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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 10572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10572 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26302/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26302/2024 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Giliberti Parte_1 C.F._1
( , presso lo studio del quale, in Napoli, via Seggio del popolo n. 22, è C.F._2 elettivamente domiciliato
ATTORE
E
( ), in persona di in qualità di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 amministratore delegato e direttore generale e di , quale impresa designata dal Fondo di Controparte_3 garanzia vittime della strada, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto De Cristofaro
( ), presso lo studio del quale, in Napoli, via M. Cervantes n. 52, è elettivamente C.F._3 domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del giorno 11 novembre 2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio quale impresa designata dal Fondo di Parte_1 Controparte_1 garanzia vittime della strada per la Regione Campania, per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti il giorno 1 aprile 2024 alle ore 23:00 circa allorquando, nel percorrere a bordo di uno scooter il sottopasso Claudio con direzione piazzale Tecchio, è stato travolto da un veicolo scuro rimasto non pagina 1 di 4 identificato il quale, sopraggiungendo da dietro ad alta velocità, nel tentativo di superarlo, ha urtato con la fiancata destra il lato sinistro del motociclo. In conseguenza dell'impatto il ha dedotto di avere, Pt_1 dapprima, urtato il guard rail e, successivamente, di esser caduto al suolo riportando le lesioni meglio indicate nell'atto di citazione.
quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, eccepita la Controparte_1 mancata prova della concreta ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 283, co. 1, lett. a), d. lgs. n.
209/2005, ha -tra l'altro- contestato la dinamica del sinistro oggetto delle deduzioni di controparte
“perché quanto mai generica e non idonea a stabilire con precisione un nesso di causalità tra la descritta dinamica e le lesioni” (p. 4 della comparsa di costituzione e risposta) ed ha rilevato l'incongruenza tra le lesioni lamentate e quelle diagnosticate in sede di primo accesso al pronto soccorso.
In assenza di adozione del decreto previsto dall'art. 171bis, co. 3, c.p.c., il solo attore ha depositato le memorie previste dall'art. 171ter, nn. 1 e 2 (tale ultima memoria -recante l'intestazione del nome dell'odierno attore- contiene, secondo quanto verificato pure nel contraddittorio delle parti in occasione dell'udienza del giorno 11.11.2025, la formulazione di capitoli di prova per testi relativi ad altro sinistro rispetto a quello oggetto del presente giudizio -in particolare, relativi al sinistro verificatosi il 03.11.2017 ai danni di tale . Persona_1
I termini previsti dall'art. 171ter c.p.c. sono stati concessi all'udienza del 3 giugno 2025 (alla quale nessuno è comparso per l'attore) e le relative memorie sono state depositate solo dalla parte convenuta.
All'udienza tenutasi il giorno 11.11.2025 (il cui verbale viene qui integralmente richiamato) l'attore ha, dapprima, chiesto di rigettare l'eccezione di decadenza dalla formulazione delle istanze istruttorie atteso che “che le note sono state depositate prima del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 171bis dal
Giudice” e, a fronte del rilievo officioso relativo alla formulazione -nella memoria depositata il
24.4.2025- di capitoli di prova per testi concernenti un fatto altro rispetto a quello oggetto del presente processo, ha osservato che tale incongruenza “è conseguenza di un errore nel deposito della busta telematica relativa alla memoria” ed ha chiesto “di essere autorizzato alla sanatoria dell'errore materiale relativo all'indicazione delle circostanze di tempo e luogo dell'illecito articolate nelle istanze istruttorie e chiede quindi la conseguente ammissione delle istanze istruttorie”, salvo poi richiedere “di essere rimesso in termini per il deposito delle note stante la mancata presenza alla precedente udienza della parte attrice ed alla mancata comunicazione del verbale di udienza”.
2. La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Non risulta dirimente valutare se il deposito della memoria ex art. 171ter, n. 2 c.p.c. in data anteriore al decreto disciplinato dall'art. 171bis, co. 3, c.p.c. sia (come potrebbe argomentarsi in ragione del fatto che la parte potrebbe pure optare per il deposito anticipato -rispetto al decreto cui fa riferimento l'art. 171bis, pagina 2 di 4 co. 3, c.p.c.- di un atto contenente le istanze istruttorie -le quali ben possono, del resto, essere articolate anche in citazione- rinunciando tuttavia a far valere eventuali possibili pregiudizi derivanti dalla consapevole anticipazione delle proprie difese) o meno rituale. Per quanto detto, infatti, nella memoria depositata il 24.4.2025 l'attore ha formulato istanze istruttorie del tutto inconferenti alla luce dell'oggetto del presente giudizio. A riguardo, secondo quanto osservato dal difensore della convenuta, il deposito di una memoria contenente istanze istruttorie relative ad un sinistro diverso da quello occorso al Pt_1 non risulta riconducibile ad un errore nel deposito della busta telematica atteso che “nell'intestazione della memoria è riportato il nominativo della parte” (cfr. il verbale dell'udienza tenutasi Parte_1 il giorno 11.11.2025). Del resto, ove pure la formulazione di capitoli inconferenti potesse (ciò che, per quanto osservato dalla convenuta, non è) spiegarsi con un erroneo deposito della busta (circostanza non provata), in ogni caso non sussisterebbero i presupposti per una remissione in termini considerato sia che la parte non ha in alcun modo allegato (prima ancora che provato) la mancata imputabilità dell'errore, sia che la richiesta “sanatoria” dell'errore è stata formulata tardivamente (addirittura oltre la prima udienza e solo a fronte del rilievo officioso svolto all'udienza che precede).
