CA
Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/08/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 851/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Vito Disanto (c.f. C.F._2 [...]
), con domicilio eletto in Santeramo del Colle alla via Giovanni XXIII n. C.F._3
24/26,
pec: Email_1
APPELLANTI
Contro
:
(c.f. ) in persona del legale rappresentate Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, quale cessionaria di Controparte_2 rappresentata da (c.f. ), in persona della procuratrice CP_3 P.IVA_2 speciale, già (partita IVA ), Controparte_4 CP_5 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Capobianco (c.f. ) CodiceFiscale_4 con domicilio eletto in Bari alla Via Giuseppe Di Vagno, n. 19
pec: Email_2
APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1767/2020, del 18 giugno 2020, pronunciata dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio RG 18304/2015, notificata in data 23 giugno 2020. Appello del 22 luglio 2020
Conclusioni: All'udienza del 1° dicembre 2023, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori e Parte_1
convenivano in giudizio la Parte_2 Controparte_2
(per brevità, d'ora innanzi, MPS), proponendo opposizione al decreto
[...] ingiuntivo contro di loro emesso per l'importo di Euro 119.582,79, oltre spese ed accessori, importo riferito al saldo del conto corrente bancario, del conto anticipi ed a
35 Ri.Ba. insolute ma anticipate dalla banca. A motivo dell'opposizione deducevano di non avere mai avuto conoscenza delle modifiche apportate alle condizioni di conto, che i tassi applicati erano differenti da quelli convenuti, che il credito ingiunto non era certo, liquido o esigibile, che illegittima era la c.m.s. applicata così come il calcolo della capitalizzazione trimestrale e delle valute;
che le fideiussioni erano nulle.
Si costituiva la banca chiedendo il rigetto dell'opposizione, stante la correttezza del proprio comportamento contrattuale.
Istruita la causa a mezzo CTU e prove documentali prodotte dalle parti, veniva pronunciata la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata
La domanda veniva ritenuta in parte fondata.
Il Giudice monocratico riteneva che MPS, creditore opposto, avesse assolto l'onere probatorio su di sé incombente, producendo i contratti bancari e copia integrale degli estratti conto. All'esito della CTU veniva esclusa la c.m.s., perché non correttamente applicata, ma ritenuta valida la capitalizzazione degli interessi essendo stata prevista ed applicata la medesima periodicità sia per quelli attivi che per quelli passivi. Quanto alle modifiche contrattuali intervenute, venivano applicate solo quelle migliorative, non essendo state comunicate o concordate quelle di tipo peggiorativo;
ritenuta corretta anche la applicazione delle valute, veniva rideterminato il saldo pag. 2/15 complessivo dovuto in €uro 106.250,25. Rigettata la eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti, non sussistendo alcun vincolo normativo o negoziale di proporzionalità dell'importo garantito al valore della partecipazione dei garanti al capitale sociale, la causa veniva decisa con la revoca del decreto opposto, la condanna degli opponenti al pagamento della somma di €uro 106.250,25 oltre interessi legali, con la compensazione delle spese di lite e di CTU nella misura di un quarto.
3: secondo grado del giudizio
Avverso la sentenza che li aveva visti soccombenti proponevano appello i signori e , chiedendone la riforma per i seguenti motivi: Pt_1 Parte_2
1) Errata deduzione di mancata prova dell'opposizione de qua
Il Giudice monocratico aveva errato lì dove aveva ritenuto che la banca avesse provato il proprio credito mentre gli opponenti si sarebbero limitati ad una generica contestazione degli addebiti eseguiti, atteso che era stata esibita ed allegata una CTP da cui si evinceva la illegittimità degli addebiti. In realtà lo stesso CTU aveva confermato la mancanza di alcuni documenti riferiti al conto anticipi, con conseguente rideterminazione del credito tra un minimo di €uro 80.526,76 ed un massimo di €uro 106.250,25, valutazioni di cui il Giudice non aveva tenuto conto.
Inoltre nel saldo del conto corrente ordinario risultavano addebitate spese per evasione pratica per €uro 300,00 non pattuite e come tali da espungere dal conteggio finale. Evidenziavano altri errori commessi dal CTU puntualmente contestati ma dei quali il Giudice monocratico non aveva tenuto conto, sicché
l'importo del debito andava ridotto ad €uro 80.526,76 come indicato dal CTU.
2) Errata valutazione della legittimità delle modifiche contrattuali intervenute unilateralmente nel corso del rapporto in quanto più favorevoli alla società correntista.
Altro errore di valutazione era stato ritenere applicabili alcune condizioni modificative, ritenute più favorevoli al correntista.
3) Errata valutazione dell'eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti non sussistendo alcun vincolo normativo o negoziale.
Parimenti errata era stata la valutazione del Giudice in merito alle fideiussioni omnibus fatte sottoscrivere dalla ad ogni singolo garante in misura svincolata CP_2
pag. 3/15 e sproporzionata dalle quote sociali detenute. Inoltre nelle fideiussioni la si era CP_2 avvalsa delle clausole redatte secondo il modello predisposto dall'ABI per cui erano da ritenersi nulle in quanto in violazione delle intese anticoncorrenziali.
4) Mancata valutazione dei diritti dei fideiussori nella loro qualità di consumatori
Il Giudice non aveva valutato le evidenti nulla dei contratti di fideiussione tutelando gli interessi della banca. Nel caso di specie, la aveva garantito la Parte_2 società debitrici senza avere alcun rapporto con la stessa, ma solo perché moglie del
Pt_1
5) Mancata valutazione e statuizione dell'eccepita inammissibilità del provvedimento monitorio per violazione degli artt. 50 e 119 D. Lgs. 385/1993
Il Giudice di prime cure, nonostante le puntuali eccezioni mosse, non si era pronunciato sulla denunciata inammissibilità del D.I. atteso che il credito non era stato provato da un estratto conto ma solo da un saldaconto.
6) Mancata valutazione e statuizione dell'eccepita assenza di approvazione di rendiconto finale da parte dei fideiussori.
Il Giudice non aveva valutato che l'obbligo del rendiconto finale, ai sensi dell'art. 1713 c.c., non può ritenersi assolto con l'invio trimestrale degli estratti conto. La era venuta meno a tale obbligo per cui le eventuali somme a credito non erano CP_2 né liquide né esigibili.
7) Mancata statuizione sull'eccepito anatocismo e capitalizzazione trimestrale degli interessi
Con riferimento a quanto eccepito, il Giudice nulla aveva accertato e statuito, nonostante quanto riportato nella perizia di parte.
