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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/02/2025, n. 7254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7254 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA AR nato il [...] avverso l'ordinanza del 04/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG FLAVIA ALEMI che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di AN - investito dell'opposizione ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - ha confermato l'anteriore decreto del Magistrato di sorveglianza, che aveva ordinato l'espulsione dallo Stato di Bledar Kaca, a titolo di sanzione alternativa alla detenzione. 2. Il condannato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998. Penale Sent. Sez. 1 Num. 7254 Anno 2025 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 14/01/2025 Preliminarmente eccepisce nullità processuale, conseguente all'omessa notificazione del decreto di espulsione - emesso il 22 maggio 2024 e notificato all'interessato il 28 maggio 2024 - ai suoi difensori di fiducia, avvocati Tommaso SI e AB NA, nonostante entrambi risultassero già nominati dal detenuto, rispettivamente il 14 dicembre 2023 ed il 9 gennaio 2024, nel procedimento di esecuzione della pena con dichiarazione resa presso l'Ufficio matricola della Casa circondariale di AN. Ricorda la difesa del ricorrente che è il comma 6 dell'art. 16 cit. a prescrivere la notificazione del decreto di espulsione al difensore di fiducia dello straniero se già nominato nella fase esecutiva della pena. Se è intervenuta tale nomina, non deve procedersi alla nomina di un difensore di ufficio come erroneamente disposto dal Tribunale di sorveglianza di AN. 'It(/lAA
lette le conclusioni del PG FLAVIA ALEMI che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di AN - investito dell'opposizione ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - ha confermato l'anteriore decreto del Magistrato di sorveglianza, che aveva ordinato l'espulsione dallo Stato di Bledar Kaca, a titolo di sanzione alternativa alla detenzione. 2. Il condannato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998. Penale Sent. Sez. 1 Num. 7254 Anno 2025 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 14/01/2025 Preliminarmente eccepisce nullità processuale, conseguente all'omessa notificazione del decreto di espulsione - emesso il 22 maggio 2024 e notificato all'interessato il 28 maggio 2024 - ai suoi difensori di fiducia, avvocati Tommaso SI e AB NA, nonostante entrambi risultassero già nominati dal detenuto, rispettivamente il 14 dicembre 2023 ed il 9 gennaio 2024, nel procedimento di esecuzione della pena con dichiarazione resa presso l'Ufficio matricola della Casa circondariale di AN. Ricorda la difesa del ricorrente che è il comma 6 dell'art. 16 cit. a prescrivere la notificazione del decreto di espulsione al difensore di fiducia dello straniero se già nominato nella fase esecutiva della pena. Se è intervenuta tale nomina, non deve procedersi alla nomina di un difensore di ufficio come erroneamente disposto dal Tribunale di sorveglianza di AN. 'It(/lAA