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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N . R . G . 3 3 5 8 / 2 0 1 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O d i T E R A M O
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Erika Capanna Pisce', ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3358/2016 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, , Parte_1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. SALVATORE D'APICE Parte_3
OPPONENTI contro
(nella quale si è fusa per incorporazione Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MARIA SIROLLI CP_2
OPPOSTA
Nonché
e, per essa, la procuratrice in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. BENEDETTO GARGANI
quale mandataria di a sua volta mandataria di Controparte_5 CP_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv. BENEDETTO CP_7
GARGANI e MARCO AMORE
INTERVENUTE pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Come da note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, nonché personalmente quali fideiussori, Parte_1
e , impugnavano il provvedimento monitorio provvisoriamente Parte_2 Parte_3 esecutivo n. 802/2016 emesso dal Tribunale di Teramo, al fine di ottenerne la revoca previo accertamento di nullità/inefficacia del contratto bancario sotteso alla richiesta monitoria e delle connesse garanzie fideiussorie.
Con il suddetto provvedimento monitorio la banca opposta ingiungeva il pagamento della somma complessiva di
€ 23.745,57 (di cui: € 23.652,57 per saldo contabile debitore;
€ 93,00 per interessi a debito con valuta 3.5.2016), oltre agli interessi successivi al tasso del 2,937% dal 4.5.2016 sino al giorno dell'effettivo saldo, derivante dalle obbligazioni contratte dalla debitrice principale, dei quali i predetti si erano costituiti fideiussori. In Parte_1 particolare, l'importo ingiunto derivava dal saldo debitore del conto corrente n. 015/330/0050491, oltre agli interessi maturati e maturandi dal 01.07.2015, pari ad € 110.000,56, decurtato della somma nominale di €
90.000,00 incamerata dalla banca a seguito dell'escussione della garanzia pignoratizia derivante dalle obbligazioni Banca Tercas S.p.A. T.V. 2007/2012 42^ emissione, di proprietà della parte debitrice.
Lamentavano gli opponenti la nullità dei rapporti bancari in quanto privi della valida pattuizione delle condizioni contrattuali, la invalidità delle fideiussioni in quanto contratte senza indicazione dell'importo massimo garantito,
l'illegittima applicazione dello “ius variandi”, l'indebita escussione della garanzia pignoratizia, l'illegittima applicazione di interessi debitori, moratori, spese, valute e CMS in quanto non validamente pattuiti, l'usurarietà dei tassi praticati, chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposta al risarcimento del danno sofferto a causa dell'illegittima segnalazione alla Centrale rischi della Banca d'Italia e dell'ingiusta revoca degli affidamenti concessi.
Si costituiva in giudizio la Banca opposta, la quale chiedeva il rigetto delle domande proposte dalla controparte.
Denegata la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e esperita la mediazione con esito negativo, la causa giungeva avanti la scrivente magistrato, cui medio tempore, era stato assegnato il presente fascicolo, che disponeva un accertamento contabile, all'esito del quale veniva celebrata udienza in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. e, a seguito del deposito di note di precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 22.1.2020 interveniva in giudizio quale mandataria di Controparte_5 CP_6
[...
nella qualità di cessionaria del credito vantato dall' Controparte_8
pagina 2 di 17 S.p.A. ( , con effetto dal 31 gennaio 2018, divenuta tale in forza di contratto di cessione stipulato ai CP_9 sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli art.li 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 25 ottobre 2018 – Parte Seconda – precisando che Parte_4 tra i crediti ceduti fosse ricompreso quello vantato nei confronti di con annessi privilegi, garanzie e Parte_1 accessori e fideiussioni, subentrando così in tutti i diritti, anche processuali, azioni e situazioni giuridiche già vantati dalla cedente nei confronti del debitore ceduto.
In data 1.7.2022 interveniva in giudizio e, per essa, la procuratrice Controparte_3 Controparte_4
nella qualità di cessionaria del credito vantato da con effetto dal 13 aprile 2022, divenuta tale
[...] CP_7 in forza di contratto di cessione stipulato ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli art.li 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 42 del 12 aprile 2022 – Parte
Seconda – Foglio delle Inserzioni, precisando che tra i crediti ceduti fosse ricompreso quello vantato nei confronti di con annessi privilegi, garanzie e accessori e fideiussioni, subentrando così in tutti i Parte_1 diritti, anche processuali, azioni e situazioni giuridiche già vantati dalla cedente nei confronti del debitore ceduto.
***
Tanto premesso in fatto, in via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva delle società intervenute, come noto rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, attesa la carente dimostrazione della qualità di cessionarie del credito in esame. In particolare,
[...] agito in giudizio quale mandataria di a sua volta mandataria di Parte_5 CP_6 CP_7
[...
allegando di aver acquistato, tramite cessione in blocco (di cui ha fornito dimostrazione tramite la produzione CP di copia della G.U. del 25.10.2018 n. 125), il credito in contesa da , senza tuttavia nulla allegare né provare in ordine alle precedenti cessioni, asseritamente intervenute tra l'originaria banca opposta ( fusa CP_2 CP per incorporazione a e . Cessione quest'ultima Controparte_1 fondamentale per accertare la titolarità in capo all'intervenuta del diritto di succedere nel credito originariamente vantato dall'opposta.
Parimenti dicasi per l'altra intervenuta, la quale si è limitata a dimostrare la cessione intervenuta CP_3 con la sua dante causa (tramite la produzione di copia della G.U. del 12.4.2022 n. 42), senza colmare CP_7 CP la lacuna innanzi evidenziata (cessione tra l'opposta e , quest'ultima dante causa di e CP_7 successivamente di , di tal che dev'essere predicato il difetto di legittimazione passiva di entrambe CP_3
pagina 3 di 17 le intervenute, inottemperanti all'onere di provare l'effettiva cessione del credito in loro favore attraverso la doverosa ricostruzione dei passaggi che hanno determinato la successione in capo ad esse.
Tanto considerato e passando all'esame della fattispecie concreta, tenuto conto della documentazione depositata dalle parti, nel corso dell'istruttoria è stata disposta una CT contabile.
Con particolare riferimento alla documentazione offerta in comunicazione dalla banca opposta, attrice in senso sostanziale, si evidenzia la produzione del contratto di apertura del conto corrente n. 50491 del 22 marzo 2006; il documento di sintesi del conto corrente n. 50491 del 02 luglio 2013; la fideiussione prestata dagli opponenti, e nell'interesse di fino all'importo di € Parte_3 Parte_2 Parte_1
180.000,00, in data 6.6.2007; gli estratti completi del conto corrente della riferiti al periodo CP_2 compreso tra il 17 marzo 2006 (data apertura del conto corrente) al 31 dicembre 2014 (data ultimo estratto conto in atti). Si osserva, quindi, che non sono presenti gli estratti conto successivi al 31 dicembre 2014 e che, a tale data, la banca evidenziava un saldo a debito del correntista di € 110.519,68, sebbene il rapporto risulti cessato in data 2 ottobre 2015 (lettera del 2 ottobre 2015 di recesso dal rapporto di conto corrente con ricevute a/r).
Gli opponenti, come anticipato, hanno dedotto l'invalidità delle clausole del contratto di conto corrente in ragione della mancata pattuizione del tasso di interesse debitorio e delle altre condizioni economiche applicate al rapporto.
Punto di partenza è l'art. 1284 c.c., che al terzo comma stabilisce che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Poi, l'art. 4 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) ha stabilito per la prima volta la nullità delle clausole contrattuali che per la determinazione degli interessi rimandino agli usi, prevedendo che: “I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte”.
Il successivo art. 5, poi, ha individuato il tasso sostitutivo applicabile in caso di nullità delle clausole contrattuali.
Entrambe le norme citate sono state abrogate dall'art. 161, D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (TUB), ma il relativo contenuto è stato trasfuso nell'art. 117 TUB.
Quindi dall'entrata in vigore della legge n. 154/1992 prima e del D.gs. 385/1993 poi è stata stabilita ex lege la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione degli interessi. Sicchè, per i contratti stipulati pagina 4 di 17 successivamente alla legge n. 154/1992, come quelli in esame troverà applicazione il tasso sostitutivo ivi previsto, ossia quello di cui all'art.117 TUB (nel testo successivo al D.L.vo n.141/10).
