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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 01/10/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
istruttore Dott.ssa Maria Iandiorio ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2860 del Ruolo generale degli affari civili dell'anno 2022, avente ad oggetto:
responsabilità ex artt. 2049 -2051 -2052 c.c. vertente
TRA
nato in [...] il [...], c.f.: e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata in [...] il [...], C.F.: , Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Matarazzo
- APPELLANTI –
E
, nata il [...], in [...] - C.F.: Controparte_1 C.F._3
rappresentata dall'avv. Nicola Zinzi
- APPELLATA
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, letti gli atti osserva quanto segue.
Par
e impugnavano la sentenza emessa dal giudice di pace in Parte_1 Parte_3
data 20 gennaio 2022, sentenza n. 118/2022 con la quale la convenuta era stata Controparte_1
condannata al pagamento di euro 50,00 oltre interessi nei loro confronti.
Esponevano che era stata assolta nel procedimento penale per essersi fatta Controparte_1
ragione arbitrariamente, poiché “gli odierni imputati nonostante il diniego loro ben noto, perché più
volte manifestato, dai coniugi in ordine al taglio della siepe, pur potendo ricorrere Controparte_2 al Tribunale, provvedevano arbitrariamente a farsi ragione da sé, estirpando la siepe e minacciando
le odierne persone offese che volevano impedirlo. … … I prevenuti, quindi, pur potendo ricorrere al
Giudice per veder riconosciuta la propria ragione sul diritto di passaggio sulla corte condominiale,
che presupponeva il taglio della siepe, esistente sulla corte e minacciando i condomini e Pt_1
che volevano impedirlo, ciò che concreta senz'altro l'ipotesi criminosa al vaglio. Inoltre Parte_2
in tal caso l'elemento psicologico del reato è del tutto rappresentato dal fine personale di esercitare
un proprio preteso diritto e dalla convinzione di essere, plausibilmente, nel giusto”.
Con sentenza penale n. 1370/2018 emessa in data 12 luglio 2018 era stata Controparte_1
assolta ai sensi dell'articolo 131 bis c.p. per la particolare tenuità del fatto e la sentenza era passata in giudicato in data 4 settembre 2018.
La sentenza aveva in ogni caso affermato la sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la circostanza che l'imputato lo avesse commesso.
Per questi motivi
gli odierni appellanti instauravano il giudizio civile per l'accertamento del solo quantum debeatur della pretesa risarcitoria, innanzi al giudice di pace che con la citata sentenza condannava l'appellata al pagamento di euro 50,00.
Dinanzi al giudice di pace la convenuta si costituiva contestando l'eccessività della pretesa risarcitoria.
Con l'odierno atto di appello, i ricorrenti contestavano l'abnormità della sentenza resa, benché
di accoglimento.
Censuravano la sentenza per vizio della motivazione e per l'assoluta indeterminatezza in ordine alla quantificazione del danno. Parimenti censuravano la sentenza in ordine alla liquidazione delle spese.
Per questi motivi
concludevano “nel merito, per i motivi ivi esposti ed in riforma della
sentenza impugnata, condannare la convenuta, al risarcimento di tutti i danni (materiali, morali,
fisici, all'onore, ecc.) cagionati agli attori, in conseguenza dei fatti per cui è causa, oltre
rivalutazione ed interessi legali dal fatto al soddisfo;
danni da rivalutarsi secondo i canoni richiesti
dalla giurisprudenza e da quantificarsi nella somma di euro 2.500,00 per la sig.ra Parte_2 e nella somma di euro 4.000,00 per il sig. e, comunque nella somma
[...] Parte_1
maggiore o minore che sarà ritenuta di equità dal Tribunale adito, ivi comprendendo le spese legali
sostenute dagli attori per la costituzione di parte civile nel giudizio penale ed ammontanti ad euro
1.450,00 come da fatture allegate all'atto introduttivo il tutto oltre alla rivalutazione, secondo le
tariffe di cui al Decreto 10 marzo 2014, n. 5, delle spese legali liquidate per la fase di primo grado.”
Si costituiva che preliminarmente eccepiva l'inappellabilità della sentenza Controparte_1
per avere il Giudice condannato al pagamento della somma di € 50,00 e, dunque, ai sensi dell'art. 339
c.p.c.
Deduceva, inoltre, l'inammissibilità dell'appello per parcellizzazione della domanda ponendosi in contrasto, anche con quanto ha stabilito la Corte Costituzionale con Sentenza n.
