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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/11/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 2153/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2153/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Prezioso Stefania, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti E
(C.F. , rapp.to e difeso come in atti CP_1 C.F._2 dagli Avv.ti Grimaldi Marianna e Laura Fasulo, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 04.11.2025.
1 Proc. R.V.G. n. 2153/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.09.2025 i coniugi [nata a [...]_1 in data 26.04.1979 (C.F. )] e [nato a [...] C.F._1 CP_1
(PR) in data 28.06.1973 (C.F. ], premesso di aver contratto C.F._2 matrimonio in data 28.08.2010 in Maiori (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Maiori dell'anno 2010, al n. 24 Parte II
Serie A e che dall'unione erano nati due figli, (22.07.2012) e Persona_1 Per_2
(08.05.2015), ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con sentenza n. 5018/2024 del 23.10.2024, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 04.11.2025 le parti, tramite i loro difensori, depositavano in data
02.10.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all' alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
2 Proc. R.V.G. n. 2153/2025
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati, nel mutuo rispetto: la sig.ra Pt_1 manterrà la propria residenza coabitando con i figli nella casa familiare sita in
Salerno alla Via Domenico Coda n. 10 fino all'indipendenza economica degli stessi, come per Legge, mentre il sig. ha trasferito la propria residenza in CP_1
Cernusco Sul Naviglio alla Via Fontanile n. 2;
2. la casa coniugale sita in Salerno alla Via Coda Domenico n. 10, int.8, di proprietà del sig. e gravata da mutuo ipotecario a quest'ultimo intestato, CP_1 resterà assegnata alla sig.ra che vi abiterà con i figli ed Parte_1 Persona_1
fino al raggiungimento della indipendenza economica di entrambi i Persona_3 figli. Tutti gli oneri relativi alla conduzione della casa familiare, come per Legge, sono a carico del genitore assegnatario, a far data dall'assegnazione del detto immobile.
3. il sig. continuerà a corrispondere interamente le rate del mutuo CP_1 della casa familiare a lui intestata, sita in Salerno alla Via Coda Domenico n. 10, int. 8 così come stabilito in sede di separazione (cfr. all. n. 3);
4. i figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e continueranno a vivere con la madre, rispettando il calendario approvato in sede di sentenza e verbale di udienza proposto dal giudice della separazione (udienza 01-
10.24 cfr. all. n. 3) , ovverossia: il padre avrà diritto di tenere con sé i minori una settimana dal giovedì dall'uscita di scuola alla domenica sera, con rientro tra le ore
21,00 e le 21,30 e la settimana successiva il martedì dall'uscita di scuola al mercoledì pomeriggio, con rientro tra le 19,30 e le 20,00 salvo diverso accordo tra i genitori (cfr. verbale udienza del 01.10.24);
5. il sig. contribuirà al mantenimento dei figli minori ed CP_1 Persona_1 Per_2 mediante la corresponsione, al genitore collocatario, entro il giorno 5 di ogni mese,
a mezzo bonifico bancario, di un importo mensile pari ad € 250,00 a figlio (€ 500,00 mensili totali) oltre all'adeguamento Istat, a far data dall'anno successivo al deposito dei presenti accordi fino e fino al raggiungimento dell'indipendenza
3 Proc. R.V.G. n. 2153/2025
economica degli stessi come per Legge;
6. i genitori saranno tenuti a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli purchè previamente concordate e debitamente documentate (quali quelle sportive, musicali, culturali, sanitarie, scolastiche e quelle relative a eventi straordinari come feste di compleanno o lauree), da individuare secondo il Protocollo sulle spese straordinarie del CNF del 29 novembre 2017, che le parti dichiarano di ben conoscere e di accettare. Come da
Protocollo, il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
7. l'assegno unico ed universale per i figli (L.46/2021) verrà percepito, su espresso accordo delle parti, nella misura del 100% dalla sig.ra fino al Parte_1 godimento del diritto;
8. ciascuno dei genitori, nei tempi di permanenza con i minori, avrà la possibilità di assumere le decisioni di ordinaria amministrazione per i figli, nel rispetto dell'indirizzo comune concordato;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dei figli saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle propensioni, aspirazione e inclinazione naturale dei figli;
i genitori avranno, comunque, cura di informarsi reciprocamente e regolarmente sulle questioni significative relative ai figli.
9. durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno, ad anni alterni, una settimana dal 23 al 30 dicembre con un genitore, con rientro il pomeriggio del 30 dicembre dopo pranzo e l'altra settimana dal 30 dicembre pomeriggio al 5 gennaio con l'altro, con rientro la sera del 5 gennaio. Il periodo pasquale che va dal mercoledì santo al martedì dopo la pasquetta, con rientro dopo pranzo, lo trascorreranno un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro;
10. nel periodo estivo, i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori 15 gg nel mese di luglio e 15 nel mese di agosto con possibilità di visita del genitore in quel momento collocatario;
11. i genitori si danno reciprocamente il consenso a che i minori pratichino la religione dei rispettivi genitori con i relativi sacramenti;
4 Proc. R.V.G. n. 2153/2025
12. entrambi i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente, entro il termine di 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio, ex dl. del 28.01.2013
n. 154, art. 337 sexies, dichiarando altresì la loro disponibilità e dunque il loro consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti ed a quelli dei figli minori nonché alla sottoscrizione degli atti amministrativi necessari per questi ultimi. Resta inteso che i documenti relativi ai minori (carta d'identità, passaporto etc.) viaggeranno con i predetti;
13. le spese della presente procedura restano interamente compensate tra le parti, con esclusione del vincolo della solidarietà (art. 13 L.P.);
14. i coniugi dichiarano espressamente di rinunziare sin d'ora, come in effetti rinunziano, una volta pubblicata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'impugnazione della stessa”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
)] e [nato a AR (PR) in [...] C.F._1 CP_1
28.06.1973 (C.F. ], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di Maiori (SA) dell'anno 2010, al n. 24 Parte II Serie A;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
5 Proc. R.V.G. n. 2153/2025
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Maiori (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 04/11/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
6
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2153/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Prezioso Stefania, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti E
(C.F. , rapp.to e difeso come in atti CP_1 C.F._2 dagli Avv.ti Grimaldi Marianna e Laura Fasulo, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 04.11.2025.
1 Proc. R.V.G. n. 2153/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.09.2025 i coniugi [nata a [...]_1 in data 26.04.1979 (C.F. )] e [nato a [...] C.F._1 CP_1
(PR) in data 28.06.1973 (C.F. ], premesso di aver contratto C.F._2 matrimonio in data 28.08.2010 in Maiori (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Maiori dell'anno 2010, al n. 24 Parte II
Serie A e che dall'unione erano nati due figli, (22.07.2012) e Persona_1 Per_2
(08.05.2015), ed evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con sentenza n. 5018/2024 del 23.10.2024, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 04.11.2025 le parti, tramite i loro difensori, depositavano in data
02.10.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all' alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
2 Proc. R.V.G. n. 2153/2025
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati, nel mutuo rispetto: la sig.ra Pt_1 manterrà la propria residenza coabitando con i figli nella casa familiare sita in
Salerno alla Via Domenico Coda n. 10 fino all'indipendenza economica degli stessi, come per Legge, mentre il sig. ha trasferito la propria residenza in CP_1
Cernusco Sul Naviglio alla Via Fontanile n. 2;
2. la casa coniugale sita in Salerno alla Via Coda Domenico n. 10, int.8, di proprietà del sig. e gravata da mutuo ipotecario a quest'ultimo intestato, CP_1 resterà assegnata alla sig.ra che vi abiterà con i figli ed Parte_1 Persona_1
fino al raggiungimento della indipendenza economica di entrambi i Persona_3 figli. Tutti gli oneri relativi alla conduzione della casa familiare, come per Legge, sono a carico del genitore assegnatario, a far data dall'assegnazione del detto immobile.
