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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 31/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'UR IU, Presidente
AT FABIO, Relatore
GRASSO SALVATORE, Giudice
in data 31/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1212/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier Ang. Via Vespucc 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Latina - S.s. Monti Lepini, Km. 51,260 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249009302664000 IVA-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2025 depositato il
07/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto (n. 1212/2024) la Ricorrente_1 s.r.l. con sede a Cisterna di Latina ha adito questa Corte di giustizia per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 05720249009302664, in epigrafe indicata, notificata in data
22 maggio 2024 tramite posta elettronica certificata cui risulta sottesa la cartella di pagamento n.
05720190018020709000, emessa a titolo Iva, anno d'imposta 2014, per un totale di euro 534.954,87, notificata il 2 maggio 2019.
Parte ricorrente espone, a fronte della notificazione della riferita cartella di pagamento, di aver presentato istanza di rateizzazione assentita in data 9 luglio 2019, successivamente decaduta, ancorché la società ricorrente avesse effettuato pagamenti per complessivi euro 156.675,18 relativamente al periodo luglio 2019- gennaio 2023, poi interrotti.
Riferisce di aver proposto impugnativa avverso un avviso di accertamento emesso a titolo di Iva 2013, definita in senso favorevole alla Società con sentenza n. 13728 del 2022 della Corte di giustizia di primo grado di Roma, che ha stabilito il dovuto comprendente l'importo scaturente dalle fatture di acquisto asseritamente inesistenti per mancanza di detraibilità e riconducibili alle stesse prestazioni oggetto delle note di credito emesse dalla ricorrente nel corso del 2014 e che hanno generato il debito Iva di cui alla succitata cartella esattoriale, considerata a debito nell'esercizio 2014.
Avverso l'intimazione in epigrafe indicata, la parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1.Illegittimità derivata dell'intimazione di pagamento e duplicazione del tributo;
illegittimità della comunicazione di irregolarità Iva emessa per l'anno 2014.
2.Violazione della tutela dell'affidamento della buona fede e violazione del principio del contraddittorio.
3.Violazione del principio di trasparenza per omessa rappresentazione delle modalità di calcolo degli interessi e conseguente violazione dell'obbligo di motivazione degli atti.
4.Violazione dell'articolo 1283 del codice civile per applicazione degli interessi anatocistici.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate che chiede il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze proposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è suscettibile di positiva definizione.
Orbene, la presente impugnativa risulta proposta avverso la intimazione di pagamento, in epigrafe indicata, notificata il 22 maggio 2024, cui è sottesa la cartella esattoriale n. 05720190018020709000, emessa a titolo
IVA, anno d'imposta 2014, a seguito di liquidazione automatica, ex art. 54 del d.p.r. n. 633 del 1972, notificata a sua volta il 2 maggio 2019.
Occorre premettere, al fine del decidere, che l'Agenzia delle entrate a seguito della anzidetta liquidazione automatica IVA ha emesso apposita comunicazione di irregolarità e contestuale richiesta di pagamento che, in quanto non eseguito, ha comportato l'iscrizione a ruolo di una somma pari al 30 % di quanto dovuto.
In ragione del riferito mancato pagamento è stata emessa la cartella di pagamento, notificata il 2 maggio
2019, sottesa alla intimazione di pagamento odiernamente gravata, riguardo alla quale la Società ricorrente ha presentato istanza di rateizzazione accolta in data 9 luglio 2019, ma i cui pagamenti non sono stati integralmente eseguiti dall'odierna istante, poiché interrotti nell'anno 2023.
A seguito dell'interruzione del pagamento, l'ADER ha notificato alla Società in data 23.6.2023, intimazione di pagamento n. 05720239005299944000, divenuta definitiva per omessa impugnativa cui ha fatto seguito l'ulteriore intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa, notificata il 22 maggio 2024.
In ragione di quanto premesso, il Collegio ritiene la domanda attorea insuscettibile di positiva definizione in specie in considerazione della avvenuta presentazione, a seguito della notifica in data 2 maggio 2019 della cartella di pagamento n. 05720190018020709000, della suindicata domanda di rateizzazione del debito fiscale accolta ma di cui non è stato eseguito l'integrale pagamento.
Appare con ciò incontestabile, ad avviso del Collegio, la circostanza per la quale la Società abbia definitivamente accettato, stante la riferita istanza di rateizzazione e la correlata omessa impugnativa della cartella esattoriale ora citata, la pretesa erariale in essa cristallizzata divenuta, dunque, definitiva, non potendosi di certo nella presente controversia proporre motivi di doglianza riferibili alla cartella esattoriale n. 05720190018020709000 e alla determinazione della somma oggetto di pretesa da parte dell'Erario.
Pertanto, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate il euro
3.000.(tremila).