8) Mancata statuizione sulla contestazione degli estratti conto periodici
Il Giudice nulla aveva statuito in merito alla inefficacia probatoria degli estratti conto periodici, che in un ordinario giudizio di cognizione, non possono ritenere assolto l'onere probatorio né il silenzio del correntista poteva essere interpretato come costitutivo del diritto di credito.
9) Mancata statuizione sull'eccepita illegittima applicazione dei giorni banca e il gioco delle valute virtuali pag. 4/15 La illegittimità della applicazione al conto dei giorni banca e delle valute virtuali era stata ampiamente avvalorata dalla perizia di parte della quale il Giudice non aveva tenuto conto.
Chiedeva pertanto la riforma della sentenza formulando richieste istruttorie1, chiedendo accertarsi la nullità delle fideiussioni omnibus per i motivi indicati, e quindi accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, dichiararlo inammissibile, dichiararsi la nullità totale e/o parziale dei contratti intercorsi tra gli attori e la banca, dichiarare non dovuti gli interessi ultra legali ed ogni ulteriore calcolo accessorio, ridurre l'esposizione in base al corretto calcolo delle valute, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la prendendo puntuale posizione sui motivi di CP_2 appello articolati. In particolare, deduceva la inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 348 bis c.p.c. e 342 c.p.c. Con riguardo al conto anticipi, la mancata pattuizione delle condizioni contrattuali e l'avere contravvenuto alle disposizioni circa le variazioni unilaterali del contenuto del contratto costituivano domanda nuova, proposta per la prima volta in appello, così come quella relativa all'addebito di €uro 300,00 di spese in data 31 dicembre 2008, non essendo mai stata posta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Il motivo di appello in merito all'applicazione di condizioni più favorevoli era da ritenersi inammissibile per difetto di interesse. Quanto alle fideiussioni, le stesse recavano comunque il limite di importo ed andavano ritenute valide, non essendovi alcuna correlazione tra l'ammontare della partecipazione societaria e quello della fideiussione. Quanto alla nullità di alcune clausole per violazione della normativa antitrust, l'eccezione veniva proposta per la prima volta in appello ed era da ritenersi inammissibile. Inoltre lo schema di fideiussione applicato dalla AN era differente da quello “incriminato” mancando inoltre prova che la fideiussione regolante il rapporto tra le parti fosse stata posta a valle di intese vietate. In merito alla circostanza che la TO era consumatore, trattavasi di eccezione nuova non proponibile in sede di gravame, oltre che infondata nel merito. Sulla violazione degli artt. 50 e 119 d. lgs. 385/1993 il tribunale aveva ampiamente motivato e sulla mancanza di approvazione del rendiconto finale la norma invocata era inapplicabile nei confronti delle banche, la cui attività era regolata dagli artt.. 1832 c.c., 1852 – 1857 c.c.; quanto alla mancata 1 Esibizione rendiconto finale ai sensi dell'art. 1713 c.c., ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., ricalcolo degli interessi in base alle effettive valute pag. 5/15 statuizione sull'anatocismo e sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, il Giudice aveva ampiamente statuito, così come aveva delibato in merito alla omessa contestazione degli e/c periodici, rilevando come fosse stata effettuata solo una generica contestazione degli addebiti. Infine, quanto alla applicazione dei giorni banca e delle valute, la stessa era stata valutata dal CTU e quindi dal Giudice come conforme a quanto pattuito in sede contrattuale.
Concludeva per il rigetto del gravame.
L'istanza di inibitoria, benché preannunciata nella intestazione dell'appello, non veniva reiterata nelle conclusioni del gravame.
La causa, trattenuta una prima volta in decisione, veniva rimessa sul ruolo per la impossibilità di comporre il Collegio a causa del pensionamento di uno dei
Consiglieri. All'udienza 1° dicembre 2023 veniva trattenuta nuovamente in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
4:Motivi della decisione
Con la comparsa conclusionale la reitera le eccezioni di inammissibilità CP_2 dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e 342 c.p.c.
L'istanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. non venne riproposta in prima udienza, per cui – benché sollecitato il Collegio sulla pronuncia in tal senso - la stessa non è ammissibile in sede di pronuncia definitiva.
Sempre in via preliminare va esaminata la sollevata eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., che nella formulazione applicabile ratione temporis, configurava un'ipotesi di inammissibilità che rispondeva alla esigenza di configurare l'appello come revisio prioris istantiae anziché come novum iudicium. La Giurisprudenza di merito successiva alla riforma del 2012 seguì un percorso altalenante ed anche la
S.C. seguì percorsi interpretativi oscillanti tra posizioni più o meno rigorose, tanto da rendere necessario, nel 2017, l'intervento delle Sezioni Unite, che con sentenza
27199 del 16 novembre affermarono che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica pag. 6/15 vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado.
Su tale scia interpretativa si è poi posta la sentenza n. 7675/2019 della S.C., che ha affermato il principio secondo il quale non può considerarsi aspecifico il motivo
d'appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame in maniera tale che il giudice
d'appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata.
Sempre secondo tale orientamento si è espressa la S.C. con l'ordinanza 13525/2018, che ha precisato che: a) non si deve esigere dall'appellante alcun “progetto alternativo di sentenza”; b) non si deve esigere dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a sé stesso;
c) non si deve esigere dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa, e tanto anche alla luce dell'art. 6 CEDU che ha ribadito il principio della effettività della tutela giurisdizionale, per cui gli organi giudiziari degli Stati membri, nell'interpretazione della legge processuale, “devono evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito dall'art. 6 della CEDU del 1950”.
Ciò giustifica il rigetto dell'eccezione.
Considerato poi l'oggetto di alcuni motivi di appello, si manifesta necessario ripercorrere i capisaldi che reggono il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Può ora procedersi a scrutinio dei singoli motivi di appello
4.1: errata deduzione di mancata prova dell'opposizione de qua
Il procedimento monitorio, disciplinato dagli artt. 633 e ss. c.p.c., è un giudizio a cognizione sommaria, promosso ad istanza di parte, che si svolge in due fasi: una, necessaria, che si conclude con l'emissione o il rigetto del provvedimento richiesto;
l'altra, eventuale, che si apre con la notifica dell'opposizione. Con il giudizio di opposizione non si impugna il decreto in sé, ma si agisce al fine di non fare pag. 7/15 conseguire definitività ad un provvedimento emesso in assenza di contraddittorio. Ne consegue che oggetto del giudizio di opposizione, che è un giudizio a cognizione piena, è non solo e non tanto la legittimità dell'emessa ingiunzione, quanto il rapporto ad essa sottostante. Da tale inquadramento discendono diverse conseguenze: la prima è in materia di riparto dell'onere probatorio: l'attore in opposizione è tale solo in senso formale, atteso che il convenuto in opposizione è attore in senso sostanziale, sicché incombe su di lui l'onere probatorio. La seconda conseguenza è che eventuali insufficienze riscontrabili nella fase monitoria, per quanto riguarda, ad esempio, i requisiti del titolo posto a fondamento dell'ingiunzione poi opposta, restano superate dal giudizio di merito sull'accertamento dell'esistenza del credito. Nel caso di specie, pertanto, vertendosi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, era onere preciso dell'appellata – convenuta in CP_2 opposizione, ma attore in senso sostanziale – provare il proprio credito sia nel quantum che nell'an2 ed onere dell'opponente – odierno appellante – provare i fatti estintivi o modificativi della domanda.
