TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 10148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10148 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24110 del R.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del 10.06.2025 e vertente
TRA
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Marsili Parte_1 C.F._1
IC in forza di procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Boezio n.14
- attrice/opponente -
E
con sede in Milano, viale Brenta n. 18/B, codice fiscale e n. di Controparte_1 iscrizione al Registro delle imprese di Milano e per essa quale mandataria P.IVA_1
, (nuova denominazione assunta da società di diritto italiano, con CP_2 CP_3 sede legale in Verona, viale dell'Agricoltura n. 7, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale , P.IVA , in persona della dott.ssa P.IVA_2 P.IVA_3 CP_4
, come da procura speciale richiamata in atti, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Emanuele Dell'Ali, in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, piazza Giuseppe Mazzini n.15
- convenuta/opposta -
CONCLUSIONI nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti presenti si riportavano ai propri atti insistendo nelle rispettive domande.
Atto di citazione di parte attrice: “Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, in via principale, in accoglimento della opposizione proposta, dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace il precetto notificato in data
15.05.2024 alla Sig.ra e accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della Parte_1 [...]
e per essa già a procedere ad esecuzione Controparte_1 CP_2 CP_3
1 forzata nei confronti della Sig.ra per i motivi tutti esposti in narrativa;
in via subordinata, ridurre Parte_1 le somme asseritamente dovute da quest'ultima alla e per essa Controparte_1 ià epurando quelle conteggiate in modo errato nell'atto di precetto opposto a CP_2 CP_3 titolo di interessi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario”.
Comparsa di risposta di parte convenuta: “Piaccia alla a, adversis rejectis: in via preliminare: CP_5 rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo;
in via principale, nel merito: rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto;
Con vittoria di spese e compensi legali”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 4.6.2024, la sig.ra proponeva opposizione Parte_1 ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato da con il quale Controparte_1 veniva intimato il pagamento della somma di Euro 176.807,71 in forza di decreto ingiuntivo esecutivo n. 12159/2014 (rg 24365/2014), emesso dal Tribunale di Roma in data 23.5.2024 nei confronti di e di Parte_1 Controparte_6
A fondamento dell'opposizione eccepiva:
- l'inesistenza del diritto della creditrice a procedere ad esecuzione forzata, per carenza di legittimazione della cessionaria. Contestava, in particolare, l'assenza di prova che la cessione in blocco da Unicredit S.p.a. a avesse riguardato Controparte_1 anche il credito relativo al decreto ingiuntivo n. 12159/14 e rilevava, al contempo, il difetto di rappresentanza e di legittimazione ad agire di quale CP_2 mandataria della creditrice intimante;
- la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del precetto notificato a in data Parte_1
15.5.2024, per erroneità ed illegittimità delle somme intimate. Contestava alla creditrice di aver calcolato ulteriori interessi su quelli già contenuti nel corpo del testo del decreto ingiuntivo per cui è causa;
nonché, di aver effettuato tale calcolo utilizzando il tasso degli interessi moratori e non quelli legali;
- richiedeva, infine, consulenza tecnica d'ufficio, nonché ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. dell'ordinanza di assegnazione e di tutta la documentazione relativa al pignoramento presso terzi promosso in danno di procedura di cui tuttavia Parte_1 dichiarava di non avere contezza.
A fronte della notifica dell'atto di citazione, si costituiva in giudizio la Controparte_1
e, per essa, la sua mandataria la quale, rilevando l'infondatezza della proposta CP_2 opposizione, precisava, quanto alla legittimazione attiva di , di essere divenuta titolare, CP_1 con efficacia a decorrere dal giorno 14 luglio 2017, dei crediti alla stessa trasferiti dalla cedente
2 Unicredit S.p.A., come da avviso di pubblicazione, di cui alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Parte II n. 93 del 08/08/2017.
Precisava, ancora, di aver conferito alla mandataria ora con atto CP_3 CP_2 in data 20 luglio 2017 (n. 60852 di rep. e n. 11359 di racc. Notaio di Milano Persona_1 registrato a Milano 4 il 21 luglio 2017 al n. 40324 Serie 1T), procura per l'amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei crediti, nonché all'eventuale escussione delle garanzie accessorie, di qualunque tipologia o natura, che assistano tali Crediti.
Depositava, inoltre, copia della dichiarazione della cedente UniCredit e certificazione notarile attestante l'inserimento della posizione oggetto di causa nella cessione di credito intercorsa fra CP_ UniCredit e 1.
