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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 16 gennaio 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 2772/2022 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to presso il Parte_1 Parte_1
quale domicilia in Nola alla via On. Francesco Napolitano, n. 135
Opponente
CONTRO
in persona del suo l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo CP_1
Ascanio Benevento e Pasquale Carotenuto presso quest' ultimo domicilia in
Nocera Inferiore alla via Canal n. 7 e domiciliato in Nola alla via Variante 7 bis presso avvocatura dell'Ente Previdenziale
Opposto
CONTRO in persona del suo l.r.p.t rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avvocato Margerita Di Mauro presso la quale domicilia in Pomigliano
D'Arco alla via Nazionale delle Puglie
Altro opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato alla data del 25.05.2022 e regolarmente notificato alle parti resistenti , il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2022 9009683860 000 notificato alla data del 19.04.2022 in merito alle seguenti cartelle di pagamento: n. 071 2014 0066873556 000 notificata alla data del 02.07.2017; n. 071 2012 0097317447 000 notificata alla data del
11.11.2012; n. 071 2011 01164 73040 notificato alla data del 11.11.2012; n. 071 013 0089567803 notificato alla data del 15.01.014 attinenti l'omesso versamento all' Controparte_3
dei contributi relativi agli anni 2010; 2011 ;2012 e 2013 .
[...]
La ricorrente chiedeva la insussistenza del credito vantato dall' per CP_1
l'intervenuta prescrizione del credito azionato ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge 335/1995..
Si costituiva l' sostenendo nel merito la Controparte_2
inammissibilità e infondatezza della domanda per essere stato regolarmente notificati tutti gli atti emessi dalla . Controparte_2
Si costituiva in giudizio l' che nel riportarsi ai propri scritti Controparte_4
difensivi concludeva per il rigetto della domanda
La causa veniva trattata da questo Giudicante previa acquisizione della documentazione agli atti e non bisognevole di ulteriore attività istruttoria la causa veniva decisa
MOTIVI DECISIONE
La domanda della parte ricorrente va accolta sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Va osservato, in via preliminare , che, in applicazione del principio , ormai pacificamente recepito in ambito giurisprudenziale , della c.d.” ragione più liquida” il Giudice , in sede decisoria , non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare secondo quando disposto dall'art. 276 cpc , ove si ritenga più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che
– pur logicamente subordinata alle altre – sia più evidente e rapidamente risolvibile.
Si tratta , infatti, di un principio pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio , ormai anche sancito dalla Costituzione ex art. 111 Cost. , il quale persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come sovranità statale,. Ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto della parte ad ottenere una decisione nel merito in tempi ragionevoli ( cfr: in questo senso Cass civ sez un. Del 09.10.2008 n.
24883) . In tal senso, dunque, recentemente la Suprema Corte di Cassazione nel riconoscere che il principio della “ ragione più liquida” impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica ha statuito che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole - anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre. ( cifr. In proposito Cass. Civ. sez VI del 28.05.2014 n. 12002).
Con particolare riferimento al caso di specie , ritenuto che la domanda attrice appare fondata in quanto prescritto il credito vantato dell' Ente di Previdenziale si ritiene necessario esaminare la questione inerente la relativa eccezione di prescrizione.
Passando ad affrontare la questione concernente la presunta prescrizione dei crediti previdenziali preliminarmente va chiarito, sul punto, che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n. 335/95. Ed infatti l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al co. 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'1/1/96 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95 (data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19 della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della “abrogazione“ della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima .
Ricapitolando, in materia di termini di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, il disposto del comma 9 dell'art. 3 della L. 335/95 si interpreta nel senso che, per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto
1995), la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996. Riguardo ai contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, ugualmente la prescrizione denziale atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (Cass. Sez. Lav.
8014/06). Vale a dire, quindi, che solo se precedentemente all'entrata in vigore della predetta legge sono stati posti in essere diviene quinquennale dal 1° gennaio
1996, ma il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'istituto previ atti interruttivi della prescrizione, si applica il vecchio termine di prescrizione di dieci anni. Nel caso oggetto del presente giudizio il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data di notificazione della cartella di pagamento notificata dall CP_5
. Ciò posto che le cartella di pagamento n. 071 2014 0066873556 000 risulta notificata alla data del 02.07.2014; la n. 071 2012 0097317447 000 risulta notificata alla data del 11.11.2012; la n. 071 2011 01164 73040 risulta notificata alla data del 11.11.2012; e la n. 071 013 0089567803 risulta notificata alla data del
15.01.2014 (cfr.: si evince oltre che dalla intimazione di pagamento depositata da parte dell' sono trascorsi oltre i cinque anni per interrompere la CP_5
prescrizione. Né può dirsi interrotto il termine di prescrizione a seguito della presunta notifica dell'intimazione di pagamento n., 071 2017 9016419517 e dell'intimazione n. 071 2018 9042474827 000 . Dalla disamina delle intimazioni di pagamento di cui si discorre si evince che la loro notifica fu curata da parte dell , avvalendosi del servizio postale e che allegai vi sono delle cartoline CP_5
postale del tutto bianche prive di qualsiasi indicazione idonea ad attestare la prova dell'avvenuta notifica degli atti alla parte ricorrente . Ebbene, posto ciò bisogna ritenere in virtù della documentazione depositata dalla Controparte_2
che l'iter procedimentale non è stato osservato. Infatti agli atti non si
[...]
rinviene alcun avviso di ricevimento del tentativo di notifica del piego. Per cui analizzando le notifiche riportate nella intimazione di pagamento n. 071 2022
9009683860 000 innanzi impugnata con le notifiche delle cartelle di pagamento n.