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 31/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'UR IU, Presidente
AT FABIO, Relatore
GRASSO SALVATORE, Giudice
in data 31/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1212/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier Ang. Via Vespucc 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Latina - S.s. Monti Lepini, Km. 51,260 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249009302664000 IVA-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2025 depositato il
07/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto (n. 1212/2024) la Ricorrente_1 s.r.l. con sede a Cisterna di Latina ha adito questa Corte di giustizia per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 05720249009302664, in epigrafe indicata, notificata in data
22 maggio 2024 tramite posta elettronica certificata cui risulta sottesa la cartella di pagamento n.
05720190018020709000, emessa a titolo Iva, anno d'imposta 2014, per un totale di euro 534.954,87, notificata il 2 maggio 2019.
Parte ricorrente espone, a fronte della notificazione della riferita cartella di pagamento, di aver presentato istanza di rateizzazione assentita in data 9 luglio 2019, successivamente decaduta, ancorché la società ricorrente avesse effettuato pagamenti per complessivi euro 156.675,18 relativamente al periodo luglio 2019- gennaio 2023, poi interrotti.
Riferisce di aver proposto impugnativa avverso un avviso di accertamento emesso a titolo di Iva 2013, definita in senso favorevole alla Società con sentenza n. 13728 del 2022 della Corte di giustizia di primo grado di Roma, che ha stabilito il dovuto comprendente l'importo scaturente dalle fatture di acquisto asseritamente inesistenti per mancanza di detraibilità e riconducibili alle stesse prestazioni oggetto delle note di credito emesse dalla ricorrente nel corso del 2014 e che hanno generato il debito Iva di cui alla succitata cartella esattoriale, considerata a debito nell'esercizio 2014.
Avverso l'intimazione in epigrafe indicata, la parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1.Illegittimità derivata dell'intimazione di pagamento e duplicazione del tributo;
illegittimità della comunicazione di irregolarità Iva emessa per l'anno 2014.
2.Violazione della tutela dell'affidamento della buona fede e violazione del principio del contraddittorio.
3.Violazione del principio di trasparenza per omessa rappresentazione delle modalità di calcolo degli interessi e conseguente violazione dell'obbligo di motivazione degli atti.
4.Violazione dell'articolo 1283 del codice civile per applicazione degli interessi anatocistici.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate che chiede il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze proposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è suscettibile di positiva definizione.
Orbene, la presente impugnativa risulta proposta avverso la intimazione di pagamento, in epigrafe indicata, notificata il 22 maggio 2024, cui è sottesa la cartella esattoriale n. 05720190018020709000, emessa a titolo
IVA, anno d'imposta 2014, a seguito di liquidazione automatica, ex art. 54 del d.p.r. n. 633 del 1972, notificata a sua volta il 2 maggio 2019.
Occorre premettere, al fine del decidere, che l'Agenzia delle entrate a seguito della anzidetta liquidazione automatica IVA ha emesso apposita comunicazione di irregolarità e contestuale richiesta di pagamento che, in quanto non eseguito, ha comportato l'iscrizione a ruolo di una somma pari al 30 % di quanto dovuto.
In ragione del riferito mancato pagamento è stata emessa la cartella di pagamento, notificata il 2 maggio
2019, sottesa alla intimazione di pagamento odiernamente gravata, riguardo alla quale la Società ricorrente ha presentato istanza di rateizzazione accolta in data 9 luglio 2019, ma i cui pagamenti non sono stati integralmente eseguiti dall'odierna istante, poiché interrotti nell'anno 2023.
A seguito dell'interruzione del pagamento, l'ADER ha notificato alla Società in data 23.6.2023, intimazione di pagamento n. 05720239005299944000, divenuta definitiva per omessa impugnativa cui ha fatto seguito l'ulteriore intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa, notificata il 22 maggio 2024.
In ragione di quanto premesso, il Collegio ritiene la domanda attorea insuscettibile di positiva definizione in specie in considerazione della avvenuta presentazione, a seguito della notifica in data 2 maggio 2019 della cartella di pagamento n. 05720190018020709000, della suindicata domanda di rateizzazione del debito fiscale accolta ma di cui non è stato eseguito l'integrale pagamento.
Appare con ciò incontestabile, ad avviso del Collegio, la circostanza per la quale la Società abbia definitivamente accettato, stante la riferita istanza di rateizzazione e la correlata omessa impugnativa della cartella esattoriale ora citata, la pretesa erariale in essa cristallizzata divenuta, dunque, definitiva, non potendosi di certo nella presente controversia proporre motivi di doglianza riferibili alla cartella esattoriale n. 05720190018020709000 e alla determinazione della somma oggetto di pretesa da parte dell'Erario.
Pertanto, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate il euro
3.000.(tremila).