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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 29/07/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Elisa Pinna Giudice
Valentina Prudente Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1647 V.G. RG anno 2025, vertente t r a
( ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giacomo Pugnana, dal quale sono C.F._2
rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 29.7.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso:
“condizioni 1) I coniugi vivranno, come già ora fanno, separati di mensa e di letto, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza dove riterranno opportuno, con impegno a comunicarsi reciprocamente, nei modi e termini di legge, eventuali cambiamenti. 2) Il piccolo sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo Persona_1
le decisioni di maggiore interesse che lo riguarderanno, esercitando congiuntamente la potestà genitoriale, con residenza anagrafica del bambino presso la madre. 3) I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo del figlio,
garantendo una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute,
l'istruzione e la scuola. Le decisioni in proposito dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . 4) frequenterà i genitori Persona_1 Persona_1
secondo il seguente calendario: A) Settimana 1: - lunedì col padre, che lo prenderà all'asilo, fino alle 20.30, NO
con la madre che lo accompagnerà anche all'asilo il giorno seguente - martedì con la madre (con NO ) che lo accompagnerà all'asilo il giorno seguente - mercoledì con la madre (con NO ) che lo accompagnerà all'asilo il giorno seguente - giovedì col padre, che lo prenderà all'asilo, pernotta col padre che lo accompagnerà all'asilo il giorno seguente - venerdì con la madre dall'uscita dell'asilo pernotta con la madre - sabato con il padre dalla mattina alle 10,
pernotta col padre - domenica con il padre sino alle 19, cena con la madre che lo accompagnerà all'asilo il lunedì mattina seguente B) Settimana 2 : - lunedì con la madre, pernotta con la madre che lo accompagnerà all'asilo il giorno seguente
- martedì col padre che lo prenderà all'asilo, pernotta col padre che lo accompagnerà all'asilo il giorno seguente -
mercoledì col padre sino alle 20.30 cena compresa, pernotta con la madre che lo accompagnerà all'asilo il giorno seguente - giovedì con la madre che lo prenderà all'asilo, pernotta con la madre che lo accompagnerà all'asilo il giorno seguente. - venerdì con il padre che lo prenderà all'asilo, pernotta col padre - sabato con la madre dalle 10, pernotta con la madre - domenica con la madre pernotta con la madre che lo accompagnerà all'asilo il giorno seguente. Il genitore che nell'orario / giorno di sua spettanza non possa portare / prendere il piccolo all'asilo, verrà sostituito Persona_1
nell'incombente dall'altro genitore, oppure, in caso di impedimento anche di questi, dai nonni/ zii. Per quanta riguarda le festività starà con i genitori, ad anni alterni, come segue: - Festività Natalizie: Vigilia di Natale con Persona_1
la madre - Natale con la madre- Santo Stefano con il padre, San Silvestro con la madre, Capodanno con il padre Festività
Pasquali: Pasqua con la madre - Pasquetta con il padre, Durante le vacanze scolastiche il bimbo stara con i genitori secondo il calendario ordinario come sopra concordato. Ogni genitore, potrà portare con se il figlio in vacanza per almeno 7 giorni l'anno, con spese a proprio carico. 5) Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento di la somma mensile di € 150,00 - oltre la metà delle spese della mensa scolastica- , rivalutabile Persona_1
annualmente secondo ISTAT, da far pervenire al domicilio di costei entro il 5 di ogni mese. 6) La madre avrà diritto alla percezione degli assegni familiari. 7) Le detrazioni fiscali per figli a carico spetteranno ad entrambe i coniugi in ragione del 50% ciascuno. 8) Le spese straordinarie tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., nonché quelle scolastiche,
sportive e ricreative - concordate o necessitate e documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del
50% ciascuno;
9) I coniugi dichiarano di aver già regolato separatamente ogni rapporto economico che li riguardi, e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione. 10) I ricorrenti si concedono sin d'ora reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio anche riguardo al figlio minore”.
FATTO E DIRITTO
I coniugi hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale, deducendo che Parte_3
essi ricorrenti avevano contratto matrimonio in Carrara il 28.8.2021; che dalla loro unione era nato il figlio (3.4.2021); che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Persona_1
premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che la decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia l'irreversibilità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda;
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: affidamento congiunto e collocazione anagrafica e prevalente del minore;
casa familiare;
diritto di visita e di permanenza in favore del padre;
contributo al mantenimento del minore e regime di partecipazione alle spese straordinarie;
assegno unico;
detrazioni fiscali.