L'ausiliario nominato in primo grado fornì esaustiva risposta ad un ampio quesito3 sulla base dei documenti allegati: gli opponenti depositarono una propria perizia di parte, lì dove la depositò: per il c/c ordinario n. 4566.41, contratto CP_2 2 Cass. 6/06/2018, n. 14640 (vedi anche Cass 24/11/2005, n. 24815 secondo cui "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito" 3 Previo esame della documentazione versata in atti dalle parti processuali, con particolare riferimento alla documentazione contrattuale e contabile, determini il c.t.u. il saldo contabile alla chiusura dei rapporti bancari oggetto di giudizio ovvero alla data di notifica dell'atto di citazione se ancora pendenti ricostruendo le relative dinamiche contrattuali seguendo i seguenti criteri:- quanto agli interessi a debito per il correntista, applichi il tasso convenzionalmente pattuito dai contraenti ovvero il tasso oggetto di variazione anche unilaterale nel rispetto delle condizioni ex art. 118 TUB;
in caso di mancata pattuizione della misura degli interessi passivi o di riferimento alle condizioni usualmente praticate sulla piazza, calcoli gli interessi sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 117 comma 7 lettera a) D. Lgs. 385/93;- quanto alla capitalizzazione degli interessi passivi, nel caso sia stata pattuita o applicata di fatto la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, applichi la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi fino al 31.12.2013 soltanto se risulti in base alla documentazione prodotta in causa che la banca abbia applicato la capitalizzazione per tutte le operazioni sia attive che passive a condizione di reciprocità con la medesima periodicità; - quanto gli interessi a credito per il correntista, applichi il c.t.u. il tasso convenzionalmente pattuito dai contraenti ovvero il tasso oggetto di variazione anche unilaterale nel rispetto delle condizioni ex art. 118 TUB;
applichi le commissioni di massimo scoperto limitatamente alle disponibilità monetarie intra fido soltanto se convenzionalmente pattuite dai contraenti con esplicita specificazione delle modalità di calcolo quanto a misura e elativo periodo di rendicontazione;
per i rapporti bancari pendenti alla data del 29.01.2009 applichi le c.m.s. previa verifica della sussistenza in concreto delle condizioni previste dall'art. 2 bis legge 28.01.2009 n. 2; a far data dal 25.03.2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione 24.03.2012 n. 27) applichi le c.m.s. soltanto in presenza delle condizioni previste dal dettato normativo ex art. 27 bis D.L. 24.01.2012 n. 1 convertito nella legge 24.03.2012 n. 27, così come modificato dal D.L. 24 .03.2012 n. 29 convertito nella legge 18.05.2012 n. 62;- applichi le valute secondo le clausole espressamente approvate dalle parti contraenti;
in mancanza di specifiche pattuizioni calcoli la valuta in aderenza alla data di esecuzione della relativa operazione;
calcolare qualsiasi altra spesa e commissione a debito soltanto se stabilita convenzionalmente anche in ordine al relativo ammontare, tenendo eventualmente conto di eventuali variazioni anche unilaterali nel rispetto delle condizioni ex art. 118 TUB. pag. 8/15 di accensione recante la pattuizione dei tassi debitori e creditori, delle valute, della cms, delle commissioni, delle spese e della capitalizzazione reciproca trimestrale degli interessi, nonché gli e/c completi dall'accensione al passaggio a sofferenza;
per i c/anticipi collegati, contratto di apertura credito mediante anticipi su fatture n. 56185710, recante la pattuizione del tasso debitore, della capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle commissioni e le singole distinte delle operazioni di anticipo di n. 7 fatture, ma non gli estratti conto ed i contratti di accensione dei conti anticipi collegati n. 44566.80, 4567.34 e 4568.27; per le
Ri.Ba. insolute, la distinta delle stesse.
E' evidente pertanto che corretta appare la determinazione sul punto assunta dal
Giudice di prime cure, atteso che la domanda della è risultata provata (sia CP_2 pure nei limiti di cui si dirà infra) mentre quella degli opponenti lo è stata solo in parte, atteso che alla CTP non può essere attribuito valore probatorio .
Quanto alla mancanza di alcuni documenti, rilevata dal CTU, la stessa può incidere solo ai fini della determinazione del saldo a debito e in parte sulla fondatezza del gravame, atteso che il Giudice di primo grado, pur avendo optato per uno dei due conteggi (quello più gravoso per gli attuali appellanti) non motivò in maniera puntuale la propria scelta tra le due proposte dell'Ausiliario.
Il primo motivo di appello viene pertanto accolto per quanto di ragione, nei sensi di cui si dirà al punto 4.10.
4.2: Errata valutazione della legittimità delle modifiche contrattuali intervenute unilateralmente nel corso del rapporto in quanto più favorevoli alla società correntista.
Il motivo, così come proposto, è inammissibile per carenza di interesse.
La valutazione peritale ha evidenziato come alcune modifiche delle condizioni di conto si siano rivelate più favorevoli per il correntista e pertanto sono state ritenute ammissibili – e conteggiate a favore degli odierni appellanti - sia pure in mancanza di specifica approvazione. Lamentano i coniugi che ciò costituisca vizio della Pt_1 pronuncia appellata senza tuttavia evidenziare se e in quale misura una eventuale approvazione per iscritto delle modifiche più favorevoli avrebbe potuto portare vantaggi ulteriori: ciò giustifica pertanto la inammissibilità del motivo di appello per carenza di interesse.
pag. 9/15 4.3: Errata valutazione dell'eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti non sussistendo alcun vincolo normativo o negoziale.
Quanto alle fideiussioni, il vizio eccepito, benché svincolato da regimi preclusivi, in quanto nullità, non è fondato né ammissibile per carenza di prova.
Secondo la più recente Giurisprudenza della S.C. (Cassazione civile sez. III,
13/01/2025, n. 863),
La nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c.
