CASS
Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/11/2024, n. 28329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28329 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 25933/2019 proposto da: CE IN, OV ER, domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato IU Di Meglio ([...]).
- Ricorrenti -
Contro TE LUISA, TE FRANCESCA, TE ANTONIO, TE EN, TE EL, domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato LO Buono ([...]). - Controricorrenti, ricorrenti incidentali - SERVITÙ Civile Sent. Sez. 2 Num. 28329 Anno 2024 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: GUIDA RICCARDO Data pubblicazione: 04/11/2024 2 Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3977/2018 depositata il 22/08/2018. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella pubblica udienza del 12 settembre 2024. Udita il Sostituto Procuratore Generale Stefano Pepe, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. Udito l’avvocato LO Buono. FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione, notificato in data 8/03/2001, i germani IO, AE, TT, LU e CE MA esponevano: (i) di essere proprietari, in ragione di un quinto ciascuno, per atto di donazione del 24/06/1993, di una “zonetta” di terreno sita in Barano d’Ischia, località OS RT, estesa circa 621 mq, riportata in catasto al foglio 21 (part.lla n. 331); (ii) che, con atto di compravendita del 16/11/1987, EN CE, in regime di comunioni con la consorte ER VI, aveva acquistato dai coniugi CE MA e ND GG, la piena proprietà del fondo, ubicato in Barano d’Ischia, frazione Piedimonte, località “Cardito” o “Cava Nocelle” (h. 15,95), distinto in catasto alla partita 7468, foglio 21, nn. 41 e 42; (iii) che i coniugi CE-VI, pur non vantando alcun diritto su quello degli attori, per accedere alla loro proprietà, si servivano da qualche tempo del fondo dei MA, attraversandolo quasi quotidianamente con mezzi meccanici (autoveicoli e ciclomotori), senza il consenso degli attori. Adivano, quindi, il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, perché dichiarasse il loro fondo libero ed esente da servitù pedonale e di passaggio con mezzi meccanici in favore di quello di proprietà dei convenuti CE e VI. Costituendosi in giudizio, i convenuti evidenziavano che il viottolo conteso, che si dipartiva dalla strada pubblica ed attraversava vari 3 fondi, esisteva da tempo immemorabile e che, da sempre, era stato utilizzato dai proprietari dei fondi a monte per raggiungere i propri terreni. Precisavano di essere proprietari, oltre che delle particelle nn. 401 (ex 41) e 42, indicate in citazione, anche di altri terreni, ubicati nella stessa località “Cava delle Nocelle”, distinti in catasto ai nn. 46, 47, 48, 50, 51, siti tutti più a monte, per raggiungere i quali, essi stessi e in precedenza i loro danti causa, avevano esercitato, sempre da tempo immemorabile, il passaggio pedonale e carrabile sul viottolo conteso. Chiedevano, pertanto, al Tribunale di Ischia, con domanda riconvenzionale, di dichiarare acquisita in loro favore, per usucapione, la servitù di passaggio pedonale e carrabile sul detto viottolo, o, in subordine, stante l’interclusione dei loro fondi, di costituire una servitù di passaggio coattivo, pedonale e carrabile, ai sensi dell’art. 1051 c.c., con il riconoscimento agli attori della relativa indennità. Il Tribunale di Ischia, con sentenza n. 12639/2014, per quanto qui rileva, in parziale accoglimento della domanda degli attori (in disparte l’erroneità della statuizione in ragione dell’accoglimento della riconvenzione di cui infra), dichiarava l’inesistenza di servitù di passaggio pedonale e carrabile, in favore del fondo dei convenuti, sulla zonetta di terreno degli istanti, sita in Barano d’Ischia, località OS RT, riportata in catasto al foglio 21, particella n. 331 (negatoria servitutis); rigettava la prima domanda riconvenzionale (usucapione della servitù di passaggio, sia pedonale che con mezzi meccanici, sul viottolo di proprietà degli attori); accoglieva la seconda riconvenzionale (subordinata) e disponeva, ex art. 1051 c.c., la costituzione della servitù di passaggio coattivo, sia pedonale che con mezzi meccanici, a carico della stradina attorea di cui alla part.lla 331 4 del foglio 21, in favore dei fondi dei convenuti Sigg.ri EN CE e ER VI (foglio 21, part.lle 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51). 2. Interposti rispettivamente appello principale dagli attori e appello incidentale dai convenuti avverso i capi della decisione di primo grado di rispettiva soccombenza, la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello incidentale proposto dai coniugi CE-VI e, in parziale accoglimento dell’appello principale dei MA, ha disposto (testualmente) la costituzione di servitù di passaggio coattivo, pedonale e con mezzi meccanici, a carico della stradina insistente sulla part.lla 331 del foglio 21, limitatamente in favore dei fondi dei coniugi EN CE e ER VI distinti dalle particelle 401 (ex 41), 42 parte, 46, 48 e 50 del medesimo foglio 21 ed esclusione delle altre. Questi, in sintesi, per ciò che rileva nel presente giudizio di cassazione, i motivi della decisione: (a) in base alle risultanze istruttorie (prova per testi e due c.t.u.), va disatteso il motivo di appello incidentale con cui i coniugi CE- VI lamentano l’errore della decisione di primo grado che ha respinto la loro domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della servitù di passaggio;
