CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 16/02/2026, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 529/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente
MEMMO SERGIO, LA
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4004/2018 depositato il 11/10/2018
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana , 7 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avvocato_1 - CF_Avvocato_1
ed elettivamente domiciliato presso Vx
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 165/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 1 e pubblicata il 16/02/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02420179001247942 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02420179001247942 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti e conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 12 giugno 2017 il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n
02420179001247942/000 notificata il 15 maggio 2017 a mani proprie con riferimento a due cartelle
(02420130004508478000 e n. 02420120012156032000) aventi ad oggetto IRPEF per gli anni 2009 e 2010.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Brindisi, la quale riferiva che entrambe le cartelle, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente erano state regolarmente notificate.
Nessuno si costituiva per l'agente della Riscossione
Con sentenza n. 165/2018 la Commissione Provinciale di Brindisi accoglieva il ricorso ritenendo che l'avviso di accertamento era stato erroneamente notificato presso la residenza del contribuente in Fasano e non nel suo domicilio fiscale in Bari.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate rilevando la nullità della sentenza in quanto in motivazione fa riferimento ad un atto (avviso di accertamento) che non era oggetto di impugnazione da parte del contribuente che invece ha impugnato due cartelle emesse in fase di liquidazione ex art 36 bis DPR 600/73. Riferisce comunque che le due cartelle citate nel ricorso dal contribuente erano state regolarmente notificate presso la residenza dello stesso e su entrambe le cartoline della raccomandata informativa inviata ai sensi dell'art 140 c.p.c. erano state sottoscritte in data 1.2.2013 da Nominativo_2, qualificatasi come persona addetta alla casa.
Si è costituito il contribuente a mezzo dell'avv. Avvocato_1 evidenziando la necessita di integrare il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Nel merito concludeva per il rigetto del gravame confermando l'invalidità delle notifiche delle cartelle chiedeva per l'effetto che fosse dichiarata l'intervenuta decadenza delle iscrizioni a ruolo portate dai suddetti titoli esattoriali per violazione dell'art. 25, comma 1, DPR 600/1973.
Il giudizio veniva interrotto a seguito di cancellazione dell'albo degli avvocati dell'avv. Avvocato_1.
Riassunto il giudizio da parte dell'ufficio, disposta l'integrazione del contraddittorio, la causa veniva discussa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminaremnte occore rilevare che l'avviso di tratatzioen dell'udienza fissata ex art 43 Dlgs 546/91 è stata regolarmente notificata a Castella enta salvatopre presso la residenza in Fasano.
Il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento deducendo l'omessa notifica degli atti prodromici, nella specie due cartelle di pagamento indicate in precedenza.
Il primo giudice, pur dando atto nello svolgimento del processo che le doglianze del contribuente si riferivano all'omessa notifica delle due cartelle a monte dell'intimazione, nella motivazione della sentenza impugnata faceva riferimento anche alla nullità della notifica dell'atto di accertamento non eccepita dal contribuente.
La dedotta erroneità della motivazione che fa riferimento ad atti non impugnati, non determina la rimessione al primo giudice, in quanto il giudice d'appello può emendare la motivazione del provvedimento impugnato.
Nello specifico, dunque, in forza del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, l'esame dei motivi di impugnazione deve arrestarsi alla dedotta invalidità della notifica delle due cartelle di pagamento. Cosi circoscritto il thema decidendum, è indubbio, poiché documentato, che il contribuente, aveva richiesto nel 2004 la variazione del domicilio fiscale da Fasano a Bari e che l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 2004 prot n. 31868, avesse accolto la relativa istanza, ai sensi dell'art. 59 del DPR 600/1972.
Le cartelle di pagamento, per contro, risultano notificate in Fasano.
La notifica in questione è sicuramente nulla, in quanto effettuata in luogo diverso da quello previsto dall'art
58 del D lgs 600/73
Inoltre l'amministrazione ha eseguito la notifica ai sensi dell'art 140 c.p.c. pur conoscendo il reale domicilio fiscale del contribuente. Non può neanche ritenersi che l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo in quanto non vi è prova che lo stesso sia pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario in quanto perfezionatosi per compiuta giacenza.
Ne consegue che l'avviso di accertamento deve ritenersi invalido in quanto mai notificato ed in parte qua deve essere dichiarata invalida altresì l'intimazione di pagamento impugnata.