Negli stessi sensi la successiva ordinanza n. 1170 emessa dalla prima sezione civile in data 17.01.2025, con la quale la Corte ha chiarito che:
Va al riguardo premesso che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. Sez. un. n. 41994/2021). Ciò detto, è però cosa nota che la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n.
34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa
Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza
26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019, Cass. n. 20170/2022 e Cass. n.
pag. 10/15 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare
i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.
20713/ 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024). Dopodiché occorre aggiungere (secondo quanto recentemente chiarito da Cass. n. 30383 del
2024) che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè:i) l'esistenza del provvedimento della AN d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della AN d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione ANria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora
Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro
l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della AN d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della AN d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. pag. 11/15 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
Nel caso di specie, dalla disamina della documentazione allegata al fascicolo di primo grado emerge tale lacuna, atteso che è stata la parte opposta a depositare i soli contratti di fideiussione, mentre gli stessi non sono stati depositati da parte odierna appellante, né è stato depositato il provvedimento dell'ABI. Tale circostanza non può essere ignorata da questa Corte, stante il chiaro pronunciamento della
Cassazione, al quale si ritiene di potersi uniformare. Negli stessi sensi Cassazione civile sez. I, 25/11/2024, n. 30383:
In relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali, è precluso il rilievo officioso della nullità in appello ove la parte interessata non abbia prodotto il provvedimento della AN d'Italia e il modello ABI cui lo stesso fa riferimento, onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo in ragione di detta conformità.
4.4: Mancata valutazione dei diritti dei fideiussori nella loro qualità di consumatori
Al di là della eccepita nullità, la qualifica di consumatore del fideiussore – dichiarata dalla , ma non provata - avrebbe potuto spiegare rilevanza solo Parte_2 al fine di determinare la competenza territoriale, eccezione che tuttavia non è mai stata sollevata, a nulla rilevando i rapporti di natura personale tra il garante, gli amministratori e la società garantita.
Il motivo di appello pertanto è infondato.
4.5: Mancata valutazione e statuizione dell'eccepita inammissibilità del provvedimento monitorio per violazione degli artt. 50 e 119 D. Lgs. 385/1993
La questione è destituita di fondamento, atteso quanto innanzi riportato sulla natura di giudizio a cognizione piena della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale si valuta la sussistenza e l'ammontare del credito.
4.6: Mancata valutazione e statuizione dell'eccepita assenza di approvazione di rendiconto finale da parte dei fideiussori.
La doglianza è infondata.
pag. 12/15 La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7329 del 20/03/2024 ha affermato che, negli accordi di conto corrente bancario, l'estratto di saldo conto ha efficacia probatoria, fino a prova contraria, anche nei confronti del fideiussore del correntista.
Tale efficacia probatoria, ha confermato la Corte, non si limita al solo procedimento monitorio, ma si estende anche al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ed in ogni altra procedura di cognizione. In particolare, quando il debitore principale non abbia impugnato gli estratti di saldo conto ai sensi dell'art. 1832 c.c., il fideiussore chiamato in giudizio dalla stessa banca per pagare l'importo dovuto non può sollevare contestazioni sulla definitività di tali estratti.
4.7: Mancata statuizione sull'eccepito anatocismo e capitalizzazione trimestrale degli interessi
Con riferimento a tale motivo di gravame, si rileva come il rimando del Giudice alle risultanze della CTU sia ampiamente satisfattivo dell'obbligo di motivazione, atteso che l'Ausiliario aveva dato ampio riscontro alle osservazioni del Consulente di parte.
Il settimo motivo di appello è pertanto infondato.
4.8: Mancata statuizione sulla contestazione degli estratti conto periodici
Il motivo di gravame è infondato e viene rigettato per le medesime argomentazioni sub 4.6
4.9: Mancata statuizione sull'eccepita illegittima applicazione dei giorni banca e il gioco delle valute virtuali
Anche sul punto si rileva la assoluta infondatezza della doglianza, attese le risultanze della CTU, determinate dalla copiosa documentazione in atti.
4.10: sulla determinazione del saldo a debito
Il CTU, in sede di risposta alle osservazioni dei consulenti di parte, ritenne pertinenti tutte le osservazioni mosse da quello di parte opponente, recependole nelle proprie ipotesi di conteggio e affermando che “ la banca, attrice sostanziale onerata della prova, non ha prodotto gli estratti conto dei c/anticipi collegati al c/c ordinario, così non consentendo al c.t.u. il ricalcolo delle relative competenze. Alla luce di ciò, come scritto a pagina 12 della mia relazione del 16.01.2018, ho offerto il conteggio alternativo, con e senza le competenze dei c/anticipi collegati, in ossequio al principio dell'economia dei mezzi processuali, solo per evitare alle pag. 13/15 parti il costo di una eventuale integrazione peritale, lasciando all'Ill.mo G.U. di decidere se la osservazione sollevata dagli opponenti sia accoglibile o meno.
Sul punto ritiene la Corte che vada riformata la sentenza di primo grado, dovendosi riconoscere maggiore attendibilità al conteggio che ha escluso dal saldo finale le competenze dei conti anticipi collegati, attesa la mancata esibizione dei relativi estratti conto. Sicchè tra i due saldi a debito degli opponenti va affermato quello di euro 80.526,76, dovendosi ritenere illegittime le competenze dei c/anticipi, non provate.
L'appello viene pertanto accolto per quanto di ragione.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vengono compensate per un quarto e poste, per il residuo quarto, a carico degli appellanti, di cui va conferma la soccombenza, sia pure per un importo ridotto rispetto a quello della sentenza di primo grado. Le stesse vengono liquidate secondo la tariffa vigente, ai valori medi di tariffa. In mancanza di appello incidentale sul punto, le spese di CTU restano determinate come in sentenza di primo grado
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 851/2020, promossa da Parte_1
e contro (c.f. ) in Parte_2 Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentate pro tempore, quale cessionaria di
[...]
avverso la sentenza n. 1767/2020, del 18 giugno 2020, Controparte_2 pronunciata dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio RG 18304/2015, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto condanna gli appellanti al pagamento in favore della società appellata della somma di
€uro 80.526,76, oltre interessi legali dal deposito del ricorso monitorio al saldo;
b) Condanna e al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida: quanto al primo grado, nella misura già ridotta, in €uro 10.500,00 oltre rimborso forf. CPA ed IVA come per legge, sulle somme di condanna, se dovuta;
e quanto al pag. 14/15 secondo grado in €uro 10.700,00, oltre rimborso forf. CPA ed IVA come per legge, sulle somme di condanna, se dovuta;
c) Conferma nel resto la sentenza appellata.