(b) è in parte fondato il motivo di appello principale dei germani MA che lamentano l’errore di fatto del Tribunale di Ischia che ha indicato come un “appezzamento continuo” l’insieme dei fondi dei convenuti che, invece, come evidenziato dalle due consulenze tecniche svolte nel corso del giudizio, tali non sono a causa della diversa altezza dei terreni, con differenze di quote di sette, otto metri, tra quelli “a valle” (particelle nn. 401, 46, 48 e 50), le cui quote variano da 1,5 m a 1,8 m rispetto al piano stradale, e quelli “a monte” (particelle nn. 42, 47, 49 e 51), che si trovano a quote tra i cinque e i nove metri al di sopra delle particelle a valle. 5 (c) accertato che le particelle a monte sono raggiungibili esclusivamente attraverso l’autonomo sentiero interpoderale che prosegue dalla stradina dei MA con un percorso diverso, situato a una distanza di circa dieci metri dal punto in cui i coniugi CE- VI hanno realizzato il varco per accedere al garage da loro costruito sulla porzione inferiore della particella n. 42, la verifica delle condizioni per la costituzione coattiva della servitù deve essere limitata alle sole particelle nn. 401 (ex 41), 46, 48, 50 e parte della part.lla n. 42; Queste ultime particelle costituiscono un fondo sostanzialmente unico, omogeneo per quota altimetrica, altrimenti intercluso, il cui accesso alla strada pubblica è assicurato soltanto tramite il tracciato stradale situato sulla particella n. 331, di proprietà MA, anche in ragione dell’impraticabilità dell’apertura di un varco di accesso alla via pubblica lungo il muro che separa quest’ultima dalle ridette particelle a valle di proprietà CE-VI; (d) limitatamente alle particelle a valle, è condivisibile la decisione del Tribunale di Ischia in punto di sussistenza dei requisiti dell’art. 1051 c.c. per la costituzione della servitù di passaggio coattivo, pedonale e carrabile, in ragione della mancanza di un accesso alla via pubblica e dell’esistenza, accertata dal primo giudice, di “colture in loco”. 3. EN CE e ER VI hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, cui hanno resistito i germani MA con controricorso, nel quale hanno svolto ricorso incidentale, affidato a cinque motivi. In prossimità della pubblica udienza il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. Le parti hanno depositato memorie. 6 In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE I. Preliminarmente, sono prive di fondamento le eccezioni dei controricorrenti di inammissibilità del ricorso per cassazione per violazione del requisito di forma-contenuto ex art. 366, primo comma, n. 6, e per violazione del principio di autosufficienza. È orientamento consolidato di questa Corte che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (tra le altre, Sez. 2, Ord. 13531 del 2023, che menziona “Cassazione civile sez. un., 27/12/2019, n.34469; Cassazione civile sez. III, 09/04/2013, n.8569”). Il che significa che, al contrario di quanto prospettano i controricorrenti, non integra un’ipotesi di inammissibilità del ricorso per cassazione l’omessa indicazione – nel testo del ricorso o in calce ad esso - dell’indice degli atti processuali su cui esso si fonda. Più in generale, nel caso in esame la struttura del ricorso per cassazione soddisfa il requisito dell’autosufficienza poiché, da un lato, consente alla Corte di avere una chiara e completa cognizione sia del fatto sostanziale sotteso alla controversia sia della dinamica processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo 7 possesso, compresa la stessa sentenza impugnata;
dall’altro, pone la controparte nella condizione di difendersi, come si evince dal tenore del controricorso, le cui prime 23 pagine contengono le repliche ai motivi di ricorso principale. 1. Il primo motivo di ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., la violazione dell’art. 949 c.c., e la nullità della sentenza, perché la Corte territoriale avrebbe pronunciato ultra petita, su domande ed eccezioni nuove, proposte dagli attori per la prima volta con l’atto di appello: in citazione questi ultimi avevano chiesto che venisse dichiarata l’inesistenza della servitù di passaggio sul loro fondo (particella n. 331) a favore delle particelle nn. 41 e 42 (in relazione alla porzione a valle, ove è collocato l’accesso al cd. garage), di proprietà dei convenuti. La domanda era stata ampliata in secondo grado, con la richiesta di accertamento dell’inesistenza della servitù anche in relazione alla successiva porzione del viottolo che adduce ai fondi a monte (seconda parte della particella 42, part.lle 47, 49, 51). 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Al di là della prospettabile inammissibilità della censura, che non risulta essere stata proposto nel giudizio di appello, rileva la Corte che la sentenza impugnata, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, si pronuncia sui motivi di appello dei sig.ri MA, che censuravano la pronuncia di primo grado che, in accoglimento della riconvenzionale dei coniugi CE-VI, aveva costituito la servitù di passaggio coattivo a favore di tutti i loro fondi, sia quelli posti a valle che quelli posti a monte (costituenti il terrazzamento superiore). 2. Il secondo motivo – “violazione e falsa applicazione dell’art. 1051 c.c. per “error in procedendo” - manifesta illogicità e 8 contraddittorietà della sentenza - nullità per violazione dell’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.” - lamenta l’errore della sentenza d’appello nella parte in cui, riformando la decisione di primo grado, nega che i fondi dei coniugi CE-VI, sia quelli posti a monte che quelli a valle, costituiscano “un appezzamento unico”, per la presenza di elevati dislivelli che renderebbero impossibile un collegamento tra gli uni e gli altri. Denuncia il vizio logico del ragionamento della Corte di Napoli che ha limitato la costituzione della servitù carrabile al primo tratto della particella n. 331, fino a circa undici metri dal principiare dello stradello, per consentire l’ingresso attraverso il varco largo 4,20 m al primo terrazzamento dei