TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/06/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4204/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4204/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELL'ACQUA MARCO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DELL'ACQUA MARCO
ATTRICE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIGATTI Controparte_2 P.IVA_1 BARBARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA CACCIATORI DELLE ALPI 1 VARESE presso il difensore avv. BIGATTI BARBARA
CONVENUTI
Oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'attore:
Nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. nella Controparte_3 causazione del sinistro occorso alla Sig.ra in data 21.11.21 e per l'effetto condannare il Parte_1 precitato Sig. , in solido con la in persona del Controparte_3 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dalla Sig.ra che si Parte_1 indicano in € 16.992,00 per danno biologico, € 99,00 per invalidità temporanea totale, € 4.455,00 per invalidità temporanea parziale al 75%, € 2.227,50 per invalidità temporanea parziale al 50%, € 1.113,75 per invalidità temporanea parziale al 25%, il tutto per complessivi € 24.887,25 o in quell'altra misura minore o maggiore che risulterà provata in corso di causa, oltre a € 77,70 - ticket prestazioni in ambito ospedaliero- visite e medicazioni, € 845,00 per terapie fisioterapiche finalizzate al recupero della mobilità dell'arto fratturato nonché € 50,00 per visita fisiatrica ed € 305,00 per il
pagina 1 di 8 costo della perizia medico legale del dott. , il tutto per complessivi € 1.277,70 o in quell'altra Per_1 misura minore o maggiore che risulterà provata in corso di causa, oltre a € 1.328,32 a titolo di lucro cessante o a quell'altra somma minore o maggiore che risulterà provata in corso di causa, e cosi per complessivi € 28.770,07 il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale adito dovesse ritenere in qualche grado sussistente una concorrente responsabilità della Sig.ra nella Parte_1 causazione del sinistro de quo, condannare comunque il Sig. in solido con la CP_3 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore alla refusione dei Controparte_2 danni patiti e patiendi dalla Sig.ra nella misura proporzionalmente determinata. Parte_1
Con vittoria di spese e compenso di avvocato ex D.M. n.147/22
per Controparte_2
Voglia il Tribunale adito, adversis rejectis, così giudicare: nel merito: disattendere e respingere le domande tutte formulate nei confronti della convenuta
, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti. Controparte_4
Per le spese la legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro, nonché la compagnia di Controparte_3 assicurazione di quest'ultimo esponendo che: in data Controparte_2
21.11.21, mentre l'attrice transitava lungo il margine destro della via F. Reina, in Saronno (Va), giunta in prossimità dell'intersezione con la via San Michele, veniva urtata dall'autovettura Kia Sportage
Tg.EJ941WS di proprietà del , il quale, provenendo dalla predetta via, nel tentativo di CP_3
immettersi su via Reina non arrestava la marcia in prossimità del segnale di stop, omettendo di dare precedenza al pedone in transito.
Ha riferito che in conseguenza dell'urto veniva trasportata presso il P.S. dell'Ospedale di Saronno ove le veniva diagnosticata la frattura del malleolo tibiale destro.
Ha altresì esposto che erroneamente le era stata notificata sanzione amministrativa da parte dei
Carabinieri di Uboldo per attraversamento della carreggiata al di fuori delle strisce pedonali posto che, in realtà, essa veniva urtata prima di fare l'attraversamento della strada, mentre si trovava sul lato destro della carreggiata.
Ha, pertanto, concluso chiedendo di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro occorso in data 21.11.21 e, per l'effetto, di condannarlo in solido CP_3
con la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2
pagina 2 di 8 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per complessivi € 28.770,07, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Seppur ritualmente citato non si è costituito in giudizio , dichiarato Controparte_3
contumace in sede di verifiche preliminari.
si è costituita chiedendo il rigetto della domanda attorea Controparte_2 contestando, in punto di an, l'esclusiva responsabilità del ritenendo invece sussistente un CP_3 concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro, in quanto dal verbale dei Carabinieri intervenuti in loco e delle fotografie ad esso allegate risulta che la danneggiata non abbia utilizzato l'attraversamento pedonale collocato circa cinque metri prima della linea di arresto, motivo per cui alla stessa le veniva elevata sanzione amministrativa per violazione dell'art. 190 2° e 10° comma del C.D.S.