Così deciso nella Camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 15/15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Vito Disanto (c.f. C.F._2 [...]
), con domicilio eletto in Santeramo del Colle alla via Giovanni XXIII n. C.F._3
24/26,
pec: Email_1
APPELLANTI
Contro
:
(c.f. ) in persona del legale rappresentate Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, quale cessionaria di Controparte_2 rappresentata da (c.f. ), in persona della procuratrice CP_3 P.IVA_2 speciale, già (partita IVA ), Controparte_4 CP_5 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Capobianco (c.f. ) CodiceFiscale_4 con domicilio eletto in Bari alla Via Giuseppe Di Vagno, n. 19
pec: Email_2
APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1767/2020, del 18 giugno 2020, pronunciata dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio RG 18304/2015, notificata in data 23 giugno 2020. Appello del 22 luglio 2020
Conclusioni: All'udienza del 1° dicembre 2023, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori e Parte_1
convenivano in giudizio la Parte_2 Controparte_2
(per brevità, d'ora innanzi, MPS), proponendo opposizione al decreto
[...] ingiuntivo contro di loro emesso per l'importo di Euro 119.582,79, oltre spese ed accessori, importo riferito al saldo del conto corrente bancario, del conto anticipi ed a
35 Ri.Ba. insolute ma anticipate dalla banca. A motivo dell'opposizione deducevano di non avere mai avuto conoscenza delle modifiche apportate alle condizioni di conto, che i tassi applicati erano differenti da quelli convenuti, che il credito ingiunto non era certo, liquido o esigibile, che illegittima era la c.m.s. applicata così come il calcolo della capitalizzazione trimestrale e delle valute;
che le fideiussioni erano nulle.
Si costituiva la banca chiedendo il rigetto dell'opposizione, stante la correttezza del proprio comportamento contrattuale.
Istruita la causa a mezzo CTU e prove documentali prodotte dalle parti, veniva pronunciata la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata
La domanda veniva ritenuta in parte fondata.
Il Giudice monocratico riteneva che MPS, creditore opposto, avesse assolto l'onere probatorio su di sé incombente, producendo i contratti bancari e copia integrale degli estratti conto. All'esito della CTU veniva esclusa la c.m.s., perché non correttamente applicata, ma ritenuta valida la capitalizzazione degli interessi essendo stata prevista ed applicata la medesima periodicità sia per quelli attivi che per quelli passivi. Quanto alle modifiche contrattuali intervenute, venivano applicate solo quelle migliorative, non essendo state comunicate o concordate quelle di tipo peggiorativo;
ritenuta corretta anche la applicazione delle valute, veniva rideterminato il saldo pag. 2/15 complessivo dovuto in €uro 106.250,25. Rigettata la eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti, non sussistendo alcun vincolo normativo o negoziale di proporzionalità dell'importo garantito al valore della partecipazione dei garanti al capitale sociale, la causa veniva decisa con la revoca del decreto opposto, la condanna degli opponenti al pagamento della somma di €uro 106.250,25 oltre interessi legali, con la compensazione delle spese di lite e di CTU nella misura di un quarto.
3: secondo grado del giudizio
Avverso la sentenza che li aveva visti soccombenti proponevano appello i signori e , chiedendone la riforma per i seguenti motivi: Pt_1 Parte_2
1) Errata deduzione di mancata prova dell'opposizione de qua
Il Giudice monocratico aveva errato lì dove aveva ritenuto che la banca avesse provato il proprio credito mentre gli opponenti si sarebbero limitati ad una generica contestazione degli addebiti eseguiti, atteso che era stata esibita ed allegata una CTP da cui si evinceva la illegittimità degli addebiti. In realtà lo stesso CTU aveva confermato la mancanza di alcuni documenti riferiti al conto anticipi, con conseguente rideterminazione del credito tra un minimo di €uro 80.526,76 ed un massimo di €uro 106.250,25, valutazioni di cui il Giudice non aveva tenuto conto.
Inoltre nel saldo del conto corrente ordinario risultavano addebitate spese per evasione pratica per €uro 300,00 non pattuite e come tali da espungere dal conteggio finale. Evidenziavano altri errori commessi dal CTU puntualmente contestati ma dei quali il Giudice monocratico non aveva tenuto conto, sicché
l'importo del debito andava ridotto ad €uro 80.526,76 come indicato dal CTU.
2) Errata valutazione della legittimità delle modifiche contrattuali intervenute unilateralmente nel corso del rapporto in quanto più favorevoli alla società correntista.
Altro errore di valutazione era stato ritenere applicabili alcune condizioni modificative, ritenute più favorevoli al correntista.
3) Errata valutazione dell'eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti non sussistendo alcun vincolo normativo o negoziale.
Parimenti errata era stata la valutazione del Giudice in merito alle fideiussioni omnibus fatte sottoscrivere dalla ad ogni singolo garante in misura svincolata CP_2
pag. 3/15 e sproporzionata dalle quote sociali detenute. Inoltre nelle fideiussioni la si era CP_2 avvalsa delle clausole redatte secondo il modello predisposto dall'ABI per cui erano da ritenersi nulle in quanto in violazione delle intese anticoncorrenziali.
4) Mancata valutazione dei diritti dei fideiussori nella loro qualità di consumatori
Il Giudice non aveva valutato le evidenti nulla dei contratti di fideiussione tutelando gli interessi della banca. Nel caso di specie, la aveva garantito la Parte_2 società debitrici senza avere alcun rapporto con la stessa, ma solo perché moglie del
Pt_1
5) Mancata valutazione e statuizione dell'eccepita inammissibilità del provvedimento monitorio per violazione degli artt. 50 e 119 D. Lgs. 385/1993
Il Giudice di prime cure, nonostante le puntuali eccezioni mosse, non si era pronunciato sulla denunciata inammissibilità del D.I. atteso che il credito non era stato provato da un estratto conto ma solo da un saldaconto.
6) Mancata valutazione e statuizione dell'eccepita assenza di approvazione di rendiconto finale da parte dei fideiussori.
Il Giudice non aveva valutato che l'obbligo del rendiconto finale, ai sensi dell'art. 1713 c.c., non può ritenersi assolto con l'invio trimestrale degli estratti conto. La era venuta meno a tale obbligo per cui le eventuali somme a credito non erano CP_2 né liquide né esigibili.
7) Mancata statuizione sull'eccepito anatocismo e capitalizzazione trimestrale degli interessi
Con riferimento a quanto eccepito, il Giudice nulla aveva accertato e statuito, nonostante quanto riportato nella perizia di parte.
