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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 20/12/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.236/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.448/2022 (n.996/2018 R.G.) emessa dal Tribunale di
Caltanissetta il 15.06.2022 e pubblicata in pari data, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo vertente tra
nata a [...] il [...] c.f. , difeso per Parte_1 C.F._1
procura in atti dall'avv. Francesco Pace ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Riesi viale Lazio 4
- appellante -
contro
c.f. con sede in Milano, e per essa (giusta rogito Controparte_1 P.IVA_1
notaio di San Donato Milanese, rep. 432/2018) la procuratrice Persona_1 [...]
c.f. , in persona del legale rappresentante, difeso Controparte_2 P.IVA_2
dall'avv. Leonardo Blandino giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Oreste Fiorenza, in via Parioli 77 Gela
- appellata –
c.f. con sede Controparte_3 P.IVA_3
in Stezzano (BG) - in persona del curatore fallimentare pro tempore
- appellata, contumace -
All'udienza del 29.5.2025, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, – titolare di una rivendita di Parte_1
tabacchi sita in Riesi - proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.298/2017
emesso dal Tribunale di Caltanissetta il 09.06.2017, che le ingiungeva il pagamento della somma di € 8.943/44, oltre spese e interessi, in favore di Controparte_4
, in virtù del contratto di finanziamento n.826494 stipulato in data 03/11/2009.
[...]
Esponeva che il finanziamento era strettamente collegato a un ulteriore contratto che la stessa aveva stipulato in data 30.09.2009 con per la fornitura di Controparte_3
prodotti e servizi informatici e che, a seguito dell'inadempimento contrattuale addebitabile a quest'ultima (che non forniva i servizi richiesti), l'opponente aveva comunicato formalmente la risoluzione del contratto con lettera raccomandata A/R del 03.12.2009.
Per l'effetto, a causa dell'intervenuta risoluzione del contratto con e Controparte_3
ritenuto il collegamento negoziale, l'attrice chiedeva di dichiarare ed accertare che nessuna somma era dovuta alla società opposta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo, chiedendo preliminarmente di essere autorizzata alla chiamata in causa della
Curatela del fallimento di Controparte_3
In subordine, chiedeva che il decreto ingiuntivo fosse dichiarato nullo o comunque inammissibile, infondato e privo di ogni giuridico effetto per carenza di prova scritta del credito azionato, argomentando che l'estratto conto del debito residuo (€ 8.943,44)
difettasse del requisito di certificazione richiesto dall'art.50 TUB.
In ulteriore subordine, contestava che l'opposta avesse effettuato addebiti di somme non dovute, derivanti da una illegittima capitalizzazione degli interessi, in violazione dell'art.1283 c.c.
Si costituiva in giudizio , contestando integralmente Controparte_4
l'opposizione, sostenendo l'inesistenza del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di vendita e la legittimità della pretesa creditoria.
Nelle more del giudizio, si costituiva ex art.111 c.p.c. nella qualità di Controparte_1
cessionaria del credito di , facendo proprie tutte le domande ed eccezioni CP_4
dell'opposta e allegando il contratto di finanziamento n.826494, il verbale di “avvenuta
consegna e collaudo” da parte di , l'estratto conto e la diffida di pagamento. CP_3
La Curatela del fallimento di rimaneva contumace, nonostante fosse Controparte_3
stata autorizzata la sua chiamata e ritualmente citata.
Istruita la causa con la documentazione allegata e l'assunzione delle prove testimoniali al riguardo del mancato funzionamento dei servizi informatici acquistati da CP_3
con sentenza n.448/2022 il Tribunale di Caltanissetta, così disponeva:
[...]
“Rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo n.298/2017, emesso
dal Tribunale di Caltanissetta in data 8/9 giugno 2017.
Condanna la sig.ra al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta Parte_1
che liquida in € 2.417,50, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Nulla sulle spese in favore della Curatela del fallimento Controparte_3
Il primo Giudice riteneva configurabile il collegamento funzionale tra il contratto di finanziamento e il contratto di compravendita da , osservando che CP_4 CP_3
tale collegamento "ha fonte legale e prescinde dall'esistenza di una clausola ad hoc inserita nel regolamento contrattuale".
Tuttavia, il Tribunale argomentava che la conditio sine qua non per la risoluzione del contratto di finanziamento era che il contratto di vendita fosse risolto per inadempimento,
mentre nel caso di specie, mancava una sentenza che accertasse e dichiarasse definitivamente risolto il contratto di vendita.
In assenza di una clausola risolutiva espressa o di un termine essenziale, l'unico rimedio stragiudiziale sarebbe stato la diffida ad adempiere ex art.1454 c.c., rilevando che “la
lettera inviata dalla alla non conteneva alcuna intimazione ad adempiere né Pt_1 CP_3
l'indicazione di un congruo termine”.
Quindi, non essendovi una domanda dell'opponente volta ad ottenere la dichiarazione di risoluzione per inadempimento del contratto intervenuto tra la e la , Pt_1 CP_3
l'opposizione andava rigettata, atteso che aveva "compiutamente Controparte_4
provato la legittimità della pretesa economica azionata", producendo il contratto di finanziamento n.826494, il verbale di avvenuta consegna e collaudo da parte di , CP_3
l'estratto conto e la diffida di pagamento.