Né ad una diversa conclusione potrebbe pervenirsi sulla base della richiesta di rimessione “in termini per il deposito delle note stante la mancata presenza alla precedente udienza della parte attrice ed alla mancata comunicazione del verbale di udienza” contenente l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 171ter c.p.c. In disparte la contraddittorietà di tale richiesta rispetto alla difesa (formulata prima del richiamato rilievo officioso) fondata sull'effettuato deposito della memoria ex art. 171ter, n. 2, c.p.c.
(difesa, quella da ultimo richiamata, indice di come l'attore abbia ritenuto pienamente esercitati i propri diritti per effetto della memoria depositata il 24.4.2025), è qui infatti sufficiente osservare che alcuna comunicazione del verbale di udienza doveva essere effettuata, essendo stata la prima udienza celebrata proprio il giorno indicato in citazione ed essendo la parte attrice (che tale onere non ha assolto -senza neppure prospettare un proprio impedimento o comunque attivarsi al fine di verificare quanto accaduto in occasione della prima udienza tenutasi ormai lungo tempo addietro) onerata della comparizione in udienza (del resto, la mancata necessità di comunicazione del provvedimento reso in udienza è ben desumibile -a contrario- dall'art. 136, co. 1, c.p.c. non essendovi prescrizione di legge in ordine alla comunicazione del verbale di udienza alla parte costituita).
In definitiva, non accoglibili (in quanto relative a fatto altro rispetto a quello oggetto di allegazione e, pertanto, irrilevanti) le istanze istruttorie formulate nella memoria depositata il 24.4.2025, la domanda deve essere rigettata poichè del tutto sprovvista di prova.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la ridottissima attività svolta dalle parti) previsti dal d. m. 147/2022 per i pagina 3 di 4 giudizi ordinari di cognizione innanzi al tribunale di valore sino ad euro 26.000,00 (valore indeterminabile basso -anche tenuto conto dell'art. 5 del richiamato decreto ministeriale ai sensi del quale
“Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”)
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del processo, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dall'attore;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio che liquida in euro 2.538,50, oltre 15% spese generali, c. a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 17 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26302/2024 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Giliberti Parte_1 C.F._1
( , presso lo studio del quale, in Napoli, via Seggio del popolo n. 22, è C.F._2 elettivamente domiciliato
ATTORE
E
( ), in persona di in qualità di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 amministratore delegato e direttore generale e di , quale impresa designata dal Fondo di Controparte_3 garanzia vittime della strada, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto De Cristofaro
( ), presso lo studio del quale, in Napoli, via M. Cervantes n. 52, è elettivamente C.F._3 domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del giorno 11 novembre 2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio quale impresa designata dal Fondo di Parte_1 Controparte_1 garanzia vittime della strada per la Regione Campania, per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti il giorno 1 aprile 2024 alle ore 23:00 circa allorquando, nel percorrere a bordo di uno scooter il sottopasso Claudio con direzione piazzale Tecchio, è stato travolto da un veicolo scuro rimasto non pagina 1 di 4 identificato il quale, sopraggiungendo da dietro ad alta velocità, nel tentativo di superarlo, ha urtato con la fiancata destra il lato sinistro del motociclo. In conseguenza dell'impatto il ha dedotto di avere, Pt_1 dapprima, urtato il guard rail e, successivamente, di esser caduto al suolo riportando le lesioni meglio indicate nell'atto di citazione.
quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, eccepita la Controparte_1 mancata prova della concreta ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 283, co. 1, lett. a), d. lgs. n.
209/2005, ha -tra l'altro- contestato la dinamica del sinistro oggetto delle deduzioni di controparte
“perché quanto mai generica e non idonea a stabilire con precisione un nesso di causalità tra la descritta dinamica e le lesioni” (p. 4 della comparsa di costituzione e risposta) ed ha rilevato l'incongruenza tra le lesioni lamentate e quelle diagnosticate in sede di primo accesso al pronto soccorso.
In assenza di adozione del decreto previsto dall'art. 171bis, co. 3, c.p.c., il solo attore ha depositato le memorie previste dall'art. 171ter, nn. 1 e 2 (tale ultima memoria -recante l'intestazione del nome dell'odierno attore- contiene, secondo quanto verificato pure nel contraddittorio delle parti in occasione dell'udienza del giorno 11.11.2025, la formulazione di capitoli di prova per testi relativi ad altro sinistro rispetto a quello oggetto del presente giudizio -in particolare, relativi al sinistro verificatosi il 03.11.2017 ai danni di tale . Persona_1
I termini previsti dall'art. 171ter c.p.c. sono stati concessi all'udienza del 3 giugno 2025 (alla quale nessuno è comparso per l'attore) e le relative memorie sono state depositate solo dalla parte convenuta.