8) Mancata statuizione sulla contestazione degli estratti conto periodici
Il Giudice nulla aveva statuito in merito alla inefficacia probatoria degli estratti conto periodici, che in un ordinario giudizio di cognizione, non possono ritenere assolto l'onere probatorio né il silenzio del correntista poteva essere interpretato come costitutivo del diritto di credito.
9) Mancata statuizione sull'eccepita illegittima applicazione dei giorni banca e il gioco delle valute virtuali pag. 4/15 La illegittimità della applicazione al conto dei giorni banca e delle valute virtuali era stata ampiamente avvalorata dalla perizia di parte della quale il Giudice non aveva tenuto conto.
Chiedeva pertanto la riforma della sentenza formulando richieste istruttorie1, chiedendo accertarsi la nullità delle fideiussioni omnibus per i motivi indicati, e quindi accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, dichiararlo inammissibile, dichiararsi la nullità totale e/o parziale dei contratti intercorsi tra gli attori e la banca, dichiarare non dovuti gli interessi ultra legali ed ogni ulteriore calcolo accessorio, ridurre l'esposizione in base al corretto calcolo delle valute, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la prendendo puntuale posizione sui motivi di CP_2 appello articolati. In particolare, deduceva la inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 348 bis c.p.c. e 342 c.p.c. Con riguardo al conto anticipi, la mancata pattuizione delle condizioni contrattuali e l'avere contravvenuto alle disposizioni circa le variazioni unilaterali del contenuto del contratto costituivano domanda nuova, proposta per la prima volta in appello, così come quella relativa all'addebito di €uro 300,00 di spese in data 31 dicembre 2008, non essendo mai stata posta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Il motivo di appello in merito all'applicazione di condizioni più favorevoli era da ritenersi inammissibile per difetto di interesse. Quanto alle fideiussioni, le stesse recavano comunque il limite di importo ed andavano ritenute valide, non essendovi alcuna correlazione tra l'ammontare della partecipazione societaria e quello della fideiussione. Quanto alla nullità di alcune clausole per violazione della normativa antitrust, l'eccezione veniva proposta per la prima volta in appello ed era da ritenersi inammissibile. Inoltre lo schema di fideiussione applicato dalla AN era differente da quello “incriminato” mancando inoltre prova che la fideiussione regolante il rapporto tra le parti fosse stata posta a valle di intese vietate. In merito alla circostanza che la TO era consumatore, trattavasi di eccezione nuova non proponibile in sede di gravame, oltre che infondata nel merito. Sulla violazione degli artt. 50 e 119 d. lgs. 385/1993 il tribunale aveva ampiamente motivato e sulla mancanza di approvazione del rendiconto finale la norma invocata era inapplicabile nei confronti delle banche, la cui attività era regolata dagli artt.. 1832 c.c., 1852 – 1857 c.c.; quanto alla mancata 1 Esibizione rendiconto finale ai sensi dell'art. 1713 c.c., ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., ricalcolo degli interessi in base alle effettive valute pag. 5/15 statuizione sull'anatocismo e sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, il Giudice aveva ampiamente statuito, così come aveva delibato in merito alla omessa contestazione degli e/c periodici, rilevando come fosse stata effettuata solo una generica contestazione degli addebiti. Infine, quanto alla applicazione dei giorni banca e delle valute, la stessa era stata valutata dal CTU e quindi dal Giudice come conforme a quanto pattuito in sede contrattuale.
Concludeva per il rigetto del gravame.
L'istanza di inibitoria, benché preannunciata nella intestazione dell'appello, non veniva reiterata nelle conclusioni del gravame.
La causa, trattenuta una prima volta in decisione, veniva rimessa sul ruolo per la impossibilità di comporre il Collegio a causa del pensionamento di uno dei
Consiglieri. All'udienza 1° dicembre 2023 veniva trattenuta nuovamente in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
4:Motivi della decisione
Con la comparsa conclusionale la reitera le eccezioni di inammissibilità CP_2 dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e 342 c.p.c.
L'istanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. non venne riproposta in prima udienza, per cui – benché sollecitato il Collegio sulla pronuncia in tal senso - la stessa non è ammissibile in sede di pronuncia definitiva.
Sempre in via preliminare va esaminata la sollevata eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., che nella formulazione applicabile ratione temporis, configurava un'ipotesi di inammissibilità che rispondeva alla esigenza di configurare l'appello come revisio prioris istantiae anziché come novum iudicium. La Giurisprudenza di merito successiva alla riforma del 2012 seguì un percorso altalenante ed anche la
S.C. seguì percorsi interpretativi oscillanti tra posizioni più o meno rigorose, tanto da rendere necessario, nel 2017, l'intervento delle Sezioni Unite, che con sentenza
27199 del 16 novembre affermarono che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica pag. 6/15 vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado.
Su tale scia interpretativa si è poi posta la sentenza n. 7675/2019 della S.C., che ha affermato il principio secondo il quale non può considerarsi aspecifico il motivo
d'appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame in maniera tale che il giudice
d'appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata.
Sempre secondo tale orientamento si è espressa la S.C. con l'ordinanza 13525/2018, che ha precisato che: a) non si deve esigere dall'appellante alcun “progetto alternativo di sentenza”; b) non si deve esigere dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a sé stesso;
c) non si deve esigere dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa, e tanto anche alla luce dell'art. 6 CEDU che ha ribadito il principio della effettività della tutela giurisdizionale, per cui gli organi giudiziari degli Stati membri, nell'interpretazione della legge processuale, “devono evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito dall'art. 6 della CEDU del 1950”.
Ciò giustifica il rigetto dell'eccezione.
Considerato poi l'oggetto di alcuni motivi di appello, si manifesta necessario ripercorrere i capisaldi che reggono il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Può ora procedersi a scrutinio dei singoli motivi di appello
4.1: errata deduzione di mancata prova dell'opposizione de qua
Il procedimento monitorio, disciplinato dagli artt. 633 e ss. c.p.c., è un giudizio a cognizione sommaria, promosso ad istanza di parte, che si svolge in due fasi: una, necessaria, che si conclude con l'emissione o il rigetto del provvedimento richiesto;
l'altra, eventuale, che si apre con la notifica dell'opposizione. Con il giudizio di opposizione non si impugna il decreto in sé, ma si agisce al fine di non fare pag. 7/15 conseguire definitività ad un provvedimento emesso in assenza di contraddittorio. Ne consegue che oggetto del giudizio di opposizione, che è un giudizio a cognizione piena, è non solo e non tanto la legittimità dell'emessa ingiunzione, quanto il rapporto ad essa sottostante. Da tale inquadramento discendono diverse conseguenze: la prima è in materia di riparto dell'onere probatorio: l'attore in opposizione è tale solo in senso formale, atteso che il convenuto in opposizione è attore in senso sostanziale, sicché incombe su di lui l'onere probatorio. La seconda conseguenza è che eventuali insufficienze riscontrabili nella fase monitoria, per quanto riguarda, ad esempio, i requisiti del titolo posto a fondamento dell'ingiunzione poi opposta, restano superate dal giudizio di merito sull'accertamento dell'esistenza del credito. Nel caso di specie, pertanto, vertendosi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, era onere preciso dell'appellata – convenuta in CP_2 opposizione, ma attore in senso sostanziale – provare il proprio credito sia nel quantum che nell'an2 ed onere dell'opponente – odierno appellante – provare i fatti estintivi o modificativi della domanda.