ricorrenti, e l’ha esclusa sul tratto successivo, fino al limitare della particella n. 331, già gravata di passaggio pedonale, richiesta in via riconvenzionale, perché il vincolo sarebbe diretto a soddisfare esigenze di mera comodità. In particolare, i ricorrenti sostengono che è circostanza pacifica che il secondo terrazzamento (quello a monte, che ha una superficie di 2.200 mq) è coltivato a vigneto e che, in ragione della sua destinazione, la costituzione di una servitù di passaggio carrabile, con mezzi meccanici, anche nel segmento della particella n. 331 che sta dopo il varco che consente l’ingresso al terrazzamento a valle si rende necessaria per la salvaguardia della loro “azienda agricola”, anche perché, a causa delle differenze di quota tra le due entità superficiarie (che pure ricadono in un unico fondo), non è possibile costruire una strada che dal terrazzamento a valle ascenda a quello a monte. 2.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 2.2. Non sussistono né errores in procedendo né errores in iudicando e nemmeno il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo. 2.3. Dal primo punto di vista (infondatezza del motivo), con riferimento all’adombrata carenza strutturale della motivazione, è 9 dato rilevare che la sentenza impugnata – i cui passi salienti sono stati riassunti nella parte in fatto - reca una motivazione che soddisfa senz’altro il requisito del “minimo costituzionale”, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679). 2.4. Dal secondo punto di vista (inammissibilità del motivo), l’asserita violazione dell’art. 1051 c.c., si sostanzia, in realtà, nella richiesta, inammissibilmente rivolta a questa Corte, di rivalutare i fatti di causa, dei quali la censura in esame offre una rappresentazione diversa rispetto alla ricostruzione operata dal giudice di appello e che ha indotto la Corte territoriale a circoscrivere la costituzione della servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 c.c. a favore dei fondi a valle di proprietà dei convenuti, con esclusione di quelli a monte, sul presupposto (anch’esso basato sullo scrutinio dei fatti di causa) che i terrazzamenti a valle e a monte non costituiscano un appezzamento continuo, per gli sbalzi di alcuni metri che li separano. 2.5. In terzo luogo, fin da Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053, si è andato consolidando il principio di diritto per cui l’attuale art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il 10 «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività». In questa fattispecie concreta, i ricorrenti non formulano rilievi critici riconducibili al paradigma legale di cui al novellato n. 5, dell’articolo 360. 3. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1065 c.c. e la nullità della sentenza “ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.”, perché la Corte distrettuale, nel ritenere sufficiente l’accesso pedonale ai fondi identificati con le part.lle 42, 47, 49 e 51, e nel non riconoscere quello carrabile, ha trascurato che l’art. 1065 c.c. impone che la servitù debba essere esercitata nel modo più soddisfacente per le esigenze del fondo dominante e per le sue esigenze produttive. 3.1. Il motivo è inammissibile. 3.2. La dedotta violazione dell’art. 1065 c.c. – che, evidentemente, è fattispecie eccentrica rispetto all’oggetto del presente giudizio, in tema di negatoria servitutis ex art. 949 c.c. e di costituzione della servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 c.c. - è questione nuova (i ricorrenti non individuano i “luoghi” del processo di merito dove la stessa sia stata posta o trattata) che, presupponendo (anche) indagini di fatto, non può essere sollevata per la prima volta in cassazione (cfr. Cass. Sez. U., n. 6459/2020). Come ricorda Cass. 27/09/2023, n. 27474 (che, in motivazione, menziona Cass. n. 32804/2019), qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto. 11 Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno adempiuto a tali oneri processuali. Si aggiunga, infine, che la CDA, alla stregua di un accertamento di fatto, si è limitata a constatare che i fondi a monte sono (pag. 20 della sentenza) “accessibili – per altro solo a piedi – tramite il viottolo interpoderale descritto dai consulenti”. 4. Il primo motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione degli artt. 112, 343 c.p.c., perché il giudice d’appello avrebbe sostituito d’ufficio gli elementi costitutivi della domanda riconvenzionale di costituzione della servitù di passaggio coattivo limitandola ai soli fondi dei convenuti posti a valle, mentre questi ultimi, senza proporre altre domande, avevano chiesto che la costituzione della servitù di transito riguardasse l’appezzamento unitario, comprensivo dei fondi a valle e dei fondi a monte. 4.1. Il motivo è infondato. 4.2. I convenuti hanno formulato domanda riconvenzionale al fine di sentire dichiarare la costituzione di servitù passaggio coattivo a favore di tutti i loro fondi (a valle e a monte); la Corte di Napoli ha escluso che tra detti fondi dei convenuti vi fosse continuità, a causa dei “dislivelli insuperabili”; dopodiché, mantenendosi entro il perimento della domanda, ha ravvisato i presupposti di cui all’art. 1051 c.c. esclusivamente in relazione ai fondi a valle. Del resto, come risulta espressamente da pagg. 37 e 38 del controricorso, gli appellanti principali MA erano ben consapevoli che, ai fini della costituzione della servitù, si potessero considerare, a tutto concedere, i fondi dei convenuti confinanti direttamente con la strada, di cui alle part.lle 401 (ex 41), 46, 48, 50, e nell’atto di appello avevano ipotizzato la creazione di un autonomo varco di accesso lungo il muretto di confine, in uno dei punti in cui la sua altezza rispetto al piano stradale era minima. 