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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1830/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente e Relatore
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice
DOVERE SALVATORE, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13957/2024 depositato il 28/08/2024
proposto da ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Azienda Municipale Ambiente S.p.a. Roma - Ama S.p.a. - 05445891004
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVV. PAGAMENTO n. 112400180918 TARI 2022
- AVV. PAGAMENTO n. 112400180918 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 112400180918 TARI 2024
- AVV. PAGAMENTO n. 112400180915 TARI 2020
- AVV. PAGAMENTO n. 112400180915 TARI 2021
- AVV. PAGAMENTO n. 112400180915 TARI 2022
- AVV. PAGAMENTO n. 112400180915 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 112400180915 TARI 2024
- AVV. PAGAMENTO n. 112400125193 TARI 2022
- AVV. PAGAMENTO n. 112400125193 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 112400125193 TARI 2024
- AVV. PAGAMENTO n. 112400196410 TARI 2021
- AVV. PAGAMENTO n. 112400196410 TARI 2022
- AVV. PAGAMENTO n. 112400196410 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 112400196410 TARI 2024
- AVV. PAGAMENTO n. 112400180917 TARI 2022
- AVV. PAGAMENTO n. 112400180917 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 112400180917 TARI 2024
- AVV. PAGAMENTO n. 112400180916 TARI 2021
- AVV. PAGAMENTO n. 112400180916 TARI 2022
- AVV. PAGAMENTO n. 112400180916 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 112400180916 TARI 2024
- AVV. PAGAMENTO n. 112400196411 TARI 2021
- AVV. PAGAMENTO n. 112400196411 TARI 2022
- AVV. PAGAMENTO n. 112400196411 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 112400196411 TARI 2024
- AVV. PAGAMENTO n. 112400180919 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 112400180919 TARI 2024
- AVV. PAGAMENTO n. 112400150876 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 112400150876 TARI 2024
- AVV. PAGAMENTO n. 112400238563 TARI 2021
- AVV. PAGAMENTO n. 112400238563 TARI 2022
- AVV. PAGAMENTO n. 112400238563 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 112400238563 TARI 2024
- AVV. PAGAMENTO n. 112400150875 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 112400150875 TARI 2024
- AVV. PAGAMENTO n. 112400238562 TARI 2021
- AVV. PAGAMENTO n. 112400238562 TARI 2022
- AVV. PAGAMENTO n. 112400238562 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 112400238562 TARI 2024
- AVV. PAGAMENTO n. 112400150874 TARI 2021
- AVV. PAGAMENTO n. 112400150874 TARI 2022
- AVV. PAGAMENTO n. 112400150874 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 112400150874 TARI 2024
- AVV. PAGAMENTO n. 112400150877 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 112400150877 TARI 2024
- AVV. PAGAMENTO n. 112400196412 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 112400196412 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12527/2025 depositato il
09/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico la ricorrente indicata in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica da MA SP per il Comune di Roma - degli avvisi di pagamento indicati nell' atto introduttivo per i punti vendita di Indirizzo_1, Indirizzo_2, Indirizzo_3, Indirizzo_4, Indirizzo_5, Indirizzo_6
, Indirizzo_7, indirizzo11 Indirizzo_8, Indirizzo_9, Indirizzo_10, indirizzo 12 e indirizzo 13 relativi ad omesso versamento TARI anni dal 2020 al 2024 , così come indicato negli avvisi impugnati.
Riferiva, altresì, che la pretesa era da ritenersi illegittima per infondatezza dei presupposti impositivi(erronea indicazione della superficie effettiva tassabile), difetto di motivazione e di prova, violazione di legge per mancata detassazione delle superfici produttive di rifiuti speciali e mancato riconoscimento dell'esenzione tributaria circa le arre vendita e magazzini, divieto di doppia imposizione e ne chiedeva, dunque,
l'annullamento.
MA SP e l'ente comunale si costituivano in giudizio, chiedendo di respingere i ricorsi.
All'udienza del 28 novembre 2025 la Corte di Giustizia Tributaria di Roma emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato .
L'ufficio ha provveduto ad indicare elementi utili alla base della pretesa fiscale, fornendo una motivazione che, tuttavia, è stata confutata dalla ricorrente, la quale ha prodotto documentazione dalla quale si evince la fondatezza delle proprie argomentazioni sui presupposti di fatto e giuridici esposti in ricorso .
ricorrente 1, operativa nel settore della grande distribuzione, gestisce numerosi esercizi commerciali in Italia, tra i quali quelli oggetto degli avvisi impugnati, producendo enormi quantita' di rifiuti di imballaggio terziari non inerenti la ordinaria immissione nella raccolta dei rifiuti urbani , provvedendo a proprie spese, dunque, in autonomia, allo smaltimento;
pertanto non possono ritenersi assimilabili i suddetti rifiuti speciali ai rifiuti urbani , ricorrente 1 dimostrato di avere adempiuto all'obbligo tributario mediante il conferimento a ditte private(vd. documentazione relativa ai contratti stipulati) del recupero dei rifiuti, pagando le fatture relative, sottoscrivendo i formulari identificativi, provando altresì di avere ottenuto le dichiarazioni di avvio a recupero rilasciate dalle ditte, con attestazione di quantita' e tipologia dei rifiuti speciali medesimi.
In ogni caso la documentazione allegata prova anche come vi sia idonea indicazione delle superfici destinate ad uffici, a servizi, ad aree disimballo, ad aree stoccaggi, ad aree magazzini senti e infine ad aree vendita.
Infine la ricorrente ha prodotto anche documentazione inerente moltissimi ricorsi gia' proposti per i medesimi presupposti dinanzi la CGTP di Roma per differenti annualita' , tutti accolti da sezioni della commissione tributaria provinciale e regionale anche di recente (ex multis, CTP Roma, sez. 23, , sent. 687/24), rafforzando il convincimento della Corte –in adesione all'iter logico-giuridico ed alla ricostruzione operata dai collegi di altre sezioni della CTP di Roma sia in fatto che in diritto- circa la fondatezza delle argomentazioni del presente ricorso, che, sulla base di quanto esposto, appare fondato e, dunque, va accolto .
Le spese di lite , data la complessita' delle questioni trattate, vanno compensate per sussistenza di motivi giustificati .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate. ROMA, 28.11.2025 IL PRESIDENTE RELATORE R.Roberti
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente e Relatore
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice
DOVERE SALVATORE, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13957/2024 depositato il 28/08/2024
proposto da ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Azienda Municipale Ambiente S.p.a. Roma - Ama S.p.a. - 05445891004
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVV. PAGAMENTO n. 112400180918 TARI 2022
- AVV. PAGAMENTO n. 112400180918 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 112400180918 TARI 2024
- AVV. PAGAMENTO n. 112400180915 TARI 2020
- AVV. PAGAMENTO n. 112400180915 TARI 2021
- AVV. PAGAMENTO n. 112400180915 TARI 2022
- AVV. PAGAMENTO n. 112400180915 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 112400180915 TARI 2024
- AVV. PAGAMENTO n. 112400125193 TARI 2022
- AVV. PAGAMENTO n. 112400125193 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 112400125193 TARI 2024
- AVV. PAGAMENTO n. 112400196410 TARI 2021
- AVV. PAGAMENTO n. 112400196410 TARI 2022
- AVV. PAGAMENTO n. 112400196410 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 112400196410 TARI 2024
- AVV. PAGAMENTO n. 112400180917 TARI 2022
- AVV. PAGAMENTO n. 112400180917 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 112400180917 TARI 2024
- AVV. PAGAMENTO n. 112400180916 TARI 2021
- AVV. PAGAMENTO n. 112400180916 TARI 2022
- AVV. PAGAMENTO n. 112400180916 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 112400180916 TARI 2024
- AVV. PAGAMENTO n. 112400196411 TARI 2021
- AVV. PAGAMENTO n. 112400196411 TARI 2022
- AVV. PAGAMENTO n. 112400196411 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 112400196411 TARI 2024
- AVV. PAGAMENTO n. 112400180919 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 112400180919 TARI 2024
- AVV. PAGAMENTO n. 112400150876 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 112400150876 TARI 2024
- AVV. PAGAMENTO n. 112400238563 TARI 2021
- AVV. PAGAMENTO n. 112400238563 TARI 2022
- AVV. PAGAMENTO n. 112400238563 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 112400238563 TARI 2024
- AVV. PAGAMENTO n. 112400150875 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 112400150875 TARI 2024
- AVV. PAGAMENTO n. 112400238562 TARI 2021
- AVV. PAGAMENTO n. 112400238562 TARI 2022
- AVV. PAGAMENTO n. 112400238562 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 112400238562 TARI 2024
- AVV. PAGAMENTO n. 112400150874 TARI 2021
- AVV. PAGAMENTO n. 112400150874 TARI 2022
- AVV. PAGAMENTO n. 112400150874 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 112400150874 TARI 2024
- AVV. PAGAMENTO n. 112400150877 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 112400150877 TARI 2024
- AVV. PAGAMENTO n. 112400196412 TARI 2023
- AVV. PAGAMENTO n. 112400196412 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12527/2025 depositato il
09/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico la ricorrente indicata in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica da MA SP per il Comune di Roma - degli avvisi di pagamento indicati nell' atto introduttivo per i punti vendita di Indirizzo_1, Indirizzo_2, Indirizzo_3, Indirizzo_4, Indirizzo_5, Indirizzo_6
, Indirizzo_7, indirizzo11 Indirizzo_8, Indirizzo_9, Indirizzo_10, indirizzo 12 e indirizzo 13 relativi ad omesso versamento TARI anni dal 2020 al 2024 , così come indicato negli avvisi impugnati.
