Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 26/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1769/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa Adriana Forastiere ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al N. 1769/2024 r.g., vertente tra:
(C.F e P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante nonché Amministratore Unico Cav. (c.f. Parte_2
), residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Luigi
Patimo del Foro di Rimini (c.f. ) con studio sito in Rimini (Rn) C.F._2 alla P.zza Giuseppe Mazzini n. 28 - CAP 47923 ed ivi elettivamente domiciliata;
ATTRICE OPPONENTE
e in persona dell'Amministratore Unico p.t., con Controparte_1 sede in Conegliano (TV) alla via V. Alfieri n. 1, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle imprese di Treviso-Belluno , e per essa, quale P.IVA_2 mandataria, la con sede in Milano alla Via Controparte_2
Valtellina n. 15/17, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano
Monza Brianza codice fiscale e Lodi partita I.V.A. n. , rappresentata e P.IVA_3 difesa dall'Avv. Domenico Massignani (c.f. ) del Foro di CodiceFiscale_3
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( giusta procura in atti. Email_1
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI: come da note scritte sostitutive della udienza del 06.02.2025;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La opponeva il decreto ingiuntivo dell'intestato Ufficio, Parte_1 notificato alla stessa via PEC in data 21.3.2024 e recante condanna al pagamento in favore della creditrice della somma di €. 718.800,02 oltre interessi e spese.
La costituitasi in giudizio, eccepiva la tardività dalla Controparte_1 opposizione, poiché solo in data 05.8.2024 era stato notificato l'atto di citazione, ben oltre il termine perentorio di 40 giorni previsto dalla legge.
Alla udienza del 15.1.2025, l'opponente riconosceva la fondatezza della eccezione avversaria.
La causa giunge oggi alla decisione, senza svolgimento di attività istruttoria.
***
La opposizione è tardiva, dunque inammissibile.
***
Come rilevato dalla convenuta, il decreto ingiuntivo risulta notificato via PEC al debitore in data 21.3.2024 (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione).
Il termine per la opposizione sarebbe quindi scaduto in data 30.4.2024.
In tale lasso di tempo - il dato è pacifico – la società opponente non ha curato la notificazione della citazione, secondo quanto previsto dall'art. 645 c.p.c..
Difatti, l'opponente ha provveduto alla notificazione dell'opposizione al decreto ingiuntivo solo in data 05.8.2024.
pagina 2 di 3 Tutto quanto precede conduce alla declaratoria di inammissibilità della opposizione, con la conseguenza che risulta precluso l'esame di ogni profilo relativo al merito della controversia, ivi compresa la rinuncia alla domanda svolta in sede di note conclusive.
***
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014.
La liquidazione delle stesse tiene conto:
- del fatto che l'opponente, sin dalla prima udienza, ha riconosciuto la fondatezza della eccezione avversaria;
- della semplicità, quindi, della unica questione oggetto di trattazione e decisione;
- del fatto che l'attività difensiva successiva agli atti introduttivi ha riguardato la sola questione della tardività della opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile la opposizione;
- condanna la società opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della opposta;
liquida le spese in €. 4.000,00 per compensi oltre 15%, IVA e CPA, in quanto dovuti.
Così deciso in Ravenna, il 26.2.2024
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Forastiere
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