12 5. Il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione incoerente, contraddittoria e manifestamente illogica perché la Corte d’appello, nel decidere sull’applicabilità o meno dell’art. 1051 c.c., benché i fondi a valle dei convenuti confinassero con la strada pubblica, ha dichiarato che la creazione di uno sbocco o di un’uscita sulla strada pubblica avrebbe richiesto l’esecuzione di interventi troppo “dispendiosi”, facendo proprio il giudizio delle consulenze d’ufficio, che, tuttavia, si riferivano ad un altro aspetto, e cioè alle difficoltà di collegamento tra i fondi a valle e quelli a monte, che presentavano dei dislivelli di oltre nove. Da qui l’incoerenza e contraddittorietà della pronuncia, che accoglie la domanda di costituzione della servitù di passaggio coattivo, utilizzando – come parametro per stabilire se i convenuti CE-VI potessero procurarsi l’uscita sulla via pubblica “senza eccessivo dispendio o disagio” – la valutazione, in termini economici e urbanistici, espressa dai c.t.u. a proposito degli interventi necessari a mettere in collegamento i terreni a valle e a monte di proprietà dei convenuti. 6. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1051 c.c., perché la sentenza impugnata, nella parte in cui reputa sussistenti le condizioni per la costituzione della servitù di passaggio in ragione dell’impossibilità della creazione di un’uscita sulla pubblica via dai fondi dei convenuti posti a valle, prende in considerazione una situazione diversa da quella che avrebbe dovuto esaminare, consistente nell’esistenza di un muretto di poco più di un metro di altezza posto a confine tra detti fondi a valle e la strada pubblica. 6.1. Il secondo e il terzo motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono inammissibili. 13 6.2. Si è già sottolineato (punto 2.3.) che la sentenza ha una solida struttura argomentativa;
inoltre, analogamente a quanto sopra esposto (punto 2.4.), l’asserita violazione dell’art. 1051 c.c., si sostanzia, in realtà, nella richiesta, inammissibilmente rivolta a questa Corte, di rivalutare i fatti di causa, dei quali la censura in esame offre una rappresentazione diversa da quella avallata dal giudice di appello. È il caso di aggiungere che alla Cassazione non può essere chiesta una nuova attività istruttoria e che è principio altrettanto pacifico in giurisprudenza che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento di fatto compiuto dai giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’àmbito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione che ne ha fatto il giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (ex plurimis, Cass. 7/04/2017, n. 9097; Cass. 07/03/2018, n. 5355; Cass. 13/06/2023, n. 16781). 7. Il quarto motivo lamenta la violazione degli artt. 99, 167 comma 2, c.p.c., poiché la Corte territoriale non ha preso in considerazione la questione, oggetto di uno specifico motivo di appello, dell’indeterminatezza, quindi, della nullità della domanda riconvenzionale dei convenuti di costituzione della servitù di passaggio coattivo. 14 7.1. Il motivo è infondato. 7.2. Al contrario di quanto afferma il controricorso, non risulta che l’indeterminatezza della domanda riconvenzionale dei convenuti sia stata dedotta dagli appellanti come specifico motivo d’appello. D’altra parte, è chiaro che la Corte di Napoli, nello statuire sul merito dell’appello incidentale dei coniugi CE-VI, ha implicitamente negato che l’atto di gravame fosse viziato da indeterminatezza. 8. Il quinto motivo lamenta la violazione degli artt. 61, 62, 194, 115, 156 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., perché i giudici di merito hanno desunto la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda riconvenzionale dal contenuto delle relazioni tecniche dei consulenti d’ufficio (secondo le quali vi erano “colture in loco e […] un’oggettiva utilità a che la particella 41 e quelle più a monte siano raggiungibili in via pedonale e carrabile”), sollevando i convenuti dall’onere di allegare e di provare i fatti costitutivi della domanda. 8.1. Il motivo è inammissibile. 8.2. A proposito delle censure di cui agli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c., giova rammentare l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20867, che menziona: Cass. Sez. U., 05/08/2016, n. 16598; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34474, con richiami pure a Cass. 19/06/2014, n. 13960, e a Cass. 20/12/2007, n. 26965), per il quale «[i]n tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove 15 proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.» (in senso conforme, ex multis, Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 11/10/2016, n. 20382; Cass. 28/02/2018, n. 4699; Cass. 03/11/2020, n. 24395; Cass. 26/10/2021, n. 30173). Inoltre, l’art. 2697 c.c. viene in considerazione solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in base alla scissione della fattispecie in fatti costitutivi e mere eccezioni. Nel caso concreto, la Corte di merito, attenendosi alla regola di riparto dell’onere della prova, ha valutato le risultanze istruttorie e, con apprezzamento logicamente motivato, incensurabile in cassazione, ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’accoglimento dell’appello incidentale. In altri termini, il rilievo critico è inammissibile perché mira ad ottenere una diversa ricostruzione dei fatti di causa e censura l’accertamento di fatto operato dal giudice di merito. 9. In conclusione, entrambi i ricorsi, principale e incidentale, vanno rigettati. 10. Si dispone la compensazione delle spese del giudizio di cassazione, tra le parti, per la loro reciproca soccombenza. 11. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. 16