All'udienza del 26.03.2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine al quantum debeatur, in seguito al tentativo di conciliazione esperito dal c.t.u., permanendo il contrasto sull'an.
Esauriti gli incombenti di rito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 281 sexies c.p.c. all'esito di discussione orale.
Sull'an debeatur
Alla luce delle risultanze di causa, la domanda di parte attrice deve essere parzialmente accolta.
Trova applicazione a carico del la presunzione di cui all'art. 2054, co. 1, cc non essendo stata CP_3 fornita la prova che egli “abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Al contrario, risulta in modo inequivocabile dalle foto prodotte che l'autovettura che conduceva, al momento dell'urto, era posizionata oltre la linea di stop, con le ruote orientate verso sinistra e in prossimità del marciapiede.
Egli ha affermato di essersi “regolarmente fermato e dopo aver lasciato passare un veicolo proveniente da destra e verificato che non sopraggiungessero altri veicoli, si accingeva a partire arrestandosi
“immediatamente dopo a seguito di un urlo di una donna proveniente dalla mia sinistra donna che aveva il piede destro schiacciato sotto la ruota anteriore sinistra dell'autovettura de quo”” (comparsa di cost., pag. 6).
E' evidente che se avesse guardato anche a sinistra si sarebbe avveduto della presenza dell'attrice e non avrebbe intrapreso la manovra di svolta (d'altronde lo schiacciamento del piede presuppone un'azione dinamica della vettura verso l'attrice). pagina 3 di 8 Dunque delle due l'una: o il non si arrestava allo stop, ma proseguiva la marcia a sx urtando CP_3 così l'attrice oppure si arrestava ma poi riprendeva la marcia senza controllare che a sx non ci fosse un ostacolo. In entrambi i casi si conferma la presunzione di responsabilità a suo carico.
Nel contempo, tuttavia, va riconosciuto un concorso colposo in capo all'attrice.
Come si è detto, all'atto del sinistro (vd. fotografie allegate) l'autovettura del convenuto era sì posizionata oltre la linea di stop, con le ruote orientate verso sinistra e in prossimità del marciapiede
(marciapiede a raso), ma non aveva invaso quest'ultimo.
Dunque l'attrice aveva superato, sebbene di poco, l'area del marciapiede effettuando l'attraversamento della strada in un punto privo di strisce pedonali (queste ultime poste a poca distanza), in violazione dell'art. 190, commi 2 e 10 C.d.S., comportamento per il quale le è stata elevata sanzione amministrativa, come documentato dal verbale redatto dai Carabinieri di Uboldo intervenuti in loco
(cfr. doc. 3 del convenuto . CP_2
I due profili colposi concorrono nella dinamica del sinistro e non si elidono.
Si richiama al riguardo l'insegnamento della Cassazione secondo cui “In caso di investimento di pedone che effettui l'attraversamento della sede stradale al di fuori delle strisce pedonali, ai fini dell'eventuale riparto delle responsabilità tra il pedone ed il conducente del veicolo investitore, deve aversi riguardo ad una valutazione concreta delle rispettive condotte che tenga conto della eventuale colpa in concreto del pedone (Cassazione civile sez. VI - 28/01/2019, n. 2241).
Più nel dettaglio: “Nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie
l'art. 2054 c.c., comma 1, pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa.
Per vincere tale presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.
Da ciò deriva che la mera violazione, da parte del pedone, dell'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito quanto attraversi la strada al di fuori dei passaggi pedonali, non basta di per sè ad escludere in toto la colpa del conducente.
Pertanto:
(a) il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi a traiettoria del veicolo;
pagina 4 di 8 (b) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sè sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest'ultimo;
(c) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è però sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso, ex articolo 1227 c.c., nella causazione del sinistro. ” (Cassazione civile sez. III - 18/11/2014, n. 24472).
