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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/07/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 9 luglio
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 65/2024
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa, dall'avv. Teresa Parte_1 C.F._1
Notaro, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Clara Tommaselli
RESISTENTE
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
CONTUMACE
OGGETTO: assegno di invalidità, esenziona parziale dal pagamento del ticket sanitario
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 5 gennaio 2024, esponeva: Parte_1
- di avere presentato, in data 31 marzo 2022, domanda alla competente Commissione Medica per essere sottoposta ad accertamento sanitario per ottenere i benefici spettanti in relazione alla percentuale di invalidità od alla minorazione riconosciuta, in quanto soggetto invalido nella misura pari o superiore al 74%, nonché al fine di poter usufruire dell'esenzione totale o parziale dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria per acquisto farmaci, per prestazioni specialistiche e per qualsiasi altra agevolazione in materia di prestazioni sanitarie spettanti in relazione alla percentuale di invalidità ovvero alla minorazione riconosciuta;
- con provvedimento del 9 giugno 2022, la competente Commissione Medica dell' aveva CP_1 rigettato l'istanza volta al riconoscimento della chiesta invalidità, riconoscendola invalida nella misura pari al 40%;
- aveva, dunque, depositato istanza di ATP al fine della verifica dell'invalidità nella misura del
74% ai fini del conseguimento dell'assegno mensile di invalidità civile, nonché per l'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario e, disposta la CTU medico legale, il consulente nominato l'aveva riconosciuta invalida nella misura del 68% da luglio 2023;
- aveva espresso dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu rilevando di non comprendere le ragioni per cui il consulente, nel valutare l'incidenza invalidante della patologia a carico dell'apparato respiratorio, si fosse discostato da quanto previsto dalle Tabelle di Invalidità civile.
Osservava che, sebbene il ctu fosse pervenuto alla diagnosi di Broncopatia Cronica Ostruttiva, così come peraltro emergeva dalla documentazione sanitaria versata in atti, in sede di attribuzione della percentuale di invalidità aveva attribuito alla predetta patologia il codice tabellare 6003, relativo all'Asma allergico estrinseco, con la percentuale ivi prevista pari al 30%, in luogo del corretto codice
6407, relativo alla Bronchite asmatica cronica, con la prevista percentuale di invalidità fissa, pari al
45%.
Rilevava, inoltre, di essere affetta da artrosi polidistrettuale, fibromialgia ed osteoporosi, ipertensione arteriosa in I-II classe funzionale NYHA e nevrosi ansiosa, e che, in aggiunta alle altre patologie, avrebbe comportato il raggiungimento del 75%.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato che, in conseguenza delle infermità denunciate, ella ricorrente è soggetto invalido in misura pari o superiore al 74%, ai fini del conseguimento dell'assegno mensile di invalidità civile, o comunque in misura non inferiore al 67%, ai fini dell'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria (esenzione ticket) dalla data della domanda amministrativa o dalla data che sarebbe risultata in corso di causa, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, CP_1 con vittoria di spese e compensi.
3.- Venivano disposti dapprima il richiamo del ctu nominato nel procedimento per atp e successivamente il rinnovo della ctu, tenuto conto anche della documentazione prodotta da parte ricorrente, successiva all'espletamento dell'incarico. 4.- L'udienza del 9 luglio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' non costituita in giudizio CP_2 sebbene il ricorso sia stato regolarmente notificato.
6.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità e, in subordine, del diritto all'esenzione dal pagamento parziale del ticket sanitario (giudizio iscritto al RG
n. 6883/2022 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati riconosceva la ricorrente invalida nella misura del 68% a decorrere dal luglio 2023 e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'assegno di invalidità o, comunque, dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale dell'art. 445 bis cpc, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, tenuto conto della documentazione medica prodotta da parte ricorrente successiva all'espletamento dell'incarico, sono stati disposti dapprima il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp e, successivamente, il rinnovo della ctu.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto la ricorrente affetta da “ipertensione arteriosa non ben compensata farmacologicamente – artrosi polidistrettuale con documentata sindrome fibromialgica ad incidenza funzionale – broncopatia cronica ostruttiva – sindrome ansioso reattiva” e dopo avere indicato i codici da applicare e le relative percentuali di invalidità, ha concluso ritenendo la ricorrente “invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75 %, .. dal mese di Luglio 2023”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il ctu nel presente giudizio sono coerenti dunque con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
7.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, si dichiara che si trova nelle Parte_1 condizioni sanitarie utili per il riconoscimento dell'assegno di invalidità con decorrenza dal luglio
2023, come previsto dal ctu.
