché sull' eccezione proposta dalle appellate e , ogni diversa istanza, eccezione Controparte_6 Controparte_7
e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata per quanto oggetto dei capi di impugnazione;
- in accoglimento della relativa domanda, in riforma della sentenza di primo grado sul punto, dichiara il difetto di legittimazione passiva di e;
Controparte_6 Controparte_7
- compensa integralmente le spese e competenze di lite del presente grado tra Parte_1
e e;
[...] Controparte_6 Controparte_7
- condanna parte appellante alla refusione in favore di , Parte_1 Controparte_1
e , delle spese e competenze di lite del presente grado che CP_2 Controparte_3 liquida in complessivi € 8.469,00 oltre al rimborso spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del loro procuratore costituito avv.to Rosario Infantino che ne ha fatto espressa richiesta;
- condanna parte appellante alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_4
e delle spese e competenze di lite del presente grado che liquida in Controparte_5 complessivi euro € 4.888,00 oltre al rimborso spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del loro procuratore costituito avv.to Gaetano Ciccone che ne ha fatto espressa richiesta;
- condanna parte appellante alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_8 delle spese e competenze di lite del presente grado che liquida in complessivi euro € 9.603,00 oltre al rimborso spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito avv.to EP Maria
Cordova che ne ha fatto espressa richiesta;
- nulla per spese e competenze in favore delle parti rimaste contumaci;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 03.11.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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