Tanto premesso, il CT ha riscontrato la valida pattuizione degli interessi in relazione al conto corrente, come desumibile dall'esame del contratto del 22 marzo 2006 e del 2 luglio 2013, tuttavia, avendo riscontrato una discrasia tra il saggio indicato in contratto e quello risultante negli estratti conto elaborati dalla banca, ha effettuato il ricalcolo applicando quest'ultimo, in quanto più favorevole al correntista.
Circa le questioni relative all'anatocismo nei rapporti bancari, si richiama Cass. SS.UU. 7 ottobre - 4 novembre 2004, n. 21095 che, rivedendo la precedente giurisprudenza che affermava l'esistenza di un uso normativo idoneo a legittimare l'anatocismo nei rapporti bancari al di là del disposto dell'art. 1283 c.c., ha statuito che le clausole contrattuali che autorizzano le banche a capitalizzare trimestralmente gli interessi debitori passivi a carico dei clienti, non essendo legittimate da un uso normativo, contrastano con la regola dettata dall'art. 1283 c.c., in quanto anteriori alla scadenza degli interessi, e sono dunque nulle.
Per lungo tempo, infatti, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la
Corte di cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale
E' quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia CP_1 debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.
Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.
pagina 5 di 17 Nella specie, il CT, appositamente interrogato sul punto, ha accertato che la ha applicato la pari CP_1 periodicità di capitalizzazione degli interessi, e, pertanto, gli interessi sono stati contabilizzati secondo detto principio fino alla data del 31.12.2013. Successivamente, invece, secondo quanto indicato nei quesiti peritali, a partire dal 01.01.2014 e fino alla chiusura dei conti, è stata esclusa ogni capitalizzazione degli interessi passivi.
Tale ultima operazione risulta correttamente effettuata dal CT in ragione degli interventi normativi sopravvenuti a decorrere dall'1.1.2014. Infatti, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB è, stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità
e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati.
Poi, a pochi mesi di distanza, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il Decreto Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E' stata, di fatto, riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica tuttavia non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto
Competitività ed è pertanto priva di effetto.
Pertanto, la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità.
In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità
2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della
Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo.
Orbene, il Tribunale ritiene che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al CICR
l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.
Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo e peraltro esclude dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999 di regolamentare la pagina 6 di 17 capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del
31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore delibera
CICR del 3 agosto 2016.
Dunque, il Consulente tecnico ha correttamente espunto ogni capitalizzazione degli interessi passivi dall'1.1.2014 sino alla data di conclusione dell'accertamento, ossia il 31.12.2024 (precedente alla delibera CICR del 3.8.2016).
In ordine alle allegazioni sull'applicazione di interessi superiori al tasso usurario, osserva il Tribunale che la L. n. 108/1996 ha introdotto il concetto del tasso soglia (arti. 2 e 3), designato come limite imperativo alla misura del tasso di interesse convenzionale, superato il quale si configura il fenomeno usurario, con la correlativa sanzione del novellato art. 1815, comma 2, c.c., secondo cui “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” (art. 4); in particolare, è usurario il tasso di interesse che, ai sensi dell'art. 2 della normativa citata, supera il tasso medio per la categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà o, più precisamente, il tasso che supera del 50% il “tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993,n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura”.
Com'è noto, la Legge n. 24/01 (la cui legittimità costituzionale è stata riconosciuta da Corte Cost.
25/02/2002, n. 29), ha introdotto, con l'art. l comma 1, una norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., sancendo che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
pagina 7 di 17 Nella specie, il CT ha riscontrato usura, in relazione al conto corrente, in cinque trimestri, nei quali il
TEG avrebbe superato il tasso soglia (II, III, IV trimestre 2006 e II, III trimestre 2007), avendo, per l'intero periodo, ricondotto a zero il tasso d'interesse debitore.
Tale conclusione del CT non appare condivisibile (non essendo, conseguentemente, apprezzabile il terzo calcolo proposto dall'Ausiliario con cui si è ricondotto il tasso debitore a “zero” nei trimestri menzionati).
Invero, diversamente da come indicato dalla scrivente nel relativo quesito, l'indagine era destinata a verificare il superamento del tasso soglia al momento della prima negoziazione e all'atto “dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca”. Pertanto, il CT avrebbe dovuto verificare l'eventuale sopravvenienza dell'usura, oltre che nel momento genetico del rapporto, nell'ipotesi in cui fosse intervenuta una rinegoziazione delle condizioni economiche in corso di rapporto (equiparabile ad una “prima contrattazione”), diversamente da come fatto. In particolare, Il Consulente d'ufficio ha segnalato il superamento del tasso soglia nei cinque trimestri indicati senza, tuttavia, precisare quali e quando fossero intervenute le modifiche contrattuali, incorrendo nell'accertamento di cd. usura sopravvenuta e non originaria che, pertanto, non può essere condiviso dal Tribunale, atteso il principio enunciato delle Sezioni Unite, le quali si sono pronunciate nel senso della non configurabilità, nel nostro ordinamento, di tale fenomeno (Cass. S.U. 19 ottobre 2017, n. 24675).
Le Sezioni Unite hanno risolto, infatti, il contrasto creatosi in giurisprudenza circa la applicabilità della l.
n. 108/1996 ai contratti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore nonché ai contratti stipulati sotto la vigenza della normativa anti-usura, ogniqualvolta il tasso di interesse, in origine pattuito lecitamente, abbia superato, in corso di svolgimento del rapporto per effetto di rilevazioni trimestrali in diminutio del tasso soglia, il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari.
In particolare, valorizzando la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d. l. n. 394/2000 di interpretazione autentica della l. n. 108/1996, le Sezioni Unite hanno negato tout court la configurabilità nel nostro ordinamento dell'usura sopravvenuta, argomentando come segue: “La ragione della illiceità risiederebbe, […], nella violazione di un divieto imperativo di legge, il divieto dell'usura, e in particolare il divieto di pretendere un tasso d'interesse superiore alla soglia dell'usura come fissata in base alla legge. Sennonché il divieto dell'usura è contenuto nell'art. 644 cod. pen.; le (altre) disposizioni della legge n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell'art. 644, comma terzo, cod. pen. novellato (che recita:
«La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari»). L'art. 2, comma 4, legge n. 108, cit. (che recita: «Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso ...») definisce, sì, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta appunto del limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, essendo la norma penale l'unica che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una pagina 8 di 17 prestazione di denaro o di altra utilità. Una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art. 1815, secondo comma, cod. civ. - pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute - il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla legge n. 108. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 cod. pen.; «ai fini dell'applicazione» del quale, però, non può farsi a meno - perché così impone la norma d'interpretazione autentica - di considerare il «momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento». Non ha perciò fondamento la tesi che cerca di limitare l'efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale e alla sanzione civile della gratuità del mutuo, perché in tanto
è configurabile un illecito civile, in quanto configurabile la violazione dell'art. 644 cod. pen., come interpretato dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000. […] Tale esegesi delle disposizioni della legge n. 108 non contrasta, inoltre, con la loro ratio. Una parte della dottrina attribuisce alla legge n. 108 una ratio calmieratrice del mercato del credito, che imporrebbe il rispetto in ogni caso del tasso soglia al momento del pagamento degli interessi. Va però osservato che la ratio delle nuove disposizioni sull'usura consiste invece nell'efficace contrasto di tale fenomeno”.
In chiusura, pertanto, è stata sancita la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia. Quindi le Sezioni
Unite, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse
è stato pattuito, hanno perentoriamente escluso, non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse, ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stata scorretto la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia.