Dunque, l'anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista "iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.
Nel caso di specie non vi è prova che l'attrice si sia immessa improvvisamente o in modo imprevedibile nella traiettoria del veicolo di proprietà del . CP_3
Lo stesso si è limitato ad asserire agli agenti che l'attrice aveva omesso di utilizzare le strisce CP_3
pedonali senza tuttavia allegare (né tantomeno provare) una qualche condotta imprevedibile o anomala imputabile alla Pt_1
Alla luce dei predetti elementi, si ritiene che il sinistro de quo deve essere ascritto ad un concorso di colpa tra le parti e rispettivamente nella misura del 30 % a carico dell'attrice (come si è detto il sinistro
è avvenuto molto vicino al marciapiede a raso) e nella misura del 70 % a carico del (gravato CP_3 dell'obbligo di stop).
Sul quantum debeatur
1) Danno non patrimoniale
La CTU disposta nel corso del giudizio, alla quale si rinvia e le cui conclusioni sono qui richiamate, è condivisa dallo scrivente (oltre che dalle parti, come si è detto) in quanto le considerazioni svolte dal
CTU sono frutto di seria e completa valutazione degli elementi in atti (in particolare quanto alla documentazione medica, si osserva che il consulente ha proceduto soprattutto ad una valutazione anamnestica confortata dall'esame obiettivo) dalle stesse non emergono incoerenze ovvero contraddizioni logiche.
Ciò premesso, la CTU ha così concluso quanto alle conseguenze derivate dal sinistro all'attrice:
pagina 5 di 8 - un periodo di inabilità temporanea assoluta di 1 giorno;
- un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 35 giorni;
- un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di 30 giorni;
- un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di 21 giorni;
- postumi permanenti nella misura del 5 %.
Dovendosi ora procedere alla liquidazione dei danni, occorre rilevare in via preliminare che il danno biologico (inteso come danno dinamico-relazionale) sia da risarcire sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, venendo in rilievo, nel caso di specie, una lesione cd. micropermanente (5 %) nell'ambito di un sinistro stradale.
Pertanto, tenuto conto del grado di invalidità permanente e dell'età del danneggiato (57 anni) l'importo spettante al convenuto dev'essere liquidato in euro 8.059,03, somma già rivalutata ad oggi.
Non è stata dimostrata la sussistenza di un danno morale, in termini di sofferenza soggettiva, né la CTU supporta tale prospettiva avendo stimato un grado di sofferenza permanente, in una scala da 1 a 5, con l'indice 1.
Questo Tribunale ritiene che non possa procedersi ad una maggiorazione per personalizzazione, in quanto parte attrice non ha provato né allegato l'esistenza di ulteriori condizioni soggettive e cioè pregiudizi di natura non patrimoniale diversi da quelli standardizzati conseguenti al danno biologico.
Su tale importo devalutato alla data del sinistro e rivalutato anno per anno sono dovuti gli interessi compensativi nella misura legale maturati sino ad oggi (Cass. SSUU sent. n.1712/95).
Sull'importo così ottenuto sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla pronuncia sino al saldo.
2) Danno patrimoniale
Quanto ai pregiudizi patrimoniali lamentati da , va accolta la domanda per il recupero Parte_1 delle spese mediche sopportate in conseguenza dell'illecito, quale danno emergente direttamente riconducibile all'incidente de quo, in quanto provate documentalmente mediante fatture e reputate congrue dalla CTU, per un totale di € 1220,70 , somma che, rivalutata ad oggi, è pari a € 1.256,10.
Va altresì riconosciuto il lucro cessante afferente al mancato guadagno percepito dall'attrice nel periodo di assenza dal lavoro (come da dichiarazione sub doc. 23), pari ad euro 1.328,32, in quanto compatibile con il periodo di inabilità temporanea indicato dal CTU (posto che lo svolgimento di pagina 6 di 8 un'attività, anche se non manuale, presuppone adeguate condizioni di efficienza psicofisica) e coerente con l'ammontare della sua busta paga (doc. 22).
Tale importo, rivalutato ad oggi, ammonta ad euro 1.361,53.