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa, tra le parti, le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, in data 12 settembre 2024, nella camera di
- Ricorrenti -
Contro TE LUISA, TE FRANCESCA, TE ANTONIO, TE EN, TE EL, domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato LO Buono ([...]). - Controricorrenti, ricorrenti incidentali - SERVITÙ Civile Sent. Sez. 2 Num. 28329 Anno 2024 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: GUIDA RICCARDO Data pubblicazione: 04/11/2024 2 Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3977/2018 depositata il 22/08/2018. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella pubblica udienza del 12 settembre 2024. Udita il Sostituto Procuratore Generale Stefano Pepe, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. Udito l’avvocato LO Buono. FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione, notificato in data 8/03/2001, i germani IO, AE, TT, LU e CE MA esponevano: (i) di essere proprietari, in ragione di un quinto ciascuno, per atto di donazione del 24/06/1993, di una “zonetta” di terreno sita in Barano d’Ischia, località OS RT, estesa circa 621 mq, riportata in catasto al foglio 21 (part.lla n. 331); (ii) che, con atto di compravendita del 16/11/1987, EN CE, in regime di comunioni con la consorte ER VI, aveva acquistato dai coniugi CE MA e ND GG, la piena proprietà del fondo, ubicato in Barano d’Ischia, frazione Piedimonte, località “Cardito” o “Cava Nocelle” (h. 15,95), distinto in catasto alla partita 7468, foglio 21, nn. 41 e 42; (iii) che i coniugi CE-VI, pur non vantando alcun diritto su quello degli attori, per accedere alla loro proprietà, si servivano da qualche tempo del fondo dei MA, attraversandolo quasi quotidianamente con mezzi meccanici (autoveicoli e ciclomotori), senza il consenso degli attori. Adivano, quindi, il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, perché dichiarasse il loro fondo libero ed esente da servitù pedonale e di passaggio con mezzi meccanici in favore di quello di proprietà dei convenuti CE e VI. Costituendosi in giudizio, i convenuti evidenziavano che il viottolo conteso, che si dipartiva dalla strada pubblica ed attraversava vari 3 fondi, esisteva da tempo immemorabile e che, da sempre, era stato utilizzato dai proprietari dei fondi a monte per raggiungere i propri terreni. Precisavano di essere proprietari, oltre che delle particelle nn. 401 (ex 41) e 42, indicate in citazione, anche di altri terreni, ubicati nella stessa località “Cava delle Nocelle”, distinti in catasto ai nn. 46, 47, 48, 50, 51, siti tutti più a monte, per raggiungere i quali, essi stessi e in precedenza i loro danti causa, avevano esercitato, sempre da tempo immemorabile, il passaggio pedonale e carrabile sul viottolo conteso. Chiedevano, pertanto, al Tribunale di Ischia, con domanda riconvenzionale, di dichiarare acquisita in loro favore, per usucapione, la servitù di passaggio pedonale e carrabile sul detto viottolo, o, in subordine, stante l’interclusione dei loro fondi, di costituire una servitù di passaggio coattivo, pedonale e carrabile, ai sensi dell’art. 1051 c.c., con il riconoscimento agli attori della relativa indennità. Il Tribunale di Ischia, con sentenza n. 12639/2014, per quanto qui rileva, in parziale accoglimento della domanda degli attori (in disparte l’erroneità della statuizione in ragione dell’accoglimento della riconvenzione di cui infra), dichiarava l’inesistenza di servitù di passaggio pedonale e carrabile, in favore del fondo dei convenuti, sulla zonetta di terreno degli istanti, sita in Barano d’Ischia, località OS RT, riportata in catasto al foglio 21, particella n. 331 (negatoria servitutis); rigettava la prima domanda riconvenzionale (usucapione della servitù di passaggio, sia pedonale che con mezzi meccanici, sul viottolo di proprietà degli attori); accoglieva la seconda riconvenzionale (subordinata) e disponeva, ex art. 1051 c.c., la costituzione della servitù di passaggio coattivo, sia pedonale che con mezzi meccanici, a carico della stradina attorea di cui alla part.lla 331 4 del foglio 21, in favore dei fondi dei convenuti Sigg.ri EN CE e ER VI (foglio 21, part.lle 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51). 2. Interposti rispettivamente appello principale dagli attori e appello incidentale dai convenuti avverso i capi della decisione di primo grado di rispettiva soccombenza, la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello incidentale proposto dai coniugi CE-VI e, in parziale accoglimento dell’appello principale dei MA, ha disposto (testualmente) la costituzione di servitù di passaggio coattivo, pedonale e con mezzi meccanici, a carico della stradina insistente sulla part.lla 331 del foglio 21, limitatamente in favore dei fondi dei coniugi EN CE e ER VI distinti dalle particelle 401 (ex 41), 42 parte, 46, 48 e 50 del medesimo foglio 21 ed esclusione delle altre. Questi, in sintesi, per ciò che rileva nel presente giudizio di cassazione, i motivi della decisione: (a) in base alle risultanze istruttorie (prova per testi e due c.t.u.), va disatteso il motivo di appello incidentale con cui i coniugi CE- VI lamentano l’errore della decisione di primo grado che ha respinto la loro domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della servitù di passaggio;
