Art. 4. Piani di recupero 1. Per l'adozione dei piani di recupero riguardanti zone di interesse storico-artistico, devono essere previamente sentite le competenti soprintendenze, le quali provvedono a dare il propro parere entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il parere si intende acquisito.
2. Per favorire il completamento della ricostruzione, i consigli comunali possono prorogare non oltre il 31 dicembre 1994 la sospensione dell'obbligo di adottare i programmi pluriennali di cui all'articolo 44 del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990 .
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 44 del sopracitato testo unico approvato con D.Lgs. n. 76/1990 e' il seguente:
"Art. 44 (Programma di attuazione dei piani e dei progetti regionali di sviluppo). - Per l'attuazione dei piani e dei progetti di cui al precedente articolo i consigli regionali della Basilicata e della Campania, approvano e inviano al CIPE i rispettivi piani triennali di sviluppo. Il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.
2. I piani triennali di sviluppo devono prevedere programmi pluriennali di intervento che individuano:
a) i progetti da realizzare;
b) i soggetti pubblici e privati responsabili della loro realizzazione;
c) le modalita' sostitutive dei soggetti inadempienti;
d) le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori e ai singoli progetti, nonche' il livello degli incentivi da destinare alle imprese artigiane iscritte all'abo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 e suc- cessive modificazioni, e ricomprese nelle comunita' montane nei cui territori ricadono comuni dichiarati disastrati e negli altri comuni dichiarati disastrati;
e) i progetti e le opere per la cui realizzazione si adottno proceduere straordinarie.
3. I presidenti delle giunte regionali della Campania e della Basilicata provvedono all'attuazione dei piani regionali di sviluppo di cui al primo comma. Per la realizzazione dei progetti e delle opere di cui alla lettera e) del comma precedente si avvalgono dei poteri straordinari previsti dal secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187 . Previa autorizzazione del CIPE essi possono disporre l'inclusione di opere gia' finanziate da altre leggi ordinarie e speciali tra quelle previste nella citata lettera e), purche' tali opere risultino funzionalmente collegate con l'attuazione del piano triennale".
2. Per favorire il completamento della ricostruzione, i consigli comunali possono prorogare non oltre il 31 dicembre 1994 la sospensione dell'obbligo di adottare i programmi pluriennali di cui all'articolo 44 del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990 .
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 44 del sopracitato testo unico approvato con D.Lgs. n. 76/1990 e' il seguente:
"Art. 44 (Programma di attuazione dei piani e dei progetti regionali di sviluppo). - Per l'attuazione dei piani e dei progetti di cui al precedente articolo i consigli regionali della Basilicata e della Campania, approvano e inviano al CIPE i rispettivi piani triennali di sviluppo. Il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.
2. I piani triennali di sviluppo devono prevedere programmi pluriennali di intervento che individuano:
a) i progetti da realizzare;
b) i soggetti pubblici e privati responsabili della loro realizzazione;
c) le modalita' sostitutive dei soggetti inadempienti;
d) le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori e ai singoli progetti, nonche' il livello degli incentivi da destinare alle imprese artigiane iscritte all'abo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 e suc- cessive modificazioni, e ricomprese nelle comunita' montane nei cui territori ricadono comuni dichiarati disastrati e negli altri comuni dichiarati disastrati;
e) i progetti e le opere per la cui realizzazione si adottno proceduere straordinarie.
3. I presidenti delle giunte regionali della Campania e della Basilicata provvedono all'attuazione dei piani regionali di sviluppo di cui al primo comma. Per la realizzazione dei progetti e delle opere di cui alla lettera e) del comma precedente si avvalgono dei poteri straordinari previsti dal secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187 . Previa autorizzazione del CIPE essi possono disporre l'inclusione di opere gia' finanziate da altre leggi ordinarie e speciali tra quelle previste nella citata lettera e), purche' tali opere risultino funzionalmente collegate con l'attuazione del piano triennale".