Le due poste ammontano dunque complessivamente ad euro 2.584,42.
Su tale importo, devalutato alla data degli esborsi per le spese e da quella del 9/1/2022 per il lucro cessante (vd. doc. 23) e rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi compensativi nella misura legale maturati sino ad oggi.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla pronuncia sino al saldo.
Ripartizione responsabilità
Il danno patrimoniale e non patrimoniale quantificato nella misura complessiva di € 10.676,66
(8.059,03 + 1.256,10+ 1.361,53) deve essere ridotto nella misura del 30% in considerazione dell'accertato concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro.
Ne consegue che il convenuto e la propria compagnia di assicurazione sono CP_3 CP_2 tenuti a corrispondere in via solidale all'attrice la somma di € 7.473,66, oltre interessi come in motivazione.
Sulle spese di lite
Le spese debbano essere compensate nella misura di 1/3 tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attrice.
Le spese di CTU vengono ripartite secondo il medesimo criterio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nelle cause n. 4204/2023, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accerta la responsabilità di nella causazione del sinistro di cui è Controparte_3 causa, con il concorso colposo dell'attrice e conseguente riduzione della responsabilità di
[...]
nella misura del 30%; Controparte_3
pagina 7 di 8 2) condanna e in solido tra Controparte_3 Controparte_2 loro e nelle rispettive qualità, a corrispondere in favore dell'attrice la somma di € 7.473,66, il tutto oltre accessori come da motivazione;
3) rigetta ogni altra domanda svolta dall'attrice;
5) compensa nella misura di 1/3 le spese di lite tra e i convenuti e condanna questi Parte_1
ultimi, in solido, a rifondere all'attrice le spese residue che liquida, già al netto della compensazione, in euro 3.400,00 per compensi professionali oltre spese generali, oneri di legge ed anticipazioni documentate;
6) compensa per 1/3 le spese di CTU e condanna i convenuti a rifondere all'attrice quelle residue.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 18 giugno 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4204/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELL'ACQUA MARCO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DELL'ACQUA MARCO
ATTRICE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIGATTI Controparte_2 P.IVA_1 BARBARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA CACCIATORI DELLE ALPI 1 VARESE presso il difensore avv. BIGATTI BARBARA
CONVENUTI
Oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'attore:
Nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. nella Controparte_3 causazione del sinistro occorso alla Sig.ra in data 21.11.21 e per l'effetto condannare il Parte_1 precitato Sig. , in solido con la in persona del Controparte_3 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dalla Sig.ra che si Parte_1 indicano in € 16.992,00 per danno biologico, € 99,00 per invalidità temporanea totale, € 4.455,00 per invalidità temporanea parziale al 75%, € 2.227,50 per invalidità temporanea parziale al 50%, € 1.113,75 per invalidità temporanea parziale al 25%, il tutto per complessivi € 24.887,25 o in quell'altra misura minore o maggiore che risulterà provata in corso di causa, oltre a € 77,70 - ticket prestazioni in ambito ospedaliero- visite e medicazioni, € 845,00 per terapie fisioterapiche finalizzate al recupero della mobilità dell'arto fratturato nonché € 50,00 per visita fisiatrica ed € 305,00 per il
pagina 1 di 8 costo della perizia medico legale del dott. , il tutto per complessivi € 1.277,70 o in quell'altra Per_1 misura minore o maggiore che risulterà provata in corso di causa, oltre a € 1.328,32 a titolo di lucro cessante o a quell'altra somma minore o maggiore che risulterà provata in corso di causa, e cosi per complessivi € 28.770,07 il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale adito dovesse ritenere in qualche grado sussistente una concorrente responsabilità della Sig.ra nella Parte_1 causazione del sinistro de quo, condannare comunque il Sig. in solido con la CP_3 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore alla refusione dei Controparte_2 danni patiti e patiendi dalla Sig.ra nella misura proporzionalmente determinata. Parte_1
Con vittoria di spese e compenso di avvocato ex D.M. n.147/22
per Controparte_2
Voglia il Tribunale adito, adversis rejectis, così giudicare: nel merito: disattendere e respingere le domande tutte formulate nei confronti della convenuta
, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti. Controparte_4
Per le spese la legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro, nonché la compagnia di Controparte_3 assicurazione di quest'ultimo esponendo che: in data Controparte_2
21.11.21, mentre l'attrice transitava lungo il margine destro della via F. Reina, in Saronno (Va), giunta in prossimità dell'intersezione con la via San Michele, veniva urtata dall'autovettura Kia Sportage
Tg.EJ941WS di proprietà del , il quale, provenendo dalla predetta via, nel tentativo di CP_3
immettersi su via Reina non arrestava la marcia in prossimità del segnale di stop, omettendo di dare precedenza al pedone in transito.
