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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 02/07/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 02/07/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1208/2025 R.G., promossa
DA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIANNILIVIGNI FERDINANDO
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, , rappresentato e difeso dall'avv. VICARI CAROLA P.IVA_1
E
Controparte_2
in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
FRANCESCO GIAMMARIA e IOLANDA GENTILE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , con ricorso depositato in data 23.04.2025, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29920259004387033/000 con riferimento alle seguenti cartelle: (i) cartella n. 29920180001206667/000: notificata in data
23 Febbraio 2018 e relativa a contributi previdenziali afferenti agli anni 2004, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 dell'importo di € 31.945,65 complessive;
(ii) cartella n.
29920190008155063/000: notificata il 14 Ottobre 2019 e relativa a contributi previdenziali afferenti all'anno 2014 dell'importo di € 5.554,74 complessive;
(iii) cartella n.
29920210018572342/000: notificata il 25 Gennaio 2023 e relativa a contributi previdenziali afferenti all'anno 2015 dell'importo di € 4.402,13 complessive;
(iv) cartella n. 29920220002739879/000: notificata il 7 Aprile 2022 e relativa a contributi previdenziali afferenti agli anni 2016 e 2017 dell'importo di € 8.351,11 complessive.
L'opponente ha eccepito la prescrizione dei crediti contributivi atteso che “l'importo richiesto con l'impugnata intimazione di pagamento riguardava gli anni dal 2004 al 2017” e, per l'effetto, ha chiesto di “dichiarare l'avvenuta prescrizione dei crediti previdenziali sopra indicati ed acclusi all'intimazione di pagamento n. 299 2025 9004387033/000, limitatamente ai ruoli Inarcassa indicati in premessa dal numero 1) al numero 4)”.
2. L' , con memoria depositata in data 16.6.2025, ha Controparte_1 eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione per non avere il ricorrente impugnato le cartelle di pagamento entro il termine di giorni 60 dalla loro notificazione;
ha contestato la carenza di legittimazione passiva “per gli atti di competenza dell'ente impositore” e ha chiesto di “Ritenere e dichiarare pienamente valida ed efficace l'intimazione di pagamento impugnata e le sottese cartelle di pagamento e, conseguentemente, rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate da parte ricorrente, perché inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto”.
3. , con memoria depositata il 20.6.2025, ha rappresentato che le cartelle di CP_2 pagamento n. 29920180001206667/000, n. 29920190008155063/000, n.
29920210018572342/000 e n. 29920220002739879/000, come “pacificamente confermato dalla controparte sono state ritualmente notificate all'Arch. rispettivamente in data 23.2.2018, Pt_1
14.10.2019, 25.1.2023 e 7.4.2022”; ha eccepito, per l'effetto, l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46/1999 in quanto diretta a far valere motivi attinenti al merito del credito e, dunque, fatti preesistenti alla formazione ed alla notifica delle cartelle stesse;
nel merito, ha comunque contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
L'ente impositore ha dunque formulato le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della spiegata opposizione dell'intimazione di pagamento n.
29920259004387033/000 poiché volta a contestare il credito portato dalle cartelle di pagamento n.
29920180001206667/000, n. 29920190008155063/000, n. 29920210018572342/000 e n.
29920220002739879/000, notificate rispettivamente in data 23.2.2018, 14.10.2019, 25.1.2023 e
7.4.2022 e non opposte, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alla irretrattabilità del credito di
portato dalle suddette cartelle;
CP_2
- nel merito, accertare e dichiarare la legittimità del diritto di , e per essa dell'Agente della CP_2
Riscossione, a procedere nei confronti dell'Arch. al recupero coattivo del credito e, per Parte_1
l'effetto, rigettare integralmente il ricorso in opposizione avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutto quanto dedotto ed eccepito in narrativa;
- in via subordinata, nel merito, accertata l'esistenza e la legittimità degli obblighi contributivi del ricorrente nei confronti di , di rigettare in toto il ricorso avversario e, per l'effetto, di condannare CP_2
l'Arch. al pagamento in favore dell'Ente previdenziale della intera somma portata dalle cartelle Pt_1 di pagamento n. 29920190008155063/000, n. 29920210018572342/000 e n.
29920220002739879/000 a titolo di contributi, sanzioni ed interessi per le annualità del 2014, 2015,
2016 e 2017 come sopra specificata, oltre interessi e rivalutazione monetaria e la condanna dell'Arch. al pagamento in favore della della minor somma di € 7.101,33 a titolo di contributi, Pt_1 CP_2 sanzioni ed interessi, per le annualità del 2012 e 2013, oltre interessi e rivalutazione monetaria o comunque, condannare l'opponente al versamento in favore di della somma, maggiore o minore, CP_2 ritenuta di giustizia”.
4. La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
5. In relazione alle censure attoree deve ritersi sussistente la legittimazione a contraddire in capo al solo ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo e cioè il merito della pretesa, rispetto al quale l'agente della riscossione risulta estraneo.
L'eccezione di prescrizione configura, infatti, una eccezione preliminare di merito che mira ad accertare l'estinzione del rapporto giuridico sostanziale incorporato nelle cartelle di pagamento di talché essa deve essere correttamente opposta nei confronti del soggetto titolare del credito contributivo.
Va, infatti, condiviso quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione secondo cui: “la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso
l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102
c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222,
Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo” (Cassazione civile sez. un., 08/03/2022, n.7514).
Ne discende, in adesione alle anzidette argomentazioni delle Sezioni Unite, la constatata carenza di legittimazione a contraddire dell' . Controparte_3
6. Passando al merito della controversia, si ricorda in punto di diritto che ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
Il tenore letterale della norma sopra riportata non lascia spazio a dubbi interpretativi, individuando nella notifica della cartella di pagamento, il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo. Allo spirate di tale temine, la cartella diviene irretrattabile con la conseguenza che in sede di opposizione all'intimazione non può più farsi questione della prescrizione asseritamente maturata in epoca antecedente alla cartella (cfr. Cass. civ. n. 6713/2022; Cass. civ. n. 23397/2016).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti contributi in epoca antecedente alla notifica delle cartelle di pagamento pacificamente effettuate, per stessa ammissione attorea, in data 23.2.2018, 14.10.2019, 25.1.2023 e
7.4.2022.
Sicché – a fronte dell'omessa impugnazione delle cartelle nn. 29920180001206667/000,
n. 29920190008155063/000, n. 29920210018572342/000 e n. 29920220002739879/000 nel prescritto termine perentorio decorrente dalla notificazione delle stesse – l'opposizione proposta da deve dichiararsi inammissibile e le pretese creditorie di Parte_1
irretrattabili. CP_2
7. Conclusivamente, assorbita la richiesta di sospensione dell'atto di intimazione opposto, le domande attoree vanno respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente decidendo, rigetta il ricorso e condanna Pt_1 al pagamento delle spese di lite sostenute dall' e dall
[...] CP_2 [...] che liquida, per ciascuno, in € 3.291,00 oltre IVA, CPA e spese Controparte_1 forfettarie come per legge.
Così deciso in Marsala, il 02/07/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Francesco
Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.