071 2014 0066873556 000 notificata alla data del 02.07.2014; la n. 071 2012
0097317447 000 notificata alla data del 11.11.2012; la n. 071 2011 01164 73040 notificata alla data del 11.11.2012; e la n. 071 013 0089567803 notificata alla data del 15.01.2014 è comunque maturato il quinquennio di prescrizione delle cartelle di pagamento impugnate . Nei limiti sopra precisati la domanda deve essere accolta, con assorbimento di ogni altra censura svolta in ricorso. Quanto al regime delle spese di giudizio, l' accoglimento dell'opposizione ne giustifica la condanna per intero, a carico dell' su cui ricadeva l'onere di prova in merito alla CP_5
ritualità e tempestività della procedura esecutiva, nulla è dovuto da parte dell . CP_1
Ciò posto la domanda deve essere accolta e le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna dell' al rimborso in favore del ricorrente delle CP_5
spese del giudizio , le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 5.2001 a euro 26.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4
PQM
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando , respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
-- Accoglie il ricorso e dichiara illegittima l'intimazione di pagamento n. 071
2022 9009683860 000 ed annulla la cartella di pagamento n 071 2014
0066873556 000; cartella di pagamento n. 071 2013 0089567803 000; cartella di pagamento n. 071 2012 0097317447 000; cartella di pagamento n. 071 2011
0116473040 000 per intervenuta prescrizione;
- Condanna l' al pagamento delle spese di Controparte_2
giudizio che si liquidano in euro 1.615,60 oltre IVA , Cap e spese generale con attribuzione al procuratore antistatario.
- Nulla è dovuto da parte dell' CP_6
Così deciso in Nola lì 16.01.2025
Il Gop Lavoro dott. Aristide Perrino
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 16 gennaio 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 2772/2022 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to presso il Parte_1 Parte_1
quale domicilia in Nola alla via On. Francesco Napolitano, n. 135
Opponente
CONTRO
in persona del suo l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo CP_1
Ascanio Benevento e Pasquale Carotenuto presso quest' ultimo domicilia in
Nocera Inferiore alla via Canal n. 7 e domiciliato in Nola alla via Variante 7 bis presso avvocatura dell'Ente Previdenziale
Opposto
CONTRO in persona del suo l.r.p.t rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avvocato Margerita Di Mauro presso la quale domicilia in Pomigliano
D'Arco alla via Nazionale delle Puglie
Altro opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato alla data del 25.05.2022 e regolarmente notificato alle parti resistenti , il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2022 9009683860 000 notificato alla data del 19.04.2022 in merito alle seguenti cartelle di pagamento: n. 071 2014 0066873556 000 notificata alla data del 02.07.2017; n. 071 2012 0097317447 000 notificata alla data del
11.11.2012; n. 071 2011 01164 73040 notificato alla data del 11.11.2012; n. 071 013 0089567803 notificato alla data del 15.01.014 attinenti l'omesso versamento all' Controparte_3
dei contributi relativi agli anni 2010; 2011 ;2012 e 2013 .
[...]
La ricorrente chiedeva la insussistenza del credito vantato dall' per CP_1
l'intervenuta prescrizione del credito azionato ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge 335/1995..
Si costituiva l' sostenendo nel merito la Controparte_2
inammissibilità e infondatezza della domanda per essere stato regolarmente notificati tutti gli atti emessi dalla . Controparte_2
Si costituiva in giudizio l' che nel riportarsi ai propri scritti Controparte_4
difensivi concludeva per il rigetto della domanda
La causa veniva trattata da questo Giudicante previa acquisizione della documentazione agli atti e non bisognevole di ulteriore attività istruttoria la causa veniva decisa
MOTIVI DECISIONE
La domanda della parte ricorrente va accolta sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Va osservato, in via preliminare , che, in applicazione del principio , ormai pacificamente recepito in ambito giurisprudenziale , della c.d.” ragione più liquida” il Giudice , in sede decisoria , non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare secondo quando disposto dall'art. 276 cpc , ove si ritenga più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che
– pur logicamente subordinata alle altre – sia più evidente e rapidamente risolvibile.