Ha riferito che in conseguenza dell'urto veniva trasportata presso il P.S. dell'Ospedale di Saronno ove le veniva diagnosticata la frattura del malleolo tibiale destro.
Ha altresì esposto che erroneamente le era stata notificata sanzione amministrativa da parte dei
Carabinieri di Uboldo per attraversamento della carreggiata al di fuori delle strisce pedonali posto che, in realtà, essa veniva urtata prima di fare l'attraversamento della strada, mentre si trovava sul lato destro della carreggiata.
Ha, pertanto, concluso chiedendo di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro occorso in data 21.11.21 e, per l'effetto, di condannarlo in solido CP_3
con la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2
pagina 2 di 8 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per complessivi € 28.770,07, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Seppur ritualmente citato non si è costituito in giudizio , dichiarato Controparte_3
contumace in sede di verifiche preliminari.
si è costituita chiedendo il rigetto della domanda attorea Controparte_2 contestando, in punto di an, l'esclusiva responsabilità del ritenendo invece sussistente un CP_3 concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro, in quanto dal verbale dei Carabinieri intervenuti in loco e delle fotografie ad esso allegate risulta che la danneggiata non abbia utilizzato l'attraversamento pedonale collocato circa cinque metri prima della linea di arresto, motivo per cui alla stessa le veniva elevata sanzione amministrativa per violazione dell'art. 190 2° e 10° comma del C.D.S.
All'udienza del 26.03.2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine al quantum debeatur, in seguito al tentativo di conciliazione esperito dal c.t.u., permanendo il contrasto sull'an.
Esauriti gli incombenti di rito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 281 sexies c.p.c. all'esito di discussione orale.
Sull'an debeatur
Alla luce delle risultanze di causa, la domanda di parte attrice deve essere parzialmente accolta.
Trova applicazione a carico del la presunzione di cui all'art. 2054, co. 1, cc non essendo stata CP_3 fornita la prova che egli “abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Al contrario, risulta in modo inequivocabile dalle foto prodotte che l'autovettura che conduceva, al momento dell'urto, era posizionata oltre la linea di stop, con le ruote orientate verso sinistra e in prossimità del marciapiede.
Egli ha affermato di essersi “regolarmente fermato e dopo aver lasciato passare un veicolo proveniente da destra e verificato che non sopraggiungessero altri veicoli, si accingeva a partire arrestandosi
“immediatamente dopo a seguito di un urlo di una donna proveniente dalla mia sinistra donna che aveva il piede destro schiacciato sotto la ruota anteriore sinistra dell'autovettura de quo”” (comparsa di cost., pag. 6).
E' evidente che se avesse guardato anche a sinistra si sarebbe avveduto della presenza dell'attrice e non avrebbe intrapreso la manovra di svolta (d'altronde lo schiacciamento del piede presuppone un'azione dinamica della vettura verso l'attrice). pagina 3 di 8 Dunque delle due l'una: o il non si arrestava allo stop, ma proseguiva la marcia a sx urtando CP_3 così l'attrice oppure si arrestava ma poi riprendeva la marcia senza controllare che a sx non ci fosse un ostacolo. In entrambi i casi si conferma la presunzione di responsabilità a suo carico.
Nel contempo, tuttavia, va riconosciuto un concorso colposo in capo all'attrice.
