Art. 19. Valutazione di anzianita' pregressa
Al personale transitato a categoria superiore e' valutata, ai fini dell'ulteriore progressione economica in tale categoria, la frazione di biennio maturata nella posizione stipendiale di provenienza qualora, al compimento del biennio, avesse conseguito, nella precedente posizione, uno stipendio d'importo superiore a quello attribuitogli all'atto del passaggio di categoria.
Al personale transitato a categoria superiore e' valutata, ai fini dell'ulteriore progressione economica in tale categoria, la frazione di biennio maturata nella posizione stipendiale di provenienza qualora, al compimento del biennio, avesse conseguito, nella precedente posizione, uno stipendio d'importo superiore a quello attribuitogli all'atto del passaggio di categoria.