Sentenza 28 ottobre 2021
Massime • 1
In tema di valutazione della prova, è congruamente motivata la sentenza di condanna per il reato di lesioni personali che, a conforto delle dichiarazioni della persona offesa, valorizzi un certificato medico frutto di un accertamento diretto, e non di una mera riproduzione del narrato della persona offesa.
Commentari • 2
- 1. Art. 194 c.p.p. - Oggetto e limiti della testimonianzahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Lesioni personali: il certificato medico costituisce riscontro alle dichiarazioni della vittimaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023
La massima In tema di valutazione della prova, è congruamente motivata la sentenza di condanna per il reato di lesioni personali che, a conforto delle dichiarazioni della persona offesa, valorizzi un certificato medico frutto di un accertamento diretto, e non di una mera riproduzione del narrato della persona offesa (Cassazione penale , sez. V , 28/10/2021 , n. 15254). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza Cassazione penale , sez. V , 28/10/2021 , n. 15254 FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli confermava la sentenza con cui il …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/2021, n. 15254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15254 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2021 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 15254-22 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2700/2021 - Presidente - ROSSELLA CATENA UP 28/10/2021- - Relatore - ALFREDO GUARDIANO R.G.N. 9339/2020 ANGELO CAPUTO Motivazione Semplificata PAOLA RE US RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IM NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore L'avvocato MANLIO PENNINO chiede la conferma della sentenza impugnata;
deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta. L'avvocato GENNARO BELVINI si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli confermava la sentenza con cui il tribunale di Napoli, in data 20.2.2018, aveva condannato MB IO alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato, in favore della parte civile costituita EL US, in relazione al reato ex artt. 61, n. 5, 582, 585, in relazione all'art. 576, n. 1), 61, n. 2), c.p. in rubrica ascrittogli al capo B) dell'imputazione.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto, per giustificare l'affermazione di responsabilità dell'imputato, la corte territoriale ha utilizzato illegittimamente le dichiarazioni rese dalla persona offesa, contenute nella querela, con motivazione, peraltro, viziata in punto di travisamento della prova, circa l'affermazione secondo cui tali dichiarazioni, sono state confermate dalla persona offesa nel corso del suo esame testimoniale del 20.9.2016, posto che in querela la persona offesa ha affermato di essere stata colpita da un calcio diretto al viso, mentre nel corso dell'esame testimoniale la stessa persona offesa ha sostenuto che il calcio l'avrebbe solo sfiorata 2) vizio di motivazione in ordine alla compatibilità delle lesioni personali denunciate come sofferte dalla persona offesa con la condotta addebitata all'imputato.
2.1. Con memoria scritta del 19.10.2021, pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. Manlio Pennino, difensore di fiducia della parte civile EL US, espone le ragioni per le quali, a suo dire, il ricorso va rigettato.
4. Premesso che, su richiesta della parte civile, si è proceduto alla trattazione in forma orale del ricorso presentato nell'interesse dell'MB, va rilevato che esso presenta diversi profili di inammissibilità. Ed invero, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. Cass., Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218; Cass., Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; Cass., Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829). Siffatto onere non risulta adempiuto dal ricorrente, a fronte di un articolato percorso motivazionale, in cui valore decisivo ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato viene attribuito alle dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa e a quelle, con esse convergenti, provenienti dalla teste EL MA, figlia della parte civile, unico testimone oculare dei fatti per cui è processo. Senza tacere che ulteriore elemento di riscontro (pur non necessario) alle dichiarazioni accusatorie della parte civile, viene correttamente individuato dalla corte territoriale nel referto medito rilasciato al EL dal personale sanitario del pronto soccorso del presidio ospedaliero "Santa Maria delle Grazie", circa un'ora e mezza dopo l'aggressione denunciata dal EL, conformemente a un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in tema di valutazione della prova, è congruamente motivata la sentenza di condanna per il reato di lesioni personali che, a conforto delle dichiarazioni della persona offesa, valorizzi un certificato medico frutto di un accertamento diretto, e non di una mera riproduzione del narrato della persona offesa (cfr. Cass., Sez. 5, n. 9675 del 14/07/2014, Rv. 263112). Va, inoltre, rilevato che in realtà la corte territoriale ha utilizzato il contenuto della querela sporta dalla persona offesa, al limitato fine di disattendere il rilievo difensivo volto a contestare l'inattendibilità delle dichiarazioni rese nel corso della sua deposizione dal EL, denunciandone la difformità con quanto dallo stesso consacrato nell'atto di querela, difformità che la stessa corte di appello disconosceva, evidenziando come nel corso della sua deposizione testimoniale la persona offesa avesse confermato la dinamica dell'aggressione patita, che aveva compiutamente descritto in querela (cfr. pp.
4-5 della sentenza oggetto di ricorso). D'altra parte, ove si volesse intendere la censura difensiva come finalizzata a far valere una difformità tra il contenuto della querela e quello della deposizione del EL, di rilevanza tale da incrinare il positivo giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della parte civile, operato dai giudici di merito, del pari il motivo sarebbe inammissibile, per violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso. Per tale principio, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame con riferimento alla menzionata querela, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Siffatta interpretazione va mantenuta ferma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). Dalla lettura della motivazione della sentenza oggetto di ricorso, d'altra, parte non si evince alcun contrasto, sicché il rilievo difensivo sul punto può ritenersi anche manifestamente infondato, posto che in querela il EL ha affermato di essere stato aggredito con "un calcio diretto al viso", laddove nella sua deposizione testimoniale è stato più preciso sulla dinamica del calcio, specificando che l'imputato "mi ha allungato un calcio attraverso la ringhiera....e all'altezza del mio viso per buttarmi 3 f giù...mi ha dato questo calcio io mi sono tirato indietro e mi ha sfiorato la tempia", versione confermata dalla figlia della persona offesa: "....ad un certo punto sento urlare...per cui esco fuori immediatamente e in quel momento vedo MB che sferra un calcio nella ringhiera dove c'era mio padre appeso" (cfr. pp.
5-6 della sentenza della corte di appello). In ordine poi alla compatibilità delle lesioni accertate nel menzionato referto sanitario, consistenti in un "trauma contusivo emivolto destro, con abrasione e stato di agitazione reattivo", la tesi difensiva, incentrata sulla considerazione, su cui il ricorrente insiste più volte, che tali lesioni non possono essere state causate dal calcio sferrato all'indirizzo della persona offesa dall'MB, che, per ammissione dello stesso EL, lo avrebbe solo sfiorato la tempia, si risolve in un rilievo meramente fattuale, non scrutinabile in questa sede di legittimità, in cui è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Quanto sia parziale, dunque, generica la rivalutazione del compendio probatorio rappresentata dal ricorrente appare evidente ove si tenga presente che, come si evince dall'imputazione e dalla motivazione, l'aggressione fisica perpetrata in danno del EL è consistita anche in colpi sferratigli con un pugno alla testa dall'imputato, che, con tale profilo tuttavia non si confronta, nulla osservando al riguardo.
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell'interesse di MB IO, va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, giusto il disposto dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente 4 inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000), nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile EL US, che si liquidano in complessivi euro 3600,00, oltre accessori di legge
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile US EL, che liquida in complessivi euro 3600,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 28.10.2021. Il Consigliere Estensore Il Presidente K Romilly Ling CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 APR 2022 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise gửi n 5