Tra la copiosa documentazione depositata a supporto delle argomentazioni dedotte, produceva anche l'elenco delle posizioni creditorie inserite dalla Banca nella cessione, nel quale il credito è riportato alla pagina n. 27 con il suo Codice CERI 2444470664, coincidente con il codice riportato nel documento di segnalazione CERI a sua volta allegato.
In merito alla eccepita nullità del precetto per errato calcolo degli interessi, contestando il presunto errore rilevato da controparte, produceva il conteggio di riferimento dell'atto di precetto e precisava che la sorte era stata divisa in: 1) € 74.666,47, importo sul quale venivano calcolati gli interessi al tasso dell'8,40%, come da contratto di anticipo fatture n. 1436198
(all.10); 2) € 20.263,32, importo sul quale venivano calcolati gli interessi al tasso del 14,00%, come da contratto di conto corrente e apertura di credito, il tutto in ossequio a quanto previsto nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Depositava, infine, copia dell'atto di pignoramento presso terzi relativo alla procedura richiamata dall'opponente nel proprio atto introduttivo e prova del relativo processo di notificazione.
All'udienza del 18.2.2025, dichiarata l'inammissibilità delle richieste istruttorie formulate dalle parti, il giudice disponeva rinvio per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
All'udienza del 10.6.2025, sulla precisazione delle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
1. L'opposizione non è suscettibile di accoglimento.
Va preliminarmente rilevato, in merito all'eccepito difetto di legittimazione, che dalla documentazione versata in atti emerge la legittimazione attiva di che, Controparte_7
3 nel contesto di una operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari derivanti, inter alia, da finanziamenti ipotecari e chirografari vantati verso debitori classificati a sofferenza in titolarità di UniCredit S.p.A., è divenuta titolare, con efficacia a decorrere dal giorno 14 luglio 2017, dei predetti crediti, come da avviso di pubblicazione, di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 93 dell' 8.08.2017 (All.3).
L'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale precisa, tra l'altro, che Controparte_1
“ha acquistato pro-soluto dal Cedente tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese,
[...] ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di UniCredit S.p.A. derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni- di -cartolarizzazione/fino.html e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
Appare invero pacifico che il credito per cui si procede rientri tra i crediti ceduti, atteso che, avuto riguardo al collocamento temporale, il contratto di apertura di conto corrente e l'anticipo crediti e fatture sono stati stipulati in data 28.08.2006 (All. 9 e 10) e, quanto alla natura deteriorata del credito, gli stessi sono stati risolti con lettera dell'Unicredit del 27.10.2011
(All.11).
L'inclusione del credito di cui si discute tra quelli trasferiti alla risulta, peraltro, attestata CP_7 dalla copiosa documentazione versata in atti dalla convenuta in sede di costituzione, che ha depositato, unitamente alla dichiarazione della cedente UniCredit (all.14) ed alla certificazione notarile (all.15) attestante l'inserimento del credito per cui è causa nella cessione de quo, anche l'elenco delle posizioni creditorie inserite dalla Banca nella cessione (All.12), ove a pagina n. 27 il credito è riportato con il suo Codice CERI 2444470664 (codice riportato anche nel documento di segnalazione CERI depositato sub All.13).
Avuto riguardo all'avviso di cessione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte II n. 93 del 08.08.2017 e prodotto nel presente giudizio con la comparsa di costituzione, va peraltro anche richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, pur non attenendo al perfezionamento della cessione, risulta tuttavia di per sé sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, anche in mancanza della produzione in giudizio del relativo atto di cessione, qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze, i requisiti e gli elementi comuni necessari ad individuare i crediti inclusi od esclusi dall'ambito della cessione (cfr. Cass. civ. n. 5617/2020; Cass. civ. n. 15884/2019 e Cass. Civ. n. 31188/2017).
4 A tal proposito, deve segnalarsi come, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993, abbia inteso agevolare la realizzazione della cessione
“in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2020, n. 20495).
Quanto, infine, alle doglianze circa la legittimazione di ad agire quale CP_2 mandataria della creditrice intimante, è stato documentato come abbia conferito alla CP_7 mandataria ora con atto in data 20 luglio 2017 n. 60852 di rep. e CP_3 CP_2
n. 11359 di racc. Notaio di Milano registrato a Milano 4 il 21 luglio 2017 al n. Persona_1
40324 Serie 1T (All.4), procura per l'amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei Crediti nonché all'eventuale escussione delle garanzie accessorie, di qualunque tipologia o natura, che assistano tali Crediti, compreso, fra l'altro, del potere di consentire cancellazioni, rinunce, estinzioni parziali o totali ed eleggere domicilio ai predetti fini per conto di essa Mandante.
