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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/11/2025, n. 3689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3689 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 6.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1753 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
LA MA EP DI, in virtù̀ di procura generale alle liti a rogito del
Dott. Notaio in Fiumicino, (Repertorio n. 37590 Raccolta n. 7131) Persona_1 del 23.01.2023, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente.
-APPELLANTE-
E
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti Controparte_1 depositata telematicamente insieme alla memoria difensiva per il giudizio di appello, dall'avvocato Sandro Campilongo, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 3594/2023, pronunciata dal
Tribunale di Roma, sezione lavoro e pubblicata in data 5.4.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 6.11.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, ha parzialmente accolto il ricorso proposto in primo grado da avverso l'avviso Controparte_1 di addebito n. 39720210015365680000, notificato in data 27.12.2021 e la precedente comunicazione del 10.9.2020, con i quali l'ente previdenziale gli aveva intimato il pagamento della somma complessiva di € 16.608,15, a titolo di contributi per la Gestione Separata anno 2014, oltre a sanzioni e interessi di Pt_1 mora.
La decisione impugnata, per quel che ancora rileva in questa sede, ha giudicato il ricorso fondato limitatamente alla parte diretta a contestare la debenza delle sanzioni civili di cui all'art. 116, comma 8 l. 388/2000, aderendo alla tesi del diretta a postulare che, diversamente da quanto ritenuto dall' , CP_1 Pt_1 nella presente fattispecie si verteva in ipotesi di mera omissione contributiva e non di evasione;
il Tribunale ha dunque così statuito: »dichiara l'improcedibilità del ricorso in relazione alla dichiara l'illegittimità dell'avviso di CP_2 addebito n. 39720210015365680000 in relazione alla pretesa di euro 5.778,62; rigetta, nel resto, il ricorso».
L'ente previdenziale propone appello lamentando che il Tribunale: (a) abbia ritenuto sussistente la fattispecie di omissione contributiva, anziché dell'evasione, sulla base del rilievo - che l'appellante ritiene inconferente - per cui l'omessa compilazione del quadro RR non costituiva occultamento del reddito professionale, essendo stato questo correttamente e completamente riportato nella dichiarazione reddituale;
(b) che, in ogni caso, non abbia condannato l'originario ricorrente al pagamento della sanzione civile prevista per l'omissione contributiva. Chiede pertanto la riforma della sentenza gravata nel senso dell'integrale reiezione dell'originale opposizione o, in subordine, della condanna del al CP_1 pagamento delle sanzioni civili di cui all'art. 116, comma 8, lett. A) l. 388/2000.
si è costituito in giudizio, resistendo all'accoglimento del Controparte_1 gravame, sulla cui infondatezza argomenta, ribadendo l'assenza del dolo specifico di sottrarsi al versamento dei contributi. Contestato il quantum delle somma richieste, chiede la reiezione dell'appello.
Ricostituito il contraddittorio in appello e acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado all'udienza del 6.11.2025 la causa era discussa come da verbale e decisa come da dispositivo.
2. Preliminarmente la Corte osserva che non formano oggetto di censura, sicché sono passate in giudicato, le statuizioni della decisione gravata aventi ad
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oggetto, oltre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso proposto contro
[...]
e di difetto di legittimazione passiva di , CP_2 Controparte_3 la debenza alla Gestione Separata dei contributi anno 2014 e dei relativi interessi di mora, l'inammissibilità delle censure volte a dedurre vizi formali dell'avviso di addebito e la reiezione dell'eccezione di prescrizione sollevata da CP_1
[...]
3. Il primo motivo d'appello denuncia l'erroneità della decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto non dovute le sanzioni civili di cui all'art. 116, comma 8, lett. b) l. 388/2000.
Il Tribunale ha sul punto così motivato: «Nella fattispecie, come evidenziato, la parte ricorrente ha omesso la compilazione del quadro RR, ma non ha occultato
i propri redditi professionali, che ha riportato nel quadro RE della dichiarazione;
tale dato, pur evidenziando dati sintomatici di una del contribuente, ne esclude tuttavia l'intento fraudolento».