La predetta sentenza, pur avendo a diretto riferimento un contenzioso relativo ad un contratto di mutuo, risulta aver espresso un principio generale suscettibile di applicazione anche ad un contratto di conto corrente. Al riguardo, in effetti, una volta valorizzato l'esclusivo dato normativo dell'art. 644 c.p., non risulta possibile procedere ad approcci differenziati, a seconda che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente, alla problematica inerente la ravvisabilità di profili usurari. In tale prospettiva non appare possibile valorizzare il carattere "statico" o "dinamico" del rapporto di riferimento onde assoggettare solo la prima tipologia all'assetto interpretativo fatto proprio dalla Suprema Corte. L'unicità del dato normativo, e la sua strutturazione ermeneutica ancorata al solo momento genetico del rapporto, preclude la possibilità di valorizzare l'usura c.d.
"sopravvenuta" nei rapporti di conto corrente (salvo che si tratti di usura derivante da modifica delle condizioni originaria, nel quale caso, più che di usura sopravvenuta, si è in presenza di una "nuova" usura originaria).
pagina 9 di 17 Né appare utile, ai fini di causa, la Consulenza di parte prodotta dagli opponenti a supporto della tesi dell'usurarietà dei tassi praticati poichè connotata da estrema genericità (al pari delle difese contenute nell'atto di opposizione), finanche priva della data in cui sarebbe avvenuto il superamento del tasso soglia, della relativa entità, dell'indicazione dei tassi applicati e addirittura carente dell'esplicitazione dell'iter motivazionale attraverso cui si è giunti ai calcoli sinteticamente riportati in calce alla relazione.
Sul punto è utile richiamare Cassazione civile sez. III, 28/09/2023, n.27545 che statuisce che nelle controversie relative alla spettanza ed alla misura degli interessi, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda far valere l'applicazione degli stessi in misura usuraria nel corso del rapporto è tenuto a dedurlo in modo specifico, anche mediante dettagliata relazione peritale, mentre per l'istituto bancario convenuto che voglia contestare il computo dei saggi non è sufficiente una contestazione generica, ma è necessario indicare quelli che sarebbero stati effettivamente applicati. Pertanto, pur volendo sorvolare sulla questione connessa alla rilevanza della cd. usura sopravvenuta (pure riconosciuta da Cass. 27545/2023 sebbene nella consapevolezza cha la sentenza appena richiamata costituisca pronuncia isolata della giurisprudenza di legittimità), l'opposizione sul punto si presenta generica, prima ancora che di dubbia fondatezza.
Con altro motivo di doglianza, la parte opponente ha eccepito la nullità della applicazione della cd.
“commissione di massimo scoperto”, sostenendo che gli addebiti relativi a tale voce sarebbero stati pattuiti in maniera vaga, senza puntuale indicazione dei criteri di computo, e che comunque essa, risolvendosi in un costo aggiuntivo legato all'erogazione del credito, sia priva di causa e che la relativa clausola negoziale sia affetta da nullità.
In punto di diritto si osserva che, nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente - era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
Tale problema è stato, dunque, affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (ed, a fortiori, prima dell'art. 117 bis del TUB successivamente introdotto), si sono affermati i seguenti orientamenti.
pagina 10 di 17 Un primo orientamento ha ritenuto la c.m.s. sempre munita di causa negoziale lecita, quale che sia la natura di detta commissione ed il parametro di sua applicazione (cfr. ex multis Tribunale Chieti 22 ottobre
2013).
Un secondo orientamento giurisprudenziale ha invece ritenuto che, in assenza di diversa specificazione ed al di fuori di fattispecie peculiari, la c.m.s. abbia sempre una propria causa laddove sia parametrata allo scoperto del conto, non potendo estendersi con certezza detta conclusione nelle altre ipotesi (cfr. ex multis
Tribunale Mondovì 17 febbraio 2009).
Un terzo orientamento ha ritenuto che la c.m.s. abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista (cfr. ex multis Tribunale Firenze 16 luglio 2013).
Infine, un quarto indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto invece la c.m.s. priva di causa negoziale in ogni fattispecie, sia se calcolata sull'utilizzato (indifferentemente intra o extra fido), sia se calcolata sull'accordato
(cfr. ex multis Tribunale di Novara 1 ottobre 2012).
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28 gennaio 2009 n. 2, prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso,
commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intelleggibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
È quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (decreto Salva Italia), convertito nella
L. 22 dicembre 2011 n. 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012.
L'attuale disciplina dettata dall'art. 117 bis T.U.B. e dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 644 del 30 giugno 2012 così articolata prevede: per i contratti di apertura di credito in conto corrente
(in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento (ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114 octies lett. b del TUB) l'applicazione nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti, siano essi consumatori o professionisti, quali unici oneri a carico del cliente di una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione pagina 11 di 17 che deve essere pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente (che esclude le commissioni per l'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per iscrizione ipotecaria e le spese per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate;
per gli sconfinamenti (utilizzo extrafido o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce (c.i.v.) che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento;
altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato non dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido). La
c.i.v. in base all'art. 1 comma 1 ter d.L. 24 marzo 2012 n. 29 (come modificato dal Decreto CICR) non si applica ai consumatori nei casi di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi e neppure nei casi in cui lo sconfinamento sia la conseguenza di un pagamento effettuato a favore dell'intermediario.
Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24.1.2012 n° 1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bis comma 3° del TUB, in quanto l'art. 27 bis nella sua attuale formulazione è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del TUB, il quale stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 cod. civ..
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di
“proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Alla luce di tale complessa situazione, si deve ritenere che - con riferimento al periodo antecedente il
2009 (data del primo intervento normativo) - la c.m.s. abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata pagina 12 di 17 sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006
n°870), essendo diretta a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la c.m.s. deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la c.m.s. come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la c.m.s. sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della c.m.s. in dette ipotesi.
Altro profilo di invalidità relativo alla c.m.s. attiene alla indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto (art. 1418, secondo comma, e 1346 c.c.), ravvisabile quando la clausola non contenga alcuna indicazione circa la misura della commissione stessa né alcuna indicazione circa le modalità di sua applicazione
(se essa, ad esempio, sia da applicarsi al picco dell'utilizzato, alla media dell'utilizzato nel trimestre, in riferimento all'utilizzo de die in diem delle somme, ecc.) verificandosi, quindi, una impossibilità per il cliente di determinare in anticipo quanto dovuto alla banca a titolo di commissione di massimo scoperto.
Sulla base di tali considerazioni, nel periodo compreso tra il 17/03/2006 (data di apertura del conto) e il
29/01/2009 (data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2), il CT ha espunto dal ricalcolo tutti gli addebiti relativi alle commissioni di massimo scoperto, in quanto non correttamente pattuiti, nonché applicati sull'utilizzato.
La richiamata clausola contrattuale, quindi, non può che ritenersi nulla per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto (art. 1418, secondo comma, e 1346 c.c.) e per difetto di causa.
Nel periodo che va dal 29/01/2009 (data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009
n. 2) al 01/07/2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), non essendo regolarmente determinata la commissione di massimo scoperto nella pattuizione del 22 marzo 2006 e non rinvenendo, nei fascicoli delle parti, alcun adeguamento dei contratti in essere che regolamentasse tale commissione, sono stati enucleati dal ricalcolo, per il periodo in esame, tutti gli addebiti a tale titolo. Inoltre, ha osservato il CT che la banca fino al secondo trimestre 2009 ha addebitato al correntista una commissione denominata “commissione di massimo pagina 13 di 17 scoperto”, calcolata sulla somma massima utilizzata nel trimestre, mentre, successivamente tale periodo (fino al
30 giugno 2010), ha addebitato al cliente la medesima commissione, calcolata tuttavia sull'importo affidato, rinvenendosi, pertanto, anche tale ulteriore profilo di invalidità.
Infine, nel lasso temporale compreso tra l'01/07/2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644) e il
31/12/2014 (data ultimo estratto conto in atti) non avendo rinvenuto negli atti di causa alcuna comunicazione della Banca in merito all'adeguamento del contratto in essere a quanto previsto, ai sensi dell'art. 117-bis del
TUB ed ai sensi del decreto ministeriale n. 644/2012, in materia di commissioni di massimo scoperto, sono stati enucleati dal ricalcolo tutti gli addebiti effettuati dalla a tale titolo. CP_1
E' appena il caso di chiarire che l'accertamento condotto sul punto non potrà includere il vaglio di questioni non sollecitate dalle parti e non ricomprese pertanto nel “thema decidendum”, dovendosi, in virtù del principio dispositivo che governa il processo civile, dar seguito alle sole istanze di parte tempestivamente dedotte, tra le quali, nella specie, non sono inclusi gli ulteriori accertamenti operati dal CT in ordine ad altre e diverse voci di costo (dettagliate nel secondo elaborato della relazione peritale).