Come si è detto, all'atto del sinistro (vd. fotografie allegate) l'autovettura del convenuto era sì posizionata oltre la linea di stop, con le ruote orientate verso sinistra e in prossimità del marciapiede
(marciapiede a raso), ma non aveva invaso quest'ultimo.
Dunque l'attrice aveva superato, sebbene di poco, l'area del marciapiede effettuando l'attraversamento della strada in un punto privo di strisce pedonali (queste ultime poste a poca distanza), in violazione dell'art. 190, commi 2 e 10 C.d.S., comportamento per il quale le è stata elevata sanzione amministrativa, come documentato dal verbale redatto dai Carabinieri di Uboldo intervenuti in loco
(cfr. doc. 3 del convenuto . CP_2
I due profili colposi concorrono nella dinamica del sinistro e non si elidono.
Si richiama al riguardo l'insegnamento della Cassazione secondo cui “In caso di investimento di pedone che effettui l'attraversamento della sede stradale al di fuori delle strisce pedonali, ai fini dell'eventuale riparto delle responsabilità tra il pedone ed il conducente del veicolo investitore, deve aversi riguardo ad una valutazione concreta delle rispettive condotte che tenga conto della eventuale colpa in concreto del pedone (Cassazione civile sez. VI - 28/01/2019, n. 2241).
Più nel dettaglio: “Nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie
l'art. 2054 c.c., comma 1, pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa.
Per vincere tale presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.
Da ciò deriva che la mera violazione, da parte del pedone, dell'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito quanto attraversi la strada al di fuori dei passaggi pedonali, non basta di per sè ad escludere in toto la colpa del conducente.
Pertanto:
(a) il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi a traiettoria del veicolo;
pagina 4 di 8 (b) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sè sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest'ultimo;
(c) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è però sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso, ex articolo 1227 c.c., nella causazione del sinistro. ” (Cassazione civile sez. III - 18/11/2014, n. 24472).
Dunque, l'anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista "iuris tantum" dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.
Nel caso di specie non vi è prova che l'attrice si sia immessa improvvisamente o in modo imprevedibile nella traiettoria del veicolo di proprietà del . CP_3
Lo stesso si è limitato ad asserire agli agenti che l'attrice aveva omesso di utilizzare le strisce CP_3
pedonali senza tuttavia allegare (né tantomeno provare) una qualche condotta imprevedibile o anomala imputabile alla Pt_1
Alla luce dei predetti elementi, si ritiene che il sinistro de quo deve essere ascritto ad un concorso di colpa tra le parti e rispettivamente nella misura del 30 % a carico dell'attrice (come si è detto il sinistro
è avvenuto molto vicino al marciapiede a raso) e nella misura del 70 % a carico del (gravato CP_3 dell'obbligo di stop).
Sul quantum debeatur
1) Danno non patrimoniale
La CTU disposta nel corso del giudizio, alla quale si rinvia e le cui conclusioni sono qui richiamate, è condivisa dallo scrivente (oltre che dalle parti, come si è detto) in quanto le considerazioni svolte dal
CTU sono frutto di seria e completa valutazione degli elementi in atti (in particolare quanto alla documentazione medica, si osserva che il consulente ha proceduto soprattutto ad una valutazione anamnestica confortata dall'esame obiettivo) dalle stesse non emergono incoerenze ovvero contraddizioni logiche.
Ciò premesso, la CTU ha così concluso quanto alle conseguenze derivate dal sinistro all'attrice:
pagina 5 di 8 - un periodo di inabilità temporanea assoluta di 1 giorno;
- un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 35 giorni;
- un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di 30 giorni;
- un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di 21 giorni;
- postumi permanenti nella misura del 5 %.
Dovendosi ora procedere alla liquidazione dei danni, occorre rilevare in via preliminare che il danno biologico (inteso come danno dinamico-relazionale) sia da risarcire sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, venendo in rilievo, nel caso di specie, una lesione cd. micropermanente (5 %) nell'ambito di un sinistro stradale.
