Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 15/04/2026, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00894/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00318/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 318 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Barosio, Serena Dentico, Gabriele Odino, con domicilio eletto presso lo studio Vittorio Barosio in Torino, corso Galileo Ferraris 120;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Vercelli, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del decreto -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- (notificato al ricorrente il 5.12.2024), con cui il Prefetto della Provincia di Vercelli ha stabilito che “è fatto divieto al signor -OMISSIS- … di detenere, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie esplodenti”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Vercelli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa AO AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, deducendo svariate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituita l’amministrazione resistente.
Con atto depositato in data 20.2.2026 parte ricorrente ha dato atto che il provvedimento impugnato è stato revocato in autotutela e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La difesa erariale ha aderito all’istanza e chiesto compensarsi le spese di lite, posto che i diversi esiti del procedimento sono stati condizionati da difformi valutazioni di carattere medico legale.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile; considerato che il diverso esito del procedimento è stato indotto da difformi valutazioni di tipo medico legale, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara improcedibile il ricorso;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO AL, Presidente FF, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AO AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.