Alcun'altra invalidità è stata riscontrata dal CT in relazione ai contratti in esame.
In particolare, va rilevata l'estrema genericità delle restanti doglianze sollevate nell'atto di opposizione
(illegittimo esercizio “ius variandi” da parte della banca;
indebita applicazione di valute, indeterminatezza tassi creditori), dal momento che la parte opponente si è limitata ad ipotizzare la violazione dei precetti normativi e giurisprudenziali senza alcuna specifica deduzione e allegazione nei termini stabiliti (come era suo preciso onere) in ordine ai modi, ai tempi e alla misura di tali violazioni. Manca, infatti, qualunque indicazione in ordine ai tassi applicati, ai limiti superati e alle somme asseritamente addebitate in esubero dalla banca.
Si evidenzia, infatti, che sebbene la banca sia tenuta a dare prova del fatto costitutivo della sua pretesa,
l'opponente non può limitarsi ad una contestazione generica, essendo egli tenuto a proporre tutte le sue difese, quale convenuto in senso sostanziale (ai sensi del comma uno dell'articolo 167 c.p.c.), prendendo posizione specifica sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.
Sul punto si è espressa la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 761 del 28.1.2002, che ha precisato che, qualora la parte contro cui sono allegati precisi fatti costitutivi della domanda, non li contesti, detti fatti esulano dal thema probandum ed il giudice deve ritenerli come pacifici e non più dubitabili.
Le stesse criticità riscontrate negli atti difensivi di parte opponente sono state ravvisate nella Consulenza di parte, ed invero, nella stessa risultano richiamati diffusamente principi espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza senza, tuttavia, offrire elementi da cui inferire la effettiva incidenza di quanto lamentato sui rapporti in concreto intrattenuti con la banca, giungendo a conclusioni che non danno neppure conto dell'iter seguito per giungere alle conclusioni rassegnate. Peraltro, come indicato in premessa dallo stesso Consulente di pagina 14 di 17 parte opponente, la relazione è stata redatta sulla base di alcuni estratti conto relativi al rapporto di conto corrente e senza il supporto della documentazione contrattuale, rendendo, quindi, non attendibili i risultati cui è pervenuta.
Pertanto, il CT, a conclusione della propria attività, tenuto conto delle predette invalidità, ha calcolato un debito a carico della correntista, risultante dalla differenza tra il saldo banca e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, pari a complessivi € 95.083,00 al 31.12.2014 che, decurtato dell'importo nominale di € 90.000,00 prelevato dalla creditrice in virtù del pegno costituito in suo favore sulle obbligazioni della Controparte_2
T.V. 2007/2012 42^ emissione, ammonta ad € 5.083,00 a credito della parte opposta, oltre interessi convenzionali dal 31.12.2014 al saldo.
E' appena il caso di disattendere le doglianze di parte opponente in ordine sia alla invalidità del contratto di pegno, stante la totale carenza di indicazioni in ordine ai profili di nullità/annullabilità riscontrati, sia all'inadempienza della parte opposta, la quale avrebbe indebitamente provveduto all'escussione della predetta garanzia in difetto di previsioni contrattuali.
Tale ultima contestazione risulta smentita dalla semplice lettura del contratto di pegno sottoscritto dalla debitrice principale il 20.9.2007, con il quale essa ha garantito l'obbligazione discendente dall'apertura di credito regolata sul conto corrente in esame proprio attraverso la costituzione del pegno sulle obbligazioni della banca CP_2 aventi valore nominale di € 90.000,00, come peraltro appositamente statuito all'art. 6 del medesimo contratto.
Articolo in forza del quale la banca creditrice avrebbe potuto procedere alla vendita degli strumenti finanziari costituti in pegno laddove si fosse verificato l'inadempimento del correntista alle obbligazioni discendenti dall'apertura di credito, previo inoltro di missiva di avvertimento (come accaduto nella specie, avendo la stessa parte opponente dichiarato di aver ricevuto tale comunicazione prima dell'escussione della garanzia, cfr. p. 30 atto di opposizione).
Parimenti infondata si rivela l'eccezione di invalidità della garanzia fideiussoria prestata da e Parte_3
sull'assunto della mancata indicazione dell'importo massimo garantito. Invero, la Parte_6 piana lettura del contratto, stipulato da entrambi in data 6.6.2007, dà conto dell'indicazione dell'importo di €
180.000,00, quale massima esposizione garantita. Si aggiunga, a tal proposito, che la previsione di un massimale
è di per sé sufficiente ad escludere la nullità della fideiussione, in quanto tale requisito è l'unico previsto dall'art. 1938 c.c. (così come novellato dalla legge n. 154 del 1992) che non richiede anche la specificazione del tipo di obbligazione oggetto della garanzia. La fideiussione omnibus si caratterizza proprio per il fatto che la garanzia si estende a qualsiasi obbligazione condizionale o futura e l'indicazione dell'importo massimo garantito è l'unico requisito richiesto dalla legge a tutela del garante che, in tal modo, è reso consapevole dell'impegno economico assunto con la sottoscrizione.
pagina 15 di 17 Va, invece, disattesa la domanda risarcitoria avanzata dalla parte opponente a seguito dell'illegittima condotta della banca, aggravata dalla segnalazione alla Centrale rischi della banca d'Italia, in quanto totalmente generica e priva di qualsivoglia supporto documentale. Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi ricorrendo ad una liquidazione equitativa del danno;
è infatti noto che il potere discrezionale che l'art. 1226 cod. civ. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18/04/2007: nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S.C., in una controversia risarcitoria esperita per gli assunti danni dipendenti dalla rinnovazione di un'iscrizione ipotecaria sui beni della ricorrente effettuata da un istituto di credito mutuante, ha confermato l'impugnata sentenza di appello che aveva riformato quella di primo grado, con la quale si era provveduto al riconoscimento del risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa, pur in assenza del presupposto principale di cui al citato art. 1226 cod. civ. riconducibile alla preventiva dimostrazione dell'esistenza di danni risarcibili).
La lieve riduzione dell'importo del debito rispetto a quello inizialmente indicato impone la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna degli opponenti, in via solidale, al pagamento della somma di € 5.083,00 alla parte opposta, oltre interessi convenzionali dal 31.12.2014 al saldo.
Le spese di CT (liquidate con decreto del 27.3.2023) e di lite vanno poste definitivamente e solidalmente a carico degli opponenti, previa compensazione di 1/3, stante la limitata riduzione del debito accertato a carico di questi ultimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione delle intervenute;
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 802/2016 emesso dal Tribunale di Teramo in data 27.5.2016;
- dichiara, con riferimento al contratto di conto corrente n. 50491, la nullità delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto e alla capitalizzazione degli interessi (quest'ultima pagina 16 di 17 limitatamente al periodo compreso tra l'1.1.2014 e il 31.12.2014), nei limiti e con le specificazioni indicate in parte motiva;
- rigetta le ulteriori domande ed eccezioni;
- accerta che il saldo ricalcolato del suddetto conto corrente è pari a € 95.083,00 a debito della correntista al 31.12.2014;
- condanna, in solido, gli opponenti al pagamento, in favore dell'opposta, di € 5.083,00 oltre interessi convenzionali dal 31.12.2014 al saldo;
- condanna, in solido, gli opponenti al rimborso delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano, previa compensazione di 1/3, in € 1702,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto del 27.3.2023, per
1/3 a carico dell'opposta e per i restanti 2/3 a carico solidale degli opponenti;
- compensa integralmente le spese di lite tra le intervenute.
Teramo, 18.2.2025.
