CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1227/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
MUSTO LUIGI, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3815/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15237/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
28 e pubblicata il 06/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 120194 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7337/2025 depositato il 05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 3815/2025 Municipia SpA ha appellato la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 15237/2024, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1 nei confronti della stessa.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'Avviso di Accertamento TARI
n.120194, emesso per “Omesso Versamento”, anno di imposta 2019 sostenendo la propria carenza di legittimazione passiva stante la persistenza nell'anno de qua di una locazione a terzi;
in particolare l'immobile sito in Indirizzo_1 Indirizzo_1, di mq.90 risultava concesso in locazione alla società
Società_2, con p.Iva P.IVA_1 a far data dal 24.10.2017 al 05/11/2019.
Non si era costituita Municipia SpA
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha accolto il ricorso ritenendo che fosse stata fornita la prova della carenza di legittimazione passiva per quanto sopra.
Con l'appello in esame si sostiene la risoluzione del contratto a fare data dal 17 dicembre 2018,; sostenendo così l'onere a carico dell'appellato di provare fatti diversi. Di tale produzione si sostiene la ammissibilità alla luce della sentenza della Corte Costituzionale sul novellato art. 58, stante la preesistenza del giudizio al 4 gennaio 2024.
Si è costituito il contribuente sostenendo la tardività dell'appello, sulla base della notifica della sentenza a controparte il 6 novembre 2024, con appello notificato il 6 maggio 2025, in violazione del termine breve di gg 60. Si sostiene altresì l'intervenuto giudicato, atteso che per altra annualità è stata riconosciuta la carenza di legittimazione, con sentenza passata in giudicato. Si eccepisce, infine, la impossibilità di nuova produzione in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione la Corte rileva come sia fondata l'eccezione di tardività dell'appello, proposto oltre il termine di gg 60 dalla notifica della sentenza all'attuale appellante, atteso che la difesa del contribuente ha depositato la prova documentale di tale notificazione.
L'appello va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese e competenze seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello ND IP SpA al pagamento delle spese e competenze del grado, in favore del contribuente, liquidate complessivamente in Euro 470,00 oltre accessori con distrazione in favore del difensore
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
MUSTO LUIGI, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3815/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15237/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
28 e pubblicata il 06/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 120194 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7337/2025 depositato il 05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 3815/2025 Municipia SpA ha appellato la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 15237/2024, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1 nei confronti della stessa.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'Avviso di Accertamento TARI
n.120194, emesso per “Omesso Versamento”, anno di imposta 2019 sostenendo la propria carenza di legittimazione passiva stante la persistenza nell'anno de qua di una locazione a terzi;
in particolare l'immobile sito in Indirizzo_1 Indirizzo_1, di mq.90 risultava concesso in locazione alla società
Società_2, con p.Iva P.IVA_1 a far data dal 24.10.2017 al 05/11/2019.
Non si era costituita Municipia SpA
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha accolto il ricorso ritenendo che fosse stata fornita la prova della carenza di legittimazione passiva per quanto sopra.
Con l'appello in esame si sostiene la risoluzione del contratto a fare data dal 17 dicembre 2018,; sostenendo così l'onere a carico dell'appellato di provare fatti diversi. Di tale produzione si sostiene la ammissibilità alla luce della sentenza della Corte Costituzionale sul novellato art. 58, stante la preesistenza del giudizio al 4 gennaio 2024.
Si è costituito il contribuente sostenendo la tardività dell'appello, sulla base della notifica della sentenza a controparte il 6 novembre 2024, con appello notificato il 6 maggio 2025, in violazione del termine breve di gg 60. Si sostiene altresì l'intervenuto giudicato, atteso che per altra annualità è stata riconosciuta la carenza di legittimazione, con sentenza passata in giudicato. Si eccepisce, infine, la impossibilità di nuova produzione in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione la Corte rileva come sia fondata l'eccezione di tardività dell'appello, proposto oltre il termine di gg 60 dalla notifica della sentenza all'attuale appellante, atteso che la difesa del contribuente ha depositato la prova documentale di tale notificazione.
L'appello va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese e competenze seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello ND IP SpA al pagamento delle spese e competenze del grado, in favore del contribuente, liquidate complessivamente in Euro 470,00 oltre accessori con distrazione in favore del difensore