Art. 28.
Nell'applicazione delle tabelle organiche A, B, C e F, cessano e vengono assorbiti gli aumenti sessennali in via di maturazione o gia' conseguiti.
Ai professori, i quali godono, antecedentemente a questa legge, di uno stipendio di L. 4000 e di due aumenti sessennali su tale stipendio, e' accordato, a titolo personale, un assegno di lire cinquecento, oltre le 5000 lire del nuovo loro stipendio normale.
Gli aumenti quinquennali, pero', saranno calcolati sul solo stipendio, senza tener conto degli assegni personali derivanti da sessenni precedenti o dalla concessione del comma precedente.
Gli insegnanti e i funzionari che, per effetto dell'applicazione delle unite tabelle organiche soffrissero una riduzione sullo stipendio di cui godevano antecedentemente, serberanno a titolo di assegno personale valutabile anche per la liquidazione della pensione o della indennita' di riposo, la differenza fra l'antico stipendio e quello loro assegnato in base alle unite tabelle.
Con l'applicazione della presente legge cessera' il diritto all'uso gratuito dell'alloggio e ad altri benefizi economici sin qui goduti dai direttori dei Conservatori musicali. Qualora gli stipendi stabiliti dalle tabelle organiche annesse alla presente legge non raggiungessero, al momento della sua applicazione, la somma costituita dagli stipendi che percepiscono i direttori attualmente e dai benefizi economici derivanti dall'uso gratuito dell'alloggio e da altri ad essi inerenti, sara' corrisposta in piu' la somma costituente la differenza, a titolo di assegno ad personam.
Tutti gli assegni ad personam conferiti in forza della presente legge sono valutabili agli effetti della pensione od indennita' di riposo.
Nell'applicazione delle tabelle organiche A, B, C e F, cessano e vengono assorbiti gli aumenti sessennali in via di maturazione o gia' conseguiti.
Ai professori, i quali godono, antecedentemente a questa legge, di uno stipendio di L. 4000 e di due aumenti sessennali su tale stipendio, e' accordato, a titolo personale, un assegno di lire cinquecento, oltre le 5000 lire del nuovo loro stipendio normale.
Gli aumenti quinquennali, pero', saranno calcolati sul solo stipendio, senza tener conto degli assegni personali derivanti da sessenni precedenti o dalla concessione del comma precedente.
Gli insegnanti e i funzionari che, per effetto dell'applicazione delle unite tabelle organiche soffrissero una riduzione sullo stipendio di cui godevano antecedentemente, serberanno a titolo di assegno personale valutabile anche per la liquidazione della pensione o della indennita' di riposo, la differenza fra l'antico stipendio e quello loro assegnato in base alle unite tabelle.
Con l'applicazione della presente legge cessera' il diritto all'uso gratuito dell'alloggio e ad altri benefizi economici sin qui goduti dai direttori dei Conservatori musicali. Qualora gli stipendi stabiliti dalle tabelle organiche annesse alla presente legge non raggiungessero, al momento della sua applicazione, la somma costituita dagli stipendi che percepiscono i direttori attualmente e dai benefizi economici derivanti dall'uso gratuito dell'alloggio e da altri ad essi inerenti, sara' corrisposta in piu' la somma costituente la differenza, a titolo di assegno ad personam.
Tutti gli assegni ad personam conferiti in forza della presente legge sono valutabili agli effetti della pensione od indennita' di riposo.