Per quanto l'accertamento in fatto posto a base della decisione (omessa compilazione del quadro RR ma corretta e completa compilazione del quadro RE) non sia censurato in appello, le conclusioni alle quali il primo giudice perviene non sono condivisibili e non resistono alle censure dell'appellante, per le ragioni già illustrate da questo Collegio in precedente decisione (App. Roma, I sez., 3.3.2024
n. 764/2024), resa in fattispecie del tutto sovrapponibile, alla cui motivazione qui si rinvia ai sensi dell'art. 118 att. c.p.c. e che comunque di seguito si riporta per mera chiarezza espositiva.
In particolare, in detta sentenza si è già osservato che: «l'art. 116, comma 8,
l. n. 388/2000 nel sanzionare “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti
…” qualifica come semplice omissione contributiva (lett. a) il “mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie” prevedendo invece la più grave fattispecie della evasione contributiva (lett. b) “in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate”. In tema di evasione ed omissione contributiva previdenziale ex art. 116 della l. n. 388/2000, ricorre quindi la prima ipotesi quando il datore di lavoro ometta di denunciare all' Pt_1
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rapporti lavorativi in essere e relative retribuzioni corrisposte, mentre va ravvisata la seconda, più lieve, qualora l'ammontare dei contributi, di cui sia stato omesso
o ritardato il pagamento, sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie
(Cass. n. 5281 del 01/03/2017). L'evasione contributiva è quindi ravvisabile in tutti i casi di omessa effettuazione di registrazioni o denunce obbligatorie finalizzata al mancato versamento di contributi previdenziali e premi. La specifica previsione, contenuta nella stessa lettera, relativa al “caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate” costituisce invece una mera specificazione di una delle possibili ipotesi di evasione contributiva, senza esaurire
l'intero campo delle possibili omissioni o falsità delle registrazioni o denunce obbligatorie ai fini contributivi».
Con particolare riguardo alla mancata compilazione del quadro RR, specificamente destinato a denunciare la contribuzione alla Gestione separata, pur in presenza di una dichiarazione reddituale completa e veridica quanto all'esposizione del reddito percepito, la decisione richiamata ha (anche qui condivisibilmente) osservato che detta omissione concretizza comunque «una condotta riconducibile alla fattispecie di evasione contributiva in quanto qualificabile come omessa denuncia finalizzata al mancato pagamento dei contributi, idonea, alla stregua di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, a configurare un occultamento doloso del debito ex art. 2941 n. 8 c.c.
(cfr. in tal senso Cass. n. 6677 del 7/3/2019 ove è stato rilevato come il quadro
RR costituiva l'unico ed esclusivo documento che avrebbe consentito all' di Pt_1 verificare la produzione di un reddito da lavoro autonomo non assoggettato ad altre obbligazioni contributive, e suscettibile dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata)»
4. Le considerazioni che precedono portano all'accoglimento dell'appello, così restando assorbita la censura formulata in via meramente gradata, e alla conseguente riforma della decisione impugnata nel senso della reiezione integrale dell'originario ricorso (tutte le somme richieste, infatti, risultano dovute).
La deduzione dell'appellato, volta a sostenere che le sanzioni civili come calcolate dall' , avrebbero superato il 60% dell'importo dei contributi o premi Pt_1 non corrisposti.
L'importo delle sanzioni, per come indicato nell'avviso di addebito e per come reclamato non eccede la sopra riportata soglia.
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Il diverso calcolo operato dall'appellato è errato, poiché esso considera nelle sanzioni civile anche l'importo di € 168,31, dovuto invece a titolo di compensi di riscossione.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, ferma nel resto, respinge integralmente il ricorso proposto in primo grado da
Controparte_1
b) condanna a rifondere all le spese del doppio Controparte_1 Pt_1 grado di giudizio, che liquida in € 2.697,00 per il giudizio innanzi al Tribunale ed in € 4.000,00 per quello di appello;
il tutto oltre spese forfettarie al 15%
Roma, il 6.11.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
Sentenza redatta con la collaborazione della Magistrata Ordinaria in Tirocinio dottoressa Marta Rinaldi
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