Riferiva, altresì, che la pretesa era da ritenersi illegittima per infondatezza dei presupposti impositivi(erronea indicazione della superficie effettiva tassabile), difetto di motivazione e di prova, violazione di legge per mancata detassazione delle superfici produttive di rifiuti speciali e mancato riconoscimento dell'esenzione tributaria circa le arre vendita e magazzini, divieto di doppia imposizione e ne chiedeva, dunque,
l'annullamento.
MA SP e l'ente comunale si costituivano in giudizio, chiedendo di respingere i ricorsi.
All'udienza del 28 novembre 2025 la Corte di Giustizia Tributaria di Roma emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato .
L'ufficio ha provveduto ad indicare elementi utili alla base della pretesa fiscale, fornendo una motivazione che, tuttavia, è stata confutata dalla ricorrente, la quale ha prodotto documentazione dalla quale si evince la fondatezza delle proprie argomentazioni sui presupposti di fatto e giuridici esposti in ricorso .
ricorrente 1, operativa nel settore della grande distribuzione, gestisce numerosi esercizi commerciali in Italia, tra i quali quelli oggetto degli avvisi impugnati, producendo enormi quantita' di rifiuti di imballaggio terziari non inerenti la ordinaria immissione nella raccolta dei rifiuti urbani , provvedendo a proprie spese, dunque, in autonomia, allo smaltimento;
pertanto non possono ritenersi assimilabili i suddetti rifiuti speciali ai rifiuti urbani , ricorrente 1 dimostrato di avere adempiuto all'obbligo tributario mediante il conferimento a ditte private(vd. documentazione relativa ai contratti stipulati) del recupero dei rifiuti, pagando le fatture relative, sottoscrivendo i formulari identificativi, provando altresì di avere ottenuto le dichiarazioni di avvio a recupero rilasciate dalle ditte, con attestazione di quantita' e tipologia dei rifiuti speciali medesimi.
In ogni caso la documentazione allegata prova anche come vi sia idonea indicazione delle superfici destinate ad uffici, a servizi, ad aree disimballo, ad aree stoccaggi, ad aree magazzini senti e infine ad aree vendita.
Infine la ricorrente ha prodotto anche documentazione inerente moltissimi ricorsi gia' proposti per i medesimi presupposti dinanzi la CGTP di Roma per differenti annualita' , tutti accolti da sezioni della commissione tributaria provinciale e regionale anche di recente (ex multis, CTP Roma, sez. 23, , sent. 687/24), rafforzando il convincimento della Corte –in adesione all'iter logico-giuridico ed alla ricostruzione operata dai collegi di altre sezioni della CTP di Roma sia in fatto che in diritto- circa la fondatezza delle argomentazioni del presente ricorso, che, sulla base di quanto esposto, appare fondato e, dunque, va accolto .
Le spese di lite , data la complessita' delle questioni trattate, vanno compensate per sussistenza di motivi giustificati .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate. ROMA, 28.11.2025 IL PRESIDENTE RELATORE R.Roberti