Articolo 563 del Codice penale
Articolo 493 bisArticolo 569
Versione
1 luglio 1931
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Versione
11 dicembre 1969
Art. 563.

(Estinzione del reato)

Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.

Estinguono altresi' il reato:

1° la morte del coniuge offeso;

2° l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.

L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
((46)) ------------ AGGIORNAMENTO (46)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , la illegittimita' costituzionale dell' art. 563 del Codice penale .
Entrata in vigore il 11 dicembre 1969
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