All'udienza tenutasi il giorno 11.11.2025 (il cui verbale viene qui integralmente richiamato) l'attore ha, dapprima, chiesto di rigettare l'eccezione di decadenza dalla formulazione delle istanze istruttorie atteso che “che le note sono state depositate prima del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 171bis dal
Giudice” e, a fronte del rilievo officioso relativo alla formulazione -nella memoria depositata il
24.4.2025- di capitoli di prova per testi concernenti un fatto altro rispetto a quello oggetto del presente processo, ha osservato che tale incongruenza “è conseguenza di un errore nel deposito della busta telematica relativa alla memoria” ed ha chiesto “di essere autorizzato alla sanatoria dell'errore materiale relativo all'indicazione delle circostanze di tempo e luogo dell'illecito articolate nelle istanze istruttorie e chiede quindi la conseguente ammissione delle istanze istruttorie”, salvo poi richiedere “di essere rimesso in termini per il deposito delle note stante la mancata presenza alla precedente udienza della parte attrice ed alla mancata comunicazione del verbale di udienza”.
2. La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Non risulta dirimente valutare se il deposito della memoria ex art. 171ter, n. 2 c.p.c. in data anteriore al decreto disciplinato dall'art. 171bis, co. 3, c.p.c. sia (come potrebbe argomentarsi in ragione del fatto che la parte potrebbe pure optare per il deposito anticipato -rispetto al decreto cui fa riferimento l'art. 171bis, pagina 2 di 4 co. 3, c.p.c.- di un atto contenente le istanze istruttorie -le quali ben possono, del resto, essere articolate anche in citazione- rinunciando tuttavia a far valere eventuali possibili pregiudizi derivanti dalla consapevole anticipazione delle proprie difese) o meno rituale. Per quanto detto, infatti, nella memoria depositata il 24.4.2025 l'attore ha formulato istanze istruttorie del tutto inconferenti alla luce dell'oggetto del presente giudizio. A riguardo, secondo quanto osservato dal difensore della convenuta, il deposito di una memoria contenente istanze istruttorie relative ad un sinistro diverso da quello occorso al Pt_1 non risulta riconducibile ad un errore nel deposito della busta telematica atteso che “nell'intestazione della memoria è riportato il nominativo della parte” (cfr. il verbale dell'udienza tenutasi Parte_1 il giorno 11.11.2025). Del resto, ove pure la formulazione di capitoli inconferenti potesse (ciò che, per quanto osservato dalla convenuta, non è) spiegarsi con un erroneo deposito della busta (circostanza non provata), in ogni caso non sussisterebbero i presupposti per una remissione in termini considerato sia che la parte non ha in alcun modo allegato (prima ancora che provato) la mancata imputabilità dell'errore, sia che la richiesta “sanatoria” dell'errore è stata formulata tardivamente (addirittura oltre la prima udienza e solo a fronte del rilievo officioso svolto all'udienza che precede).
Né ad una diversa conclusione potrebbe pervenirsi sulla base della richiesta di rimessione “in termini per il deposito delle note stante la mancata presenza alla precedente udienza della parte attrice ed alla mancata comunicazione del verbale di udienza” contenente l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 171ter c.p.c. In disparte la contraddittorietà di tale richiesta rispetto alla difesa (formulata prima del richiamato rilievo officioso) fondata sull'effettuato deposito della memoria ex art. 171ter, n. 2, c.p.c.
(difesa, quella da ultimo richiamata, indice di come l'attore abbia ritenuto pienamente esercitati i propri diritti per effetto della memoria depositata il 24.4.2025), è qui infatti sufficiente osservare che alcuna comunicazione del verbale di udienza doveva essere effettuata, essendo stata la prima udienza celebrata proprio il giorno indicato in citazione ed essendo la parte attrice (che tale onere non ha assolto -senza neppure prospettare un proprio impedimento o comunque attivarsi al fine di verificare quanto accaduto in occasione della prima udienza tenutasi ormai lungo tempo addietro) onerata della comparizione in udienza (del resto, la mancata necessità di comunicazione del provvedimento reso in udienza è ben desumibile -a contrario- dall'art. 136, co. 1, c.p.c. non essendovi prescrizione di legge in ordine alla comunicazione del verbale di udienza alla parte costituita).
In definitiva, non accoglibili (in quanto relative a fatto altro rispetto a quello oggetto di allegazione e, pertanto, irrilevanti) le istanze istruttorie formulate nella memoria depositata il 24.4.2025, la domanda deve essere rigettata poichè del tutto sprovvista di prova.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la ridottissima attività svolta dalle parti) previsti dal d. m. 147/2022 per i pagina 3 di 4 giudizi ordinari di cognizione innanzi al tribunale di valore sino ad euro 26.000,00 (valore indeterminabile basso -anche tenuto conto dell'art. 5 del richiamato decreto ministeriale ai sensi del quale
“Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”)
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del processo, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dall'attore;
2) condanna al pagamento, in favore di delle spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio che liquida in euro 2.538,50, oltre 15% spese generali, c. a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 17 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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