Pertanto, tenuto conto del grado di invalidità permanente e dell'età del danneggiato (57 anni) l'importo spettante al convenuto dev'essere liquidato in euro 8.059,03, somma già rivalutata ad oggi.
Non è stata dimostrata la sussistenza di un danno morale, in termini di sofferenza soggettiva, né la CTU supporta tale prospettiva avendo stimato un grado di sofferenza permanente, in una scala da 1 a 5, con l'indice 1.
Questo Tribunale ritiene che non possa procedersi ad una maggiorazione per personalizzazione, in quanto parte attrice non ha provato né allegato l'esistenza di ulteriori condizioni soggettive e cioè pregiudizi di natura non patrimoniale diversi da quelli standardizzati conseguenti al danno biologico.
Su tale importo devalutato alla data del sinistro e rivalutato anno per anno sono dovuti gli interessi compensativi nella misura legale maturati sino ad oggi (Cass. SSUU sent. n.1712/95).
Sull'importo così ottenuto sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla pronuncia sino al saldo.
2) Danno patrimoniale
Quanto ai pregiudizi patrimoniali lamentati da , va accolta la domanda per il recupero Parte_1 delle spese mediche sopportate in conseguenza dell'illecito, quale danno emergente direttamente riconducibile all'incidente de quo, in quanto provate documentalmente mediante fatture e reputate congrue dalla CTU, per un totale di € 1220,70 , somma che, rivalutata ad oggi, è pari a € 1.256,10.
Va altresì riconosciuto il lucro cessante afferente al mancato guadagno percepito dall'attrice nel periodo di assenza dal lavoro (come da dichiarazione sub doc. 23), pari ad euro 1.328,32, in quanto compatibile con il periodo di inabilità temporanea indicato dal CTU (posto che lo svolgimento di pagina 6 di 8 un'attività, anche se non manuale, presuppone adeguate condizioni di efficienza psicofisica) e coerente con l'ammontare della sua busta paga (doc. 22).
Tale importo, rivalutato ad oggi, ammonta ad euro 1.361,53.
Le due poste ammontano dunque complessivamente ad euro 2.584,42.
Su tale importo, devalutato alla data degli esborsi per le spese e da quella del 9/1/2022 per il lucro cessante (vd. doc. 23) e rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi compensativi nella misura legale maturati sino ad oggi.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla pronuncia sino al saldo.
Ripartizione responsabilità
Il danno patrimoniale e non patrimoniale quantificato nella misura complessiva di € 10.676,66
(8.059,03 + 1.256,10+ 1.361,53) deve essere ridotto nella misura del 30% in considerazione dell'accertato concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro.
Ne consegue che il convenuto e la propria compagnia di assicurazione sono CP_3 CP_2 tenuti a corrispondere in via solidale all'attrice la somma di € 7.473,66, oltre interessi come in motivazione.
Sulle spese di lite
Le spese debbano essere compensate nella misura di 1/3 tenuto conto dell'accertato concorso di colpa dell'attrice.
Le spese di CTU vengono ripartite secondo il medesimo criterio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nelle cause n. 4204/2023, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accerta la responsabilità di nella causazione del sinistro di cui è Controparte_3 causa, con il concorso colposo dell'attrice e conseguente riduzione della responsabilità di
[...]
nella misura del 30%; Controparte_3
pagina 7 di 8 2) condanna e in solido tra Controparte_3 Controparte_2 loro e nelle rispettive qualità, a corrispondere in favore dell'attrice la somma di € 7.473,66, il tutto oltre accessori come da motivazione;
3) rigetta ogni altra domanda svolta dall'attrice;
5) compensa nella misura di 1/3 le spese di lite tra e i convenuti e condanna questi Parte_1
ultimi, in solido, a rifondere all'attrice le spese residue che liquida, già al netto della compensazione, in euro 3.400,00 per compensi professionali oltre spese generali, oneri di legge ed anticipazioni documentate;
6) compensa per 1/3 le spese di CTU e condanna i convenuti a rifondere all'attrice quelle residue.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 18 giugno 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 8 di 8