Le doglianze sul punto meritano, pertanto, di essere respinte.
2. Del pari infondato è il secondo motivo di opposizione, concernente la nullità del precetto per errato calcolo degli interessi sulla somma intimata.
Dal conteggio di riferimento dell'atto di precetto depositato da parte opposta unitamente alla comparsa di costituzione (All.16), si evince che gli interessi sono stati calcolati, quanto alla sorte di € 74.666,47, al tasso dell'8,40% come da contratto di anticipo fatture n. 1436198 (doc. 10 di parte opposta); quanto all'ulteriore somma di € 20.263,32, al tasso del 14,00% come da contratto di conto corrente e apertura di credito (doc. 9 di parte opposta). Il tutto, in ossequio a quanto disposto dal giudice del procedimento monitorio, che ingiungeva il pagamento anche degli interessi “convenzionali”, così come richiesti dalla parte istante.
Va, peraltro, osservato che l'importo precettato ha correttamente tenuto conto delle somme già incassate (pari ad € 24.600,00), oggetto di pignoramento presso terzi.
In merito alla predetta procedura esecutiva mobiliare, parte opponente ha richiesto al giudice di voler ordinare, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione dell'ordinanza di assegnazione e di tutta la relativa documentazione.
Nel confermare quanto disposto a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.2.2025, va al riguardo ribadito l'inammissibilità della proposta istanza di emissione di ordine di esibizione, venendo in rilievo documentazione della quale parte attrice ben avrebbe potuto
5 disporre, risultando parte esecutata nella procedura di pignoramento presso terzi alla quale fa riferimento nel proprio atto introduttivo.
Del pari, in ordine alla richiesta di C.T.U., la stessa appare superflua nel presente caso, venendo in rilievo questione concernente la interpretazione del titolo posto a base del precetto, come tale devoluta al giudice.
Deve in conclusione respingersi la proposta opposizione, con ogni conseguente effetto in merito alla condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, da ridursi in relazione alla particolare concentrazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Respinge l'opposizione, condannando alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
e, per essa, quale mandataria, che si quantificano in € Controparte_1 CP_2
7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa.
Roma, 7.7.2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Lauropoli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24110 del R.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del 10.06.2025 e vertente
TRA
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Marsili Parte_1 C.F._1
IC in forza di procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Boezio n.14
- attrice/opponente -
E
con sede in Milano, viale Brenta n. 18/B, codice fiscale e n. di Controparte_1 iscrizione al Registro delle imprese di Milano e per essa quale mandataria P.IVA_1
, (nuova denominazione assunta da società di diritto italiano, con CP_2 CP_3 sede legale in Verona, viale dell'Agricoltura n. 7, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale , P.IVA , in persona della dott.ssa P.IVA_2 P.IVA_3 CP_4
, come da procura speciale richiamata in atti, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Emanuele Dell'Ali, in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, piazza Giuseppe Mazzini n.15
- convenuta/opposta -
CONCLUSIONI nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti presenti si riportavano ai propri atti insistendo nelle rispettive domande.
Atto di citazione di parte attrice: “Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, in via principale, in accoglimento della opposizione proposta, dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace il precetto notificato in data
15.05.2024 alla Sig.ra e accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della Parte_1 [...]
e per essa già a procedere ad esecuzione Controparte_1 CP_2 CP_3
1 forzata nei confronti della Sig.ra per i motivi tutti esposti in narrativa;
in via subordinata, ridurre Parte_1 le somme asseritamente dovute da quest'ultima alla e per essa Controparte_1 ià epurando quelle conteggiate in modo errato nell'atto di precetto opposto a CP_2 CP_3 titolo di interessi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario”.