(b) è in parte fondato il motivo di appello principale dei germani MA che lamentano l’errore di fatto del Tribunale di Ischia che ha indicato come un “appezzamento continuo” l’insieme dei fondi dei convenuti che, invece, come evidenziato dalle due consulenze tecniche svolte nel corso del giudizio, tali non sono a causa della diversa altezza dei terreni, con differenze di quote di sette, otto metri, tra quelli “a valle” (particelle nn. 401, 46, 48 e 50), le cui quote variano da 1,5 m a 1,8 m rispetto al piano stradale, e quelli “a monte” (particelle nn. 42, 47, 49 e 51), che si trovano a quote tra i cinque e i nove metri al di sopra delle particelle a valle. 5 (c) accertato che le particelle a monte sono raggiungibili esclusivamente attraverso l’autonomo sentiero interpoderale che prosegue dalla stradina dei MA con un percorso diverso, situato a una distanza di circa dieci metri dal punto in cui i coniugi CE- VI hanno realizzato il varco per accedere al garage da loro costruito sulla porzione inferiore della particella n. 42, la verifica delle condizioni per la costituzione coattiva della servitù deve essere limitata alle sole particelle nn. 401 (ex 41), 46, 48, 50 e parte della part.lla n. 42; Queste ultime particelle costituiscono un fondo sostanzialmente unico, omogeneo per quota altimetrica, altrimenti intercluso, il cui accesso alla strada pubblica è assicurato soltanto tramite il tracciato stradale situato sulla particella n. 331, di proprietà MA, anche in ragione dell’impraticabilità dell’apertura di un varco di accesso alla via pubblica lungo il muro che separa quest’ultima dalle ridette particelle a valle di proprietà CE-VI; (d) limitatamente alle particelle a valle, è condivisibile la decisione del Tribunale di Ischia in punto di sussistenza dei requisiti dell’art. 1051 c.c. per la costituzione della servitù di passaggio coattivo, pedonale e carrabile, in ragione della mancanza di un accesso alla via pubblica e dell’esistenza, accertata dal primo giudice, di “colture in loco”. 3. EN CE e ER VI hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, cui hanno resistito i germani MA con controricorso, nel quale hanno svolto ricorso incidentale, affidato a cinque motivi. In prossimità della pubblica udienza il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. Le parti hanno depositato memorie. 6 In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE I. Preliminarmente, sono prive di fondamento le eccezioni dei controricorrenti di inammissibilità del ricorso per cassazione per violazione del requisito di forma-contenuto ex art. 366, primo comma, n. 6, e per violazione del principio di autosufficienza. È orientamento consolidato di questa Corte che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (tra le altre, Sez. 2, Ord. 13531 del 2023, che menziona “Cassazione civile sez. un., 27/12/2019, n.34469; Cassazione civile sez. III, 09/04/2013, n.8569”). Il che significa che, al contrario di quanto prospettano i controricorrenti, non integra un’ipotesi di inammissibilità del ricorso per cassazione l’omessa indicazione – nel testo del ricorso o in calce ad esso - dell’indice degli atti processuali su cui esso si fonda. Più in generale, nel caso in esame la struttura del ricorso per cassazione soddisfa il requisito dell’autosufficienza poiché, da un lato, consente alla Corte di avere una chiara e completa cognizione sia del fatto sostanziale sotteso alla controversia sia della dinamica processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo 7 possesso, compresa la stessa sentenza impugnata;
dall’altro, pone la controparte nella condizione di difendersi, come si evince dal tenore del controricorso, le cui prime 23 pagine contengono le repliche ai motivi di ricorso principale. 1. Il primo motivo di ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., la violazione dell’art. 949 c.c., e la nullità della sentenza, perché la Corte territoriale avrebbe pronunciato ultra petita, su domande ed eccezioni nuove, proposte dagli attori per la prima volta con l’atto di appello: in citazione questi ultimi avevano chiesto che venisse dichiarata l’inesistenza della servitù di passaggio sul loro fondo (particella n. 331) a favore delle particelle nn. 41 e 42 (in relazione alla porzione a valle, ove è collocato l’accesso al cd. garage), di proprietà dei convenuti. La domanda era stata ampliata in secondo grado, con la richiesta di accertamento dell’inesistenza della servitù anche in relazione alla successiva porzione del viottolo che adduce ai fondi a monte (seconda parte della particella 42, part.lle 47, 49, 51). 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Al di là della prospettabile inammissibilità della censura, che non risulta essere stata proposto nel giudizio di appello, rileva la Corte che la sentenza impugnata, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, si pronuncia sui motivi di appello dei sig.ri MA, che censuravano la pronuncia di primo grado che, in accoglimento della riconvenzionale dei coniugi CE-VI, aveva costituito la servitù di passaggio coattivo a favore di tutti i loro fondi, sia quelli posti a valle che quelli posti a monte (costituenti il terrazzamento superiore). 2. Il secondo motivo – “violazione e falsa applicazione dell’art. 1051 c.c. per “error in procedendo” - manifesta illogicità e 8 contraddittorietà della sentenza - nullità per violazione dell’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.” - lamenta l’errore della sentenza d’appello nella parte in cui, riformando la decisione di primo grado, nega che i fondi dei coniugi CE-VI, sia quelli posti a monte che quelli a valle, costituiscano “un appezzamento unico”, per la presenza di elevati dislivelli che renderebbero impossibile un collegamento tra gli uni e gli altri. Denuncia il vizio logico del ragionamento della Corte di Napoli che ha limitato la costituzione della servitù carrabile al primo tratto della particella n. 331, fino a circa undici metri dal principiare dello stradello, per consentire l’ingresso attraverso il varco largo 4,20 m al primo terrazzamento dei ricorrenti, e l’ha esclusa sul tratto successivo, fino al limitare della particella n. 331, già gravata di passaggio pedonale, richiesta in via riconvenzionale, perché il vincolo sarebbe diretto a soddisfare esigenze di mera comodità. In particolare, i ricorrenti sostengono che è circostanza pacifica che il secondo terrazzamento (quello a monte, che ha una superficie di 2.200 mq) è coltivato a vigneto e che, in ragione della sua destinazione, la costituzione di una servitù di passaggio carrabile, con mezzi meccanici, anche nel segmento della particella n. 331 che sta dopo il varco che consente l’ingresso al terrazzamento a valle si rende necessaria per la salvaguardia della loro “azienda agricola”, anche perché, a causa delle differenze di quota tra le due entità superficiarie (che pure ricadono in un unico fondo), non è possibile costruire una strada che dal terrazzamento a valle ascenda a quello a monte. 