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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/02/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Grazia Mandanici, in esito all'udienza del 20.02.25, sostituita dal deposito di note scritte, ex art 127 ter cpc così come modificato dal dlg 164/24 a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 5502/23 e n. 7297/22 R.G. vertenti
TRA
, nata a [...] il [...],residente in [...], Contrada Sciara Parte_1
18, Cod. Fisc. , elettivamente domiciliata in Messina, Largo Avignone is. 83, C.F._1
Via C. Battisti, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Melita (C.F. ) che la CodiceFiscale_2
rappresenta e difende per procura allegata in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
ANTONELLO MONORITI giusta procura generale per atto del Notaio dott. rep. Persona_1
n.80974 del 21.7.2015, elettivamente domiciliato in Messina via Tommaso Capra n.301 bis presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento (l. 18/80);
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.445bis c.p.c. depositato in data 23.10.23, la parte ricorrente, rappresentava di avere depositato domanda amministrativa, in data 16.11.22 ai fini del riconoscimento dell' indennità di accompagnamento a fare data dalla data di presentazione della domanda amministrativa. CP_ Sottoposto a visita dalla Commissione medica dell' la domanda veniva respinta e il ricorrente chiedeva, pertanto, in sede di ATP la nomina di ctu ai fini dell''accertamento della sussistenza del requisito sanitario. Il sede di ATP, il nominato ctu non riconosceva un' invalidità propria della prestazione assistenziale invocata. Quindi, dopo aver di depositato dichiarazione di dissenso,
18.10.23, con ricorso del 23.10.23 la parte ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetto e ribadiva che era sussistente alla data della domanda amministrativa l'invalidità propria dell' indennità di accompagnamento. Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario proprio della prestazione invocata far data dalla domanda, con condanna di parte resistente alla corresponsione in suo favore dei relativi ratei, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore. CP_ L' di Messina si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 07.012024, contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., in data odierna,. in esito al deposito telematico di note scritte, in seguito a disposto richiamo del ctu e al deposito della relazione peritale, la causa veniva decisa.
La domanda è in parte fondata e, pertanto, non può essere in parte accolta.
********* Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata e per contro quanto fondate le argomentazioni avanzate dalla parte resistente, in questa sede ribadite ed esplicate con memoria di costituzione da CP_ parte dell' Il CTU nominato, dr. nella relazione scritta depositata in atti, a seguito Persona_2 dell'esame del ricorrente e l' esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante la sussistenza del requisito sanitario proprio dell' indennità di accompagnamento, ma a fare data non dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ma da data successiva, ovvero dal mese di ottobre 2023. Da una più attenta analisi degli atti, la relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare non suscettibile di censure, considerato che il CTU, ha analizzato tutti i fattori rilevanti e per questo, il giudicante non ritiene, quindi, di dovere effettuare né rinnovi dell'elaborato peritale né richieste di chiarimenti (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass
Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso iscritto a ruolo il 23.10.23 può in parte accogliersi.
********
Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, a parere di questo decidente sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici, avendo il consulente adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede e comprovate dalla visita effettuata. Rileva il decidente che la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia e conduca dunque al rigetto della domanda.
Pertanto si dichiara che l' istante trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell' indennità di accompagnamento dal mese di ottobre 2023. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art 91 cpc, visto il limitato accoglimento del ricorso in riferimento alla data di decorrenza dei requisiti sanitari, coincidente con epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa e al ricorso di ATP, ma non successiva alla data di deposito del ricorso di merito. Pertanto, dichiara, nel procedimento di ATP, compensate interamente le spese di lite tra le parti e, per il processo di merito, dispone la condanna dell' , parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che CP_1
liquida per 1/3, in complessivi euro 389,50, oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario.
Gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati come da separato provvedimento, si CP_ pongono definitivamente a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, ai sensi dell' art 127 ter comma 5 cpc, sulle domande proposte da CP_
con ricorso depositato in data 23.10.23 nei confronti dell' in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara che trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell' indennità di Parte_1 accompagnamento dal mese di ottobre 2023 (L. 18/80);
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite nel processo di ATP;
- dispone la condanna dell' , parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, nel CP_1
processo di merito, che liquida per 1/3, in complessivi euro 389,50, oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario, dichiarando compensata la rimanente quota.
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Messina, 21.02.25
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Maria Grazia Mandanici)