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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 2760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2760 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24766/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Paola Farina,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 25104/2023 promossa da:
(Avv.ti D'Innocenzo Federica e Federico Hernandez) Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore;
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore (Avv.ti Lucia Bobbio, Giacomo Bernardi e Francesca Parotto)
CONVENUTO
CONCLUSIONI: la parte ha concluso come in atti, da intendersi per quella parte qui integralmente richiamati MOTIVAZIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, la partericorrente in epigrafe, dipendente della provincia di in qualità di insegnante in servizio all'estero, ha chiesto CP_2 CP_2
l'accertamento dell'illegittimità della trattenuta stipendiale - corrispondente alla quota di indennità integrativa speciale (IIS), ormai conglobata nella retribuzione tabellare - operata nei suoi confronti dall'Amministrazione, sull'assunto dell'inconciliabilità della Pa
con l'assegno di sede spettantegli quale docente in servizio all'estero (D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 658).
Previa istruzione documentale, veniva concesso termine per note difensive, all'esito del quale la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante pronuncia di sentenza contestuale, depositata in via telematica.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto alla luce della giurisprudenza pressoché unanime della Corte di Cassazione (da ultimo Cassazione civile sez. lav., 08/11/2019, n.28935 e Cassazione n. 17134/2013), che ha confermato l'illegittimità della trattenuta in questione e l'inapplicabilità al personale del comparto scuola della pagina 1 di 2 limitazione prevista dall'art. 1 bis del D.L. n. 148 del 2011, disposizione quest'ultima che si riferisce esplicitamente all'indennità di servizio estero prevista per il personale dell'Amministrazione degli Affari Esteri, analoga ma non coincidente, neppure negli importi, con l'assegno di sede percepito dal personale della Scuola (vedi, in tal senso anche Cass. 30 ottobre 2014, n. 23058 e Cass. 16 novembre 2017, n. 27219).
Alla luce dei superiori condivisibili principi consegue l'illegittimità delle trattenute per cui è causa, con diritto del ricorrente alla restituzione.
Le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
Il Giudice definitivamente pronunciando e ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettando, così provvede:
-Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'intera retribuzione (come prevista dal CCNL del 2007, decorrente dall'1.1.2006) comprensiva dell'importo pari alla soppressa indennità integrativa speciale per il servizio prestato all'estero;
-Condanna la resistente a restituire al ricorrente gli importi trattenuti a titolo CP_2 di indennità integrativa speciale, oltre accessori come per legge;
-condanna la Provincia resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.500,00, oltre IVA, CPA, spese generali, rimborso contributo unificato con distrazione in favore dell'Avv. Federica D'Innocenzo dichiaratasi antistataria.
Roma, 6 marzo 2024 Il Giudice Paola Farina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Paola Farina,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 25104/2023 promossa da:
(Avv.ti D'Innocenzo Federica e Federico Hernandez) Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore;
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore (Avv.ti Lucia Bobbio, Giacomo Bernardi e Francesca Parotto)
CONVENUTO
CONCLUSIONI: la parte ha concluso come in atti, da intendersi per quella parte qui integralmente richiamati MOTIVAZIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, la partericorrente in epigrafe, dipendente della provincia di in qualità di insegnante in servizio all'estero, ha chiesto CP_2 CP_2
l'accertamento dell'illegittimità della trattenuta stipendiale - corrispondente alla quota di indennità integrativa speciale (IIS), ormai conglobata nella retribuzione tabellare - operata nei suoi confronti dall'Amministrazione, sull'assunto dell'inconciliabilità della Pa
con l'assegno di sede spettantegli quale docente in servizio all'estero (D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 658).
Previa istruzione documentale, veniva concesso termine per note difensive, all'esito del quale la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante pronuncia di sentenza contestuale, depositata in via telematica.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto alla luce della giurisprudenza pressoché unanime della Corte di Cassazione (da ultimo Cassazione civile sez. lav., 08/11/2019, n.28935 e Cassazione n. 17134/2013), che ha confermato l'illegittimità della trattenuta in questione e l'inapplicabilità al personale del comparto scuola della pagina 1 di 2 limitazione prevista dall'art. 1 bis del D.L. n. 148 del 2011, disposizione quest'ultima che si riferisce esplicitamente all'indennità di servizio estero prevista per il personale dell'Amministrazione degli Affari Esteri, analoga ma non coincidente, neppure negli importi, con l'assegno di sede percepito dal personale della Scuola (vedi, in tal senso anche Cass. 30 ottobre 2014, n. 23058 e Cass. 16 novembre 2017, n. 27219).
Alla luce dei superiori condivisibili principi consegue l'illegittimità delle trattenute per cui è causa, con diritto del ricorrente alla restituzione.
Le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
Il Giudice definitivamente pronunciando e ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettando, così provvede:
-Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'intera retribuzione (come prevista dal CCNL del 2007, decorrente dall'1.1.2006) comprensiva dell'importo pari alla soppressa indennità integrativa speciale per il servizio prestato all'estero;
-Condanna la resistente a restituire al ricorrente gli importi trattenuti a titolo CP_2 di indennità integrativa speciale, oltre accessori come per legge;
-condanna la Provincia resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.500,00, oltre IVA, CPA, spese generali, rimborso contributo unificato con distrazione in favore dell'Avv. Federica D'Innocenzo dichiaratasi antistataria.
Roma, 6 marzo 2024 Il Giudice Paola Farina
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