Il Giudice dott.ssa Erika Capanna Pisce'
pagina 17 di 17
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O d i T E R A M O
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Erika Capanna Pisce', ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3358/2016 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, , Parte_1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. SALVATORE D'APICE Parte_3
OPPONENTI contro
(nella quale si è fusa per incorporazione Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MARIA SIROLLI CP_2
OPPOSTA
Nonché
e, per essa, la procuratrice in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. BENEDETTO GARGANI
quale mandataria di a sua volta mandataria di Controparte_5 CP_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv. BENEDETTO CP_7
GARGANI e MARCO AMORE
INTERVENUTE pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Come da note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, nonché personalmente quali fideiussori, Parte_1
e , impugnavano il provvedimento monitorio provvisoriamente Parte_2 Parte_3 esecutivo n. 802/2016 emesso dal Tribunale di Teramo, al fine di ottenerne la revoca previo accertamento di nullità/inefficacia del contratto bancario sotteso alla richiesta monitoria e delle connesse garanzie fideiussorie.
Con il suddetto provvedimento monitorio la banca opposta ingiungeva il pagamento della somma complessiva di
€ 23.745,57 (di cui: € 23.652,57 per saldo contabile debitore;
€ 93,00 per interessi a debito con valuta 3.5.2016), oltre agli interessi successivi al tasso del 2,937% dal 4.5.2016 sino al giorno dell'effettivo saldo, derivante dalle obbligazioni contratte dalla debitrice principale, dei quali i predetti si erano costituiti fideiussori. In Parte_1 particolare, l'importo ingiunto derivava dal saldo debitore del conto corrente n. 015/330/0050491, oltre agli interessi maturati e maturandi dal 01.07.2015, pari ad € 110.000,56, decurtato della somma nominale di €
90.000,00 incamerata dalla banca a seguito dell'escussione della garanzia pignoratizia derivante dalle obbligazioni Banca Tercas S.p.A. T.V. 2007/2012 42^ emissione, di proprietà della parte debitrice.
Lamentavano gli opponenti la nullità dei rapporti bancari in quanto privi della valida pattuizione delle condizioni contrattuali, la invalidità delle fideiussioni in quanto contratte senza indicazione dell'importo massimo garantito,
l'illegittima applicazione dello “ius variandi”, l'indebita escussione della garanzia pignoratizia, l'illegittima applicazione di interessi debitori, moratori, spese, valute e CMS in quanto non validamente pattuiti, l'usurarietà dei tassi praticati, chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposta al risarcimento del danno sofferto a causa dell'illegittima segnalazione alla Centrale rischi della Banca d'Italia e dell'ingiusta revoca degli affidamenti concessi.
Si costituiva in giudizio la Banca opposta, la quale chiedeva il rigetto delle domande proposte dalla controparte.
Denegata la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e esperita la mediazione con esito negativo, la causa giungeva avanti la scrivente magistrato, cui medio tempore, era stato assegnato il presente fascicolo, che disponeva un accertamento contabile, all'esito del quale veniva celebrata udienza in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. e, a seguito del deposito di note di precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 22.1.2020 interveniva in giudizio quale mandataria di Controparte_5 CP_6
[...
nella qualità di cessionaria del credito vantato dall' Controparte_8
pagina 2 di 17 S.p.A. ( , con effetto dal 31 gennaio 2018, divenuta tale in forza di contratto di cessione stipulato ai CP_9 sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli art.li 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 25 ottobre 2018 – Parte Seconda – precisando che Parte_4 tra i crediti ceduti fosse ricompreso quello vantato nei confronti di con annessi privilegi, garanzie e Parte_1 accessori e fideiussioni, subentrando così in tutti i diritti, anche processuali, azioni e situazioni giuridiche già vantati dalla cedente nei confronti del debitore ceduto.
In data 1.7.2022 interveniva in giudizio e, per essa, la procuratrice Controparte_3 Controparte_4
nella qualità di cessionaria del credito vantato da con effetto dal 13 aprile 2022, divenuta tale
[...] CP_7 in forza di contratto di cessione stipulato ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli art.li 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 42 del 12 aprile 2022 – Parte
Seconda – Foglio delle Inserzioni, precisando che tra i crediti ceduti fosse ricompreso quello vantato nei confronti di con annessi privilegi, garanzie e accessori e fideiussioni, subentrando così in tutti i Parte_1 diritti, anche processuali, azioni e situazioni giuridiche già vantati dalla cedente nei confronti del debitore ceduto.
***
Tanto premesso in fatto, in via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva delle società intervenute, come noto rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, attesa la carente dimostrazione della qualità di cessionarie del credito in esame. In particolare,
[...] agito in giudizio quale mandataria di a sua volta mandataria di Parte_5 CP_6 CP_7
[...
allegando di aver acquistato, tramite cessione in blocco (di cui ha fornito dimostrazione tramite la produzione CP di copia della G.U. del 25.10.2018 n. 125), il credito in contesa da , senza tuttavia nulla allegare né provare in ordine alle precedenti cessioni, asseritamente intervenute tra l'originaria banca opposta ( fusa CP_2 CP per incorporazione a e . Cessione quest'ultima Controparte_1 fondamentale per accertare la titolarità in capo all'intervenuta del diritto di succedere nel credito originariamente vantato dall'opposta.
Parimenti dicasi per l'altra intervenuta, la quale si è limitata a dimostrare la cessione intervenuta CP_3 con la sua dante causa (tramite la produzione di copia della G.U. del 12.4.2022 n. 42), senza colmare CP_7 CP la lacuna innanzi evidenziata (cessione tra l'opposta e , quest'ultima dante causa di e CP_7 successivamente di , di tal che dev'essere predicato il difetto di legittimazione passiva di entrambe CP_3
pagina 3 di 17 le intervenute, inottemperanti all'onere di provare l'effettiva cessione del credito in loro favore attraverso la doverosa ricostruzione dei passaggi che hanno determinato la successione in capo ad esse.
Tanto considerato e passando all'esame della fattispecie concreta, tenuto conto della documentazione depositata dalle parti, nel corso dell'istruttoria è stata disposta una CT contabile.
Con particolare riferimento alla documentazione offerta in comunicazione dalla banca opposta, attrice in senso sostanziale, si evidenzia la produzione del contratto di apertura del conto corrente n. 50491 del 22 marzo 2006; il documento di sintesi del conto corrente n. 50491 del 02 luglio 2013; la fideiussione prestata dagli opponenti, e nell'interesse di fino all'importo di € Parte_3 Parte_2 Parte_1
180.000,00, in data 6.6.2007; gli estratti completi del conto corrente della riferiti al periodo CP_2 compreso tra il 17 marzo 2006 (data apertura del conto corrente) al 31 dicembre 2014 (data ultimo estratto conto in atti). Si osserva, quindi, che non sono presenti gli estratti conto successivi al 31 dicembre 2014 e che, a tale data, la banca evidenziava un saldo a debito del correntista di € 110.519,68, sebbene il rapporto risulti cessato in data 2 ottobre 2015 (lettera del 2 ottobre 2015 di recesso dal rapporto di conto corrente con ricevute a/r).
Gli opponenti, come anticipato, hanno dedotto l'invalidità delle clausole del contratto di conto corrente in ragione della mancata pattuizione del tasso di interesse debitorio e delle altre condizioni economiche applicate al rapporto.
Punto di partenza è l'art. 1284 c.c., che al terzo comma stabilisce che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Poi, l'art. 4 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) ha stabilito per la prima volta la nullità delle clausole contrattuali che per la determinazione degli interessi rimandino agli usi, prevedendo che: “I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte”.
Il successivo art. 5, poi, ha individuato il tasso sostitutivo applicabile in caso di nullità delle clausole contrattuali.
Entrambe le norme citate sono state abrogate dall'art. 161, D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (TUB), ma il relativo contenuto è stato trasfuso nell'art. 117 TUB.
Quindi dall'entrata in vigore della legge n. 154/1992 prima e del D.gs. 385/1993 poi è stata stabilita ex lege la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione degli interessi. Sicchè, per i contratti stipulati pagina 4 di 17 successivamente alla legge n. 154/1992, come quelli in esame troverà applicazione il tasso sostitutivo ivi previsto, ossia quello di cui all'art.117 TUB (nel testo successivo al D.L.vo n.141/10).
