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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/12/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- IA DA Presidente
- AN Fiorella Componente
- IC RA Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1497/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
, rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa da avv. Eleonora Colazzo;
e
, rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Eleonora Colazzo;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Lecce R.G.V.G. 1497/2025
pubblicato in data 18/11/2022, non reclamato. Hanno precisato che dalla loro unione sono nati (Lecce, 28/08/2010) e Persona_1 Per_2
(Lecce, 27/07/2012).
[...]
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici (ricorso depositato in data 01/04/2025). In particolare, hanno concordato che:
1. La casa coniugale su accordo di entrambi ricorrenti è ritornata nella piena disponibilità del Sig.
[...]
, il quale ne è esclusivo proprietario. La Sig. CP_1
ha trasferito la propria Parte_1 residenza unitamente a quella dei figli in un immobile di sua esclusiva proprietà;
2. Per quanto riguarda l'affidamento dei figli minori gli stessi sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, ove tutt'ora risiedono, e dove frequentano rispettivamente il primo anno della scuola secondaria di 2° grado indirizzo scienze applicate e il secondo anno della scuola secondaria di 1° grado.
L'affidamento condiviso sarà disposto alle seguenti condizioni:
a. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale impegnandosi ad assumere tutte le decisioni di maggior interesse per le questioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori, tenendo conto degli interessi e delle inclinazioni degli stessi. Resta inteso che per le decisioni di ordinaria amministrazione le parti eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente ogni qualvolta i figli saranno con l'uno o con l'altro genitore.
2 R.G.V.G. 1497/2025
b. Il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli il CP_1 lunedì, mercoledì dalle ore 17,00 alle 21,00, nonché a settimane alterne dalle ore 17,00 del venerdì alle ore
21,00 della domenica;
per quanto concerne le vacanze natalizie, il figlio trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore dal 24 al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al giorno 6 gennaio, salvo diversi accordi tra i genitori da concordarsi tramite vie brevi messaggio via whatsapp, sms, o via mail;
le vacanze pasquali verranno trascorse ad anni alterni con un genitore o l'altro, salvo diversi accordi tra i genitori da concordarsi tramite vie brevi messaggio via whatsapp, sms, o via mail;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno 15 giorni consecutivi con ciascun genitore, ad anni alterni, dal 1 agosto al 15 agosto o dal 16 agosto al 31 agosto salvo diversi accordi tra i genitori da concordarsi tramite vie brevi messaggio via whatsapp, sms, o via mail;
c. è riconosciuta, inoltre, a ciascun genitore la possibilità di trascorrere con i figli una ulteriore settimana di vacanza nei mesi di giugno o luglio, nonché, compatibilmente agli impegni scolastici dei minori, una ulteriore settimana di vacanza durante l'anno. Ove un genitore volesse usufruire di detta facoltà, si impegna a comunicarlo all'altro con un preavviso di almeno 7 giorni da concordarsi tramite vie brevi messaggio via whatsapp, sms, o via mail;
d. ogni altra festività e/o ponte (25 aprile, 1° maggio, ecc.) sarà regolato secondo il principio dell'alternanza;
e) in ogni caso, sono fatti salvi i diversi accordi che i genitori dovessero di volta in volta assumere avendo cura l'esclusivo interesse dei minori;
3 R.G.V.G. 1497/2025
3. Come da accordi intervenuti pacificamente tra i coniugi, il
Sig. si obbliga a versare, entro il 30 di ogni mese, CP_1 la somma di € 600,00 mensile quale contributo al mantenimento dei figli e che sarà Persona_1 Per_2 indicizzato di anno in anno secondo l'indice Istat.
L'assegno unico come da accordi intercorsi tra i ricorrenti sarà ad esclusivo favore del Sig. . CP_1
In merito alle spese straordinarie per i figli, i genitori si faranno carico, in via solidale nella misura del 50% di quanto segue: • spese straordinarie obbligatorie, per cui non è previsto il preventivo accordo tra i genitori, nella misura in cui le stesse non superino euro 100,00: • spese scolastiche per iscrizioni alla scuola pubblica, libri di testo, materiale scolastico, gite organizzate dalla scuola, assicurazioni scolastiche, spese di trasporto urbano per la scuola (tessera autobus, treno o metro); • lezioni private, spese per l'iscrizione all'oratorio feriale o centri estivi, spese per un'attività sportiva o ricreativa oltre all'attrezzatura necessaria, dei figli;
• spese ortopediche, ortodontiche, ortodonzistiche, oculistiche e sanitarie in genere effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulle terapie specialistiche con privato;
apparati medici necessari e prescritti;
• spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: - iscrizione e rette per scuole private anche di lingua straniera, rette e spese per l'alloggio dei figli fuori sede per motivi di studio, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola che prevedono più giorni di pernottamento, - corsi di lingua, attività artistiche, ludiche, informatica, per corsi sportivi, viaggi di istruzione, vacanze senza genitori;
- spese per interventi chirurgici, spese ortopediche, ortodontiche, ortodonzistiche, oculistiche e sanitarie in genere, non effettuati tramite il SSN, esami
4 R.G.V.G. 1497/2025
diagnostici privati, analisi cliniche private, in genere visite specialistiche private, cicli di psicoterapia;
- spese per l'acquisto di ciclomotore, autovetture, nonché quelle per il conseguimento della patente di guida, anche per ciclomotori
50 cc e oltre, assicurazione, tassa di circolazione, manutenzione;
4. All'uopo disporre che il genitore che intende sostenere una delle spese indicate, inoltri una specifica richiesta scritta all'altro. A tal fine, la richiesta potrà essere validamente avanzata a mezzo sms, whatsapp, email o pec.
Quest'ultimo, ove non si opponga nel termine massimo di
10 giorni, esprimendo un motivato dissenso per iscritto (con le medesime modalità di comunicazione sopra viste), verrà considerato consenziente.
5. I coniugi acconsentono al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche relativi ai minori.
6. Spese, competenze ed onorari della presente procedura sono compensate tra le parti con espressa rinuncia della solidarietà ex art. 13 c. 8 L. 247/12.
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del 10/09/2025).
1.3.- All'udienza del 15/07/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare il loro divorzio secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo le seguenti condizioni integrative:
− a precisazione della condizione sub 3, per i profili non espressamente concordati tra le parti, le spese straordinarie saranno regolamentate secondo il pertinente protocollo del
Tribunale di Lecce;
− a precisazione della condizione sub 3, il contributo di mantenimento pari a € 600,00 sarà imputato quale mantenimento pari a € 300,00 per ciascuna figlia.
5 R.G.V.G. 1497/2025
Il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio così come precisate, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1497/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 01/04/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Nardò in data 13/10/2007 tra (Nardò Parte_1
(LE), 29/04/1977) e (Milano (MI), 28/07/1976) Controparte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 72, parte II, serie A, anno 2007;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo così come precisate all'udienza del 15/07/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune per le annotazioni e gli Pt_2 adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 12/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
IC RA IA DA
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