Con atto di citazione in appello, propone gravame avverso la predetta Parte_1
sentenza, chiedendone la riforma per i motivi appresso compendiati:
NULLITÀ DELLA SENTENZA PER MANCANZA DI MOTIVAZIONE
La sentenza è nulla ex artt.132 e 161 c.p.c. per vizio totale di motivazione, in quanto chiaramente apparente.
Il Tribunale, pur avendo ritenuto configurabile il collegamento negoziale, ha omesso di specificare gli elementi probatori e gli argomenti logico-giuridici per addivenire al rigetto dell'opposizione e alla decisione assunta.
ERRONEA E CONTRADDITTORIA APPLICAZIONE DELL'ART. 1454 C.C.
L'azione esperita dalla non doveva essere qualificata come azione di risoluzione del contratto per inadempimento (ex Pt_1
art.1453 c.c.), volta a ottenere una pronuncia costitutiva, mirando piuttosto a conseguire una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto. CP_ Nello specifico, la prestazione dovuta da non era più eseguibile da parte del soggetto obbligato,
Di conseguenza, l'assegnazione di un termine per l'adempimento appare inconcepibile, data l'irrimediabile situazione giuridica che aveva determinato l'impossibilità di attuazione del rapporto contrattuale.
CP_ L'inadempimento di è confermato dalla sua lettera di riscontro (doc. n.7 I grado), con la quale pur dichiarando di aver adempiuto alle proprie obbligazioni, deduceva che l'impossibilità di utilizzare la piattaforma dipendeva dalla "mancanza totale di copertura della rete" causata dal "gestore delle linee telefoniche locali".
ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLE STATUIZIONI SULLE SPESE DEL GIUDIZIO
Si contesta il capo di sentenza relativo alle spese, ritenute esorbitanti rispetto al valore della causa, di cui si chiede quantomeno la compensazione.
Con comparsa di risposta si costituisce negando l'opponibilità Controparte_1
dell'eventuale inadempimento di . CP_3
Sottolinea che il contratto (stipulato nel 2008) è antecedente all'entrata in vigore del
Codice del Consumo del 2010, pertanto, è applicabile ratione temporis l'art.125 co.4
D.Lgs. n.385/1993 (T.U. Bancario) che richiedeva un accordo di esclusiva tra fornitore e finanziatore affinché il consumatore potesse agire contro quest'ultimo, che nel caso in specie non ricorre:
“4. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia
effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei
limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al
finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore”.
Inoltre, l'art.17 del contratto di finanziamento, specificamente approvato ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c., escludeva espressamente l'opponibilità a delle eccezioni CP_4
relative al rapporto di compravendita in assenza di accordo di esclusiva.
Ribadisce che comunque la risoluzione non poteva essere dichiarata, perché era stato comprovato il regolare adempimento di , come risultante dal "verbale di consegna e CP_3
collaudo" (doc.5 I grado) sottoscritto dalla in data 11.11.2009, in cui dichiarava di Pt_1
aver ricevuto e accettato i beni/servizi "senza eccezioni o riserve di sorta" e che gli stessi erano "in normale stato di funzionamento".
Inoltre, la lettera di del 03.12.2009 (doc. 6 I grado) non integrava una valida diffida Pt_1
ex art.1454 c.c., mancando l'intimazione ad adempiere.
Rimane contumace la Curatela del fallimento di nonostante Controparte_3
regolarmente citata.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.5.2025, le parti depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da avverso la Sentenza n.448/2022 del Tribunale di Parte_1
Caltanissetta, deve essere rigettato.
Il primo motivo, con cui si lamenta la nullità della sentenza per vizio di motivazione
(apparente o inesistente), non merita accoglimento.
Il Tribunale di Caltanissetta ha espresso una chiara ratio decidendi: ha riconosciuto in astratto l'esistenza del collegamento negoziale (sebbene, come si vedrà, ciò appaia in contrasto con la normativa applicabile ratione temporis), ma ha rigettato l'opposizione perché, in concreto, la risoluzione del contratto di vendita (necessaria per travolgere il finanziamento) non era stata legalmente perfezionata.
Il Giudice ha esplicitato che la comunicazione inviata dalla a non poteva Pt_1 CP_3
valere come diffida ad adempiere ex art.1454 c.c., in quanto "non contiene alcuna
intimazione ad adempiere né l'indicazione di un congruo termine". Tale argomentazione, fondata sulla documentazione prodotta (la lettera di risoluzione del
03.12.2009, doc. all.2 atto di citazione, che non contiene la dicitura della diffida) e sul tenore letterale dell'art.1454 c.c., non è né apparente né inesistente, ma costituisce una specifica valutazione giuridica e logica che ha condotto al rigetto.
Il motivo è, pertanto, infondato.
Con riferimento al secondo motivo, l'appellante argomenta che l'assegnazione di un termine sarebbe stata "inconcepibile" poiché la prestazione di era già divenuta CP_3
"irrimediabilmente" ineseguibile.
