Sentenza 16 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 10118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10118 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10118/2025REG.PROV.COLL.
N. 05659/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5659 del 2025, proposto da
IM HR IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Lufrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Fermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) n. 00507/2025, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Fermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. SA De CT e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con appello notificato e depositato il 10.7.2025 è impugnata la sentenza in epigrafe, pubblicata il 16.6.2025, limitatamente al capo di sentenza che, nonostante l’accoglimento del ricorso in materia di accesso, ha compensato le spese di lite.
1.2. Con un unico motivo si lamenta l’illegittimità della disposta compensazione delle spese, fuori dai casi tassativamente previsti dalla legge processuale.
2. Si è costituita l’Amministrazione appellata.
3. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 18.2.2025.
4. L’appello è fondato.
4.1. Ai sensi dell’art. 92 c.p.c., richiamato dall’art. 26 c.p.a., i casi in cui le spese possono essere compensate sono tassativi, e sono una eccezione alla regola generale divisata dall’art. 91 c.p.c., secondo cui le spese seguono la soccombenza.
Nel caso di specie, non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all’art. 92 c.p.c. e pertanto, in riforma della sentenza appellata, va disposta la condanna alle spese.
4.2. Si stima congruo liquidare, per il primo grado di giudizio, la somma di euro 250 (duecentocinquanta) oltre accessori di legge, avuto riguardo al valore e alla natura della lite, in ragione della particolare semplicità e serialità del contenzioso, e considerato che la tariffa forense ha valore di mero orientamento per il giudice ( ex plurimis, Cons. St., VII, 13.11.2025 n. 8913 e giurisprudenza ivi citata).
5. Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in pari misura sulla base delle medesime considerazioni.
6. La parte non ha sinora versato il contributo unificato, che nell’appello si dichiara di prenotare a debito.
La prenotazione a debito del contributo unificato è consentita solo per le Amministrazioni statali e non per le parti private. La parte privata è sempre tenuta ad anticipare il contributo unificato e, in caso di esito vittorioso, può chiederne la restituzione alla controparte. L’esito vittorioso dal giudizio non esonera dal versamento del contributo unificato a carico della parte vittoriosa, secondo il meccanismo del solve et repete.
Va dunque ribadito l’obbligo dell’appellante di versare il contributo unificato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
Accoglie l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna l’Amministrazione appellata al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nella somma di euro 250 (duecentocinquanta) oltre accessori di legge.
Condanna l’Amministrazione appellata al pagamento delle spese del presente grado nella somma di euro 250 (duecentocinquanta) oltre accessori di legge.
Manda alla Segreteria per l’invito all’appellante al versamento del contributo unificato, salvo il diritto dell’appellante, dopo il pagamento, di chiederne il rimborso all’Amministrazione appellata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA De CT, Presidente, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SA De CT |
IL SEGRETARIO