Tanto premesso, il CT ha riscontrato la valida pattuizione degli interessi in relazione al conto corrente, come desumibile dall'esame del contratto del 22 marzo 2006 e del 2 luglio 2013, tuttavia, avendo riscontrato una discrasia tra il saggio indicato in contratto e quello risultante negli estratti conto elaborati dalla banca, ha effettuato il ricalcolo applicando quest'ultimo, in quanto più favorevole al correntista.
Circa le questioni relative all'anatocismo nei rapporti bancari, si richiama Cass. SS.UU. 7 ottobre - 4 novembre 2004, n. 21095 che, rivedendo la precedente giurisprudenza che affermava l'esistenza di un uso normativo idoneo a legittimare l'anatocismo nei rapporti bancari al di là del disposto dell'art. 1283 c.c., ha statuito che le clausole contrattuali che autorizzano le banche a capitalizzare trimestralmente gli interessi debitori passivi a carico dei clienti, non essendo legittimate da un uso normativo, contrastano con la regola dettata dall'art. 1283 c.c., in quanto anteriori alla scadenza degli interessi, e sono dunque nulle.
Per lungo tempo, infatti, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la
Corte di cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale
E' quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia CP_1 debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.
Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.
pagina 5 di 17 Nella specie, il CT, appositamente interrogato sul punto, ha accertato che la ha applicato la pari CP_1 periodicità di capitalizzazione degli interessi, e, pertanto, gli interessi sono stati contabilizzati secondo detto principio fino alla data del 31.12.2013. Successivamente, invece, secondo quanto indicato nei quesiti peritali, a partire dal 01.01.2014 e fino alla chiusura dei conti, è stata esclusa ogni capitalizzazione degli interessi passivi.
Tale ultima operazione risulta correttamente effettuata dal CT in ragione degli interventi normativi sopravvenuti a decorrere dall'1.1.2014. Infatti, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB è, stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità
e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati.
Poi, a pochi mesi di distanza, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il Decreto Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E' stata, di fatto, riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica tuttavia non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto
Competitività ed è pertanto priva di effetto.
Pertanto, la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità.
In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità
2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della
Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo.
Orbene, il Tribunale ritiene che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al CICR
l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.
Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo e peraltro esclude dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999 di regolamentare la pagina 6 di 17 capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del
31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore delibera
CICR del 3 agosto 2016.
Dunque, il Consulente tecnico ha correttamente espunto ogni capitalizzazione degli interessi passivi dall'1.1.2014 sino alla data di conclusione dell'accertamento, ossia il 31.12.2024 (precedente alla delibera CICR del 3.8.2016).
In ordine alle allegazioni sull'applicazione di interessi superiori al tasso usurario, osserva il Tribunale che la L. n. 108/1996 ha introdotto il concetto del tasso soglia (arti. 2 e 3), designato come limite imperativo alla misura del tasso di interesse convenzionale, superato il quale si configura il fenomeno usurario, con la correlativa sanzione del novellato art. 1815, comma 2, c.c., secondo cui “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” (art. 4); in particolare, è usurario il tasso di interesse che, ai sensi dell'art. 2 della normativa citata, supera il tasso medio per la categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà o, più precisamente, il tasso che supera del 50% il “tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993,n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura”.
Com'è noto, la Legge n. 24/01 (la cui legittimità costituzionale è stata riconosciuta da Corte Cost.
25/02/2002, n. 29), ha introdotto, con l'art. l comma 1, una norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., sancendo che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
pagina 7 di 17 Nella specie, il CT ha riscontrato usura, in relazione al conto corrente, in cinque trimestri, nei quali il
TEG avrebbe superato il tasso soglia (II, III, IV trimestre 2006 e II, III trimestre 2007), avendo, per l'intero periodo, ricondotto a zero il tasso d'interesse debitore.
Tale conclusione del CT non appare condivisibile (non essendo, conseguentemente, apprezzabile il terzo calcolo proposto dall'Ausiliario con cui si è ricondotto il tasso debitore a “zero” nei trimestri menzionati).
Invero, diversamente da come indicato dalla scrivente nel relativo quesito, l'indagine era destinata a verificare il superamento del tasso soglia al momento della prima negoziazione e all'atto “dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca”. Pertanto, il CT avrebbe dovuto verificare l'eventuale sopravvenienza dell'usura, oltre che nel momento genetico del rapporto, nell'ipotesi in cui fosse intervenuta una rinegoziazione delle condizioni economiche in corso di rapporto (equiparabile ad una “prima contrattazione”), diversamente da come fatto. In particolare, Il Consulente d'ufficio ha segnalato il superamento del tasso soglia nei cinque trimestri indicati senza, tuttavia, precisare quali e quando fossero intervenute le modifiche contrattuali, incorrendo nell'accertamento di cd. usura sopravvenuta e non originaria che, pertanto, non può essere condiviso dal Tribunale, atteso il principio enunciato delle Sezioni Unite, le quali si sono pronunciate nel senso della non configurabilità, nel nostro ordinamento, di tale fenomeno (Cass. S.U. 19 ottobre 2017, n. 24675).
Le Sezioni Unite hanno risolto, infatti, il contrasto creatosi in giurisprudenza circa la applicabilità della l.
n. 108/1996 ai contratti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore nonché ai contratti stipulati sotto la vigenza della normativa anti-usura, ogniqualvolta il tasso di interesse, in origine pattuito lecitamente, abbia superato, in corso di svolgimento del rapporto per effetto di rilevazioni trimestrali in diminutio del tasso soglia, il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari.
In particolare, valorizzando la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d. l. n. 394/2000 di interpretazione autentica della l. n. 108/1996, le Sezioni Unite hanno negato tout court la configurabilità nel nostro ordinamento dell'usura sopravvenuta, argomentando come segue: “La ragione della illiceità risiederebbe, […], nella violazione di un divieto imperativo di legge, il divieto dell'usura, e in particolare il divieto di pretendere un tasso d'interesse superiore alla soglia dell'usura come fissata in base alla legge. Sennonché il divieto dell'usura è contenuto nell'art. 644 cod. pen.; le (altre) disposizioni della legge n. 108, cit., non formulano tale divieto, ma si limitano a prevedere (per quanto qui rileva) un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi sono considerati sempre usurari a mente, appunto, dell'art. 644, comma terzo, cod. pen. novellato (che recita:
«La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari»). L'art. 2, comma 4, legge n. 108, cit. (che recita: «Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso ...») definisce, sì, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, ma si tratta appunto del limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, essendo la norma penale l'unica che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una pagina 8 di 17 prestazione di denaro o di altra utilità. Una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art. 1815, secondo comma, cod. civ. - pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute - il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla legge n. 108. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 cod. pen.; «ai fini dell'applicazione» del quale, però, non può farsi a meno - perché così impone la norma d'interpretazione autentica - di considerare il «momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento». Non ha perciò fondamento la tesi che cerca di limitare l'efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale e alla sanzione civile della gratuità del mutuo, perché in tanto
è configurabile un illecito civile, in quanto configurabile la violazione dell'art. 644 cod. pen., come interpretato dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000. […] Tale esegesi delle disposizioni della legge n. 108 non contrasta, inoltre, con la loro ratio. Una parte della dottrina attribuisce alla legge n. 108 una ratio calmieratrice del mercato del credito, che imporrebbe il rispetto in ogni caso del tasso soglia al momento del pagamento degli interessi. Va però osservato che la ratio delle nuove disposizioni sull'usura consiste invece nell'efficace contrasto di tale fenomeno”.
In chiusura, pertanto, è stata sancita la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia. Quindi le Sezioni
Unite, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse
è stato pattuito, hanno perentoriamente escluso, non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse, ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stata scorretto la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia.