Comparsa di risposta di parte convenuta: “Piaccia alla a, adversis rejectis: in via preliminare: CP_5 rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo;
in via principale, nel merito: rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto;
Con vittoria di spese e compensi legali”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 4.6.2024, la sig.ra proponeva opposizione Parte_1 ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato da con il quale Controparte_1 veniva intimato il pagamento della somma di Euro 176.807,71 in forza di decreto ingiuntivo esecutivo n. 12159/2014 (rg 24365/2014), emesso dal Tribunale di Roma in data 23.5.2024 nei confronti di e di Parte_1 Controparte_6
A fondamento dell'opposizione eccepiva:
- l'inesistenza del diritto della creditrice a procedere ad esecuzione forzata, per carenza di legittimazione della cessionaria. Contestava, in particolare, l'assenza di prova che la cessione in blocco da Unicredit S.p.a. a avesse riguardato Controparte_1 anche il credito relativo al decreto ingiuntivo n. 12159/14 e rilevava, al contempo, il difetto di rappresentanza e di legittimazione ad agire di quale CP_2 mandataria della creditrice intimante;
- la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del precetto notificato a in data Parte_1
15.5.2024, per erroneità ed illegittimità delle somme intimate. Contestava alla creditrice di aver calcolato ulteriori interessi su quelli già contenuti nel corpo del testo del decreto ingiuntivo per cui è causa;
nonché, di aver effettuato tale calcolo utilizzando il tasso degli interessi moratori e non quelli legali;
- richiedeva, infine, consulenza tecnica d'ufficio, nonché ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. dell'ordinanza di assegnazione e di tutta la documentazione relativa al pignoramento presso terzi promosso in danno di procedura di cui tuttavia Parte_1 dichiarava di non avere contezza.
A fronte della notifica dell'atto di citazione, si costituiva in giudizio la Controparte_1
e, per essa, la sua mandataria la quale, rilevando l'infondatezza della proposta CP_2 opposizione, precisava, quanto alla legittimazione attiva di , di essere divenuta titolare, CP_1 con efficacia a decorrere dal giorno 14 luglio 2017, dei crediti alla stessa trasferiti dalla cedente
2 Unicredit S.p.A., come da avviso di pubblicazione, di cui alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Parte II n. 93 del 08/08/2017.
Precisava, ancora, di aver conferito alla mandataria ora con atto CP_3 CP_2 in data 20 luglio 2017 (n. 60852 di rep. e n. 11359 di racc. Notaio di Milano Persona_1 registrato a Milano 4 il 21 luglio 2017 al n. 40324 Serie 1T), procura per l'amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei crediti, nonché all'eventuale escussione delle garanzie accessorie, di qualunque tipologia o natura, che assistano tali Crediti.
Depositava, inoltre, copia della dichiarazione della cedente UniCredit e certificazione notarile attestante l'inserimento della posizione oggetto di causa nella cessione di credito intercorsa fra CP_ UniCredit e 1.
Tra la copiosa documentazione depositata a supporto delle argomentazioni dedotte, produceva anche l'elenco delle posizioni creditorie inserite dalla Banca nella cessione, nel quale il credito è riportato alla pagina n. 27 con il suo Codice CERI 2444470664, coincidente con il codice riportato nel documento di segnalazione CERI a sua volta allegato.
In merito alla eccepita nullità del precetto per errato calcolo degli interessi, contestando il presunto errore rilevato da controparte, produceva il conteggio di riferimento dell'atto di precetto e precisava che la sorte era stata divisa in: 1) € 74.666,47, importo sul quale venivano calcolati gli interessi al tasso dell'8,40%, come da contratto di anticipo fatture n. 1436198
(all.10); 2) € 20.263,32, importo sul quale venivano calcolati gli interessi al tasso del 14,00%, come da contratto di conto corrente e apertura di credito, il tutto in ossequio a quanto previsto nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Depositava, infine, copia dell'atto di pignoramento presso terzi relativo alla procedura richiamata dall'opponente nel proprio atto introduttivo e prova del relativo processo di notificazione.
All'udienza del 18.2.2025, dichiarata l'inammissibilità delle richieste istruttorie formulate dalle parti, il giudice disponeva rinvio per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
All'udienza del 10.6.2025, sulla precisazione delle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
1. L'opposizione non è suscettibile di accoglimento.
Va preliminarmente rilevato, in merito all'eccepito difetto di legittimazione, che dalla documentazione versata in atti emerge la legittimazione attiva di che, Controparte_7
3 nel contesto di una operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari derivanti, inter alia, da finanziamenti ipotecari e chirografari vantati verso debitori classificati a sofferenza in titolarità di UniCredit S.p.A., è divenuta titolare, con efficacia a decorrere dal giorno 14 luglio 2017, dei predetti crediti, come da avviso di pubblicazione, di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 93 dell' 8.08.2017 (All.3).
L'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale precisa, tra l'altro, che Controparte_1
“ha acquistato pro-soluto dal Cedente tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese,
[...] ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di UniCredit S.p.A. derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni- di -cartolarizzazione/fino.html e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
Appare invero pacifico che il credito per cui si procede rientri tra i crediti ceduti, atteso che, avuto riguardo al collocamento temporale, il contratto di apertura di conto corrente e l'anticipo crediti e fatture sono stati stipulati in data 28.08.2006 (All. 9 e 10) e, quanto alla natura deteriorata del credito, gli stessi sono stati risolti con lettera dell'Unicredit del 27.10.2011
(All.11).