Nulla per le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...] (matrimonio celebrato in Carrara il 28.8.2021 e Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Carrara all'anno 2021, Atto n. 25, Parte
I, Serie A, Ufficio 1), e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 29.7.2025
Il Presidente estensore
Giulio Giuntoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Elisa Pinna Giudice
Valentina Prudente Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1647 V.G. RG anno 2025, vertente t r a
( ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giacomo Pugnana, dal quale sono C.F._2
rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 29.7.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso:
“condizioni 1) I coniugi vivranno, come già ora fanno, separati di mensa e di letto, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza dove riterranno opportuno, con impegno a comunicarsi reciprocamente, nei modi e termini di legge, eventuali cambiamenti. 2) Il piccolo sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo Persona_1
le decisioni di maggiore interesse che lo riguarderanno, esercitando congiuntamente la potestà genitoriale, con residenza anagrafica del bambino presso la madre. 3) I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo del figlio,
garantendo una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute,
l'istruzione e la scuola. Le decisioni in proposito dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . 4) frequenterà i genitori Persona_1 Persona_1
secondo il seguente calendario: A) Settimana 1: - lunedì col padre, che lo prenderà all'asilo, fino alle 20.30, NO
con la madre che lo accompagnerà anche all'asilo il giorno seguente - martedì con la madre (con NO ) che lo accompagnerà all'asilo il giorno seguente - mercoledì con la madre (con NO ) che lo accompagnerà all'asilo il giorno seguente - giovedì col padre, che lo prenderà all'asilo, pernotta col padre che lo accompagnerà all'asilo il giorno seguente - venerdì con la madre dall'uscita dell'asilo pernotta con la madre - sabato con il padre dalla mattina alle 10,
pernotta col padre - domenica con il padre sino alle 19, cena con la madre che lo accompagnerà all'asilo il lunedì mattina seguente B) Settimana 2 : - lunedì con la madre, pernotta con la madre che lo accompagnerà all'asilo il giorno seguente
- martedì col padre che lo prenderà all'asilo, pernotta col padre che lo accompagnerà all'asilo il giorno seguente -
mercoledì col padre sino alle 20.30 cena compresa, pernotta con la madre che lo accompagnerà all'asilo il giorno seguente - giovedì con la madre che lo prenderà all'asilo, pernotta con la madre che lo accompagnerà all'asilo il giorno seguente. - venerdì con il padre che lo prenderà all'asilo, pernotta col padre - sabato con la madre dalle 10, pernotta con la madre - domenica con la madre pernotta con la madre che lo accompagnerà all'asilo il giorno seguente. Il genitore che nell'orario / giorno di sua spettanza non possa portare / prendere il piccolo all'asilo, verrà sostituito Persona_1
nell'incombente dall'altro genitore, oppure, in caso di impedimento anche di questi, dai nonni/ zii. Per quanta riguarda le festività starà con i genitori, ad anni alterni, come segue: - Festività Natalizie: Vigilia di Natale con Persona_1
la madre - Natale con la madre- Santo Stefano con il padre, San Silvestro con la madre, Capodanno con il padre Festività
Pasquali: Pasqua con la madre - Pasquetta con il padre, Durante le vacanze scolastiche il bimbo stara con i genitori secondo il calendario ordinario come sopra concordato. Ogni genitore, potrà portare con se il figlio in vacanza per almeno 7 giorni l'anno, con spese a proprio carico. 5) Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento di la somma mensile di € 150,00 - oltre la metà delle spese della mensa scolastica- , rivalutabile Persona_1
annualmente secondo ISTAT, da far pervenire al domicilio di costei entro il 5 di ogni mese. 6) La madre avrà diritto alla percezione degli assegni familiari. 7) Le detrazioni fiscali per figli a carico spetteranno ad entrambe i coniugi in ragione del 50% ciascuno. 8) Le spese straordinarie tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., nonché quelle scolastiche,
sportive e ricreative - concordate o necessitate e documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del
50% ciascuno;
9) I coniugi dichiarano di aver già regolato separatamente ogni rapporto economico che li riguardi, e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione. 10) I ricorrenti si concedono sin d'ora reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio anche riguardo al figlio minore”.
FATTO E DIRITTO
I coniugi hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale, deducendo che Parte_3
essi ricorrenti avevano contratto matrimonio in Carrara il 28.8.2021; che dalla loro unione era nato il figlio (3.4.2021); che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Persona_1
premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che la decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia l'irreversibilità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda;
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: affidamento congiunto e collocazione anagrafica e prevalente del minore;
casa familiare;
diritto di visita e di permanenza in favore del padre;
contributo al mantenimento del minore e regime di partecipazione alle spese straordinarie;
assegno unico;
detrazioni fiscali.
Nulla per le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...] (matrimonio celebrato in Carrara il 28.8.2021 e Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Carrara all'anno 2021, Atto n. 25, Parte
I, Serie A, Ufficio 1), e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 29.7.2025
Il Presidente estensore
Giulio Giuntoli