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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 25/07/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1434/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1434/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Alessio Filippi che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo CP_1 studio dell'Avv. Giulia Marcella Berti, che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
E
Controparte_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“insiste negli atti di causa e segnatamente affinchè l'adito On.le Tribunale voglia emettere pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 tra
La sig. ra nata a [...] il 23\10\1953 residente in [...]di Riva Parte_1
(ME ) codice fiscale cittadina italiana C.F._1
E
nato a [...] ) il 03\06\1943 cittadino italiano residente in [...]
Leonardo Ferrero 41 interno 3 codice fiscale giusto atto di matrimonio C.F._2 trascritto al COMUNE DI CUNEO atto NUMERO 226 PARTE 2 SERIE a ANNO 1969
Ordinando conseguentemente la relativa annotazione da parte dell'Ufficiale di Stato Civile confermando le conclusioni rassegnate e ribadite nelle memorie rispettivamente depositate il 24 settembre 2024 e 20 /09/ 2024 .”
Per il convenuto:
“insiste per l'emissione della sentenza che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio a suo tempo contratto tra le parti, alle condizioni già rassegnate, mandando all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Cuneo di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio atto 226 parte 2 serie A”
Per il P.M.:
“Si dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24.6.2024, ha chiesto pronunciarsi la separazione dal marito Parte_1
con cui si è unita in matrimonio a Cuneo il 15.3.1969, senza alcuna condizione CP_3 economica essendo sia i coniugi che i figli nati dal matrimonio economicamente indipendenti. Il convenuto si è costituto, dando atto del raggiungimento di un accordo e chiedendo altresì pronunciarsi, una volta decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza parziale del 31.10.2024 è stata dichiarata la separazione dei coniugi e, con ordinanza in pari data, la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di cessazione degli atti civili del matrimonio. All'udienza a trattazione scritta del 27.5.2024, le parti hanno confermato la volontà di divorziare e la causa è stata successivamente rimessa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio, chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione è fondata e deve essere accolta.
Infatti, con sentenza parziale del 31.10.2024, è stata dichiarata la separazione dei coniugi e si è dunque integrato il requisito di cui all'art. 3 n. 2 lett. b l. 898/1970, essendo trascorsi più di sei pagina 2 di 3 mesi dall'autorizzazione ai coniugi a vivere separatamente. L'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato nel tempo, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla.
In mancanza di domande su questioni economiche, nulla va disposto sul punto.
Le spese vengono integralmente compensate in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in
Cuneo il 15.9.1969 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del
[...]
Comune di Cuneo al n. 226 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1969,
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cuneo di procedere all'annotazione della presente sentenza ai sensi del R.D. 9-7-39 n. 1238;
COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 26.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1434/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Alessio Filippi che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo CP_1 studio dell'Avv. Giulia Marcella Berti, che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
E
Controparte_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“insiste negli atti di causa e segnatamente affinchè l'adito On.le Tribunale voglia emettere pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 tra
La sig. ra nata a [...] il 23\10\1953 residente in [...]di Riva Parte_1
(ME ) codice fiscale cittadina italiana C.F._1
E
nato a [...] ) il 03\06\1943 cittadino italiano residente in [...]
Leonardo Ferrero 41 interno 3 codice fiscale giusto atto di matrimonio C.F._2 trascritto al COMUNE DI CUNEO atto NUMERO 226 PARTE 2 SERIE a ANNO 1969
Ordinando conseguentemente la relativa annotazione da parte dell'Ufficiale di Stato Civile confermando le conclusioni rassegnate e ribadite nelle memorie rispettivamente depositate il 24 settembre 2024 e 20 /09/ 2024 .”
Per il convenuto:
“insiste per l'emissione della sentenza che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio a suo tempo contratto tra le parti, alle condizioni già rassegnate, mandando all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Cuneo di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio atto 226 parte 2 serie A”
Per il P.M.:
“Si dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24.6.2024, ha chiesto pronunciarsi la separazione dal marito Parte_1
con cui si è unita in matrimonio a Cuneo il 15.3.1969, senza alcuna condizione CP_3 economica essendo sia i coniugi che i figli nati dal matrimonio economicamente indipendenti. Il convenuto si è costituto, dando atto del raggiungimento di un accordo e chiedendo altresì pronunciarsi, una volta decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza parziale del 31.10.2024 è stata dichiarata la separazione dei coniugi e, con ordinanza in pari data, la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di cessazione degli atti civili del matrimonio. All'udienza a trattazione scritta del 27.5.2024, le parti hanno confermato la volontà di divorziare e la causa è stata successivamente rimessa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio, chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione è fondata e deve essere accolta.
Infatti, con sentenza parziale del 31.10.2024, è stata dichiarata la separazione dei coniugi e si è dunque integrato il requisito di cui all'art. 3 n. 2 lett. b l. 898/1970, essendo trascorsi più di sei pagina 2 di 3 mesi dall'autorizzazione ai coniugi a vivere separatamente. L'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato nel tempo, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla.
In mancanza di domande su questioni economiche, nulla va disposto sul punto.
Le spese vengono integralmente compensate in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in
Cuneo il 15.9.1969 tra , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del
[...]
Comune di Cuneo al n. 226 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1969,
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cuneo di procedere all'annotazione della presente sentenza ai sensi del R.D. 9-7-39 n. 1238;
COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 26.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3