Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 17/04/2026, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00720/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01878/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1878 del 2025, proposto da
AC EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Veronica Pepoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Rimini, via Xxiii Settembre 1845 n. 109;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 61/2025 del Tribunale di Rimini.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa IC ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza al decreto ingiuntivo in epigrafe indicato.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
Sono decorsi giorni 120 (centoventi) dalla notifica del titolo esecutivo definitivo ex art. 647 c.p.c. al Ministero.
In occasione dell’udienza di discussione parte ricorrente ha dato atto dell’avvenuto pagamento di quanto richiesto, chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna tuttavia del Ministero al rimborso delle spese di lite del presente giudizio, atteso che il decreto ingiuntivo è stata ottemperato solo dopo la notifica del ricorso.
Ciò premesso, il Collegio dichiara cessata la materia del contendere, con condanna del Ministero al rimborso delle spese del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario, liquidate tenendo conto che il pagamento è stato effettuato, ma solo dopo l’instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda):
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 300 (trecento), oltre spese generali ed oneri accessori nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato versato, con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di BE, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
IC ET, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC ET | GO Di BE |
IL SEGRETARIO