Art. 4.
L'aumento provvisorio previsto dalla presente legge va corrisposto a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1 luglio 1948 e fino a quando non sara' diversamente disposto.
L'aumento provvisorio previsto dalla presente legge va corrisposto a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1 luglio 1948 e fino a quando non sara' diversamente disposto.