Art. 3.
L'attuazione di quanto previsto dal presente Accordo e' affidata all'Amministrazione aiuti internazionali, ai sensi dell' art. 2 del decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006 .
L'attuazione di quanto previsto dal presente Accordo e' affidata all'Amministrazione aiuti internazionali, ai sensi dell' art. 2 del decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006 .