L'inclusione del credito di cui si discute tra quelli trasferiti alla risulta, peraltro, attestata CP_7 dalla copiosa documentazione versata in atti dalla convenuta in sede di costituzione, che ha depositato, unitamente alla dichiarazione della cedente UniCredit (all.14) ed alla certificazione notarile (all.15) attestante l'inserimento del credito per cui è causa nella cessione de quo, anche l'elenco delle posizioni creditorie inserite dalla Banca nella cessione (All.12), ove a pagina n. 27 il credito è riportato con il suo Codice CERI 2444470664 (codice riportato anche nel documento di segnalazione CERI depositato sub All.13).
Avuto riguardo all'avviso di cessione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte II n. 93 del 08.08.2017 e prodotto nel presente giudizio con la comparsa di costituzione, va peraltro anche richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, pur non attenendo al perfezionamento della cessione, risulta tuttavia di per sé sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, anche in mancanza della produzione in giudizio del relativo atto di cessione, qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze, i requisiti e gli elementi comuni necessari ad individuare i crediti inclusi od esclusi dall'ambito della cessione (cfr. Cass. civ. n. 5617/2020; Cass. civ. n. 15884/2019 e Cass. Civ. n. 31188/2017).
4 A tal proposito, deve segnalarsi come, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993, abbia inteso agevolare la realizzazione della cessione
“in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2020, n. 20495).
Quanto, infine, alle doglianze circa la legittimazione di ad agire quale CP_2 mandataria della creditrice intimante, è stato documentato come abbia conferito alla CP_7 mandataria ora con atto in data 20 luglio 2017 n. 60852 di rep. e CP_3 CP_2
n. 11359 di racc. Notaio di Milano registrato a Milano 4 il 21 luglio 2017 al n. Persona_1
40324 Serie 1T (All.4), procura per l'amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei Crediti nonché all'eventuale escussione delle garanzie accessorie, di qualunque tipologia o natura, che assistano tali Crediti, compreso, fra l'altro, del potere di consentire cancellazioni, rinunce, estinzioni parziali o totali ed eleggere domicilio ai predetti fini per conto di essa Mandante.
Le doglianze sul punto meritano, pertanto, di essere respinte.
2. Del pari infondato è il secondo motivo di opposizione, concernente la nullità del precetto per errato calcolo degli interessi sulla somma intimata.
Dal conteggio di riferimento dell'atto di precetto depositato da parte opposta unitamente alla comparsa di costituzione (All.16), si evince che gli interessi sono stati calcolati, quanto alla sorte di € 74.666,47, al tasso dell'8,40% come da contratto di anticipo fatture n. 1436198 (doc. 10 di parte opposta); quanto all'ulteriore somma di € 20.263,32, al tasso del 14,00% come da contratto di conto corrente e apertura di credito (doc. 9 di parte opposta). Il tutto, in ossequio a quanto disposto dal giudice del procedimento monitorio, che ingiungeva il pagamento anche degli interessi “convenzionali”, così come richiesti dalla parte istante.
Va, peraltro, osservato che l'importo precettato ha correttamente tenuto conto delle somme già incassate (pari ad € 24.600,00), oggetto di pignoramento presso terzi.
In merito alla predetta procedura esecutiva mobiliare, parte opponente ha richiesto al giudice di voler ordinare, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione dell'ordinanza di assegnazione e di tutta la relativa documentazione.
Nel confermare quanto disposto a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.2.2025, va al riguardo ribadito l'inammissibilità della proposta istanza di emissione di ordine di esibizione, venendo in rilievo documentazione della quale parte attrice ben avrebbe potuto
5 disporre, risultando parte esecutata nella procedura di pignoramento presso terzi alla quale fa riferimento nel proprio atto introduttivo.
Del pari, in ordine alla richiesta di C.T.U., la stessa appare superflua nel presente caso, venendo in rilievo questione concernente la interpretazione del titolo posto a base del precetto, come tale devoluta al giudice.
Deve in conclusione respingersi la proposta opposizione, con ogni conseguente effetto in merito alla condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, da ridursi in relazione alla particolare concentrazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Respinge l'opposizione, condannando alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
e, per essa, quale mandataria, che si quantificano in € Controparte_1 CP_2
7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa.
Roma, 7.7.2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Lauropoli
6