8.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della decorrenza dell'accertamento sanitario con decorrenza successiva al deposito del ricorso per atp ma anteriore al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese giudiziali relative al procedimento per atp vengono interamente compensate mentre le spese relative al presente giudizio vengono compensate per metà e la restante quota viene posta a carico dell' , legittimato passivo in via esclusiva (v. Cass. Civ., sez. Lav., n. CP_1
31147/2022) e liquidate in dispositivo ex dm 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia mentre vengono interamente compensate nei confronti dell' vengono, altresì, poste, poste in via definitiva a carico dell' le CP_2 CP_1 spese di ctu separatamente liquidate, atteso l'esito della lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili per il riconoscimento Parte_1 dell'assegno di invalidità con decorrenza dal luglio 2023;
b) compensa interamente tra le parti le spese del procedimento per ATP;
c) condanna l' al pagamento di metà delle spese giudiziali del presente procedimento, in favore CP_1 di parte ricorrente, liquidate nella somma già ridotta di € 1347,75 oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata la restante quota;
d) compensa interamente nei confronti dell' le spese del presente giudizio;
CP_2
e) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate;
CP_1
Messina, 10 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 9 luglio
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 65/2024
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa, dall'avv. Teresa Parte_1 C.F._1
Notaro, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Clara Tommaselli
RESISTENTE
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
CONTUMACE
OGGETTO: assegno di invalidità, esenziona parziale dal pagamento del ticket sanitario
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 5 gennaio 2024, esponeva: Parte_1
- di avere presentato, in data 31 marzo 2022, domanda alla competente Commissione Medica per essere sottoposta ad accertamento sanitario per ottenere i benefici spettanti in relazione alla percentuale di invalidità od alla minorazione riconosciuta, in quanto soggetto invalido nella misura pari o superiore al 74%, nonché al fine di poter usufruire dell'esenzione totale o parziale dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria per acquisto farmaci, per prestazioni specialistiche e per qualsiasi altra agevolazione in materia di prestazioni sanitarie spettanti in relazione alla percentuale di invalidità ovvero alla minorazione riconosciuta;
- con provvedimento del 9 giugno 2022, la competente Commissione Medica dell' aveva CP_1 rigettato l'istanza volta al riconoscimento della chiesta invalidità, riconoscendola invalida nella misura pari al 40%;
- aveva, dunque, depositato istanza di ATP al fine della verifica dell'invalidità nella misura del
74% ai fini del conseguimento dell'assegno mensile di invalidità civile, nonché per l'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario e, disposta la CTU medico legale, il consulente nominato l'aveva riconosciuta invalida nella misura del 68% da luglio 2023;
- aveva espresso dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu rilevando di non comprendere le ragioni per cui il consulente, nel valutare l'incidenza invalidante della patologia a carico dell'apparato respiratorio, si fosse discostato da quanto previsto dalle Tabelle di Invalidità civile.
Osservava che, sebbene il ctu fosse pervenuto alla diagnosi di Broncopatia Cronica Ostruttiva, così come peraltro emergeva dalla documentazione sanitaria versata in atti, in sede di attribuzione della percentuale di invalidità aveva attribuito alla predetta patologia il codice tabellare 6003, relativo all'Asma allergico estrinseco, con la percentuale ivi prevista pari al 30%, in luogo del corretto codice
6407, relativo alla Bronchite asmatica cronica, con la prevista percentuale di invalidità fissa, pari al
45%.
Rilevava, inoltre, di essere affetta da artrosi polidistrettuale, fibromialgia ed osteoporosi, ipertensione arteriosa in I-II classe funzionale NYHA e nevrosi ansiosa, e che, in aggiunta alle altre patologie, avrebbe comportato il raggiungimento del 75%.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato che, in conseguenza delle infermità denunciate, ella ricorrente è soggetto invalido in misura pari o superiore al 74%, ai fini del conseguimento dell'assegno mensile di invalidità civile, o comunque in misura non inferiore al 67%, ai fini dell'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria (esenzione ticket) dalla data della domanda amministrativa o dalla data che sarebbe risultata in corso di causa, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, CP_1 con vittoria di spese e compensi.
3.- Venivano disposti dapprima il richiamo del ctu nominato nel procedimento per atp e successivamente il rinnovo della ctu, tenuto conto anche della documentazione prodotta da parte ricorrente, successiva all'espletamento dell'incarico. 4.- L'udienza del 9 luglio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' non costituita in giudizio CP_2 sebbene il ricorso sia stato regolarmente notificato.
6.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità e, in subordine, del diritto all'esenzione dal pagamento parziale del ticket sanitario (giudizio iscritto al RG
n. 6883/2022 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati riconosceva la ricorrente invalida nella misura del 68% a decorrere dal luglio 2023 e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'assegno di invalidità o, comunque, dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale dell'art. 445 bis cpc, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, tenuto conto della documentazione medica prodotta da parte ricorrente successiva all'espletamento dell'incarico, sono stati disposti dapprima il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp e, successivamente, il rinnovo della ctu.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto la ricorrente affetta da “ipertensione arteriosa non ben compensata farmacologicamente – artrosi polidistrettuale con documentata sindrome fibromialgica ad incidenza funzionale – broncopatia cronica ostruttiva – sindrome ansioso reattiva” e dopo avere indicato i codici da applicare e le relative percentuali di invalidità, ha concluso ritenendo la ricorrente “invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75 %, .. dal mese di Luglio 2023”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il ctu nel presente giudizio sono coerenti dunque con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
7.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, si dichiara che si trova nelle Parte_1 condizioni sanitarie utili per il riconoscimento dell'assegno di invalidità con decorrenza dal luglio
2023, come previsto dal ctu.
8.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della decorrenza dell'accertamento sanitario con decorrenza successiva al deposito del ricorso per atp ma anteriore al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese giudiziali relative al procedimento per atp vengono interamente compensate mentre le spese relative al presente giudizio vengono compensate per metà e la restante quota viene posta a carico dell' , legittimato passivo in via esclusiva (v. Cass. Civ., sez. Lav., n. CP_1
31147/2022) e liquidate in dispositivo ex dm 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia mentre vengono interamente compensate nei confronti dell' vengono, altresì, poste, poste in via definitiva a carico dell' le CP_2 CP_1 spese di ctu separatamente liquidate, atteso l'esito della lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili per il riconoscimento Parte_1 dell'assegno di invalidità con decorrenza dal luglio 2023;
b) compensa interamente tra le parti le spese del procedimento per ATP;
c) condanna l' al pagamento di metà delle spese giudiziali del presente procedimento, in favore CP_1 di parte ricorrente, liquidate nella somma già ridotta di € 1347,75 oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata la restante quota;
d) compensa interamente nei confronti dell' le spese del presente giudizio;
CP_2
e) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate;
CP_1
Messina, 10 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga