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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 18/11/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 274/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
NA DI NO
SEZIONE LAVORO ll Giudice del Lavoro, dr.ssa Silvia Cucchiella, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa distinta con il n. 274 R.G. per l'anno 2025, passata in decisione all'udienza di discussione del giorno 18 novembre 2025 a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
ED ER in forza di mandato in atti e presso il cui studio professionale in Larino alla via F. De
Curtis n. 35 è elettivamente domiciliata
PARTE RICORRENTE
E
, C.F. , P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'avv. Antonella Testa, giusta procura generale alle liti del 22/03/2024, rep. 37875/7313 per notar di Roma, con la quale è elettivamente domiciliato in Campobasso alla Via Zurlo n°11. Persona_1
PARTE RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva ricorso, al fine di “in via preliminare nell'ipotesi in cui non Parte_1 sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 327 2025 00000737 77 000, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. nel merito, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 327 2025 00000737 77
000 per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per intervenuta decadenza e/o prescrizione”. CP_ 2. Si costituiva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere il ricorso perché infondato con vittoria di spese, diritti ed onorari;
Voglia se del caso il Tribunale accertare il credito già racchiuso nel titolo esecutivo opposto con relativa condanna, oltre sanzioni al regime già contenuto nel titolo fino al soddisfo”.
3. All'udienza del 4.11.2025 le parti depositavano note di trattazione scritta;
la ricorrente, sulla scorta delle precisazioni dell' , ha chiesto termine per la rateizzazione dell'importo portato CP_1 dall'avviso di addebito contestato, rinunciando all'azione intrapresa.
È evidente come la materia del contendere sia da dichiarare cessata, essendo stato l'oggetto della controversia così interamente svuotato.
Quanto alla forma del provvedimento, si richiama il consolidato indirizzo della Suprema Corte, la quale afferma che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 7185 del 25/03/2010).
2. Per quel che concerne le spese di lite, stante la condotta processuale delle parti, sussistono giusti motivi per la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al R.G. n. 274/2025 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Dichiara cessata materia del contendere.
2. Compensa le spese di lite.
Larino, 18 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Silvia Cucchiella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
NA DI NO
SEZIONE LAVORO ll Giudice del Lavoro, dr.ssa Silvia Cucchiella, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa distinta con il n. 274 R.G. per l'anno 2025, passata in decisione all'udienza di discussione del giorno 18 novembre 2025 a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
ED ER in forza di mandato in atti e presso il cui studio professionale in Larino alla via F. De
Curtis n. 35 è elettivamente domiciliata
PARTE RICORRENTE
E
, C.F. , P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'avv. Antonella Testa, giusta procura generale alle liti del 22/03/2024, rep. 37875/7313 per notar di Roma, con la quale è elettivamente domiciliato in Campobasso alla Via Zurlo n°11. Persona_1
PARTE RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva ricorso, al fine di “in via preliminare nell'ipotesi in cui non Parte_1 sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n. 327 2025 00000737 77 000, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. nel merito, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n. 327 2025 00000737 77
000 per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per intervenuta decadenza e/o prescrizione”. CP_ 2. Si costituiva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere il ricorso perché infondato con vittoria di spese, diritti ed onorari;
Voglia se del caso il Tribunale accertare il credito già racchiuso nel titolo esecutivo opposto con relativa condanna, oltre sanzioni al regime già contenuto nel titolo fino al soddisfo”.
3. All'udienza del 4.11.2025 le parti depositavano note di trattazione scritta;
la ricorrente, sulla scorta delle precisazioni dell' , ha chiesto termine per la rateizzazione dell'importo portato CP_1 dall'avviso di addebito contestato, rinunciando all'azione intrapresa.
È evidente come la materia del contendere sia da dichiarare cessata, essendo stato l'oggetto della controversia così interamente svuotato.
Quanto alla forma del provvedimento, si richiama il consolidato indirizzo della Suprema Corte, la quale afferma che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 7185 del 25/03/2010).
2. Per quel che concerne le spese di lite, stante la condotta processuale delle parti, sussistono giusti motivi per la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al R.G. n. 274/2025 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Dichiara cessata materia del contendere.
2. Compensa le spese di lite.
Larino, 18 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Silvia Cucchiella