La predetta sentenza, pur avendo a diretto riferimento un contenzioso relativo ad un contratto di mutuo, risulta aver espresso un principio generale suscettibile di applicazione anche ad un contratto di conto corrente. Al riguardo, in effetti, una volta valorizzato l'esclusivo dato normativo dell'art. 644 c.p., non risulta possibile procedere ad approcci differenziati, a seconda che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente, alla problematica inerente la ravvisabilità di profili usurari. In tale prospettiva non appare possibile valorizzare il carattere "statico" o "dinamico" del rapporto di riferimento onde assoggettare solo la prima tipologia all'assetto interpretativo fatto proprio dalla Suprema Corte. L'unicità del dato normativo, e la sua strutturazione ermeneutica ancorata al solo momento genetico del rapporto, preclude la possibilità di valorizzare l'usura c.d.
"sopravvenuta" nei rapporti di conto corrente (salvo che si tratti di usura derivante da modifica delle condizioni originaria, nel quale caso, più che di usura sopravvenuta, si è in presenza di una "nuova" usura originaria).
pagina 9 di 17 Né appare utile, ai fini di causa, la Consulenza di parte prodotta dagli opponenti a supporto della tesi dell'usurarietà dei tassi praticati poichè connotata da estrema genericità (al pari delle difese contenute nell'atto di opposizione), finanche priva della data in cui sarebbe avvenuto il superamento del tasso soglia, della relativa entità, dell'indicazione dei tassi applicati e addirittura carente dell'esplicitazione dell'iter motivazionale attraverso cui si è giunti ai calcoli sinteticamente riportati in calce alla relazione.
Sul punto è utile richiamare Cassazione civile sez. III, 28/09/2023, n.27545 che statuisce che nelle controversie relative alla spettanza ed alla misura degli interessi, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda far valere l'applicazione degli stessi in misura usuraria nel corso del rapporto è tenuto a dedurlo in modo specifico, anche mediante dettagliata relazione peritale, mentre per l'istituto bancario convenuto che voglia contestare il computo dei saggi non è sufficiente una contestazione generica, ma è necessario indicare quelli che sarebbero stati effettivamente applicati. Pertanto, pur volendo sorvolare sulla questione connessa alla rilevanza della cd. usura sopravvenuta (pure riconosciuta da Cass. 27545/2023 sebbene nella consapevolezza cha la sentenza appena richiamata costituisca pronuncia isolata della giurisprudenza di legittimità), l'opposizione sul punto si presenta generica, prima ancora che di dubbia fondatezza.
Con altro motivo di doglianza, la parte opponente ha eccepito la nullità della applicazione della cd.
“commissione di massimo scoperto”, sostenendo che gli addebiti relativi a tale voce sarebbero stati pattuiti in maniera vaga, senza puntuale indicazione dei criteri di computo, e che comunque essa, risolvendosi in un costo aggiuntivo legato all'erogazione del credito, sia priva di causa e che la relativa clausola negoziale sia affetta da nullità.
In punto di diritto si osserva che, nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente - era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
Tale problema è stato, dunque, affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (ed, a fortiori, prima dell'art. 117 bis del TUB successivamente introdotto), si sono affermati i seguenti orientamenti.
pagina 10 di 17 Un primo orientamento ha ritenuto la c.m.s. sempre munita di causa negoziale lecita, quale che sia la natura di detta commissione ed il parametro di sua applicazione (cfr. ex multis Tribunale Chieti 22 ottobre
2013).
Un secondo orientamento giurisprudenziale ha invece ritenuto che, in assenza di diversa specificazione ed al di fuori di fattispecie peculiari, la c.m.s. abbia sempre una propria causa laddove sia parametrata allo scoperto del conto, non potendo estendersi con certezza detta conclusione nelle altre ipotesi (cfr. ex multis
Tribunale Mondovì 17 febbraio 2009).
Un terzo orientamento ha ritenuto che la c.m.s. abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista (cfr. ex multis Tribunale Firenze 16 luglio 2013).
Infine, un quarto indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto invece la c.m.s. priva di causa negoziale in ogni fattispecie, sia se calcolata sull'utilizzato (indifferentemente intra o extra fido), sia se calcolata sull'accordato
(cfr. ex multis Tribunale di Novara 1 ottobre 2012).
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28 gennaio 2009 n. 2, prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso,
commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intelleggibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
È quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (decreto Salva Italia), convertito nella
L. 22 dicembre 2011 n. 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012.
L'attuale disciplina dettata dall'art. 117 bis T.U.B. e dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 644 del 30 giugno 2012 così articolata prevede: per i contratti di apertura di credito in conto corrente
(in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento (ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114 octies lett. b del TUB) l'applicazione nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti, siano essi consumatori o professionisti, quali unici oneri a carico del cliente di una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione pagina 11 di 17 che deve essere pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente (che esclude le commissioni per l'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per iscrizione ipotecaria e le spese per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate;
per gli sconfinamenti (utilizzo extrafido o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce (c.i.v.) che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento;
altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato non dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido). La
c.i.v. in base all'art. 1 comma 1 ter d.L. 24 marzo 2012 n. 29 (come modificato dal Decreto CICR) non si applica ai consumatori nei casi di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi e neppure nei casi in cui lo sconfinamento sia la conseguenza di un pagamento effettuato a favore dell'intermediario.
Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24.1.2012 n° 1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bis comma 3° del TUB, in quanto l'art. 27 bis nella sua attuale formulazione è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del TUB, il quale stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 cod. civ..
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di
“proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Alla luce di tale complessa situazione, si deve ritenere che - con riferimento al periodo antecedente il
2009 (data del primo intervento normativo) - la c.m.s. abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata pagina 12 di 17 sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006
n°870), essendo diretta a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la c.m.s. deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la c.m.s. come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la c.m.s. sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della c.m.s. in dette ipotesi.
Altro profilo di invalidità relativo alla c.m.s. attiene alla indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto (art. 1418, secondo comma, e 1346 c.c.), ravvisabile quando la clausola non contenga alcuna indicazione circa la misura della commissione stessa né alcuna indicazione circa le modalità di sua applicazione
(se essa, ad esempio, sia da applicarsi al picco dell'utilizzato, alla media dell'utilizzato nel trimestre, in riferimento all'utilizzo de die in diem delle somme, ecc.) verificandosi, quindi, una impossibilità per il cliente di determinare in anticipo quanto dovuto alla banca a titolo di commissione di massimo scoperto.
Sulla base di tali considerazioni, nel periodo compreso tra il 17/03/2006 (data di apertura del conto) e il
29/01/2009 (data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2), il CT ha espunto dal ricalcolo tutti gli addebiti relativi alle commissioni di massimo scoperto, in quanto non correttamente pattuiti, nonché applicati sull'utilizzato.
La richiamata clausola contrattuale, quindi, non può che ritenersi nulla per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto (art. 1418, secondo comma, e 1346 c.c.) e per difetto di causa.
Nel periodo che va dal 29/01/2009 (data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009
n. 2) al 01/07/2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), non essendo regolarmente determinata la commissione di massimo scoperto nella pattuizione del 22 marzo 2006 e non rinvenendo, nei fascicoli delle parti, alcun adeguamento dei contratti in essere che regolamentasse tale commissione, sono stati enucleati dal ricalcolo, per il periodo in esame, tutti gli addebiti a tale titolo. Inoltre, ha osservato il CT che la banca fino al secondo trimestre 2009 ha addebitato al correntista una commissione denominata “commissione di massimo pagina 13 di 17 scoperto”, calcolata sulla somma massima utilizzata nel trimestre, mentre, successivamente tale periodo (fino al
30 giugno 2010), ha addebitato al cliente la medesima commissione, calcolata tuttavia sull'importo affidato, rinvenendosi, pertanto, anche tale ulteriore profilo di invalidità.
Infine, nel lasso temporale compreso tra l'01/07/2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644) e il
31/12/2014 (data ultimo estratto conto in atti) non avendo rinvenuto negli atti di causa alcuna comunicazione della Banca in merito all'adeguamento del contratto in essere a quanto previsto, ai sensi dell'art. 117-bis del
TUB ed ai sensi del decreto ministeriale n. 644/2012, in materia di commissioni di massimo scoperto, sono stati enucleati dal ricalcolo tutti gli addebiti effettuati dalla a tale titolo. CP_1
E' appena il caso di chiarire che l'accertamento condotto sul punto non potrà includere il vaglio di questioni non sollecitate dalle parti e non ricomprese pertanto nel “thema decidendum”, dovendosi, in virtù del principio dispositivo che governa il processo civile, dar seguito alle sole istanze di parte tempestivamente dedotte, tra le quali, nella specie, non sono inclusi gli ulteriori accertamenti operati dal CT in ordine ad altre e diverse voci di costo (dettagliate nel secondo elaborato della relazione peritale).