2.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 2.2. Non sussistono né errores in procedendo né errores in iudicando e nemmeno il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo. 2.3. Dal primo punto di vista (infondatezza del motivo), con riferimento all’adombrata carenza strutturale della motivazione, è 9 dato rilevare che la sentenza impugnata – i cui passi salienti sono stati riassunti nella parte in fatto - reca una motivazione che soddisfa senz’altro il requisito del “minimo costituzionale”, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679). 2.4. Dal secondo punto di vista (inammissibilità del motivo), l’asserita violazione dell’art. 1051 c.c., si sostanzia, in realtà, nella richiesta, inammissibilmente rivolta a questa Corte, di rivalutare i fatti di causa, dei quali la censura in esame offre una rappresentazione diversa rispetto alla ricostruzione operata dal giudice di appello e che ha indotto la Corte territoriale a circoscrivere la costituzione della servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 c.c. a favore dei fondi a valle di proprietà dei convenuti, con esclusione di quelli a monte, sul presupposto (anch’esso basato sullo scrutinio dei fatti di causa) che i terrazzamenti a valle e a monte non costituiscano un appezzamento continuo, per gli sbalzi di alcuni metri che li separano. 2.5. In terzo luogo, fin da Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053, si è andato consolidando il principio di diritto per cui l’attuale art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il 10 «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività». In questa fattispecie concreta, i ricorrenti non formulano rilievi critici riconducibili al paradigma legale di cui al novellato n. 5, dell’articolo 360. 3. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1065 c.c. e la nullità della sentenza “ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.”, perché la Corte distrettuale, nel ritenere sufficiente l’accesso pedonale ai fondi identificati con le part.lle 42, 47, 49 e 51, e nel non riconoscere quello carrabile, ha trascurato che l’art. 1065 c.c. impone che la servitù debba essere esercitata nel modo più soddisfacente per le esigenze del fondo dominante e per le sue esigenze produttive. 3.1. Il motivo è inammissibile. 3.2. La dedotta violazione dell’art. 1065 c.c. – che, evidentemente, è fattispecie eccentrica rispetto all’oggetto del presente giudizio, in tema di negatoria servitutis ex art. 949 c.c. e di costituzione della servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 c.c. - è questione nuova (i ricorrenti non individuano i “luoghi” del processo di merito dove la stessa sia stata posta o trattata) che, presupponendo (anche) indagini di fatto, non può essere sollevata per la prima volta in cassazione (cfr. Cass. Sez. U., n. 6459/2020). Come ricorda Cass. 27/09/2023, n. 27474 (che, in motivazione, menziona Cass. n. 32804/2019), qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto. 11 Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno adempiuto a tali oneri processuali. Si aggiunga, infine, che la CDA, alla stregua di un accertamento di fatto, si è limitata a constatare che i fondi a monte sono (pag. 20 della sentenza) “accessibili – per altro solo a piedi – tramite il viottolo interpoderale descritto dai consulenti”. 4. Il primo motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione degli artt. 112, 343 c.p.c., perché il giudice d’appello avrebbe sostituito d’ufficio gli elementi costitutivi della domanda riconvenzionale di costituzione della servitù di passaggio coattivo limitandola ai soli fondi dei convenuti posti a valle, mentre questi ultimi, senza proporre altre domande, avevano chiesto che la costituzione della servitù di transito riguardasse l’appezzamento unitario, comprensivo dei fondi a valle e dei fondi a monte. 4.1. Il motivo è infondato. 4.2. I convenuti hanno formulato domanda riconvenzionale al fine di sentire dichiarare la costituzione di servitù passaggio coattivo a favore di tutti i loro fondi (a valle e a monte); la Corte di Napoli ha escluso che tra detti fondi dei convenuti vi fosse continuità, a causa dei “dislivelli insuperabili”; dopodiché, mantenendosi entro il perimento della domanda, ha ravvisato i presupposti di cui all’art. 1051 c.c. esclusivamente in relazione ai fondi a valle. Del resto, come risulta espressamente da pagg. 37 e 38 del controricorso, gli appellanti principali MA erano ben consapevoli che, ai fini della costituzione della servitù, si potessero considerare, a tutto concedere, i fondi dei convenuti confinanti direttamente con la strada, di cui alle part.lle 401 (ex 41), 46, 48, 50, e nell’atto di appello avevano ipotizzato la creazione di un autonomo varco di accesso lungo il muretto di confine, in uno dei punti in cui la sua altezza rispetto al piano stradale era minima. 