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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/10/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 759 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa NA Prattico' Presidente dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr.Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08/08/1971), rappresentato e difeso dall'avv. CALIPA DANIELE
E
(c.f. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
22/07/1974 ) rappresentata e difesa dall'avv. TOMASELLO SANTO
- ricorrenti - Oggetto: separazione personale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 25/09/2025 e CP_1 [...]
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione Pt_1 personale. Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 31/01/1995 in GI TA (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 1 parte I serie anno 1995) e che dall'unione sono nati due figli, (15/09/2005) e (05/05/1995) Per_1 Per_2
(entrambi economicamente autosufficienti), hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato nel ricorso le condizioni di separazione consensuale, che qui si riportano di seguito integralmente:
1. i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. I coniugi dichiarano che provvederanno ognuno al proprio mantenimento.
1 3. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica e dichiarano che non sussistono fra gli stessi rapporti economici da regolamentare”.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 31/01/1995 in GI TA (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 1 parte I serie anno 1995 ) e che dall'unione sono nati due figli, (15/09/2005) e Per_1 Per_2
(05/05/1995), entrambi economicamente autosufficienti. La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni di cui al ricorso, CP_1 Parte_1 che qui si riportano di seguito integralmente:
1. i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. I coniugi dichiarano che provvederanno ognuno al proprio mantenimento.
3. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica e dichiarano che non sussistono fra gli stessi rapporti economici da regolamentare”. Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025
Il Presidente
NA TT
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa NA Prattico' Presidente dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr.Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08/08/1971), rappresentato e difeso dall'avv. CALIPA DANIELE
E
(c.f. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
22/07/1974 ) rappresentata e difesa dall'avv. TOMASELLO SANTO
- ricorrenti - Oggetto: separazione personale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 25/09/2025 e CP_1 [...]
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione Pt_1 personale. Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 31/01/1995 in GI TA (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 1 parte I serie anno 1995) e che dall'unione sono nati due figli, (15/09/2005) e (05/05/1995) Per_1 Per_2
(entrambi economicamente autosufficienti), hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato nel ricorso le condizioni di separazione consensuale, che qui si riportano di seguito integralmente:
1. i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. I coniugi dichiarano che provvederanno ognuno al proprio mantenimento.
1 3. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica e dichiarano che non sussistono fra gli stessi rapporti economici da regolamentare”.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 31/01/1995 in GI TA (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 1 parte I serie anno 1995 ) e che dall'unione sono nati due figli, (15/09/2005) e Per_1 Per_2
(05/05/1995), entrambi economicamente autosufficienti. La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni di cui al ricorso, CP_1 Parte_1 che qui si riportano di seguito integralmente:
1. i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. I coniugi dichiarano che provvederanno ognuno al proprio mantenimento.
3. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica e dichiarano che non sussistono fra gli stessi rapporti economici da regolamentare”. Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025
Il Presidente
NA TT
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