Si tratta , infatti, di un principio pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio , ormai anche sancito dalla Costituzione ex art. 111 Cost. , il quale persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come sovranità statale,. Ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto della parte ad ottenere una decisione nel merito in tempi ragionevoli ( cfr: in questo senso Cass civ sez un. Del 09.10.2008 n.
24883) . In tal senso, dunque, recentemente la Suprema Corte di Cassazione nel riconoscere che il principio della “ ragione più liquida” impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica ha statuito che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole - anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre. ( cifr. In proposito Cass. Civ. sez VI del 28.05.2014 n. 12002).
Con particolare riferimento al caso di specie , ritenuto che la domanda attrice appare fondata in quanto prescritto il credito vantato dell' Ente di Previdenziale si ritiene necessario esaminare la questione inerente la relativa eccezione di prescrizione.
Passando ad affrontare la questione concernente la presunta prescrizione dei crediti previdenziali preliminarmente va chiarito, sul punto, che la disciplina della prescrizione è governata oggi dalla L. n. 335/95. Ed infatti l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al co. 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'1/1/96 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95 (data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19 della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della “abrogazione“ della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima .
Ricapitolando, in materia di termini di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, il disposto del comma 9 dell'art. 3 della L. 335/95 si interpreta nel senso che, per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto
1995), la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996. Riguardo ai contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, ugualmente la prescrizione denziale atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (Cass. Sez. Lav.
8014/06). Vale a dire, quindi, che solo se precedentemente all'entrata in vigore della predetta legge sono stati posti in essere diviene quinquennale dal 1° gennaio
1996, ma il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'istituto previ atti interruttivi della prescrizione, si applica il vecchio termine di prescrizione di dieci anni. Nel caso oggetto del presente giudizio il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data di notificazione della cartella di pagamento notificata dall CP_5
. Ciò posto che le cartella di pagamento n. 071 2014 0066873556 000 risulta notificata alla data del 02.07.2014; la n. 071 2012 0097317447 000 risulta notificata alla data del 11.11.2012; la n. 071 2011 01164 73040 risulta notificata alla data del 11.11.2012; e la n. 071 013 0089567803 risulta notificata alla data del
15.01.2014 (cfr.: si evince oltre che dalla intimazione di pagamento depositata da parte dell' sono trascorsi oltre i cinque anni per interrompere la CP_5
prescrizione. Né può dirsi interrotto il termine di prescrizione a seguito della presunta notifica dell'intimazione di pagamento n., 071 2017 9016419517 e dell'intimazione n. 071 2018 9042474827 000 . Dalla disamina delle intimazioni di pagamento di cui si discorre si evince che la loro notifica fu curata da parte dell , avvalendosi del servizio postale e che allegai vi sono delle cartoline CP_5
postale del tutto bianche prive di qualsiasi indicazione idonea ad attestare la prova dell'avvenuta notifica degli atti alla parte ricorrente . Ebbene, posto ciò bisogna ritenere in virtù della documentazione depositata dalla Controparte_2
che l'iter procedimentale non è stato osservato. Infatti agli atti non si
[...]
rinviene alcun avviso di ricevimento del tentativo di notifica del piego. Per cui analizzando le notifiche riportate nella intimazione di pagamento n. 071 2022
9009683860 000 innanzi impugnata con le notifiche delle cartelle di pagamento n.
071 2014 0066873556 000 notificata alla data del 02.07.2014; la n. 071 2012
0097317447 000 notificata alla data del 11.11.2012; la n. 071 2011 01164 73040 notificata alla data del 11.11.2012; e la n. 071 013 0089567803 notificata alla data del 15.01.2014 è comunque maturato il quinquennio di prescrizione delle cartelle di pagamento impugnate . Nei limiti sopra precisati la domanda deve essere accolta, con assorbimento di ogni altra censura svolta in ricorso. Quanto al regime delle spese di giudizio, l' accoglimento dell'opposizione ne giustifica la condanna per intero, a carico dell' su cui ricadeva l'onere di prova in merito alla CP_5
ritualità e tempestività della procedura esecutiva, nulla è dovuto da parte dell . CP_1
Ciò posto la domanda deve essere accolta e le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna dell' al rimborso in favore del ricorrente delle CP_5
spese del giudizio , le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 5.2001 a euro 26.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4
PQM
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando , respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede:
-- Accoglie il ricorso e dichiara illegittima l'intimazione di pagamento n. 071
2022 9009683860 000 ed annulla la cartella di pagamento n 071 2014
0066873556 000; cartella di pagamento n. 071 2013 0089567803 000; cartella di pagamento n. 071 2012 0097317447 000; cartella di pagamento n. 071 2011
0116473040 000 per intervenuta prescrizione;
- Condanna l' al pagamento delle spese di Controparte_2
giudizio che si liquidano in euro 1.615,60 oltre IVA , Cap e spese generale con attribuzione al procuratore antistatario.
- Nulla è dovuto da parte dell' CP_6
Così deciso in Nola lì 16.01.2025
Il Gop Lavoro dott. Aristide Perrino