12 5. Il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione incoerente, contraddittoria e manifestamente illogica perché la Corte d’appello, nel decidere sull’applicabilità o meno dell’art. 1051 c.c., benché i fondi a valle dei convenuti confinassero con la strada pubblica, ha dichiarato che la creazione di uno sbocco o di un’uscita sulla strada pubblica avrebbe richiesto l’esecuzione di interventi troppo “dispendiosi”, facendo proprio il giudizio delle consulenze d’ufficio, che, tuttavia, si riferivano ad un altro aspetto, e cioè alle difficoltà di collegamento tra i fondi a valle e quelli a monte, che presentavano dei dislivelli di oltre nove. Da qui l’incoerenza e contraddittorietà della pronuncia, che accoglie la domanda di costituzione della servitù di passaggio coattivo, utilizzando – come parametro per stabilire se i convenuti CE-VI potessero procurarsi l’uscita sulla via pubblica “senza eccessivo dispendio o disagio” – la valutazione, in termini economici e urbanistici, espressa dai c.t.u. a proposito degli interventi necessari a mettere in collegamento i terreni a valle e a monte di proprietà dei convenuti. 6. Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1051 c.c., perché la sentenza impugnata, nella parte in cui reputa sussistenti le condizioni per la costituzione della servitù di passaggio in ragione dell’impossibilità della creazione di un’uscita sulla pubblica via dai fondi dei convenuti posti a valle, prende in considerazione una situazione diversa da quella che avrebbe dovuto esaminare, consistente nell’esistenza di un muretto di poco più di un metro di altezza posto a confine tra detti fondi a valle e la strada pubblica. 6.1. Il secondo e il terzo motivo, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono inammissibili. 13 6.2. Si è già sottolineato (punto 2.3.) che la sentenza ha una solida struttura argomentativa;
inoltre, analogamente a quanto sopra esposto (punto 2.4.), l’asserita violazione dell’art. 1051 c.c., si sostanzia, in realtà, nella richiesta, inammissibilmente rivolta a questa Corte, di rivalutare i fatti di causa, dei quali la censura in esame offre una rappresentazione diversa da quella avallata dal giudice di appello. È il caso di aggiungere che alla Cassazione non può essere chiesta una nuova attività istruttoria e che è principio altrettanto pacifico in giurisprudenza che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento di fatto compiuto dai giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’àmbito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione che ne ha fatto il giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (ex plurimis, Cass. 7/04/2017, n. 9097; Cass. 07/03/2018, n. 5355; Cass. 13/06/2023, n. 16781). 7. Il quarto motivo lamenta la violazione degli artt. 99, 167 comma 2, c.p.c., poiché la Corte territoriale non ha preso in considerazione la questione, oggetto di uno specifico motivo di appello, dell’indeterminatezza, quindi, della nullità della domanda riconvenzionale dei convenuti di costituzione della servitù di passaggio coattivo. 14 7.1. Il motivo è infondato. 7.2. Al contrario di quanto afferma il controricorso, non risulta che l’indeterminatezza della domanda riconvenzionale dei convenuti sia stata dedotta dagli appellanti come specifico motivo d’appello. D’altra parte, è chiaro che la Corte di Napoli, nello statuire sul merito dell’appello incidentale dei coniugi CE-VI, ha implicitamente negato che l’atto di gravame fosse viziato da indeterminatezza. 8. Il quinto motivo lamenta la violazione degli artt. 61, 62, 194, 115, 156 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., perché i giudici di merito hanno desunto la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda riconvenzionale dal contenuto delle relazioni tecniche dei consulenti d’ufficio (secondo le quali vi erano “colture in loco e […] un’oggettiva utilità a che la particella 41 e quelle più a monte siano raggiungibili in via pedonale e carrabile”), sollevando i convenuti dall’onere di allegare e di provare i fatti costitutivi della domanda. 8.1. Il motivo è inammissibile. 8.2. A proposito delle censure di cui agli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c., giova rammentare l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20867, che menziona: Cass. Sez. U., 05/08/2016, n. 16598; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34474, con richiami pure a Cass. 19/06/2014, n. 13960, e a Cass. 20/12/2007, n. 26965), per il quale «[i]n tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove 15 proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.» (in senso conforme, ex multis, Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 11/10/2016, n. 20382; Cass. 28/02/2018, n. 4699; Cass. 03/11/2020, n. 24395; Cass. 26/10/2021, n. 30173). Inoltre, l’art. 2697 c.c. viene in considerazione solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in base alla scissione della fattispecie in fatti costitutivi e mere eccezioni. Nel caso concreto, la Corte di merito, attenendosi alla regola di riparto dell’onere della prova, ha valutato le risultanze istruttorie e, con apprezzamento logicamente motivato, incensurabile in cassazione, ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’accoglimento dell’appello incidentale. In altri termini, il rilievo critico è inammissibile perché mira ad ottenere una diversa ricostruzione dei fatti di causa e censura l’accertamento di fatto operato dal giudice di merito. 9. In conclusione, entrambi i ricorsi, principale e incidentale, vanno rigettati. 10. Si dispone la compensazione delle spese del giudizio di cassazione, tra le parti, per la loro reciproca soccombenza. 11. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. 16
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa, tra le parti, le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, in data 12 settembre 2024, nella camera di