L'ausiliario nominato in primo grado fornì esaustiva risposta ad un ampio quesito3 sulla base dei documenti allegati: gli opponenti depositarono una propria perizia di parte, lì dove la depositò: per il c/c ordinario n. 4566.41, contratto CP_2 2 Cass. 6/06/2018, n. 14640 (vedi anche Cass 24/11/2005, n. 24815 secondo cui "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito" 3 Previo esame della documentazione versata in atti dalle parti processuali, con particolare riferimento alla documentazione contrattuale e contabile, determini il c.t.u. il saldo contabile alla chiusura dei rapporti bancari oggetto di giudizio ovvero alla data di notifica dell'atto di citazione se ancora pendenti ricostruendo le relative dinamiche contrattuali seguendo i seguenti criteri:- quanto agli interessi a debito per il correntista, applichi il tasso convenzionalmente pattuito dai contraenti ovvero il tasso oggetto di variazione anche unilaterale nel rispetto delle condizioni ex art. 118 TUB;
in caso di mancata pattuizione della misura degli interessi passivi o di riferimento alle condizioni usualmente praticate sulla piazza, calcoli gli interessi sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 117 comma 7 lettera a) D. Lgs. 385/93;- quanto alla capitalizzazione degli interessi passivi, nel caso sia stata pattuita o applicata di fatto la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, applichi la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi fino al 31.12.2013 soltanto se risulti in base alla documentazione prodotta in causa che la banca abbia applicato la capitalizzazione per tutte le operazioni sia attive che passive a condizione di reciprocità con la medesima periodicità; - quanto gli interessi a credito per il correntista, applichi il c.t.u. il tasso convenzionalmente pattuito dai contraenti ovvero il tasso oggetto di variazione anche unilaterale nel rispetto delle condizioni ex art. 118 TUB;
applichi le commissioni di massimo scoperto limitatamente alle disponibilità monetarie intra fido soltanto se convenzionalmente pattuite dai contraenti con esplicita specificazione delle modalità di calcolo quanto a misura e elativo periodo di rendicontazione;
per i rapporti bancari pendenti alla data del 29.01.2009 applichi le c.m.s. previa verifica della sussistenza in concreto delle condizioni previste dall'art. 2 bis legge 28.01.2009 n. 2; a far data dal 25.03.2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione 24.03.2012 n. 27) applichi le c.m.s. soltanto in presenza delle condizioni previste dal dettato normativo ex art. 27 bis D.L. 24.01.2012 n. 1 convertito nella legge 24.03.2012 n. 27, così come modificato dal D.L. 24 .03.2012 n. 29 convertito nella legge 18.05.2012 n. 62;- applichi le valute secondo le clausole espressamente approvate dalle parti contraenti;
in mancanza di specifiche pattuizioni calcoli la valuta in aderenza alla data di esecuzione della relativa operazione;
calcolare qualsiasi altra spesa e commissione a debito soltanto se stabilita convenzionalmente anche in ordine al relativo ammontare, tenendo eventualmente conto di eventuali variazioni anche unilaterali nel rispetto delle condizioni ex art. 118 TUB. pag. 8/15 di accensione recante la pattuizione dei tassi debitori e creditori, delle valute, della cms, delle commissioni, delle spese e della capitalizzazione reciproca trimestrale degli interessi, nonché gli e/c completi dall'accensione al passaggio a sofferenza;
per i c/anticipi collegati, contratto di apertura credito mediante anticipi su fatture n. 56185710, recante la pattuizione del tasso debitore, della capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle commissioni e le singole distinte delle operazioni di anticipo di n. 7 fatture, ma non gli estratti conto ed i contratti di accensione dei conti anticipi collegati n. 44566.80, 4567.34 e 4568.27; per le
Ri.Ba. insolute, la distinta delle stesse.
E' evidente pertanto che corretta appare la determinazione sul punto assunta dal
Giudice di prime cure, atteso che la domanda della è risultata provata (sia CP_2 pure nei limiti di cui si dirà infra) mentre quella degli opponenti lo è stata solo in parte, atteso che alla CTP non può essere attribuito valore probatorio .
Quanto alla mancanza di alcuni documenti, rilevata dal CTU, la stessa può incidere solo ai fini della determinazione del saldo a debito e in parte sulla fondatezza del gravame, atteso che il Giudice di primo grado, pur avendo optato per uno dei due conteggi (quello più gravoso per gli attuali appellanti) non motivò in maniera puntuale la propria scelta tra le due proposte dell'Ausiliario.
Il primo motivo di appello viene pertanto accolto per quanto di ragione, nei sensi di cui si dirà al punto 4.10.
4.2: Errata valutazione della legittimità delle modifiche contrattuali intervenute unilateralmente nel corso del rapporto in quanto più favorevoli alla società correntista.
Il motivo, così come proposto, è inammissibile per carenza di interesse.
La valutazione peritale ha evidenziato come alcune modifiche delle condizioni di conto si siano rivelate più favorevoli per il correntista e pertanto sono state ritenute ammissibili – e conteggiate a favore degli odierni appellanti - sia pure in mancanza di specifica approvazione. Lamentano i coniugi che ciò costituisca vizio della Pt_1 pronuncia appellata senza tuttavia evidenziare se e in quale misura una eventuale approvazione per iscritto delle modifiche più favorevoli avrebbe potuto portare vantaggi ulteriori: ciò giustifica pertanto la inammissibilità del motivo di appello per carenza di interesse.
pag. 9/15 4.3: Errata valutazione dell'eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti non sussistendo alcun vincolo normativo o negoziale.
Quanto alle fideiussioni, il vizio eccepito, benché svincolato da regimi preclusivi, in quanto nullità, non è fondato né ammissibile per carenza di prova.
Secondo la più recente Giurisprudenza della S.C. (Cassazione civile sez. III,
13/01/2025, n. 863),
La nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c.
