Ordinanza presidenziale 24 novembre 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 04/05/2026, n. 8121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8121 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08121/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00635/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 635 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
- del provvedimento di cui al prot. M_D -OMISSIS- del 18.11.2022 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto avente ad oggetto “fruizione delle assenze dal servizio del personale impiegato nei Teatri Operativi (TO);
- del diniego della richiesta di fruizione dei giorni maturati in missione all'estero, inviata in data 21/09/2022 per il periodo dal 03/10/2022 al 08/11/2022, disponibile sull'applicativo gestionale GOPERS che riferiva “richiesta rifiutata, non ricorrono le condizioni per la concessione della licenza previste dal para 4 della circolare di MI M_D GMIL II 5 1 0306640 del 24/07/2012”;
-di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ai predetti documenti comunque lesivi degli interessi dell'odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio deli Ministero della Difesa;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. FR AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. Parte ricorrente, in qualità di Tenente Colonnello dell’Esercito in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa., ha adito l’intestato T.A.R. impugnando i provvedimenti, di cui in epigrafe, aventi ad oggetto il rigetto della domanda di fruizione di ferie.
Allegando a tal fine, in punto di fatto, quanto segue:
- che in data 21 settembre 2022 inoltrava, attraverso l’applicativo gestionale GOPERS, una domanda di recupero dei giorni maturati in missione all’estero, ricevendo, tuttavia, il diniego così motivato: “ richiesta rifiutata, non ricorrono le condizioni per la concessione della licenza previste dal par. 4 della circolare di MI M_D GMIL II 5 1 0306640 del 24 luglio 2012 ”;
- che formulava, quindi, dapprima formale istanza di conferimento con il superiore gerarchico e, dipoi, di formulare, per il tramite del Comando di appartenenza, un quesito formale al fine di
comprendere se le disposizioni della Direzione Generale per il Personale Militare fossero state
correttamente interpretate e se sussistessero le condizioni per poter fruire dei permessi
maturati;
- che tale richiesta summenzionata veniva inviata con lettera prot. M_D -OMISSIS-
-OMISSIS- del 19.10.2022 da SMD – V Reparto;
- che seguiva risposta di MI mediante lettera prot. M_D -OMISSIS-
-OMISSIS- del 18.11.2022 – che costituisce, cronologicamente, il primo dei provvedimenti impugnati - che confermava il diniego disposto dal Comando ed evidenziava
“ La specifica materia è disciplinata dalla circolare M_D GMIL II 5 1 0306640 in data 24
luglio 2012 di questa Direzione Generale, secondo la quale il beneficio ivi previsto al punto
4 ha scadenza temporale (subordinata alle condizioni del rientro in Patria e del godimento
prima della ripresa del servizio) e non può essere frazionato (ciò risponde all’esigenza di
consentire al personale, al suo rientro in Patria, il recupero psicofisico che deve essere
immediato, non procrastinabile, non successivo ad un periodo di servizio sul territorio
Nazionale) ”.
Deduceva quindi, in punto di diritto, il seguente articolato motivo di gravame: “ Eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento, sviamento, errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, difetto e insufficienza di istruttoria ed errore sul metodo di accertamento, illegittimità derivata. eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione. omessa valutazione dei presupposti e contradditorietà ”.
2. Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso atteso che il primo atto impugnato non era altro che il riscontro fornito dalla Direzione Generale del personale alla richiesta avanzata dal Comandi di appartenenza, ossia un mero chiarimento generale, senza peraltro alcun riferimento alla persona del ricorrente, mentre viceversa non era stata impugnato immediatamente il provvedimento che aveva rigettato, mediante l’applicativo GOPERS l’istanza di concessione della licenza in quanto “non ricorrono le condizioni per la concessione della licenza previste dal par. 4 della circolare di MI M_d GMIL II5 1 0306640 del 24 luglio 2012”. Era, infatti, tale ultima comunicazione a costituire a tutti gli effetti il provvedimento diniego. In ogni caso, poi, il ricorso era comunque da respingere perché infondato nel merito.
4. All’udienza di smaltimento del 24 aprile 2026, tenutasi da remoto, la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, ex art. 73 c.p.a., di irricevibilità del ricorso perché tardivo.
5.Il ricorso deve essere dichiarato manifestamente irricevibile perché tardivo.
In tal senso deve infatti rilevarsi – ai sensi dell’art. 74 c.p.a., per il quale “ nel caso in cui ravvisi la manifesta […] irricevibilità […] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ” - che, effettivamente, il provvedimento amministrativo lesivo è costituito dal rigetto della domanda di recupero dei giorni di licenza emesso con l’applicativo GOPERS e non già il successivo, peraltro di mesi, atto meramente interno di chiarimenti interpretativo, peraltro confermativo del contenuto sul piano sostanziale ma, soprattutto, formalmente interlocutorio tra amministrazioni e non già diretto alla parte ricorrente.
Non essendo però emerso nel corso gel giudizio la data di emissione di quest’ultimo, deve comunque ritenersi che lo stesso risalga, al più tardi, non oltre la data del 19.10.2022, ossia giorno in cui è stato inoltrato il quesito dal Comando di appartenenza alla Direzione Generale, mentre il ricorso introduttivo è stato proposto solo in data 16.1 2023, per cui oltre il termine decadenziale di 60 giorni.
A ciò si aggiunga, invero, che la mera richiesta di proposizione della domanda di chiarimenti tra amministrazioni non produce l’effetto di spostare in avanti il decorso del dies a quo di decorrenza del citato termine decadenziale.
In definitiva, in ragione di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile perché tardivo.
6. Attese, tuttavia, le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame e la risalenza della presente controversia, si ritiene di poter disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile perché tardivo.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA TT, Presidente FF
FR AN, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| FR AN | IA TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.