Alcun'altra invalidità è stata riscontrata dal CT in relazione ai contratti in esame.
In particolare, va rilevata l'estrema genericità delle restanti doglianze sollevate nell'atto di opposizione
(illegittimo esercizio “ius variandi” da parte della banca;
indebita applicazione di valute, indeterminatezza tassi creditori), dal momento che la parte opponente si è limitata ad ipotizzare la violazione dei precetti normativi e giurisprudenziali senza alcuna specifica deduzione e allegazione nei termini stabiliti (come era suo preciso onere) in ordine ai modi, ai tempi e alla misura di tali violazioni. Manca, infatti, qualunque indicazione in ordine ai tassi applicati, ai limiti superati e alle somme asseritamente addebitate in esubero dalla banca.
Si evidenzia, infatti, che sebbene la banca sia tenuta a dare prova del fatto costitutivo della sua pretesa,
l'opponente non può limitarsi ad una contestazione generica, essendo egli tenuto a proporre tutte le sue difese, quale convenuto in senso sostanziale (ai sensi del comma uno dell'articolo 167 c.p.c.), prendendo posizione specifica sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.
Sul punto si è espressa la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 761 del 28.1.2002, che ha precisato che, qualora la parte contro cui sono allegati precisi fatti costitutivi della domanda, non li contesti, detti fatti esulano dal thema probandum ed il giudice deve ritenerli come pacifici e non più dubitabili.
Le stesse criticità riscontrate negli atti difensivi di parte opponente sono state ravvisate nella Consulenza di parte, ed invero, nella stessa risultano richiamati diffusamente principi espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza senza, tuttavia, offrire elementi da cui inferire la effettiva incidenza di quanto lamentato sui rapporti in concreto intrattenuti con la banca, giungendo a conclusioni che non danno neppure conto dell'iter seguito per giungere alle conclusioni rassegnate. Peraltro, come indicato in premessa dallo stesso Consulente di pagina 14 di 17 parte opponente, la relazione è stata redatta sulla base di alcuni estratti conto relativi al rapporto di conto corrente e senza il supporto della documentazione contrattuale, rendendo, quindi, non attendibili i risultati cui è pervenuta.
Pertanto, il CT, a conclusione della propria attività, tenuto conto delle predette invalidità, ha calcolato un debito a carico della correntista, risultante dalla differenza tra il saldo banca e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, pari a complessivi € 95.083,00 al 31.12.2014 che, decurtato dell'importo nominale di € 90.000,00 prelevato dalla creditrice in virtù del pegno costituito in suo favore sulle obbligazioni della Controparte_2
T.V. 2007/2012 42^ emissione, ammonta ad € 5.083,00 a credito della parte opposta, oltre interessi convenzionali dal 31.12.2014 al saldo.
E' appena il caso di disattendere le doglianze di parte opponente in ordine sia alla invalidità del contratto di pegno, stante la totale carenza di indicazioni in ordine ai profili di nullità/annullabilità riscontrati, sia all'inadempienza della parte opposta, la quale avrebbe indebitamente provveduto all'escussione della predetta garanzia in difetto di previsioni contrattuali.
Tale ultima contestazione risulta smentita dalla semplice lettura del contratto di pegno sottoscritto dalla debitrice principale il 20.9.2007, con il quale essa ha garantito l'obbligazione discendente dall'apertura di credito regolata sul conto corrente in esame proprio attraverso la costituzione del pegno sulle obbligazioni della banca CP_2 aventi valore nominale di € 90.000,00, come peraltro appositamente statuito all'art. 6 del medesimo contratto.
Articolo in forza del quale la banca creditrice avrebbe potuto procedere alla vendita degli strumenti finanziari costituti in pegno laddove si fosse verificato l'inadempimento del correntista alle obbligazioni discendenti dall'apertura di credito, previo inoltro di missiva di avvertimento (come accaduto nella specie, avendo la stessa parte opponente dichiarato di aver ricevuto tale comunicazione prima dell'escussione della garanzia, cfr. p. 30 atto di opposizione).
Parimenti infondata si rivela l'eccezione di invalidità della garanzia fideiussoria prestata da e Parte_3
sull'assunto della mancata indicazione dell'importo massimo garantito. Invero, la Parte_6 piana lettura del contratto, stipulato da entrambi in data 6.6.2007, dà conto dell'indicazione dell'importo di €
180.000,00, quale massima esposizione garantita. Si aggiunga, a tal proposito, che la previsione di un massimale
è di per sé sufficiente ad escludere la nullità della fideiussione, in quanto tale requisito è l'unico previsto dall'art. 1938 c.c. (così come novellato dalla legge n. 154 del 1992) che non richiede anche la specificazione del tipo di obbligazione oggetto della garanzia. La fideiussione omnibus si caratterizza proprio per il fatto che la garanzia si estende a qualsiasi obbligazione condizionale o futura e l'indicazione dell'importo massimo garantito è l'unico requisito richiesto dalla legge a tutela del garante che, in tal modo, è reso consapevole dell'impegno economico assunto con la sottoscrizione.
pagina 15 di 17 Va, invece, disattesa la domanda risarcitoria avanzata dalla parte opponente a seguito dell'illegittima condotta della banca, aggravata dalla segnalazione alla Centrale rischi della banca d'Italia, in quanto totalmente generica e priva di qualsivoglia supporto documentale. Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi ricorrendo ad una liquidazione equitativa del danno;
è infatti noto che il potere discrezionale che l'art. 1226 cod. civ. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18/04/2007: nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S.C., in una controversia risarcitoria esperita per gli assunti danni dipendenti dalla rinnovazione di un'iscrizione ipotecaria sui beni della ricorrente effettuata da un istituto di credito mutuante, ha confermato l'impugnata sentenza di appello che aveva riformato quella di primo grado, con la quale si era provveduto al riconoscimento del risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa, pur in assenza del presupposto principale di cui al citato art. 1226 cod. civ. riconducibile alla preventiva dimostrazione dell'esistenza di danni risarcibili).
La lieve riduzione dell'importo del debito rispetto a quello inizialmente indicato impone la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna degli opponenti, in via solidale, al pagamento della somma di € 5.083,00 alla parte opposta, oltre interessi convenzionali dal 31.12.2014 al saldo.
Le spese di CT (liquidate con decreto del 27.3.2023) e di lite vanno poste definitivamente e solidalmente a carico degli opponenti, previa compensazione di 1/3, stante la limitata riduzione del debito accertato a carico di questi ultimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione delle intervenute;
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 802/2016 emesso dal Tribunale di Teramo in data 27.5.2016;
- dichiara, con riferimento al contratto di conto corrente n. 50491, la nullità delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto e alla capitalizzazione degli interessi (quest'ultima pagina 16 di 17 limitatamente al periodo compreso tra l'1.1.2014 e il 31.12.2014), nei limiti e con le specificazioni indicate in parte motiva;
- rigetta le ulteriori domande ed eccezioni;
- accerta che il saldo ricalcolato del suddetto conto corrente è pari a € 95.083,00 a debito della correntista al 31.12.2014;
- condanna, in solido, gli opponenti al pagamento, in favore dell'opposta, di € 5.083,00 oltre interessi convenzionali dal 31.12.2014 al saldo;
- condanna, in solido, gli opponenti al rimborso delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano, previa compensazione di 1/3, in € 1702,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto del 27.3.2023, per
1/3 a carico dell'opposta e per i restanti 2/3 a carico solidale degli opponenti;
- compensa integralmente le spese di lite tra le intervenute.
Teramo, 18.2.2025.
Il Giudice dott.ssa Erika Capanna Pisce'
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