Negli stessi sensi la successiva ordinanza n. 1170 emessa dalla prima sezione civile in data 17.01.2025, con la quale la Corte ha chiarito che:
Va al riguardo premesso che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. Sez. un. n. 41994/2021). Ciò detto, è però cosa nota che la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n.
34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa
Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza
26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019, Cass. n. 20170/2022 e Cass. n.
pag. 10/15 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare
i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.
20713/ 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024). Dopodiché occorre aggiungere (secondo quanto recentemente chiarito da Cass. n. 30383 del
2024) che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè:i) l'esistenza del provvedimento della AN d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della AN d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione ANria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora
Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro
l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della AN d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della AN d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. pag. 11/15 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
Nel caso di specie, dalla disamina della documentazione allegata al fascicolo di primo grado emerge tale lacuna, atteso che è stata la parte opposta a depositare i soli contratti di fideiussione, mentre gli stessi non sono stati depositati da parte odierna appellante, né è stato depositato il provvedimento dell'ABI. Tale circostanza non può essere ignorata da questa Corte, stante il chiaro pronunciamento della
Cassazione, al quale si ritiene di potersi uniformare. Negli stessi sensi Cassazione civile sez. I, 25/11/2024, n. 30383:
In relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali, è precluso il rilievo officioso della nullità in appello ove la parte interessata non abbia prodotto il provvedimento della AN d'Italia e il modello ABI cui lo stesso fa riferimento, onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo in ragione di detta conformità.
4.4: Mancata valutazione dei diritti dei fideiussori nella loro qualità di consumatori
Al di là della eccepita nullità, la qualifica di consumatore del fideiussore – dichiarata dalla , ma non provata - avrebbe potuto spiegare rilevanza solo Parte_2 al fine di determinare la competenza territoriale, eccezione che tuttavia non è mai stata sollevata, a nulla rilevando i rapporti di natura personale tra il garante, gli amministratori e la società garantita.
Il motivo di appello pertanto è infondato.
4.5: Mancata valutazione e statuizione dell'eccepita inammissibilità del provvedimento monitorio per violazione degli artt. 50 e 119 D. Lgs. 385/1993
La questione è destituita di fondamento, atteso quanto innanzi riportato sulla natura di giudizio a cognizione piena della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale si valuta la sussistenza e l'ammontare del credito.
4.6: Mancata valutazione e statuizione dell'eccepita assenza di approvazione di rendiconto finale da parte dei fideiussori.
La doglianza è infondata.
pag. 12/15 La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7329 del 20/03/2024 ha affermato che, negli accordi di conto corrente bancario, l'estratto di saldo conto ha efficacia probatoria, fino a prova contraria, anche nei confronti del fideiussore del correntista.
Tale efficacia probatoria, ha confermato la Corte, non si limita al solo procedimento monitorio, ma si estende anche al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ed in ogni altra procedura di cognizione. In particolare, quando il debitore principale non abbia impugnato gli estratti di saldo conto ai sensi dell'art. 1832 c.c., il fideiussore chiamato in giudizio dalla stessa banca per pagare l'importo dovuto non può sollevare contestazioni sulla definitività di tali estratti.
4.7: Mancata statuizione sull'eccepito anatocismo e capitalizzazione trimestrale degli interessi
Con riferimento a tale motivo di gravame, si rileva come il rimando del Giudice alle risultanze della CTU sia ampiamente satisfattivo dell'obbligo di motivazione, atteso che l'Ausiliario aveva dato ampio riscontro alle osservazioni del Consulente di parte.
Il settimo motivo di appello è pertanto infondato.
4.8: Mancata statuizione sulla contestazione degli estratti conto periodici
Il motivo di gravame è infondato e viene rigettato per le medesime argomentazioni sub 4.6
4.9: Mancata statuizione sull'eccepita illegittima applicazione dei giorni banca e il gioco delle valute virtuali
Anche sul punto si rileva la assoluta infondatezza della doglianza, attese le risultanze della CTU, determinate dalla copiosa documentazione in atti.
4.10: sulla determinazione del saldo a debito
Il CTU, in sede di risposta alle osservazioni dei consulenti di parte, ritenne pertinenti tutte le osservazioni mosse da quello di parte opponente, recependole nelle proprie ipotesi di conteggio e affermando che “ la banca, attrice sostanziale onerata della prova, non ha prodotto gli estratti conto dei c/anticipi collegati al c/c ordinario, così non consentendo al c.t.u. il ricalcolo delle relative competenze. Alla luce di ciò, come scritto a pagina 12 della mia relazione del 16.01.2018, ho offerto il conteggio alternativo, con e senza le competenze dei c/anticipi collegati, in ossequio al principio dell'economia dei mezzi processuali, solo per evitare alle pag. 13/15 parti il costo di una eventuale integrazione peritale, lasciando all'Ill.mo G.U. di decidere se la osservazione sollevata dagli opponenti sia accoglibile o meno.
Sul punto ritiene la Corte che vada riformata la sentenza di primo grado, dovendosi riconoscere maggiore attendibilità al conteggio che ha escluso dal saldo finale le competenze dei conti anticipi collegati, attesa la mancata esibizione dei relativi estratti conto. Sicchè tra i due saldi a debito degli opponenti va affermato quello di euro 80.526,76, dovendosi ritenere illegittime le competenze dei c/anticipi, non provate.
L'appello viene pertanto accolto per quanto di ragione.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vengono compensate per un quarto e poste, per il residuo quarto, a carico degli appellanti, di cui va conferma la soccombenza, sia pure per un importo ridotto rispetto a quello della sentenza di primo grado. Le stesse vengono liquidate secondo la tariffa vigente, ai valori medi di tariffa. In mancanza di appello incidentale sul punto, le spese di CTU restano determinate come in sentenza di primo grado
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 851/2020, promossa da Parte_1
e contro (c.f. ) in Parte_2 Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentate pro tempore, quale cessionaria di
[...]
avverso la sentenza n. 1767/2020, del 18 giugno 2020, Controparte_2 pronunciata dal Tribunale di Bari a definizione del giudizio RG 18304/2015, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto condanna gli appellanti al pagamento in favore della società appellata della somma di
€uro 80.526,76, oltre interessi legali dal deposito del ricorso monitorio al saldo;
b) Condanna e al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida: quanto al primo grado, nella misura già ridotta, in €uro 10.500,00 oltre rimborso forf. CPA ed IVA come per legge, sulle somme di condanna, se dovuta;
e quanto al pag. 14/15 secondo grado in €uro 10.700,00, oltre rimborso forf. CPA ed IVA come per legge, sulle somme di condanna, se dovuta;
c) Conferma nel resto la sentenza appellata.
Così deciso nella Camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 15/15