Articolo 8 della Legge 7 agosto 1985, n. 428
Articolo 7Articolo 9
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5 settembre 1985
Art. 8. Disciplina delle reggenze

Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalita' per il conferimento della reggenza in caso di mancanza, assenza o impedimento del titolare di un ufficio della Amministrazione centrale del tesoro, di una direzione provinciale del Tesoro o di uno degli uffici a livello dirigenziale in cui questa e' ripartita, di un ufficio periferico del sistema informativo.
Nel caso in cui non vi siano dirigenti disponibili in sede, anche in deroga a quanto disposto dall' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , la reggenza puo' essere affidata anche ad un impiegato con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.
Nota all'art. 8, secondo comma:
Il testo dell' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 e' il seguente:
"Art. 4. (Funzioni dei dirigenti generali e qualifiche superiori). - I funzionari con qualifica di dirigente generale e qualifiche superiori esercitano le funzioni di capo delle direzioni generali o degli uffici centrali o periferici di livello pari o superiore, nonche' quelle di consigliere ministeriale con compiti di studi e ricerca ed altre di pari rilevanza specificate dalle disposizioni particolari concernenti le singole Amministrazioni".
Entrata in vigore il 5 settembre 1985
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