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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
TI NG SA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 279/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nova Siri
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01280202500000580000 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01280202500000580000 IMU 2017
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5939/2016 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6765/2017 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
All'odierna udienza il ricorrente e la resistente AD costituita si riportavano ai loro atti di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione in parte qua avverso il preavviso di fermo amministrativo n.01280202500000580000 formato da Agenzia delle Entrate Riscossione anche in forza degli avvisi di accertamento esecutivi n.ri 6122399900000002745000 (Ente - 2 - n.5939/2016) – 612249990000002106000
(Ente n.6765/2017) formati e notificati direttamente dall'ente Impositore Comune di Nova Siri per IMU anni di imposta 2016 e 2017.
Eccepiva il ricorrente l'omessa e/o illegittima notificazione dei prodromici avvisi di accertamento esecutivi sottesi;
l'omessa notificazione degli atti prodromici al preavviso di fermo, la prescrizione delle imposte,
l'inammissibilità del fermo amministrativo che il bene sarebbe utilizzato per trasporto di persone con disabilità.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrare – Riscossione per contestare l'avversa domanda poiché infondata ed inammissibile nei suoi confronti, evidenziando carenza di legittimazione passiva di AD .
Nessuno si costituiva per il Comune di Nova Siri.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per quel che si dirà.
Innanzitutto, si evidenzia la carenza di legittimazione passiva di AD.
Infatti, gli avvisi di accertamento esecutivi furono formati e notificati direttamente dall'ente impositore Comune di Nova Siri, cui compete fornire la prova. L'Agente del servizio della riscossione è, infatti, il soggetto a cui è affidato il servizio di riscossione dei tributi, degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli accessori contenuti negli avvisi di accertamento esecutivi.
Non essendosi costituito in giudizio il Comune di Nova Siri e, pertanto, non potendo il Giudicante verificare la tempestività della notifica degli atti presupposti, alla luce del tempo decorso dall'anno di riferimento del debito rispetto alla notifica dell'atto odiernamente impugnato il 24.04.2025, deve accogliersi il presente gravame con esclusivo riferimento ai debiti da attribuire al Comune di Nova Siri.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione dell'accoglimento nei limiti esposti .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato esclusivamente con riferimento ai debiti verso il comune di Nova Siri. Compensa le spese tra le parti.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
TI NG SA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 279/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nova Siri
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01280202500000580000 IMU 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01280202500000580000 IMU 2017
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5939/2016 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6765/2017 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
All'odierna udienza il ricorrente e la resistente AD costituita si riportavano ai loro atti di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione in parte qua avverso il preavviso di fermo amministrativo n.01280202500000580000 formato da Agenzia delle Entrate Riscossione anche in forza degli avvisi di accertamento esecutivi n.ri 6122399900000002745000 (Ente - 2 - n.5939/2016) – 612249990000002106000
(Ente n.6765/2017) formati e notificati direttamente dall'ente Impositore Comune di Nova Siri per IMU anni di imposta 2016 e 2017.
Eccepiva il ricorrente l'omessa e/o illegittima notificazione dei prodromici avvisi di accertamento esecutivi sottesi;
l'omessa notificazione degli atti prodromici al preavviso di fermo, la prescrizione delle imposte,
l'inammissibilità del fermo amministrativo che il bene sarebbe utilizzato per trasporto di persone con disabilità.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrare – Riscossione per contestare l'avversa domanda poiché infondata ed inammissibile nei suoi confronti, evidenziando carenza di legittimazione passiva di AD .
Nessuno si costituiva per il Comune di Nova Siri.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per quel che si dirà.
Innanzitutto, si evidenzia la carenza di legittimazione passiva di AD.
Infatti, gli avvisi di accertamento esecutivi furono formati e notificati direttamente dall'ente impositore Comune di Nova Siri, cui compete fornire la prova. L'Agente del servizio della riscossione è, infatti, il soggetto a cui è affidato il servizio di riscossione dei tributi, degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli accessori contenuti negli avvisi di accertamento esecutivi.
Non essendosi costituito in giudizio il Comune di Nova Siri e, pertanto, non potendo il Giudicante verificare la tempestività della notifica degli atti presupposti, alla luce del tempo decorso dall'anno di riferimento del debito rispetto alla notifica dell'atto odiernamente impugnato il 24.04.2025, deve accogliersi il presente gravame con esclusivo riferimento ai debiti da attribuire al Comune di Nova Siri.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione dell'accoglimento nei limiti esposti .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato esclusivamente con riferimento ai debiti verso il comune di Nova Siri. Compensa le spese tra le parti.