Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2004, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - rel. Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
a da UFFICIO DISTRETTUALE II DD EMPOLI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ET UN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 112/99 della Commissione Tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 16/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/09/03 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso in via preliminare per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
HE UN - titolare di pensione militare tabellare privilegiata, per invalidità riportata durante il servizio di leva - a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 387/1989 (dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 34 D.P.R. 601/1973 nella parte in cui non prevedeva l'estensione a tali pensioni dell'esenzione dall'irpef prevista per le pensioni militari di guerra), presentava istanza di rimborso dell'irpef trattenuta su quanto erogatogli all'indicato titolo nonché di quanto versato in autotassazione.
Il ricorso del contribuente avverso il silenzio - rifiuto della Intendenza di Finanza sulla predetta richiesta di rimborso veniva accolto dalla Commissione Tributaria di primo grado di Firenze con decisione n. 212/1992. L'Ufficio delle Imposte Dirette di Empoli, che aveva provveduto ad eseguire i rimborsi, ritenuto di avere liquidato somme in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto in base alla indicata decisione, notificava al HE una cartella di pagamento ai sensi dell'art. 43 D.P.R. 602/1973. Il ricorso del contribuente avverso tale cartella veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze con sentenza n. 252/12/97: sentenza poi confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana con sentenza n. 112/6/99, depositata il 16.7.1999, sul rilievo che la previsione dell'art. 43 D.P.R. 602/1973 attiene al recupero da parte dell'Ufficio di somme erroneamente rimborsate e non di rimborsi effettuati in osservanza di un giudicato tributario.
Ricorrono congiuntamente per cassazione il Ministero delle Finanze e l'Ufficio delle Imposte Dirette di Empoli.
Il contribuente intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 43 D.P.R. 602/1973 nonché dell'art. 97 della Costituzione;
inoltre,
omessa, erronea e/o insufficiente motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia.
Ad avviso dei ricorrenti la C.T.R. non avrebbe tenuto conto delle censure mosse con l'atto di appello alla sentenza di primo grado, essendosi limitata a rilevare la infondatezza della pretesa erariale in quanto contraria al principio della intangibilità del giudicato formatosi sulla sentenza n. 112/1992 della C.T. di primo grado di Firenze.
In particolare, Giudici di appello non avrebbero proceduto, come invece doveroso, ad interpretare il giudicato stesso per verificare se si fosse effettivamente dato luogo ad un rimborso eccedente il dovuto in base a tale giudicato (perché comprendente anche anni anteriori al 1988, relativamente ai quali non poteva sussistere alcun diritto alla restituzione di somme versate in autoliquidazione, trattandosi di rapporti esauriti per mutile decorso del termine ex art. 38 D.P.R. 602/1973). Premesso che il ricorso deve ritenersi ammissibile risultando notificato in data 6.10.2000, nel termine di un anno e quarantasei giorni dalla data (16.7.1999) del deposito della sentenza impugnata (sentenza non notificata), ritiene la Corte che le censure siano prive di fondamento.
Invero, costituisce dato di fatto non contestato che il rimborso dell'irpef è avvenuto a seguito ed in esecuzione del passaggio in giudicato della decisione n. 212/1992 della C.T. di primo grado di Firenze.
Orbene, come risulta dalla impugnata sentenza 112/6/99 della C.T.R. Toscana, quella decisione ha accolto la domanda del HE "nei limiti della prescrizione ordinaria".
Pertanto, l'A.F., non avendo provveduto ad impugnare la decisione stessa, una volta divenuta la stessa definitiva, era tenuta a dare esecuzione al relativo giudicato, formatosi inequivocabilmente, attesa la ricordata statuizione del dispositivo, nel senso della condanna della stessa A.F. al rimborso dell'irpef nei limiti del decennio.
A questa stregua, la cartella di pagamento ex art. 43 D.P.R. 600/1973 - diretta, come in precedenza si è rilevato, al recupero delle somme ad avviso della stessa Amministrazione restituite in eccesso - si appalesa illegittima, poiché all'evidenza disapplicativa del giudicato laddove si assume non dovuta la restituzione di quanto versato in autoliquidazione dal HE in anni anteriori al 1988, trattandosi di rapporti esauriti per inutile decorso del termine di diciotto mesi dalla data del versamento ex art. 38 D.P.R. 602/1973 (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 1 comma 5^ L. 133/1999, con effetti dal 18.5.1999).
Siffatta questione poteva e doveva essere posta in sede di impugnazione della decisione n. 212/92: non essendo ciò avvenuto ed essendo tale decisione passata in cosa giudicato, deve escludersi sia consentito all'A.F. di paralizzare l'integrale esecuzione della stessa deducendo, tardivamente, la mancata osservanza del disposto dell'art. 38 citato.
Alla stregua dei rilievi che precedono, essendo evidente la illegittimità della cartella di pagamento per cui ora è controversia, e non essendo quindi dato rilevare nella sentenza impugnata alcuno dei vizi denunciati dall'A.F. con il ricorso in esame, ne consegue che il ricorso deve essere rigettato. Quanto alle spese del presente giudizio, in ordine alle stese non vi è luogo a provvedere poiché la parte risultata vittoriosa non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004