Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/02/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 7232/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Rosella Nocera Presidente
- Tiziana Di Gioia Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 7232/2024 R.G. avente ad oggetto separazione personale di coniugi e pendente tra
( ), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
Avv. Ornella Tripaldi,
-parte attrice-
e
( ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa da Avv. Angela Lobianco,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato in data 11.06.2011. Ha precisato che dalla loro unione
è nata la figlia (18.05.2015). Per_1
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis.
Ha domandato la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori (ricorso depositato il
01.07.2024).
I.2.- Il Presidente ha designato il giudice delegato e disposto la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio.
I.3.- La parte convenuta si è costituita Controparte_1 in giudizio dichiarando di aver raggiunto un accordo con la controparte (comparsa di risposta depositata il 04.11.2024).
I.3.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del
17.01.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando il mutamento del rito e l'omologazione della separazione secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I.4.- Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio con parere del 16.07.2024.
II.- La separazione consensuale è meritevole di omologazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 11.06.2011 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Alberobello (BA) al n. 10, parte II, serie A, anno 2011).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile. Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 04.11.2024.
III.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 7232/2024 introdotto con ricorso del 01.07.2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
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1) OMOLOGA la separazione consensuale tra i coniugi in conformità agli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 04.11.2024;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 04 febbraio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Rosella Nocera
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