Sebbene l'orientamento giurisprudenziale ammetta, in casi di evidente carenza di volontà
di adempiere o di ritardo oltre la normale tollerabilità, che la prestazione diventi inesigibile prescindendo dalla fissazione di un termine, tale principio non trova applicazione nella fattispecie in esame per due ordini di ragioni, di natura fattuale e legale.
Risulta dagli atti che la in data 11 novembre 2009, aveva sottoscritto il "verbale di Pt_1
consegna e collaudo" con (doc.5 dell'opposta), nel quale dichiarava Controparte_3
espressamente "di aver ritirato tutti i beni ed i servizi previsti da contratto;
di aver
esaminato, controllato ed accettato tutti i beni e servizi sia per quanto riguarda la loro
composizione che per contenuti e funzionamento;
di accettare i log dei server della
[...]
(...); di riconoscere i beni e i servizi in normale stato di funzionamento e di CP_3
accettarli in conseguenza... senza eccezioni o riserve di sorta".
La contestazione sollevata dalla in data 03.12.2009 (doc.6 attrice), lamentava la Pt_1
"impossibilità ad usufruire dei servizi offerti per causa della totale mancanza di copertura di
rete che ne impedisce il regolare funzionamento della linea telefonica".
, nel riscontrare la nota (doc. 7 ibidem), evidenziava di aver adempiuto alle CP_3
proprie obbligazioni (come confermato dal verbale di collaudo) e che il problema di copertura di rete non dipendeva da , bensì dal "gestore delle linee Controparte_3 telefoniche locali", offrendo la soluzione di utilizzare una "chiave UMTS".
Per l'effetto, alla luce del verbale di consegna e collaudo, che attesta la regolare esecuzione del contratto da parte di , secondo cui il problema era CP_3
imputabile a terzi (gestore di rete), non è provato un inadempimento grave e definitivo addebitabile a tale da rendere "inconcepibile" la richiesta di adempimento formale ex CP_3
art.1454 c.c.
Le testimonianze, sebbene riferiscano di un ritiro dell'apparecchio e di una promessa di sostituzione da parte di ignote "persone", non superano la prova contraria documentale fornita da (il verbale di collaudo e accettazione). CP_1
Il Giudice di primo grado, pur riconoscendo il collegamento negoziale, ha però
erroneamente applicato la giurisprudenza relativa a norme successive al contratto in questione.
Il contratto di finanziamento n.826494 e il piano di ammortamento (doc. 2a e 2b del fascicolo monitorio) sono stati stipulati in data 03/11/2009, in epoca anteriore all'entrata in vigore delle modifiche del Codice del Consumo del 2010, che sancirono il collegamento negoziale come regola.
Per l'effetto, risulta applicabile ratione temporis l'art.125 co.4 del D.Lgs. n.385/1993 (T.U.
bancario), che permetteva al consumatore di agire contro il finanziatore solo a condizione che "vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di
credito ai clienti del fornitore".
Nel caso di specie, (successore di ) ha ribadito che non ricorreva CP_1 CP_4
alcun accordo di esclusiva con . CP_3
Anzi, l'art.17 del contratto di finanziamento (specificamente approvato ex artt.1341 e 1342
c.c.) disponeva chiaramente che "il cliente è informato che, in assenza di accordo di
esclusiva con il Convenzionato, non possono essere opposte a le eccezioni relative CP_4 al rapporto di compravendita intervenuto tra il Convenzionato ed il Cliente…".
Poiché la clausola contrattuale, riproducente il contenuto normativo all'epoca vigente,
esclude l'opponibilità delle eccezioni relative al contratto di vendita al finanziatore in assenza di esclusiva, la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento, basata sull'asserito inadempimento di , risulta inopponibile a . CP_3 CP_1
In conclusione, anche se l'atto della avesse avuto valore di diffida (circostanza Pt_1
smentita dagli atti), la risoluzione del contratto di vendita non avrebbe potuto incidere sul contratto di finanziamento, data la mancanza di un accordo di esclusiva tra la finanziaria e il fornitore, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
Il motivo è, pertanto, infondato.
Il rigetto del terzo motivo, relativo alle spese di lite, è una conseguenza dell'esito del giudizio.
Confermando il rigetto dell'opposizione, è risultata la parte soccombente. Parte_1
Le spese sono state liquidate dal Tribunale in € 2.417,50, secondo i parametri del D.M.
55/14, tenuto conto del valore della controversia (€ 8.943,44), nè si ravvisano elementi per ritenere le spese esorbitanti o per derogare al principio di soccombenza.
Di qui il rigetto dell'appello.
Quale logico corollario, vanno poste a carico di le spese e gli onorari di Parte_1
causa, secondo il D.M. n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione di valore della causa fino a € 26.000/00, liquidati sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al r.g. n.236/2022, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, conferma la Sentenza n.448/2022 emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 15.06.2022 e pubblicata in pari data, appellata da . Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante, che liquida in €1.984/00 oltre 15% per
[...]
rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A. se dovute.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n. 115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)