173/2022, nella quale viene dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 538 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis c.p., decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti c.p.p.
In virtù di tali argomentazioni, considerato che il giudicato penale della vicenda di cui è causa si è formato in un'epoca antecedente alla citata declaratoria di incostituzionalità dell'art. 538 cpp,
ovvero che la successiva azione civile svolta da controparte si poneva quale necessaria in virtù della previgente norma dichiarata illegittima, congruo appare il giudicato di primo grado che, in linea con i principi esposti, ha provveduto a quantificare e liquidare le spese legali – una tantum- insieme al danno materiale accertato e patito.
Deduceva che, in ogni caso, l'accertamento del giudice civile deve comunque riguardare il danno-conseguenza, secondo i normali canoni civilistici derivanti dall'art. 1223 c.c.. La pur intervenuta condanna generica in sede penale non esime affatto il giudice civile dall'accertamento del nesso causale, dell'an e del quantum relativi al danno-conseguenza, dovendosi ricondurre tale aspetto al normale onere di allegazione e prova gravante sulla parte danneggiata. Va dunque inteso che, in coerenza con il vigente sistema risarcitorio - nel quale il danno è sempre danno-conseguenza e non è mai predicabile in re ipsa, cfr. ex multis Cass. n. 7385/2021 - il riparto dell'onere assertivo e probatorio deve seguire i già menzionati criteri fissati in materia civile, alla luce dei principi da tempo enunciati dalla S.C. (già da SS.UU). n. 13533/2001.
Considerata, pertanto, l'assenza di prove, concludeva per il rigetto dell'appello.
La causa veniva riservata in decisione all'udienza del 26.9.2025.
L'appello è ammissibile.
Per valutare in ordine alla ammissibilità o meno dell'appello nelle cause civili di valore inferiore a € 1100,00 -come eccepito dalla convenuta- il criterio rilevante non è l'importo liquidato con la sentenza ma il valore della causa come determinato dalla domanda introduttiva in primo grado.
Secondo l'art. 339 co. 3 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza consolidata, le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non inferiore a € 1100,00 sono considerate pronunciate secondo equità anche se il giudice applica norme di diritto.
Nel caso di specie, l'appello è ammissibile poiché la domanda è ricompresa nel valore di euro
5000,00 come si ricava da quanto richiesto in primo grado.
Passando alla disamina del merito, quando il giudice penale pronuncia una condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede civile, il giudice civile ha il compito di verificare rigorosamente l'esistenza del danno conseguenza, il nesso causale tra il fatto illecito accertato in sede penale e il danno lamentato, e la quantificazione del danno secondo le regole del diritto civile.
Quando la sentenza penale è di assoluzione per particolare tenuità del fatto, la stessa non esclude la responsabilità civile poiché in ogni caso accerta la sussistenza del fatto, la sua illiceità
penale e che l'imputato lo abbia commesso.
D'altra parte, la condotta può essere ritenuta penalmente tenue ma civilmente rilevante, ma rimane onere della parte lesa dimostrare il pregiudizio subito anche se il fatto è stato ritenuto di scarsa offensività. Fatte queste doverose premesse, tenendo conto del principio della ragione più liquida che è
un criterio processuale che consente al giudice di decidere una causa sulla base della questione più
agevolmente risolvibile anche se questa non è la prima ad affrontare secondo l'ordine logico tradizionale previsto dall'articolo 276 c.p.c., tenendo conto di ragioni di economia processuale di celerità del giudizio, di ragionevole durata del processo e dell'effettività della tutela giurisdizionale,
l'appello va rigettato e va integralmente confermata la sentenza resa in primo grado.
Ed invero nella disamina del materiale probatorio acquisito sia dinanzi al Giudice penale che al Giudice civile di primo grado, manca qualsivoglia elemento, sia pure indiziario, teso a comprovare il tipo e l'entità del danno subito.
Dalla sentenza penale resa emerge, infatti, che gli imputati e Controparte_1 Persona_1
(poi deceduto) sradicavano con una motosega gli alberi di cui si componeva la siepe di cui è causa e quando gli odierni appellanti cominciavano a scattare delle fotografie per comprovare l'accaduto, gli imputati proferivano le minacce di cui al capo di imputazione.
