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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 09/01/2026, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 292/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
OR GI, RE
GARUFI CATERINA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15353/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISPEZ. IPOTEC n. 7954-9716 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- ISPEZ. IPOTEC n. 7954-9716 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- ISPEZ. IPOTEC n. 7954-9716 IRPEF-ALTRO 2008
- ISPEZ. IPOTEC n. 7954-9716 IRPEF-ALTRO 2010
- ISPEZ. IPOTEC n. 7954-9716 IVA-ALTRO 2007
- ISPEZ. IPOTEC n. 7954-9716 REGISTRO 2010
- ISPEZ. IPOTEC n. 7954-9716 IRAP 2007
- ISPEZ. IPOTEC n. 7954-9716 IRAP 2008 - ISPEZ. IPOTEC n. 7954-9716 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- ISPEZ. IPOTEC n. 7954-9716 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- ISPEZ. IPOTEC n. 7954-9716 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- ISPEZ. IPOTEC n. 7954-9716 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- ISPEZ. IPOTEC n. 7954-9716 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12323/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di iscrizione di ipoteca n. 7954/9716, di € 179.938,50.
La ricorrente eccepiva l'omessa notifica delle cartelle prodromiche e del preavviso di iscrizione ipotecaria,
l'intrasmissibilità delle sanzioni tributarie alla ricorrente nella sua qualità di erede del defunto contribuente,
l'intervenuto decorso del termine di prescrizione dei tributi ed insisteva per la nullità degli atti impugnati.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossioni controdeducendo il difetto di giurisdizione della
Corte adita per alcuni crediti non aventi natura tributaria e la cessata materia del contendere stante l'intervenuto annullamento totale dell'iscrizione ipotecaria.
Parte resistente controdeduceva altresì la regolare e tempestiva notifica delle cartelle e degli atti prodromici con conseguente mancato decorso del termine di prescrizione dei tributi, la regolarità del proprio operato ed insisteva per il rigetto e inammissibilità del ricorso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria rileva preliminarmente il proprio difetto di giurisdizione per i tributi afferenti ai contributi previdenziali e le violazioni del codice della strada di competenza del Giudice ordinario.
La Corte osserva poi che l'Ufficio ha depositato copia dell'intervenuto annullamento totale dell'iscrizione ipotecaria quivi impugnata con conseguente carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Per il resto, la Corte accoglie il ricorso rispetto alle sanzioni, in quanto il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell'autore della violazione,
e di conseguenza, una volta che risulti documentato il decesso del destinatario delle sanzioni, cessa la materia del contendere, l'erede non risponde delle sanzioni, nulla è dovuto per le spese di lite, e non opera il meccanismo del raddoppio del contributo unificato (Cfr. Cassazione Civile, sez. V ordinanza 5 settembre
2022, n. 26015).
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara il proprio difetto di giurisdizione per i ruoli afferenti i contributi previdenziali e le violazioni del codice della strada, assegnando termine di legge alla ricorrente per la riassunzione dinanzi al giudice ordinario;
dichiara la parziale estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con riferimento all'iscrizione ipotecaria ed accoglie in parte come in motivazione per il resto. Attesa la natura della decisione, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara il proprio difetto di giurisdizione per i ruoli afferenti i contributi previdenziali e le violazioni del codice della strada, assegnando termine di legge alla ricorrente per la riassunzione dinanzi al giudice ordinario;
dichiara la parziale estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con riferimento all'iscrizione ipotecaria ed accoglie in parte come in motivazione per il resto. Spese compensate. Roma, 3 dicembre 2025 Il RE Il Presidente Giorgio
RC ES TE
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
OR GI, RE
GARUFI CATERINA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15353/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISPEZ. IPOTEC n. 7954-9716 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- ISPEZ. IPOTEC n. 7954-9716 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- ISPEZ. IPOTEC n. 7954-9716 IRPEF-ALTRO 2008
- ISPEZ. IPOTEC n. 7954-9716 IRPEF-ALTRO 2010
- ISPEZ. IPOTEC n. 7954-9716 IVA-ALTRO 2007
- ISPEZ. IPOTEC n. 7954-9716 REGISTRO 2010
- ISPEZ. IPOTEC n. 7954-9716 IRAP 2007
- ISPEZ. IPOTEC n. 7954-9716 IRAP 2008 - ISPEZ. IPOTEC n. 7954-9716 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- ISPEZ. IPOTEC n. 7954-9716 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- ISPEZ. IPOTEC n. 7954-9716 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- ISPEZ. IPOTEC n. 7954-9716 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- ISPEZ. IPOTEC n. 7954-9716 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12323/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Sig.ra Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di iscrizione di ipoteca n. 7954/9716, di € 179.938,50.
La ricorrente eccepiva l'omessa notifica delle cartelle prodromiche e del preavviso di iscrizione ipotecaria,
l'intrasmissibilità delle sanzioni tributarie alla ricorrente nella sua qualità di erede del defunto contribuente,
l'intervenuto decorso del termine di prescrizione dei tributi ed insisteva per la nullità degli atti impugnati.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossioni controdeducendo il difetto di giurisdizione della
Corte adita per alcuni crediti non aventi natura tributaria e la cessata materia del contendere stante l'intervenuto annullamento totale dell'iscrizione ipotecaria.
Parte resistente controdeduceva altresì la regolare e tempestiva notifica delle cartelle e degli atti prodromici con conseguente mancato decorso del termine di prescrizione dei tributi, la regolarità del proprio operato ed insisteva per il rigetto e inammissibilità del ricorso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria rileva preliminarmente il proprio difetto di giurisdizione per i tributi afferenti ai contributi previdenziali e le violazioni del codice della strada di competenza del Giudice ordinario.
La Corte osserva poi che l'Ufficio ha depositato copia dell'intervenuto annullamento totale dell'iscrizione ipotecaria quivi impugnata con conseguente carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Per il resto, la Corte accoglie il ricorso rispetto alle sanzioni, in quanto il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell'autore della violazione,
e di conseguenza, una volta che risulti documentato il decesso del destinatario delle sanzioni, cessa la materia del contendere, l'erede non risponde delle sanzioni, nulla è dovuto per le spese di lite, e non opera il meccanismo del raddoppio del contributo unificato (Cfr. Cassazione Civile, sez. V ordinanza 5 settembre
2022, n. 26015).
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara il proprio difetto di giurisdizione per i ruoli afferenti i contributi previdenziali e le violazioni del codice della strada, assegnando termine di legge alla ricorrente per la riassunzione dinanzi al giudice ordinario;
dichiara la parziale estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con riferimento all'iscrizione ipotecaria ed accoglie in parte come in motivazione per il resto. Attesa la natura della decisione, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara il proprio difetto di giurisdizione per i ruoli afferenti i contributi previdenziali e le violazioni del codice della strada, assegnando termine di legge alla ricorrente per la riassunzione dinanzi al giudice ordinario;
dichiara la parziale estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con riferimento all'iscrizione ipotecaria ed accoglie in parte come in motivazione per il resto. Spese compensate. Roma, 3 dicembre 2025 Il RE Il Presidente Giorgio
RC ES TE