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5 settembre 1985
5 settembre 1985
Art. 8. Disciplina delle reggenze
Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalita' per il conferimento della reggenza in caso di mancanza, assenza o impedimento del titolare di un ufficio della Amministrazione centrale del tesoro, di una direzione provinciale del Tesoro o di uno degli uffici a livello dirigenziale in cui questa e' ripartita, di un ufficio periferico del sistema informativo.
Nel caso in cui non vi siano dirigenti disponibili in sede, anche in deroga a quanto disposto dall' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , la reggenza puo' essere affidata anche ad un impiegato con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.
Nota all'art. 8, secondo comma:
Il testo dell' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 e' il seguente:
"Art. 4. (Funzioni dei dirigenti generali e qualifiche superiori). - I funzionari con qualifica di dirigente generale e qualifiche superiori esercitano le funzioni di capo delle direzioni generali o degli uffici centrali o periferici di livello pari o superiore, nonche' quelle di consigliere ministeriale con compiti di studi e ricerca ed altre di pari rilevanza specificate dalle disposizioni particolari concernenti le singole Amministrazioni".
Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalita' per il conferimento della reggenza in caso di mancanza, assenza o impedimento del titolare di un ufficio della Amministrazione centrale del tesoro, di una direzione provinciale del Tesoro o di uno degli uffici a livello dirigenziale in cui questa e' ripartita, di un ufficio periferico del sistema informativo.
Nel caso in cui non vi siano dirigenti disponibili in sede, anche in deroga a quanto disposto dall' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , la reggenza puo' essere affidata anche ad un impiegato con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.
Nota all'art. 8, secondo comma:
Il testo dell' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 e' il seguente:
"Art. 4. (Funzioni dei dirigenti generali e qualifiche superiori). - I funzionari con qualifica di dirigente generale e qualifiche superiori esercitano le funzioni di capo delle direzioni generali o degli uffici centrali o periferici di livello pari o superiore, nonche' quelle di consigliere ministeriale con compiti di studi e ricerca ed altre di pari rilevanza specificate dalle disposizioni particolari concernenti le singole Amministrazioni".
Giurisprudenza • 3
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