La lite scaturiva sostanzialmente per il mancato accordo fra tutte le parti di causa in ordine al taglio della siepe in questione;
gli imputati venivano quindi condannati poiché, pur potendo ricorrere in giudizio per ottenere l'autorizzazione al taglio della siepe da parte del giudice -al fine di esercitare il diritto di passaggio sulla corte comune-si facevano arbitrariamente ragione da sé effettuando il taglio della siepe.
veniva alla fine assolta per la particolare tenuità del fatto. Controparte_1
Ebbene, la semplice condanna in sé e il fatto che il giudice civile sia vincolato a quanto accertato in sede penale in ordine alle modalità concrete di verificazione dell'accaduto non esime gli attori, odierni appellanti, -al fine del ristoro del danno- richiesto di provare in maniera seria, concreta e circostanziata il tipo di danno per cui chiedono il risarcimento.
Nell'atto introduttivo del giudizio essi, infatti, hanno articolato una serie di voci di danno
(materiali, morali, fisici e all'onore) ma non hanno tuttavia fornito alcun tipo di prova in ordine ad alcuno degli stessi. Non hanno, ad esempio, prodotto un preventivo necessario per la risistemazione della siepe;
non hanno dimostrato il tipo di danno fisico che abbiano subito né hanno dimostrato -nemmeno in via astratta- quale sia e in che cosa si sarebbe sostanziato il danno morale e all'onore a meno di non ritenerlo in re ipsa.
Il danno all'onore e alla reputazione non è, tuttavia, in re ipsa, cioè non si presume automaticamente dalla lesione del diritto;
esso deve essere allegato e provato dalla parte che lo invoca anche mediante presunzioni, che devono essere gravi, precise e concordanti e fondate su elementi indiziari diverse dal fatto in sé.
Per ottenere il risarcimento, infatti, è necessario allegare il fatto lesivo, dimostrare il danno conseguenza -cioè in che cosa sia consistito il pregiudizio-, come, ad esempio perdita di stima,
isolamento sociale, sofferenza morale, o quali siano stati gli effetti concreti (perdita di opportunità,
deterioramento di rapporti personali o professionali) e tal senso fornire elementi probatori come testimonianze e documenti o presunzioni fondate su circostanze oggettive come l'ampia diffusione dell'offesa, la posizione sociale della vittima e il contesto in cui è avvenuta la lesione. Solo dopo che il danno è stato allegato e provato, il giudice può procedere alla liquidazione- anche equitativa-
basandosi sul concreto pregiudizio subito dalla vittima.
Nel caso di specie, mancano tutti gli elementi su considerati.
Appare, pertanto, evidente che la sentenza del giudice di pace -nel liquidare in via equitativa in assenza di qualsivoglia dimostrazione concreta la somma di euro 50,00- non possa essere rimeditata.
La stessa condanna alle spese si profila in linea con il tipo di risarcimento riconosciuto.
Ai fini della liquidazione delle spese, infatti, bisogna tener conto del disputatum, ossia quanto chiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo, e del decisum, ossia di quanto effettivamente riconosciuto dal giudice.
Secondo la Cassazione civile a sezioni unite n. 19014/2007 e confermato da pronunce più
recenti, si esprime il principio di diritto per cui -sebbene bisogna tener conto del disputatum e non nel decisum almeno in primo grado- è tuttavia possibile per il giudice compensare o ridurre le spese in presenza di soccombenza parziale, lite temeraria o complessità della materia. Andando ad approfondire la motivazione -certamente scarna- resa dal giudice di pace sulla pronuncia delle spese,
ritiene il Tribunale di non doversi discostare da quanto deciso, condividendone la sostanza, vista la modestia della somma riconosciuta rispetto all'entità della pretesa e l'assoluta mancanza e genericità
della prova fornita.
L'appello va pertanto rigettato e le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Trattandosi di atto notificato dopo il 30.1.2013 va, altresì, posto a carico dell'appellante il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13 co. 1 bis come inserito dall'art. 1 co. 17 L. 228/12 all'art. 13 co. 1 quater DPR
115/2002
P. Q. M.
Rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 118/2022 emessa dal
Giudice di pace di Avellino;
condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1701,00 oltre Iva
e cpa nonché spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Cristina Di Nicolò dichiaratasi anticipataria;
pone a carico degli appellanti il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13 co. 1 bis come inserito dall'art. 1 co.
17 L. 228/12 all'art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Avellino 1.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Iandiorio