3. il sig. continuerà a corrispondere interamente le rate del mutuo CP_1 della casa familiare a lui intestata, sita in Salerno alla Via Coda Domenico n. 10, int. 8 così come stabilito in sede di separazione (cfr. all. n. 3);
4. i figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e continueranno a vivere con la madre, rispettando il calendario approvato in sede di sentenza e verbale di udienza proposto dal giudice della separazione (udienza 01-
10.24 cfr. all. n. 3) , ovverossia: il padre avrà diritto di tenere con sé i minori una settimana dal giovedì dall'uscita di scuola alla domenica sera, con rientro tra le ore
21,00 e le 21,30 e la settimana successiva il martedì dall'uscita di scuola al mercoledì pomeriggio, con rientro tra le 19,30 e le 20,00 salvo diverso accordo tra i genitori (cfr. verbale udienza del 01.10.24);
5. il sig. contribuirà al mantenimento dei figli minori ed CP_1 Persona_1 Per_2 mediante la corresponsione, al genitore collocatario, entro il giorno 5 di ogni mese,
a mezzo bonifico bancario, di un importo mensile pari ad € 250,00 a figlio (€ 500,00 mensili totali) oltre all'adeguamento Istat, a far data dall'anno successivo al deposito dei presenti accordi fino e fino al raggiungimento dell'indipendenza
3 Proc. R.V.G. n. 2153/2025
economica degli stessi come per Legge;
6. i genitori saranno tenuti a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli purchè previamente concordate e debitamente documentate (quali quelle sportive, musicali, culturali, sanitarie, scolastiche e quelle relative a eventi straordinari come feste di compleanno o lauree), da individuare secondo il Protocollo sulle spese straordinarie del CNF del 29 novembre 2017, che le parti dichiarano di ben conoscere e di accettare. Come da
Protocollo, il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta;
7. l'assegno unico ed universale per i figli (L.46/2021) verrà percepito, su espresso accordo delle parti, nella misura del 100% dalla sig.ra fino al Parte_1 godimento del diritto;
8. ciascuno dei genitori, nei tempi di permanenza con i minori, avrà la possibilità di assumere le decisioni di ordinaria amministrazione per i figli, nel rispetto dell'indirizzo comune concordato;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dei figli saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle propensioni, aspirazione e inclinazione naturale dei figli;
i genitori avranno, comunque, cura di informarsi reciprocamente e regolarmente sulle questioni significative relative ai figli.
9. durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno, ad anni alterni, una settimana dal 23 al 30 dicembre con un genitore, con rientro il pomeriggio del 30 dicembre dopo pranzo e l'altra settimana dal 30 dicembre pomeriggio al 5 gennaio con l'altro, con rientro la sera del 5 gennaio. Il periodo pasquale che va dal mercoledì santo al martedì dopo la pasquetta, con rientro dopo pranzo, lo trascorreranno un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro;
10. nel periodo estivo, i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori 15 gg nel mese di luglio e 15 nel mese di agosto con possibilità di visita del genitore in quel momento collocatario;
11. i genitori si danno reciprocamente il consenso a che i minori pratichino la religione dei rispettivi genitori con i relativi sacramenti;
4 Proc. R.V.G. n. 2153/2025
12. entrambi i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente, entro il termine di 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio, ex dl. del 28.01.2013
n. 154, art. 337 sexies, dichiarando altresì la loro disponibilità e dunque il loro consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti ed a quelli dei figli minori nonché alla sottoscrizione degli atti amministrativi necessari per questi ultimi. Resta inteso che i documenti relativi ai minori (carta d'identità, passaporto etc.) viaggeranno con i predetti;
13. le spese della presente procedura restano interamente compensate tra le parti, con esclusione del vincolo della solidarietà (art. 13 L.P.);
14. i coniugi dichiarano espressamente di rinunziare sin d'ora, come in effetti rinunziano, una volta pubblicata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'impugnazione della stessa”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
)] e [nato a AR (PR) in [...] C.F._1 CP_1
28.06.1973 (C.F. ], trascritto nel Registro degli atti di C.F._2
Matrimonio del Comune di Maiori (SA) dell'anno 2010, al n. 24 Parte II Serie A;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
5 Proc. R.V.G. n. 2153/2025
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Maiori (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 04/11/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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