L'appello pertanto deve esser rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese, tento conto della particolare vicenda processuale che ha caratterizzato il primo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Spese compensate
Lecce, 15.12.2025
Il LA Il Presidente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIARDINO FRANCESCO, Presidente
MEMMO SERGIO, LA
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4004/2018 depositato il 11/10/2018
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana , 7 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avvocato_1 - CF_Avvocato_1
ed elettivamente domiciliato presso Vx
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 165/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 1 e pubblicata il 16/02/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02420179001247942 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02420179001247942 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti e conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 12 giugno 2017 il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n
02420179001247942/000 notificata il 15 maggio 2017 a mani proprie con riferimento a due cartelle
(02420130004508478000 e n. 02420120012156032000) aventi ad oggetto IRPEF per gli anni 2009 e 2010.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Brindisi, la quale riferiva che entrambe le cartelle, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente erano state regolarmente notificate.
Nessuno si costituiva per l'agente della Riscossione
Con sentenza n. 165/2018 la Commissione Provinciale di Brindisi accoglieva il ricorso ritenendo che l'avviso di accertamento era stato erroneamente notificato presso la residenza del contribuente in Fasano e non nel suo domicilio fiscale in Bari.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate rilevando la nullità della sentenza in quanto in motivazione fa riferimento ad un atto (avviso di accertamento) che non era oggetto di impugnazione da parte del contribuente che invece ha impugnato due cartelle emesse in fase di liquidazione ex art 36 bis DPR 600/73. Riferisce comunque che le due cartelle citate nel ricorso dal contribuente erano state regolarmente notificate presso la residenza dello stesso e su entrambe le cartoline della raccomandata informativa inviata ai sensi dell'art 140 c.p.c. erano state sottoscritte in data 1.2.2013 da Nominativo_2, qualificatasi come persona addetta alla casa.
Si è costituito il contribuente a mezzo dell'avv. Avvocato_1 evidenziando la necessita di integrare il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Nel merito concludeva per il rigetto del gravame confermando l'invalidità delle notifiche delle cartelle chiedeva per l'effetto che fosse dichiarata l'intervenuta decadenza delle iscrizioni a ruolo portate dai suddetti titoli esattoriali per violazione dell'art. 25, comma 1, DPR 600/1973.
Il giudizio veniva interrotto a seguito di cancellazione dell'albo degli avvocati dell'avv. Avvocato_1.
Riassunto il giudizio da parte dell'ufficio, disposta l'integrazione del contraddittorio, la causa veniva discussa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminaremnte occore rilevare che l'avviso di tratatzioen dell'udienza fissata ex art 43 Dlgs 546/91 è stata regolarmente notificata a Castella enta salvatopre presso la residenza in Fasano.
Il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento deducendo l'omessa notifica degli atti prodromici, nella specie due cartelle di pagamento indicate in precedenza.
Il primo giudice, pur dando atto nello svolgimento del processo che le doglianze del contribuente si riferivano all'omessa notifica delle due cartelle a monte dell'intimazione, nella motivazione della sentenza impugnata faceva riferimento anche alla nullità della notifica dell'atto di accertamento non eccepita dal contribuente.
La dedotta erroneità della motivazione che fa riferimento ad atti non impugnati, non determina la rimessione al primo giudice, in quanto il giudice d'appello può emendare la motivazione del provvedimento impugnato.
Nello specifico, dunque, in forza del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, l'esame dei motivi di impugnazione deve arrestarsi alla dedotta invalidità della notifica delle due cartelle di pagamento. Cosi circoscritto il thema decidendum, è indubbio, poiché documentato, che il contribuente, aveva richiesto nel 2004 la variazione del domicilio fiscale da Fasano a Bari e che l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 2004 prot n. 31868, avesse accolto la relativa istanza, ai sensi dell'art. 59 del DPR 600/1972.
Le cartelle di pagamento, per contro, risultano notificate in Fasano.
La notifica in questione è sicuramente nulla, in quanto effettuata in luogo diverso da quello previsto dall'art
58 del D lgs 600/73
Inoltre l'amministrazione ha eseguito la notifica ai sensi dell'art 140 c.p.c. pur conoscendo il reale domicilio fiscale del contribuente. Non può neanche ritenersi che l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo in quanto non vi è prova che lo stesso sia pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario in quanto perfezionatosi per compiuta giacenza.
Ne consegue che l'avviso di accertamento deve ritenersi invalido in quanto mai notificato ed in parte qua deve essere dichiarata invalida altresì l'intimazione di pagamento impugnata.
L'appello pertanto deve esser rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese, tento conto della particolare vicenda processuale che ha caratterizzato il primo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Spese compensate
Lecce, 15.12.2025
Il LA Il Presidente